TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/11/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4073/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 domiciliato come in atti, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Antonio Lorito, appellante, contro
(c.f. ), CP_1 C.F._1 appellata contumace, avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 -2051 – 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5 novembre 2025 l'appellante concludeva come da note scritte depositate il 26 ottobre 2025, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 36/2018 del Giudice di Parte_1
Pace di Rometta, con cui l'ente è stato condannato al pagamento di € 2.428,03, oltre interessi e spese, in favore di , per i danni subiti a seguito di una caduta CP_1 avvenuta il 12 dicembre 2015 in Piazza della Libertà, attribuita alla presenza di una buca sul manto stradale.
L'appellante contesta integralmente la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, ritenendo inattendibile la testimonianza principale della parte attrice e lamentando che il giudice abbia omesso di considerare le dichiarazioni dei testi di parte convenuta e la documentazione prodotta, tra cui la relazione di servizio della Polizia Municipale e i rilievi fotografici.
Secondo il la testimonianza di volontario della Protezione Pt_1 Testimone_1
Civile, sarebbe contraddittoria e non supportata dalle risultanze documentali e dalle dichiarazioni degli altri testi, in particolare dell'ausiliario del traffico e Testimone_2 dell'Ispettore Capo , che erano presenti sul luogo dell'incidente. La relazione di Tes_3 servizio redatta a soli due giorni dal fatto, nonché le dichiarazioni dei funzionari comunali, confermerebbero che la caduta della fu dovuta a una momentanea perdita di CP_1 equilibrio e non alla presenza di una vera e propria insidia o trabocchetto, trattandosi di un lieve avvallamento della pavimentazione, già oggetto di recente ripristino e facilmente visibile grazie all'illuminazione pubblica e alle luminarie natalizie.
L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado abbia erroneamente applicato il principio di responsabilità ex art. 2051 c.c., trascurando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità del custode può essere esclusa in presenza di caso fortuito, che nel caso di specie sarebbe integrato dalla condotta imprudente della danneggiata, la quale avrebbe potuto percepire e evitare agevolmente il lieve avvallamento usando la normale diligenza. Il evidenzia inoltre che l'area era stata oggetto di Pt_1 interventi di manutenzione e che la situazione di pericolo non era né oggettivamente invisibile né soggettivamente imprevedibile.
In via subordinata, il contesta anche la quantificazione dei danni liquidati, Pt_1 ritenendo non provato né il danno né il nesso causale, e lamenta l'assenza di spese mediche documentate. Chiede pertanto la riforma integrale della sentenza impugnata, con il rigetto di ogni domanda risarcitoria proposta da sostenendo che il sinistro sia CP_1 imputabile esclusivamente alla condotta imprudente della stessa e che non sussista alcuna responsabilità, neppure generale ex art. 2043 c.c., in capo all'ente.
non si è costituita in giudizio. CP_1
All'udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
L'appello è fondato.
Dagli atti di causa risulta che il teste di parte attrice, volontario della Testimone_1
Protezione Civile “La Pantera”, ha riferito di essersi trovato ai Mercatini di Natale di la sera del 12 dicembre 2015, di aver visto l'auto della coppia parcheggiare Parte_2 nei pressi dell'ottica vicino al tabacchino, di aver notato, da una distanza di circa 50 metri, la signora cadere “in una buca”, di essersi avvicinato per prestare soccorso insieme all'uomo che era con lei, ponendola a sedere, di avere chiamato un ausiliario del traffico, di aver constatato gonfiore al piede e alla caviglia sinistra, e di localizzare la buca a circa un metro dal marciapiede, sulla sede stradale in direzione del tabacchino.
Il teste ha poi indicato le dimensioni della “buca” in circa 15 cm di ampiezza e 5 Tes_1 cm di profondità, specificando che l'illuminazione pubblica era funzionante e che il punto era stato poi ripristinato, sebbene con un dislivello ancora percepibile;
ha riconosciuto, inoltre, nel fascicolo fotografico la medesima irregolarità del manto. Il teste , ausiliario del traffico, ha confermato di aver visto la donna cadere Testimone_2 per terra mentre procedeva a piedi in prossimità del tabacchino, di averla aiutata e di aver riscontrato non già una profonda buca bensì un lieve avvallamento della carreggiata, con asfalto più scuro rispetto al resto, verosimilmente oggetto di precedente ripristino. Il teste, dopo avere stimato la circonferenza dell'avvallamento in 15–20 cm, con profondità di 2–3 cm, ha sottolineato che l'illuminazione pubblica era sufficiente e che nella zona non ricordava essere presenti altri particolari elementi di pericolo.
Il teste , vigile urbano intervenuto su chiamata dell'ausiliario, ha riferito di Testimone_4 aver trovato l'infortunata già seduta in auto e di averne raccolto le generalità; ha precisato poi che, recatasi insieme all'ausiliario nel punto indicato, ha constatato un lievissimo avvallamento del manto stradale, di circa 15 cm di lunghezza e pochi centimetri di profondità, con porzione di asfalto più scura, segno di un intervento di copertura precedente. Ha dichiarato che la sede stradale risultava ben illuminata e l'irregolarità perfettamente visibile. Ha infine riferito di aver redatto relazione di servizio con rilievi fotografici.
Il teste funzionario dell'Ufficio Tecnico del ha riferito Testimone_5 Parte_1 sugli interventi preparatori ai Mercatini (pulizia, manutenzioni, verifica illuminazione) e, a seguito della segnalazione dell'infortunio, di essersi recato sul posto dove ha riscontrato uno strato di bitume a copertura di un avvallamento della sede stradale.
Il teste , geometra istruttore Servizi tecnici del ha Testimone_6 Parte_1 confermato l'esecuzione di attività manutentive e di pulizia nelle aree interessate dall'evento.
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, ha ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c., ricavandone – anche alla luce del principio ricordato da Cass., sez. III, 14 febbraio 2013, n.
3662 – che la responsabilità del custode è oggettiva quanto al nesso cosa-danno, ma l'eventuale comportamento imprudente del danneggiato può interrompere o ridurre il nesso eziologico quando la situazione di pericolo sia prevedibile e superabile con l'ordinaria diligenza. Sulla base di tale premessa, il primo giudice ha ravvisato un concorso paritario di responsabilità tra e pedone (50% ciascuno) Pt_1
Il Tribunale, esaminati gli atti, i verbali di prova e la motivazione di primo grado, ritiene fondato l'appello del Parte_1
Il nucleo della controversia non riguarda la mera verificazione della caduta – evento pacifico – bensì la qualificazione dell'anomalia stradale e la sua idoneità causale a generare il sinistro, avuto riguardo alle concrete condizioni di percepibilità del pericolo e all'ordinaria diligenza esigibile dal pedone. Le testimonianze raccolte nel primo grado convergono nel descrivere non una “profonda buca” non visibile, come allegato in citazione, ma un modesto avvallamento, di pochi centimetri di profondità, in una zona ben illuminata e per di più caratterizzata da un'area di asfalto più scuro, segno di precedente ripristino e quindi agevolmente percepibile da chi percorra la sede stradale con la normale attenzione richiesta dal contesto urbano e dall'affollamento connesso ai Mercatini di Natale.
Tale ricostruzione si ricava dalle deposizioni dell'ausiliario del traffico e del vigile, intervenuti nell'immediatezza, nonché dal funzionario tecnico comunale che ha successivamente riscontrato la presenza di bitume a copertura dell'avvallamento. La diversa definizione data dal teste come “buca” non scalfisce il dato oggettivo – condiviso Tes_1 dagli altri testi – della modestia dimensionale e visibilità dell'irregolarità.
Così qualificato il fatto, la regola di giudizio dettata dall'art. 2051 c.c., come letta dalla giurisprudenza richiamata dal primo giudice, impone di verificare se la situazione di pericolo fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato.
Nel caso di specie la risposta è positiva. Un lieve/lievissimo avvallamento di pochi centimetri, collocato a ridosso del margine stradale e reso ben visibile dall'illuminazione pubblica e dalla traccia di precedente ripristino, integra un'insidia neutra per l'utente pedone che – diversamente dai veicoli – può agevolmente evitarla con il minimo grado di attenzione, specie in una zona dove l'andatura è fisiologicamente lenta per via dell'alta frequentazione.
In tali condizioni il comportamento della danneggiata, che non ha adeguato l'andatura e l'osservazione del piano di calpestio, si pone come causa esclusiva o comunque assorbente dell'evento, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, secondo il principio già evocato in sentenza di primo grado.
Non rileva, in senso contrario, la circostanza che il non abbia apposto ulteriore Pt_1 segnaletica di pericolo: la visibilità intrinseca dell'avvallamento – accertata in fatto dai testi – rendeva superfluo un avviso specifico, atteso che la regola primaria di circolazione pedonale impone, in orario serale ma con luce artificiale funzionante, di prestare attenzione alle condizioni della strada.
Né può sostenersi che la modesta irregolarità integri, per dimensioni e collocazione, un'anomalia eccezionale ed imprevedibile: essa, al contrario, appartiene alla ordinaria fenomenologia delle piccole depressioni da assestamento di precedenti ripristini. Muovendo da questi presupposti, l'appello va accolto, con integrale riforma della decisione impugnata. La domanda risarcitoria proposta da deve essere, pertanto, CP_1 rigettata per insussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Nessuna somma può essere liquidata in favore del per la difesa svolta Parte_1 nel giudizio di primo grado. Davanti al Giudice di Pace infatti il Comune è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., a costituirsi mediante proprio funzionario.
La Suprema Corte ha chiarito, con riferimento al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ma con considerazioni che possono certamente estendersi anche alla difesa giudizi davanti al Giudice di Pace, che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass. 23825 del 04/08/2023).
Le spese del presente giudizio di appello vanno integralmente compensate tra le parti.
Ricorrono, infatti, le gravi ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., da rinvenirsi nell'oggettiva controvertibilità della fattispecie in punto di responsabilità ex art. 2051 c.c. per micro-irregolarità visibili del piano viabile. La controvertibilità qui riscontrata non attiene a meri profili equitativi, ma investe il confine, spesso segnato da oscillazioni giurisprudenziali, tra responsabilità oggettiva del custode della strada e interruzione/riduzione del nesso causale per condotta del danneggiato quando il pericolo sia prevedibile e agevolmente evitabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 36/2018 del Giudice di Pace di rigetta la domanda proposta da nei confronti del Pt_1 CP_1 Parte_1
[...] nulla sulle spese del giudizio di primo grado;
compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Messina l'11 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Viviana Scarmuzza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4073/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 domiciliato come in atti, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Antonio Lorito, appellante, contro
(c.f. ), CP_1 C.F._1 appellata contumace, avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 -2051 – 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5 novembre 2025 l'appellante concludeva come da note scritte depositate il 26 ottobre 2025, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 36/2018 del Giudice di Parte_1
Pace di Rometta, con cui l'ente è stato condannato al pagamento di € 2.428,03, oltre interessi e spese, in favore di , per i danni subiti a seguito di una caduta CP_1 avvenuta il 12 dicembre 2015 in Piazza della Libertà, attribuita alla presenza di una buca sul manto stradale.
L'appellante contesta integralmente la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, ritenendo inattendibile la testimonianza principale della parte attrice e lamentando che il giudice abbia omesso di considerare le dichiarazioni dei testi di parte convenuta e la documentazione prodotta, tra cui la relazione di servizio della Polizia Municipale e i rilievi fotografici.
Secondo il la testimonianza di volontario della Protezione Pt_1 Testimone_1
Civile, sarebbe contraddittoria e non supportata dalle risultanze documentali e dalle dichiarazioni degli altri testi, in particolare dell'ausiliario del traffico e Testimone_2 dell'Ispettore Capo , che erano presenti sul luogo dell'incidente. La relazione di Tes_3 servizio redatta a soli due giorni dal fatto, nonché le dichiarazioni dei funzionari comunali, confermerebbero che la caduta della fu dovuta a una momentanea perdita di CP_1 equilibrio e non alla presenza di una vera e propria insidia o trabocchetto, trattandosi di un lieve avvallamento della pavimentazione, già oggetto di recente ripristino e facilmente visibile grazie all'illuminazione pubblica e alle luminarie natalizie.
L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado abbia erroneamente applicato il principio di responsabilità ex art. 2051 c.c., trascurando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità del custode può essere esclusa in presenza di caso fortuito, che nel caso di specie sarebbe integrato dalla condotta imprudente della danneggiata, la quale avrebbe potuto percepire e evitare agevolmente il lieve avvallamento usando la normale diligenza. Il evidenzia inoltre che l'area era stata oggetto di Pt_1 interventi di manutenzione e che la situazione di pericolo non era né oggettivamente invisibile né soggettivamente imprevedibile.
In via subordinata, il contesta anche la quantificazione dei danni liquidati, Pt_1 ritenendo non provato né il danno né il nesso causale, e lamenta l'assenza di spese mediche documentate. Chiede pertanto la riforma integrale della sentenza impugnata, con il rigetto di ogni domanda risarcitoria proposta da sostenendo che il sinistro sia CP_1 imputabile esclusivamente alla condotta imprudente della stessa e che non sussista alcuna responsabilità, neppure generale ex art. 2043 c.c., in capo all'ente.
non si è costituita in giudizio. CP_1
All'udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
L'appello è fondato.
Dagli atti di causa risulta che il teste di parte attrice, volontario della Testimone_1
Protezione Civile “La Pantera”, ha riferito di essersi trovato ai Mercatini di Natale di la sera del 12 dicembre 2015, di aver visto l'auto della coppia parcheggiare Parte_2 nei pressi dell'ottica vicino al tabacchino, di aver notato, da una distanza di circa 50 metri, la signora cadere “in una buca”, di essersi avvicinato per prestare soccorso insieme all'uomo che era con lei, ponendola a sedere, di avere chiamato un ausiliario del traffico, di aver constatato gonfiore al piede e alla caviglia sinistra, e di localizzare la buca a circa un metro dal marciapiede, sulla sede stradale in direzione del tabacchino.
Il teste ha poi indicato le dimensioni della “buca” in circa 15 cm di ampiezza e 5 Tes_1 cm di profondità, specificando che l'illuminazione pubblica era funzionante e che il punto era stato poi ripristinato, sebbene con un dislivello ancora percepibile;
ha riconosciuto, inoltre, nel fascicolo fotografico la medesima irregolarità del manto. Il teste , ausiliario del traffico, ha confermato di aver visto la donna cadere Testimone_2 per terra mentre procedeva a piedi in prossimità del tabacchino, di averla aiutata e di aver riscontrato non già una profonda buca bensì un lieve avvallamento della carreggiata, con asfalto più scuro rispetto al resto, verosimilmente oggetto di precedente ripristino. Il teste, dopo avere stimato la circonferenza dell'avvallamento in 15–20 cm, con profondità di 2–3 cm, ha sottolineato che l'illuminazione pubblica era sufficiente e che nella zona non ricordava essere presenti altri particolari elementi di pericolo.
Il teste , vigile urbano intervenuto su chiamata dell'ausiliario, ha riferito di Testimone_4 aver trovato l'infortunata già seduta in auto e di averne raccolto le generalità; ha precisato poi che, recatasi insieme all'ausiliario nel punto indicato, ha constatato un lievissimo avvallamento del manto stradale, di circa 15 cm di lunghezza e pochi centimetri di profondità, con porzione di asfalto più scura, segno di un intervento di copertura precedente. Ha dichiarato che la sede stradale risultava ben illuminata e l'irregolarità perfettamente visibile. Ha infine riferito di aver redatto relazione di servizio con rilievi fotografici.
Il teste funzionario dell'Ufficio Tecnico del ha riferito Testimone_5 Parte_1 sugli interventi preparatori ai Mercatini (pulizia, manutenzioni, verifica illuminazione) e, a seguito della segnalazione dell'infortunio, di essersi recato sul posto dove ha riscontrato uno strato di bitume a copertura di un avvallamento della sede stradale.
Il teste , geometra istruttore Servizi tecnici del ha Testimone_6 Parte_1 confermato l'esecuzione di attività manutentive e di pulizia nelle aree interessate dall'evento.
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, ha ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c., ricavandone – anche alla luce del principio ricordato da Cass., sez. III, 14 febbraio 2013, n.
3662 – che la responsabilità del custode è oggettiva quanto al nesso cosa-danno, ma l'eventuale comportamento imprudente del danneggiato può interrompere o ridurre il nesso eziologico quando la situazione di pericolo sia prevedibile e superabile con l'ordinaria diligenza. Sulla base di tale premessa, il primo giudice ha ravvisato un concorso paritario di responsabilità tra e pedone (50% ciascuno) Pt_1
Il Tribunale, esaminati gli atti, i verbali di prova e la motivazione di primo grado, ritiene fondato l'appello del Parte_1
Il nucleo della controversia non riguarda la mera verificazione della caduta – evento pacifico – bensì la qualificazione dell'anomalia stradale e la sua idoneità causale a generare il sinistro, avuto riguardo alle concrete condizioni di percepibilità del pericolo e all'ordinaria diligenza esigibile dal pedone. Le testimonianze raccolte nel primo grado convergono nel descrivere non una “profonda buca” non visibile, come allegato in citazione, ma un modesto avvallamento, di pochi centimetri di profondità, in una zona ben illuminata e per di più caratterizzata da un'area di asfalto più scuro, segno di precedente ripristino e quindi agevolmente percepibile da chi percorra la sede stradale con la normale attenzione richiesta dal contesto urbano e dall'affollamento connesso ai Mercatini di Natale.
Tale ricostruzione si ricava dalle deposizioni dell'ausiliario del traffico e del vigile, intervenuti nell'immediatezza, nonché dal funzionario tecnico comunale che ha successivamente riscontrato la presenza di bitume a copertura dell'avvallamento. La diversa definizione data dal teste come “buca” non scalfisce il dato oggettivo – condiviso Tes_1 dagli altri testi – della modestia dimensionale e visibilità dell'irregolarità.
Così qualificato il fatto, la regola di giudizio dettata dall'art. 2051 c.c., come letta dalla giurisprudenza richiamata dal primo giudice, impone di verificare se la situazione di pericolo fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato.
Nel caso di specie la risposta è positiva. Un lieve/lievissimo avvallamento di pochi centimetri, collocato a ridosso del margine stradale e reso ben visibile dall'illuminazione pubblica e dalla traccia di precedente ripristino, integra un'insidia neutra per l'utente pedone che – diversamente dai veicoli – può agevolmente evitarla con il minimo grado di attenzione, specie in una zona dove l'andatura è fisiologicamente lenta per via dell'alta frequentazione.
In tali condizioni il comportamento della danneggiata, che non ha adeguato l'andatura e l'osservazione del piano di calpestio, si pone come causa esclusiva o comunque assorbente dell'evento, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, secondo il principio già evocato in sentenza di primo grado.
Non rileva, in senso contrario, la circostanza che il non abbia apposto ulteriore Pt_1 segnaletica di pericolo: la visibilità intrinseca dell'avvallamento – accertata in fatto dai testi – rendeva superfluo un avviso specifico, atteso che la regola primaria di circolazione pedonale impone, in orario serale ma con luce artificiale funzionante, di prestare attenzione alle condizioni della strada.
Né può sostenersi che la modesta irregolarità integri, per dimensioni e collocazione, un'anomalia eccezionale ed imprevedibile: essa, al contrario, appartiene alla ordinaria fenomenologia delle piccole depressioni da assestamento di precedenti ripristini. Muovendo da questi presupposti, l'appello va accolto, con integrale riforma della decisione impugnata. La domanda risarcitoria proposta da deve essere, pertanto, CP_1 rigettata per insussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Nessuna somma può essere liquidata in favore del per la difesa svolta Parte_1 nel giudizio di primo grado. Davanti al Giudice di Pace infatti il Comune è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., a costituirsi mediante proprio funzionario.
La Suprema Corte ha chiarito, con riferimento al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ma con considerazioni che possono certamente estendersi anche alla difesa giudizi davanti al Giudice di Pace, che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass. 23825 del 04/08/2023).
Le spese del presente giudizio di appello vanno integralmente compensate tra le parti.
Ricorrono, infatti, le gravi ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., da rinvenirsi nell'oggettiva controvertibilità della fattispecie in punto di responsabilità ex art. 2051 c.c. per micro-irregolarità visibili del piano viabile. La controvertibilità qui riscontrata non attiene a meri profili equitativi, ma investe il confine, spesso segnato da oscillazioni giurisprudenziali, tra responsabilità oggettiva del custode della strada e interruzione/riduzione del nesso causale per condotta del danneggiato quando il pericolo sia prevedibile e agevolmente evitabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 36/2018 del Giudice di Pace di rigetta la domanda proposta da nei confronti del Pt_1 CP_1 Parte_1
[...] nulla sulle spese del giudizio di primo grado;
compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Messina l'11 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Viviana Scarmuzza