CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2619/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CH CLAUDIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12441/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202490484593364000 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1864/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
La richiesta è l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese da attribuire ai procuratori antistatari.
Resistente/Appellato:
La richiesta è di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento notificata il 24/06/2025, sostenendo che il credito portato dalle due cartelle di pagamento sottostanti sia estinto per intervenuta prescrizione.
Il ricorso si basa su un unico, solido motivo, la Prescrizione Quinquennale del Credito: La ricorrente sostiene che il diritto a riscuotere la TARI si prescrive in 5 anni. Calcolando il termine a partire dalla data di notifica delle due cartelle presupposte (notificate rispettivamente nel 2018 e 2019), e tenendo conto del periodo di sospensione per l'emergenza Covid-19, il credito risulta comunque prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (giugno 2025). La tesi è supportata da giurisprudenza di
Cassazione.
L'ADER contesta la ricostruzione della ricorrente. Sostiene che, a seguito delle normative emergenziali
Covid-19, al termine di prescrizione originario debbano essere aggiunti 24 mesi, e che pertanto la prescrizione non si sia verificata. Afferma inoltre che le cartelle sono state regolarmente notificate e che l'intimazione è legittima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intera controversia ruota attorno all'interpretazione delle norme sulla sospensione dei termini di prescrizione durante il periodo Covid-19. La posizione della ricorrente appare nettamente più solida per le seguenti ragioni:
1 Calcolo della Prescrizione: L'orientamento giurisprudenziale consolidato interpreta la sospensione come una parentesi nel decorso del tempo, non un prolungamento di 24 mesi tout court come sostenuto dall'ADER. Il calcolo corretto prevede di sommare al termine di prescrizione quinquennale il numero esatto di giorni di sospensione (dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, pari a 542 giorni). Anche eseguendo questo calcolo, come correttamente evidenziato nel ricorso, il termine di 5 anni risulta ampiamente superato per entrambe le cartelle alla data di notifica dell'intimazione.
2 Discrepanza sulle Annualità: La confusione sull'annualità del tributo (2013 vs 2015/2016) è un ulteriore elemento di debolezza per la difesa dell'ADER, che dimostra incertezza sulla stessa pretesa creditoria. Ad ogni modo, anche considerando le annualità indicate dall'ADER, il calcolo della prescrizione non cambia nella sua sostanza e porta allo stesso risultato favorevole alla ricorrente.
In definitiva, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente è fondata e determina accoglimento, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate ON ad euro 600,00 oltre oneri e rimborso del CUT.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CH CLAUDIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12441/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202490484593364000 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1864/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
La richiesta è l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese da attribuire ai procuratori antistatari.
Resistente/Appellato:
La richiesta è di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento notificata il 24/06/2025, sostenendo che il credito portato dalle due cartelle di pagamento sottostanti sia estinto per intervenuta prescrizione.
Il ricorso si basa su un unico, solido motivo, la Prescrizione Quinquennale del Credito: La ricorrente sostiene che il diritto a riscuotere la TARI si prescrive in 5 anni. Calcolando il termine a partire dalla data di notifica delle due cartelle presupposte (notificate rispettivamente nel 2018 e 2019), e tenendo conto del periodo di sospensione per l'emergenza Covid-19, il credito risulta comunque prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (giugno 2025). La tesi è supportata da giurisprudenza di
Cassazione.
L'ADER contesta la ricostruzione della ricorrente. Sostiene che, a seguito delle normative emergenziali
Covid-19, al termine di prescrizione originario debbano essere aggiunti 24 mesi, e che pertanto la prescrizione non si sia verificata. Afferma inoltre che le cartelle sono state regolarmente notificate e che l'intimazione è legittima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intera controversia ruota attorno all'interpretazione delle norme sulla sospensione dei termini di prescrizione durante il periodo Covid-19. La posizione della ricorrente appare nettamente più solida per le seguenti ragioni:
1 Calcolo della Prescrizione: L'orientamento giurisprudenziale consolidato interpreta la sospensione come una parentesi nel decorso del tempo, non un prolungamento di 24 mesi tout court come sostenuto dall'ADER. Il calcolo corretto prevede di sommare al termine di prescrizione quinquennale il numero esatto di giorni di sospensione (dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, pari a 542 giorni). Anche eseguendo questo calcolo, come correttamente evidenziato nel ricorso, il termine di 5 anni risulta ampiamente superato per entrambe le cartelle alla data di notifica dell'intimazione.
2 Discrepanza sulle Annualità: La confusione sull'annualità del tributo (2013 vs 2015/2016) è un ulteriore elemento di debolezza per la difesa dell'ADER, che dimostra incertezza sulla stessa pretesa creditoria. Ad ogni modo, anche considerando le annualità indicate dall'ADER, il calcolo della prescrizione non cambia nella sua sostanza e porta allo stesso risultato favorevole alla ricorrente.
In definitiva, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente è fondata e determina accoglimento, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate ON ad euro 600,00 oltre oneri e rimborso del CUT.