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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16030 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^ CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 16485/2023, posta in decisione all'udienza dell'8.7.2025, vertente
TRA
- , (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Alessandro
Tucciarelli del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 157 (pec:
) - attore Email_1
E
- (C.F. e P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45, in persona del legale rappresentante pro tempore e per il medesimo in persona del suo procuratore ad negotia, Dott.
, munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura Controparte_2
speciale del 17.2.2023 in autentica Notaio Dott. di Bologna Persona_1
ai nn. 97405/12540 di rep./racc., elettivamente domiciliata in Roma, alla via
Roccaporena 51, presso lo studio dell'avv. Barbara Luppino (C.F.
) che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce, su C.F._2
foglio separato, da intendersi parte integrante del presente atto (PEC:
) - convenuta - Email_2 E CONTRO
- (C.F.: , contumace;
Controparte_3 C.F._3
- convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale.
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8.7.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio e la Controparte_3 Controparte_1
Esponeva l'attore che:
- il giorno 20.10.2020, verso le ore 16,30, alla guida del proprio veicolo BMW
520d tg. FT047TD, si trovava a percorrere l'autostrada Roma - L'Aquila, quando era violentemente tamponato dal veicolo Iveco Autocarro tg. EJ523TR di proprietà e condotto dal sig. Controparte_3
- la propria compagnia provvedeva a liquidare integralmente i CP_4
danni materiali subiti dall'attore, come da fattura di riparazione prodotta mentre a nulla valevano le richieste di risarcimento del danno alla persona;
così concludeva l'attore:
“Voglia l'On. Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attore che si quantificano in € 60.000,00 Parte_1
oltre interessi o comunque, in altra misura che risulterà di giustizia anche in via equitativa previo accertamento di C.T.U.” Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_3 Si costituiva invece la , contestando ed impugnando Controparte_1
quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto, evidenziando come l'offerta stragiudiziale effettuata da non avesse alcuna portata cognitiva e/o ricognitiva di un fatto o di un CP_4
rapporto preesistente, quindi, non costituisse una dichiarazione confessoria, nè di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio, ben potendo perseguire obiettivi meramente conciliativi onde evitare l'alea del giudizio reputata meno conveniente (cfr. Cass. civ. Ord. n. 27732/2019), evidenziando la genericità, lacunosità e indeterminatezza dell'intera ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice, non avendo, la stessa, indicato il luogo del sinistro, la posizione dei due veicoli coinvolti nell'incidente rispetto al tratto di strada percorsa, la chilometrica, la direzione, la corsia percorsa, lo stato dei luoghi e la velocità tenuta, per citarne alcune, evidenziando che sul luogo del sinistro non era intervenuta alcuna autorità o mezzo di soccorso, che alcun testimone aveva assistito all'evento e che le parti non compilavano alcun modulo CAI, evidenziando la discordanza delle dichiarazioni delle parti, avendo il sig. CP_3
conducente e proprietario dell'autocarro Iveco, dichiarato in sede di denuncia del sinistro che “il giorno 20.10.20 alle ore 16,30 circa mentre percorrevo la tangenziale direzione GRA alla guida del mio autocarro targato EJ523Tr presso di voi assicurato un'autovettura che mi sorpassava targata FT047TD CP_1
cambiava improvvisamente corsia provocando un tamponamento… Invito questa compagnia a non risarcire alcun danno alla controparte in quanto la responsabilità è da attribuire completamente a lui. Chiedo, altresì, il risarcimento dei danni subiti a causa dell'evento”, contestando anche il quantum della pretesa attorea, così infine concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
In via principale: - accertare e dichiarare infondata sia in fatto che in diritto la domanda attorea e, per l'effetto respingerla, con condanna alle spese;
In via subordinata:
− accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice nella verificazione dell'incidente per cui è causa, con attribuzione del maggior grado di responsabilità in capo a controparte e, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, ridurre le pretese risarcitorie nei ristretti limiti in cui verrà fornita prova rigorosa dell'effettività dei danni e della loro piena ed esclusiva riconducibilità eziologica al sinistro per cui è causa;
con esclusione della procedura di indennizzo diretta laddove accertata la responsabilità di parte attrice”.
Nel corso dell'istruttoria era ammessa la prova per interpello del convenuto contumace nonché disposta ed espletata la c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore.
All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.7.2025 e in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Malgrado la totale carenza di prova in merito all'accaduto, il sinistro per cui è causa può ritenersi effettivamente accaduto, il giorno e l'ora in questione, fra i due mezzi condotti dalle parti in causa, tenuto conto degli elementi acquisiti agli atti, segnatamente la denuncia di sinistro effettuata dal alla propria CP_3
compagnia assicurativa.
Tuttavia, superata, sia pure in forza delle considerazioni che precedono, la prova del fatto storico, non sono stati acquisiti elementi utili per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e, di conseguenza, per accertare le rispettive responsabilità nell'occorso. Ne consegue che deve applicarsi, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 2054 c. 2 c.c., in base al quale “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Orbene i convenuti vanno pertanto condannati in solido al risarcimento dei danni occorsi alla persona dell'attore in conseguenza dell'evento, da riconoscersi in misura del 50%.
In punto di quantum debeatur, si osserva.
Risulta dai referti allegati agli atti nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il
Consulente Tecnico d'Ufficio, che in occasione del sinistro di cui è causa l'attore , di anni 52 al momento del fatto, ha subìto un evento Parte_1
biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano.
In particolare, ha chiarito il ctu, con argomentazione logica e pienamente condivisibile, che “ …Relativamente al nesso causale tra l'evento denunciato
e le lesioni riscontrate in sede di pronto soccorso ospedaliero, non vi sono elementi per non giustificarne la sussistenza. Relativamente al nesso tra suddetta lieve lesivita' iniziale e gli odierni postumi permanenti, si specifica quanto segue: - dalla documentazione fotografica prodotta si evince che si
e' trattato di un evento traumatico di assai lieve entita'; - non vi e' stato intervento di mezzi di soccorso;
- l'obiettivita' clinica in sede di pronto soccorso e' apparsa liminare;
- la contemporanea lesivita' del rachide, del ginocchio sinistro e della spalla destra in occasione di una tamponamento autostradale sta a significare il soggetto all'atto del sinistro non indossava le cinture di sicurezza;
- la dinamica lesiva da tamponamento posteriore –
e pertanto con urto del ginocchio anteriormente contro il cruscotto – non si concilia assolutamente con una rottura del legamento crociato anteriore – come sarebbe stato rilevato a distanza di 5 mese da un controllo RMN
(stranamente non eseguito piu' tempestivamente) – bensi' al limite giustificherebbe le lesione a carico del legamento crociato posteriore (cfr:
“trauma da cassetto”) - l'obiettivita' clinica del ginocchio sinistro e' praticamente infinitesimale anche in considerazione della presenza di una ipotrofia della coscia controlaterale. Alla luce di cio', si ritiene che dal denunciato sinistro potranno essere riconosciuti postumi permanenti solo al carico del rachide cervicale che, secondo la tabellazione vigente, trova la congrua valutazione nella misura del 2% di danno biologico permanente.
Riguardo al periodo di malattia, si ritiene adeguato il riconoscimento di una inabilita' temporanea assoluta per 7 gg., e parziale al 50% per 10 gg..
Sono state prodotte spese sanitarie per e. 250, di entita' congrua. Non sono previste spese mediche future”.
Così pertanto il ctu ha quantificato la lesione della salute:
-) 2% di invalidità permanente;
-) 7 giorni di inabilità temporanea assoluta;
-) 10 giorni di inabilità temporanea relativa al 50%.
Come già evidenziato, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, esaustive e frutto di accurata analisi della documentazione medica prodotta in atti, vanno pienamente condivise.
Tanto premesso, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso;
posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, il danno personale patito dall'attore va liquidato come segue, tenuto conto delle tabelle di legge in materia di lesioni cd micro-permanenti:
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 1.674,39;
- a titolo di danno morale (dovendosi in tal senso tenersi conto dei riflessi oggettivi e soggettivi del danno, consistenti nella sofferenza derivante dalle cure ricevute, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia), può essere liquidato l'importo di € 300,00;
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare al predetto le somme di:
-) per l'inabilità temporanea assoluta, € 393,26 attuali;
-) per l'inabilità temporanea relativa al 50%, € 280,90 attuali.
Per le spese mediche, come documentate e ritenute congrue dal ctu, va riconosciuto l'importo pari ad € 250,00.
Nessun ulteriore danno risulta provato o dovuto.
Spetta pertanto complessivamente all'attore la somma di € 1.449,27 (pari al
50% di € 2.898,55, tenuto conto del grado di presunta corresponsabilità).
L'importo riconosciuto va decurtato del 10%, avendo l'attore, con la sua condotta, concorso all'aggravarsi del danno, non indossando le cinture di sicurezza al momento del fatto, come chiarito dall'ausiliario.
Spetta pertanto all'attore l'importo di € 1.304,34.
Sul predetto importo decorrono gli interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Nulla è invece dovuto a titolo di lucro cessante, tenuto conto che la particolare esiguità del credito lascia ritenere che le somme, se tempestivamente percepite, sarebbero state utilizzate per l'acquisto di beni di consumo e non per realizzare un lucro finanziario.
L'esito del giudizio ed il notevolissimo divario fra petitum e decisum giustifica la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
-) condanna la e in solido fra Controparte_1 Controparte_3
loro, al pagamento, in favore di e a titolo di risarcimento Parte_1 danni, della somma di € 1.304,34, oltre interessi come in motivazione e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Ai sensi del T.U. Imposte Registro (artt. 59 e 60 DPR 131/86) la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma il 17.11.2025. Il Giudice