CASS
Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2024, n. 37459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37459 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA su ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nel procedimento a carico di: KU ON, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/04/2024 del Tribunale di Perugia;
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini, letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37459 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 10/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Perugia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza sopra indicata con la quale il Tribunale, in composizione monocratica, ha rigettato la richiesta di convalida del fermo di KU ON per il delitto di detenzione e trasporto di 1 chilo di cocaina (capo A) e di ricettazione di un'auto (capo B), applicando la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge, con riferimento alli art. 384 cod. proc. pen., e vizio di motivazione in quanto l'ordinanza impugnata, pur in presenza di tutti i presupposti del fermo nei confronti di KU ON, non lo ha convalidato, escludendo che vi fosse il pericolo di fuga, sebbene l'indagato avesse imposto agli operanti un rovinoso inseguimento e avesse fatto perdere le proprie tracce per giorni, così sottraendosi al controllo in atto e all'arresto da parte della polizia giudiziaria. Il Giudice per le indagini preliminari, anziché operare un giudizio ex ante, ha adottato un vaglio ex post rispetto al momento di emissione del decreto di fermo, valorizzando il ritrovamento dell'indagato presso l'abitazione della compagna e ridimensionando gli altri elementi investigativi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. In sede di convalida del fermo di indiziato di delitto, il Giudice è tenuto a valutare l'esistenza del pericolo di fuga, con apprezzamento ex ante, in base agli elementi concreti e specifici idonei a far emergere come, al momento dell'adozione della misura precautelare, vi fosse la rilevante probabilità che l'indagato intendesse sottrarsi al corso ulteriore del procedimento non facendosi più rintracciare (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, Grosso, Rv. 268511) La prospettiva prognostica del Giudice, discrezionalmente vincolata al riscontro dei sopraindicati elementi individualizzanti, è quella di porsi nella stessa situazione di chi ha operato il fermo, per verificare se la valutazione di procedervi rispondesse ai requisiti richiesti dalla norma, e il relativo provvedimento non è sindacabile in sede di legittimità allorché lo sviluppo argomentativo, fondato sulle emergenze procedimentali, risponda ai canoni di ragionevolezza (Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022, Sylla, Rv. 282592). 2 2.2. A tali principi non si è attenuta l'ordinanza impugnata che si è impegnata in una pregnante valutazione di merito degli elementi emersi ex post, a partire dal successivo ritrovamento dell'indagato il 15 aprile 2024 presso l'abitazione della compagna, a distanza di diversi giorni dalla fuga, avvenuta il 9 aprile 2024, anziché valutare le circostanze concrete, individualizzanti e specifiche, risultanti al momento dell'intervento degli operanti e dell'emissione del provvedimento di fermo del Pubblico ministero, nei termini richiesti dalla stessa sentenza indicata nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022, Sylla, cit.). L'indagato, infatti, vanta quattro alias, specifici precedenti di polizia, numerosi controlli effettuati dalla polizia di frontiera comprovati dalle interrogazioni effettuate nella banca dati. Inoltre, il suo pericoloso inseguimento era avvenuto lungo le strade, con gravi rischi per l'incolumità delle persone, era proseguito nonostante i colpi di avvertimento esplosi in aria dai militari della Guardia di finanza e, comunque, aveva fatto perdere le sue tracce, imponendo un importante dispiegamento di forze per trovarlo, che aveva richiesto diversi giorni. 2.3. L'insieme di dette circostanze, considerate ed emerse al momento della fuga di KU, le caratteristiche di vita e di comportamento ad essa precedenti, il contesto in cui è maturata la condotta oggetto di imputazione, l'atteggiamento tenuto dall'indagato al momento del controllo degli operanti, con tutte le conseguenze che ne sono derivate e, soprattutto, il riscontro cronologico tra data di emissione del provvedimento di fermo e data del rintraccio dell'indagato, non risulta che siano state prese in alcuna considerazione dal Giudice per le indagini preliminari che, come sostenuto anche nella requisitoria del Procuratore generale, ha operato esclusivamente una non consentita valutazione ex post. 3. In forza di detti argomenti l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il ricorso ha ad oggetto la rivisitazione di una fase oramai formalmente esauritasi, in relazione ad una iniziativa del Pubblico ministero della quale va comunque riconosciuta la piena legittimità. C
P.Q.M.
iz CZ) cJ Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché il fermo è stato legittimamente eseguito. T.% Così deciso il 10 settembre 2024
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini, letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37459 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 10/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Perugia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza sopra indicata con la quale il Tribunale, in composizione monocratica, ha rigettato la richiesta di convalida del fermo di KU ON per il delitto di detenzione e trasporto di 1 chilo di cocaina (capo A) e di ricettazione di un'auto (capo B), applicando la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge, con riferimento alli art. 384 cod. proc. pen., e vizio di motivazione in quanto l'ordinanza impugnata, pur in presenza di tutti i presupposti del fermo nei confronti di KU ON, non lo ha convalidato, escludendo che vi fosse il pericolo di fuga, sebbene l'indagato avesse imposto agli operanti un rovinoso inseguimento e avesse fatto perdere le proprie tracce per giorni, così sottraendosi al controllo in atto e all'arresto da parte della polizia giudiziaria. Il Giudice per le indagini preliminari, anziché operare un giudizio ex ante, ha adottato un vaglio ex post rispetto al momento di emissione del decreto di fermo, valorizzando il ritrovamento dell'indagato presso l'abitazione della compagna e ridimensionando gli altri elementi investigativi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. In sede di convalida del fermo di indiziato di delitto, il Giudice è tenuto a valutare l'esistenza del pericolo di fuga, con apprezzamento ex ante, in base agli elementi concreti e specifici idonei a far emergere come, al momento dell'adozione della misura precautelare, vi fosse la rilevante probabilità che l'indagato intendesse sottrarsi al corso ulteriore del procedimento non facendosi più rintracciare (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, Grosso, Rv. 268511) La prospettiva prognostica del Giudice, discrezionalmente vincolata al riscontro dei sopraindicati elementi individualizzanti, è quella di porsi nella stessa situazione di chi ha operato il fermo, per verificare se la valutazione di procedervi rispondesse ai requisiti richiesti dalla norma, e il relativo provvedimento non è sindacabile in sede di legittimità allorché lo sviluppo argomentativo, fondato sulle emergenze procedimentali, risponda ai canoni di ragionevolezza (Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022, Sylla, Rv. 282592). 2 2.2. A tali principi non si è attenuta l'ordinanza impugnata che si è impegnata in una pregnante valutazione di merito degli elementi emersi ex post, a partire dal successivo ritrovamento dell'indagato il 15 aprile 2024 presso l'abitazione della compagna, a distanza di diversi giorni dalla fuga, avvenuta il 9 aprile 2024, anziché valutare le circostanze concrete, individualizzanti e specifiche, risultanti al momento dell'intervento degli operanti e dell'emissione del provvedimento di fermo del Pubblico ministero, nei termini richiesti dalla stessa sentenza indicata nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022, Sylla, cit.). L'indagato, infatti, vanta quattro alias, specifici precedenti di polizia, numerosi controlli effettuati dalla polizia di frontiera comprovati dalle interrogazioni effettuate nella banca dati. Inoltre, il suo pericoloso inseguimento era avvenuto lungo le strade, con gravi rischi per l'incolumità delle persone, era proseguito nonostante i colpi di avvertimento esplosi in aria dai militari della Guardia di finanza e, comunque, aveva fatto perdere le sue tracce, imponendo un importante dispiegamento di forze per trovarlo, che aveva richiesto diversi giorni. 2.3. L'insieme di dette circostanze, considerate ed emerse al momento della fuga di KU, le caratteristiche di vita e di comportamento ad essa precedenti, il contesto in cui è maturata la condotta oggetto di imputazione, l'atteggiamento tenuto dall'indagato al momento del controllo degli operanti, con tutte le conseguenze che ne sono derivate e, soprattutto, il riscontro cronologico tra data di emissione del provvedimento di fermo e data del rintraccio dell'indagato, non risulta che siano state prese in alcuna considerazione dal Giudice per le indagini preliminari che, come sostenuto anche nella requisitoria del Procuratore generale, ha operato esclusivamente una non consentita valutazione ex post. 3. In forza di detti argomenti l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il ricorso ha ad oggetto la rivisitazione di una fase oramai formalmente esauritasi, in relazione ad una iniziativa del Pubblico ministero della quale va comunque riconosciuta la piena legittimità. C
P.Q.M.
iz CZ) cJ Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché il fermo è stato legittimamente eseguito. T.% Così deciso il 10 settembre 2024