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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5120/2019 vertente TRA
Parte_1
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmina Lonardo,
[...] come in atti
- ricorrente -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Insogna, come in atti Controparte_1
- resistente - FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 22.05.2019 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva:
- che il resistente aveva lavorato alle proprie dipendenze dal 01.06.1974 al 31.10.2013 con mansioni di funzionario camerale di cui al livello D6 – categoria D del CCNL;
- che alla data di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età aveva maturato un'indennità di anzianità pari ad € 158.192,92 al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge;
- che nel corso del rapporto di lavoro aveva richiesto e beneficiato delle seguenti anticipazioni sull'indennità di anzianità: € 7.481,51 con determina n. 175 del 18.09.1985; € 70.000 con determina n. 315 del 24.09.2009; € 38.738,80 con determina n. 319 del 24.08.2010, per l'importo complessivo di € 116.220,31, oltre interessi;
- che con determinazione n. 835/2014 veniva determinato il TFR maturato dal resistente, quantificato in complessivi € 158.192,92 disponendo la liquidazione della prima rata di € 90.000,00 e su tale importo veniva decurtata la quota IRPEF dovuta di € 22.970,19 e veniva trattenuto l'intero importo residuo a titolo di recupero totale degli interessi dovuti pari ad €
13.923,17 ed a titolo di acconto sulla restituzione delle anticipazioni dell'indennità di anzianità già erogate dall'ente;
- che con provvedimento dirigenziale n. 67/2015 veniva rettificata la precedente quantificazione degli interessi dovuti, rideterminati in complessivi € 14.631,17 in luogo di € 13.923,17;
1 - che con determinazione n. 278/2016 veniva evidenziato che nel corso del rapporto di lavoro il resistente aveva già provveduto a versare parte degli interessi maturati sulle anticipazioni di TFR erogate per il periodo intercorrente dal mese di dicembre 2007 al mese di febbraio 2011, per l'importo complessivo di € 6.886,62, ragion per cui residuava un credito in suo favore a titolo di interessi già pagati pari ad € 7.744,55;
- che con la stessa determinazione dirigenziale n. 278/2016 veniva liquidata la seconda quota del TFR in favore del resistente dell'importo di € 60.000,00, trattenendo la ritenuta fiscale dovuta pari ad € 17.718,00 e, al netto liquidabile di € 42.282,00 veniva sommato il credito maturato dal lavoratore per interessi già versati;
- che l'intero importo di € 48.460,45 veniva compensato con quanto corrisposto al resistente nel corso del rapporto di lavoro, residuando un debito a carico di quest'ultimo di € 14.653,05;
- che con determinazione n. 304/2017 veniva disposta la liquidazione della terza ed ultima quota dell'indennità di anzianità maturata dal resistente di € 8.129,92 al lordo delle ritenute fiscali e dal predetto importo venivano decurtate le ritenute fiscali per un totale di € 2.400,77 ed il saldo spettante di € 5.729,15 veniva trattenuto a titolo di restituzione delle anticipazioni dell'indennità di anzianità già erogate dall'Ente;
- che residuava un debito a carico del resistente di € 8.923,90 e che, nonostante i ripetuti solleciti, non ancora era stato restituito tale importo. Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che il resistente era debitore nei propri confronti dell'importo complessivo di € 8.923,90 e per l'effetto, condannarlo a restituire l'importo predetto oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo di accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione per prescrizione del credito vantato da controparte a titolo di interessi dovuti sulle anticipazioni concesse per effetto della delibera n. 175 del 18.09.1985 e della determina n. 315 del 24.09.2009, quantificati in € 12.778,08, nonché accertare e dichiarare il proprio diritto alla ripetizione dell'importo di € 6.886,62 indebitamente corrisposto a titolo di rimborso degli interessi sull'anticipazione concessa con Delibera n. 175 del 18.09.1985, trattandosi di pagamento di un debito estinto per prescrizione, tenuto conto peraltro dell'espresso riconoscimento di siffatto debito e dell'operazione di compensazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 278 del 08.06.2016. Per l'effetto, previa compensazione, sino alla concorrenza del minor credito, di siffatto importo e previo accertamento, anche solo in via incidentale, dell'illegittimità degli avversi provvedimenti di liquidazione del trattamento di fine servizio maturato, chiedeva di accertare il diritto alla riliquidazione dell'indennità di anzianità e, conseguentemente, dichiarare non solo di non essere debitore della somma di € 8,923,90, ma di essere creditore della somma di € 3.854,18, a titolo di indennità di anzianità residua, ottenuta scomputando dall'importo di € 12.778,09 prescritto, ma erroneamente conteggiato come dovuto, il preteso credito dell'ente camerale di € 8.923,90, somma rispetto alla quale formulava espressa domanda riconvenzionale, con condanna della ricorrente al pagamento in suo favore del citato importo di € 3.854,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con conseguente rigetto della domanda attorea ed accoglimento della domanda riconvenzionale. In via gradata, nella denegata ipotesi di ritenuta irripetibilità del pagamento
2 di € 6.886,62, chiedeva di limitare la condanna alla somma di € 3.032,44, con vittoria di spese e del compenso professionale, con distrazione.
Nella memoria di replica su domanda riconvenzionale la ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso introduttivo e le domande ivi formulate, con integrale rigetto della domanda riconvenzionale, vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento delle modalità di restituzione degli interessi maturati sulle somme oggetto di anticipazione ex art. 1 comma 7 del DM n. 245/1995, dato da cui discende la risoluzione dell'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. Preliminarmente alle modifiche intervenute, l'art 85 del Regolamento per il Personale delle Camere di Commercio così disponeva:
“1. Per l'acquisto di alloggio destinato ad uso di propria abitazione a ciascun dipendente può essere concessa l'anticipazione in misura non superiore alla metà dell'importo del fondo di previdenza da lui maturato alla data della domanda.
2. Tale anticipazione, a richiesta del dipendente stesso, potrà essere estinta con rate di ammortamento costanti e comprensive di interessi legali a scalare durante il periodo di permanenza in servizio, o in un'unica soluzione, trattenendone il relativo ammontare, per quote di capitale e interessi composti, calcolati anno per anno, dalla liquidazione spettante a fine servizio.
3. Possono essere concesse anticipazioni nel limite di un quinto per miglioramenti da apportare all'alloggio di proprietà in uso del dipendente.
4. Le anticipazioni di cui ai commi precedenti sono garantite con l'accensione di ipoteca sull'immobile. All'atto della liquidazione finale del trattamento di previdenza deve essere tenuto conto dell'importo delle anticipazioni di cui ai commi precedenti e non estinte, nonché dell'ammontare dei relativi interessi”. Ebbene, non vi è dubbio circa la sussumibilità di tale tipologia di obbligazioni nell'alveo delle obbligazioni alternative di cui all'art. 1285 c.c.: si tratta di rapporti obbligatori oggettivamente complessi in quanto prevedono l'esecuzione di due o più prestazioni quale proprio oggetto ma il debitore si libera eseguendo una soltanto di esse. La scelta della prestazione da eseguire tra quelle possibili spetta, di regola, al debitore stesso, salve le ipotesi in cui venga attribuita al creditore o ad un terzo. Ai sensi dell'art. 1287 c.c., quando la scelta spetta al debitore e questi non la esercita e non esegue alcuna delle prestazioni, la scelta spetta al creditore. Quindi, il co. 2 del succitato articolo, facendo esplicito riferimento alla richiesta da parte del dipendente, pare volere rimandare alla scelta tra la possibilità di estinguere l'obbligazione accessoria degli interessi mediante rate di ammortamento costanti e comprensive di interessi legali a scalare durante il periodo di permanenza in servizio, oppure in un'unica soluzione, trattenendone il relativo ammontare, per quote di capitale e interessi composti, calcolati anno per anno, dalla
3 liquidazione spettante a fine servizio - depone in tal senso la scelta testuale di adoperare la congiunzione disgiuntiva-alternativa “o”, che chiaramente significa “oppure”, “ovvero”, con la funzione di introdurre un'alternativa tra due parole, due concetti. Di talché, la mancata scelta effettuata a monte, una volta che il rapporto di lavoro è cessato, determina l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile di estinguere gli interessi mediante corresponsione di rate di ammortamento in costanza di servizio, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1288 c.c., in base a cui l'obbligazione è da considerarsi semplice sin dalla sua origine. Pertanto, andrà estinta mediante l'esecuzione della sola prestazione ancora possibile, che nella fattispecie è il pagamento omnicomprensivo di interessi e quota capitale in unica soluzione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Conclusivamente, se il dipendente della CC.II.AA. non ha fatto esplicita richiesta di pagare gli interessi maturati e maturandi sull'anticipazione dell'indennità di anzianità, dovrà corrispondere al datore di lavoro l'intera somma capitale ed interessi in un'unica soluzione alla data di collocamento in quiescenza, scomputando l'intero importo di cui è ancora debitore dalla liquidazione definitiva dell'indennità di anzianità spettantegli. Diversamente, a seguito della riforma del 1995, l'art. 85 del regolamento, approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982, è stato così modificato:
“Art. 85 - (Prestiti sui fondi di previdenza e sull'indennità di anzianità)
1. Per l'acquisto o la costruzione di alloggio destinato ad uso di abitazione propria o dei propri figli, nonché per spese sanitarie sostenute a seguito di terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per sé, per il coniuge ovvero i figli conviventi, a ciascun dipendente può essere concesso un prestito in misura non superiore alla metà dell'importo del fondo di previdenza da lui maturato alla data della domanda.
