Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/06/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 936/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 936/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
E da
(C.F.: ), entrambi rappresentati Parte_2 CodiceFiscale_2
e difesi dall'Avvocato ALESSANDRO ANDREUCCI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia scioglimento del matrimonio.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 24 febbraio 2012 nel
Comune di Pieve EL (MI), adottando il regime della separazione legale dei beni (atto trascritto presso l'Ufficio del registro dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 3 – Parte I, Anno 2012), che dall'unione coniugale è nato il figlio IN (n. il 21 maggio Persona_1
2013), e che le parti si sono separate consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c., sottoscritto in data 19.04.2018 avanti il Presidente del Tribunale di Lodi, omologato in data 15.05.2018.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Le condizioni di divorzio di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo
– le seguenti:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati tra di loro, con l'obbligo del mutuo e assoluto rispetto;
2. Le parti si atterranno al regime di affido condiviso quanto al loro figlio IN , con Per_1 collocamento prevalente di quest'ultimo presso la residenza della madre e fissazione della residenza del IN presso quest'ultima.
3. Le parti hanno già da tempo provveduto a regolamentare di comune accordo la suddivisione dei
4. La GN dichiara di essere economicamente autosufficiente e rinuncia a qualsiasi Pt_1 prestazione economica futura.
5. In merito alla frequentazione del figlio IN , tenuto comunque conto dell'età del IN Per_1
e quindi in ossequio agli impegni agli interessi ed ai desideri di quest'ultimo, i giorni di visita tra padre e figlio verranno regolamentati con le seguenti modalità, ferma restando la massima disponibilità tra le parti nella fissazione di orari e giornate differenti:
- a settimane alterne, il padre potrà tenere con sé il figlio IN , con pernottamento, Per_1 prelevandolo dalla residenza della madre, il venerdì sera alle ore 18,00 e tenendolo con sé fino a lunedì mattina, per poi riaccompagnarlo a scuola;
- durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé il IN per sette giorni Per_1 consecutivi, alternando, di anno in anno, con la madre il periodo dal 24 dicembre al 31 di-cembre fino all'ora di pranzo, con il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio fino all'ora di pranzo, con pernottamento ed avendo cura di prelevare e riaccompagnare i figli presso la ca-sa materna. Il predetto regime potrà comunque essere modificato convenzionalmente e previo specifico accordo tra i coniugi.
- durante le vacanze pasquali, il IN trascorrerà con ciascuno dei genitori, secondo il Per_1 principio dell'alternanza, il periodo che va dall'inizio della sospensione scolastica fino al giorno di Pasqua, e con l'altro genitore, il periodo che va dal giorno di PA (Lunedi D'angelo) fino all'inizio della ripresa scolastica, con pernottamento. Anche in questo caso, il predetto regime potrà comunque essere modificato convenzionalmente, previo specifico accordo tra i coniugi.
- il principio dell'alternanza regolerà anche le altre festività ricorrenti nell'arco dell'anno (25 aprile,
I maggio, festa patronale, ecc.);
- durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre due settimane consecutive con pernottamento, con l'impegno a dare comunicazione alla madre del periodo e del luogo scelto entro la fine del mese di giugno dell'anno di riferimento.
- nel mese di luglio il IN frequenterà un campus estivo presso la scuola da lui frequentata Per_1
e la relativa retta verrà suddivisa tra i coniugi nella misura del 50%.
- durante i periodi di vacanza, i figli dovranno essere sempre raggiungibili telefonicamente dall'uno e dall'altro genitore;
- il tutto salvo migliori accordi tra i genitori, nel preminente interesse del IN . Per_1
- In caso di malattia del IN, ciascun genitore potrà fargli visita in ogni momento, previ accordi telefonici con l'altro genitore;
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni cambiamento di residenza, domicilio e recapiti telefonici;
8. In considerazione della sua attuale posizione reddituale e dell'altro figlio IN interamente a suo carico, le parti stabiliscono che il Signor corrisponderà alla Sig.ra per Pt_2 Parte_1 il mantenimento ordinario del figlio IN , la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00) Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario ovvero in denaro contante con rilascio di ricevuta, oltre rivalutazione ISTAT, e ciò sino a quando il IN non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
9. oltre a quanto sopra, il Signor contribuirà nella misura del 50% al rimborso delle spese Pt_2 mediche non coperte dal SSN previamente concordate dalle parti (con esclusione delle spese mediche che si rendano indifferibili per la salute del IN), in mancanza di accordo prescritte dal medico curante del IN salva l'urgenza, delle spese scolastiche documentate (tasse di iscrizione in istituto scolastico, libri di testo e corredo scolastico di inizio anno, refezione), previa esibizione della documentazione giustificativa delle spese sostenute da parte dell'affidataria, delle spese extrascolastiche e per attività sportiva, anch'esse previamente concordate tra le parti e previa allegazione del giustificativo dell'esborso. Stesso impegno assume la madre nei confronti del Signor
a riguardo delle medesime spese eventualmente anticipate dal padre;
Pt_2
10. Nel caso di dubbio in merito alla natura delle spese straordinarie ed alle modalità di versamento, le parti faranno riferimento ai criteri di ripartizione delle spese extra assegno relative ai figli come previsti dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dal-la Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, da intendersi qui richiamate.
11. I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi documenti e quelli della IN per l'espatrio.
12. Nessun'altra contribuzione economica verrà reciprocamente richiesta dai coniugi. Pertanto, fatto salvo quanto previsto al punto n. 8, nessuna somma verrà reciprocamente pretesa, ad alcun titolo e per alcuna ragione o causa, avendo gli esponenti già provveduto a regolare di comune accordo ogni pendenza tra di loro”.
All'udienza cartolare del 21.05.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c.
Il Giudice relatore, dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
, contratto in Pieve EL (MI), in data Parte_2
24.02.2012 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 3 – parte I
- anno 2012);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto della rinuncia delle parti all'impugnazione della presente sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieve EL (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 17.06.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello