Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2619
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione Quinquennale del Credito

    L'orientamento giurisprudenziale consolidato interpreta la sospensione come una parentesi nel decorso del tempo, non un prolungamento di 24 mesi tout court come sostenuto dall'ADER. Il calcolo corretto prevede di sommare al termine di prescrizione quinquennale il numero esatto di giorni di sospensione (dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, pari a 542 giorni). Anche eseguendo questo calcolo, come correttamente evidenziato nel ricorso, il termine di 5 anni risulta ampiamente superato per entrambe le cartelle alla data di notifica dell'intimazione.

  • Accolto
    Discrepanza sulle Annualità

    Anche considerando le annualità indicate dall'ADER, il calcolo della prescrizione non cambia nella sua sostanza e porta allo stesso risultato favorevole alla ricorrente.

  • Rigettato
    Contestazione della prescrizione

    La Corte ha ritenuto che l'interpretazione della sospensione dei termini di prescrizione durante il periodo Covid-19 fornita dall'ADER non sia corretta, in quanto la sospensione opera come una parentesi e non come un prolungamento di 24 mesi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2619
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2619
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo