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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/12/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 2422/2024 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: ) rappresentato/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
OI ER - ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato/a e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso/a dall' avv. MARTELLOTTA ROSANNA - CONVENUTO
E
, rappresentato e difeso dall' avv. AVENA GILDA- CONVENUTO CP_2
E
e - CONVENUTI CONTUMACI Controparte_3 CP_4
OGGETTO: opposizione ad esecuzione presso terzi – giudizio di merito ex art. 616
CPC
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi delle parti costituite
I FATTI
1 Con ordinanza del 28.11.2024, il giudice dell'esecuzione (iscritta al n. 648/2023 RG mob.) disponeva la sospensione del processo esecutivo intrapreso da Parte_1 nei confronti di presso i terzi , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e . Premesso che l' esecuzione mirava alla riscossione del credito
[...] CP_4 alimentare sancito da provvedimento del giudice polacco del 19.12.2017 azionato esecutivamente in Italia secondo la peculiare procedura di cui al regolamento CE n.
4/2009, il GE, dato atto della dichiarazione negativa resa da Controparte_3 rilevava che la pensione INPS (dell'importo mensile di € 568,38) e la rendita CP_4
(dell' importo di € 558,36) fossero impignorabili, in quanto: a) la pensione è CP_2 inferiore al limite di impignorabilità di € 1.000,00 fissato dall' art. 546 comma 7 CPC
(che recita: <le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che
1 tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge>>); b) la rendita per evento infortunistico è impignorabile ai sensi dell' art. 110 del D.P.R. n.1124/1965.
2 Ha promosso tempestivamente il giudizio di merito , instaurando il Parte_1 contraddittorio nei confronti dell' esecutato e dei terzi Controparte_1
, e . Ha dedotto che il GE avrebbe errato nel reputare CP_2 CP_3 CP_4 impignorabile la rendita , alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. CP_4
572/1989, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n.
1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall' . Ha quindi concluso chiedendo di accogliere CP_4
l'istanza di assegnazione delle somme pignorate dovute a titolo di rendita per l' evento infortunistico n. 5123331429 dall' ad , fino alla CP_4 Controparte_1 concorrenza del credito ammontante, secondo il ricalcolo effettuato dal GE, all' importo di € 6.115,00, oltre interessi successivi e spese della procedura.
2 ha resistito alla domanda, eccependo: l'inesistenza Controparte_1 della procura ad litem in capo all' avv. Ferdinando Gioia;
la nullità del precetto in quanto il titolo esecutivo allegato è redatto in lingua straniera, senza la relativa traduzione in lingua italiana;
l' avvenuto pagamento del credito precettato.
3 L' si è costituito chiedendo unicamente di essere lasciato indenne da condanne CP_2 per spese di lite.
4 All' udienza del 13.10.2025, è stato dato atto della mancata costituzione di
[...]
e ne è stata dichiarata la contumacia. Quindi, su richiesta dei CP_3 procuratori dell' attore/creditore procedente e del convenuto/esecutato la causa è stata assunta in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
5.a In rito, va rilevato che, contrariamente a quanto indicato nel verbale di udienza del
13.10.2025, ente costituito è l' e non l' . Conseguentemente, va dichiarata CP_2 CP_4 la contumacia dell' . CP_4
2
5.b Sempre in rito, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva sia dell' che di CP_2
atteso che il merito dell' opposizione ha ad oggetto solo la Controparte_3 declaratoria di impignorabilità della rendita . CP_4
6.a Ancora in rito, nessun difetto vizia la procura ad litem rilasciata da Parte_1 con dichiarazione del 16/18.4.2023, recante sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale.
Tale procura rilasciata per l' atto di precetto, vale anche per la successiva fase di esecuzione e di opposizione all' esecuzione, atteso che <la procura speciale rilasciata dal creditore procedente, apposta in calce od a margine del precetto, abilita il difensore, in mancanza di esplicita limitazione, a rappresentare la parte fino alla realizzazione della pretesa esecutiva, e, perciò anche nei giudizi di opposizione che vengano via via ad inserirsi nel processo di esecuzione>> (Cass. Sez. 3, 19/07/2002,
n. 10569; conforme Cass. n. 11076/2003).
6.b Tale procura speciale è chiaramente riferibile alla procedura di recupero coattivo del credito alimentare sancito dal provvedimento del giudice polacco, in quanto in esso si richiama il regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
6.c La firma di chi ha conferito la procura all' avv. Gioia è stata autenticata dal cancelliere del Tribunale Distrettuale di Legnica (POLONIA) e, quindi, risponde ai requisiti di forma di cui all' art. 83 comma 2 CPC.
6.d La procura, rilasciata su originale cartaceo, è stata depositata in copia in via telematica, con l'attestazione dell'avv. Gioia circa la conformità della copia all' originale cartaceo in suo possesso, conformemente all' art. 83 comma 3 CPC (che, tra l' altro, prevede che <se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica con firma digitale>>) e all' art. 18 comma 5 d.m.n. 44/2011 (secondo cui
<la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine>>).
6.e Il titolo esecutivo allegato al precetto è corredato da un estratto in lingua italiana redatto su modulo standard conforme a quanto prevede il regolamento n. 4/2009 (art. 3 20). Quindi, è inconferente l' assunto dell'esecutato secondo cui il titolo esecutivo costituito dal provvedimento del giudice polacco non sarebbe accompagnato dalla traduzione in lingua italiana.
7 Nel merito, l' assunto dell' esecutato circa l' impignorabilità della rendita CP_4
(attualmente di € 558,36) per l' evento infortunistico n. 5123331429 è in parte infondato.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 572/1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall' . L' CP_4 art. 2 n. 1 d.P.R. n. 180/1950 ammette la pignorabilità di stipendi e pensioni << fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge>>. Tale pignorabilità, nei limiti di un terzo della rendita netta, riconosciuta ai crediti alimentari (quale quello di specie) incontra l'ulteriore limite posto a tutela del dall' art. 546 comma 7 CPC, analogicamente applicabile (<< le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro>>).
8 Orbene, nel caso di specie, la rendita mensile , ammontando a € 558,36, è in CP_4 sé impignorabile in quanto inferiore all'importo di € 1.000,00. Tuttavia, in caso di pluralità di pensioni e/o rendite, esorbiterebbe dalla ratio legis la considerazione atomistica delle singole erogazioni ai fini di valutarne l' impignorabilità. E' evidente infatti che la somma delle varie pensioni e/o rendite ben potrebbe superare (e anche di molto) l' indicato importo di 1.000 euro, posto a presidio del minimo vitale dell' esecutato. Si impone, quindi, la necessità di valutare la pignorabilità o meno prendendo a riferimento la somma complessiva delle erogazioni pensionistiche/previdenziali/assistenziali. Nella specie, tale somma ammonta all' importo di € (558,36 rendita + 569,38 pensione INPS) = € 1.127,74: quindi CP_4
l'importo pignorabile, pari a 1/3 di quanto eccede l' importo di € 1.000,00, ammonta oggi a € (1/3 x 127,74) = € 42,58).
Entro i suddetti limiti va disposta l' assegnazione del credito da rendita al CP_4 creditore procedente.
4 La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra il creditore procedente e l' esecutato. Nessuna spesa può gravare in capo ai terzi , CP_2
e . Controparte_3 CP_4
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio intrapreso da Parte_1 nei confronti di , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, così provvede: CP_4
a) Dichiara la contumacia dell;
CP_4
b) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e di CP_2 Controparte_3
;
[...]
c) Accerta che la rendita erogata mensilmente a CP_4 Controparte_1
è pignorabile in favore di , in forza del titolo
[...] Parte_1 indicato in motivazione, per l' importo di € 42,58;
d) Compensa le spese tra e;
Parte_1 Controparte_1
e) Nessuna spesa di lite è posta a carico di , e CP_2 Controparte_3
. CP_4
Così deciso in Castrovillari, in data 04/12/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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