2. Tale prestito è gravato da interesse semplice annuo e verrà estinto mediante pagamento in rate mensili, durante il periodo di permanenza in servizio, dell'importo corrispondente all'interesse annualmente maturato, ed in un'unica soluzione, al momento della cessazione dal servizio, del capitale ottenuto in prestito.
3. Il saggio d'interesse e le sue successive variazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Unioncamere.
4. È fatta salva in ogni caso, la facoltà per il dipendente di estinguere il debito principale in qualunque momento.
5. Possono essere concessi prestiti nel limite di un quinto per miglioramenti da apportare all'alloggio di proprietà in uso del dipendente o dei propri figli.
6. All'atto della liquidazione finale del trattamento di previdenza deve essere tenuto conto dell'importo dei prestiti di cui ai commi precedenti, nonché dell'ammontare dei relativi interessi semplici non estinti.
7. Per le stesse finalità e con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, possono essere concessi prestiti sulle indennità di anzianità; tali prestiti devono essere contenuti nell'importo dell'80% sull'indennità maturata alla data della richiesta.
8. I prestiti di cui al precedente comma e quelli di cui al primo comma del presente articolo
4 non sono cumulabili.
9. Le disposizioni che precedono si applicano dall'entrata in vigore del presente regolamento anche alle anticipazioni in corso e, comunque, non estinte alla predetta data;
in relazione a quest'ultime possono tuttavia essere conservate, a scelta dell'interessato, le modalità di restituzione previste dalla precedente normativa.
10. Le anticipazioni sull'indennità di anzianità e sui fondi di previdenza, fruiti ai sensi della precedente normativa, in atto al 16 dicembre 1990 o costituite successivamente alla suddetta data, si intendono concesse al tasso di interesse composto fissato con il decreto interministeriale di cui al precedente comma 3, e sino all'entrata in vigore del presente regolamento".
Emerge con estrema chiarezza che ai prestiti concessi sull'indennità di anzianità spettante al dipendente, cd. “anticipazioni” di cui al co. 7 (e al co. 9) si applicano le disposizioni contenute ai commi - per quel che qui interessa - 2, 4 e 6. Il nuovo testo, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 147 del 26-06-1995 ed entrato in vigore l'11.07.1995, così come inciso dalla rammentata riforma, realizza la voluntas legis, dichiarata apertamente nell'incipit del decreto, di disciplinare le anticipazioni di cui trattasi in maniera da rendere meno gravosa la restituzione del prestito, conformemente alle finalità di solidarietà sociale dell'istituto. Dal tenore letterale del co. 2, che dispone il pagamento in rate mensili, durante il periodo di permanenza in servizio, dell'importo corrispondente all'interesse annualmente maturato, “ed” in un'unica soluzione, al momento della cessazione dal servizio, del capitale ottenuto in prestito, emerge una chiara inversione di tendenza rispetto alla disciplina passata: il nuovo comma 2 non prevede più la scelta del dipendente tra due alternative, ma un'unica modalità di esecuzione della prestazione, che si sostanzia nel pagamento mese per mese degli interessi di anno in anno maturati ed arrivati a scadenza, e al termine del rapporto lavorativo mediante la corresponsione della quota capitale maggiorata dei soli interessi semplici non ancora pagati mediante le rate mensili (cfr. co. 6). È evidente che non si è più al cospetto di un'obbligazione alternativa, bensì semplice, che sin da principio ha ad oggetto un'unica prestazione. Depone nel senso di un mutamento di rotta anche la previsione di cui al co. 9, in relazione alle anticipazioni in corso e, comunque, non estinte alla data di entrata in vigore del decreto n. 245; la disposizione prevede che in relazione a quest'ultime possono essere conservate, a scelta dell'interessato, le modalità di restituzione previste dalla precedente normativa, con ciò di fatto confermando che le modalità di restituzione dei prestiti e delle anticipazioni sono ormai cambiate. Né è idoneo a scalfire siffatta ricostruzione l'attuale co. 4 che, facendo salva la possibilità per il debitore di estinguere il debito principale in qualunque momento, si limita a confermare il principio di proporzionalità e periodicità degli interessi, il cui ammontare, che matura con il decorso del tempo e a scadenze predeterminate, è determinato in relazione all'ammontare del capitale tramite l'applicazione di un coefficiente proporzionale (il tasso o il saggio), rapportato ad una certa durata-base. La disposizione consente, pertanto, al debitore di pagare il capitale,
5 bloccando così la maturazione di altri interessi (fermi restando quelli scaduti, ovviamente). L'accessorietà, con particolare riguardo agli interessi maturati sull'anticipazione dell'indennità di anzianità, per com'è costruita la norma predetta, è riferibile al solo momento genetico dell'obbligazione, mentre gli interessi già maturati costituiscono un'obbligazione pecuniaria che nel suo successivo sviluppo è autonoma rispetto a quella principale. È il co. 2 stesso, infatti,
a fare riferimento chiaro alle “rate mensili degli interessi annualmente maturati”, con tale espressione fissando il periodo di maturazione e scadenza degli stessi nell'ambito dell'annualità.
Ebbene, alla caratteristica poc'anzi menzionata si richiama l'art. 2948, n. 4), cod. civ. che prevede la prescrizione di cinque anni per gli interessi, accomunandoli <a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi>>. Si è precisato che la prescrizione quinquennale prevista per gli interessi dall'art. 2948, n. 4 cod. civ. è applicabile, come si desume dall'interpretazione letterale e dalla ratio della citata disposizione, soltanto nell'ipotesi che la relativa obbligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale e cioè nel caso in cui sia - per legge o per contratto - previsto che il creditore possa ottenerne il pagamento a scadenze annuali (o inferiori), con la conseguenza che, in assenza di una previsione legale o contrattuale che stabilisca il versamento periodico degli interessi, il diritto a quest'ultimo resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (Cass. 29 gennaio 1999, n. 802).
Nel caso di specie, vi è una disposizione normativa che prevede espressamente il pagamento degli interessi maturati annualmente in rate mensili. Siamo al cospetto, cioè, di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, derivanti dall'unica causa solutoria costituita dalla restituzione dell'anticipazione ottenuta, ove le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre. Del resto, il criterio informatore dell'art. 2948 c.c., nn. 1- 4, è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa. Orbene, la nuova norma (art. 85 cit.) ha portata precettiva nella misura in cui dispone che la modalità di estinzione degli interessi debba avvenire mediante rate mensili. Si tratta, quindi, di interessi corrispettivi remunerativi del godimento che il debitore fa di una somma di denaro dovuta al creditore (art. 1282 c.c.), che decorrono dalla data in cui il relativo credito ha acquistato carattere di liquidità ed esigibilità e vengono a scadenza di anno in anno. Non è revocabile in dubbio, quindi, che a fronte del mutato quadro normativo si sia protratta un'inerzia da parte del creditore ricorrente, che non ha provveduto immediatamente a riscuotere come prescritto gli interessi annui, mese per mese.
Invero la Camera di Commercio ha cominciato a riscuotere interessi solo a decorrere dal dicembre 2007, con la conseguenza che tutti gli interessi maturati antecedentemente al quinquennio calcolato a ritroso (dicembre 2002) devono ritenersi caduti sotto la scure della prescrizione. Pertanto, l'indennità di anzianità complessivamente spettante al è stata correttamente CP_1
6 calcolata in € 158.192,92 lordi, pari a 115.040,96 netti (sulla base della ritenuta fiscale IRPEF calcolata in sede di liquidazione). Il totale delle anticipazioni di cui il ha goduto in costanza di rapporto è pari alla CP_1 somma di € 116.220,31. La differenza tra i due importi indica un residuo debito a carico del pari a € 1.179,35. CP_1
Oltre a tale somma la di Commercio chiede l'ulteriore somma di € 7.744,55 a titolo di Pt_1 interessi (pari alla differenza tra il totale degli interessi dovuti, € 14.631,17, e quanto già pagato a tale titolo in costanza di rapporto, € 6.886,62), per un totale complessivo di € 8.923,90. Tuttavia, tenuto conto del decorso del termine prescrizionale per gli interessi maturati sulla prima anticipazione, a tale importo vanno detratti € 8.468,76 per l'anticipazione resa con provvedimento 175 del 18.09.1985. Con la conseguenza che residua un credito a favore della Camera di Commercio pari ad € 455,14. Pertanto, la domanda va parzialmente accolta, con condanna di al pagamento Controparte_1 in favore della Camera di Commercio di € 455,14.
Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma di € 455,14, come in parte motiva oltre interessi al saggio legale, ed eventuale maggior danno, dalla maturazione dei crediti al saldo;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5120/2019 vertente TRA
Parte_1
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmina Lonardo,
[...] come in atti
- ricorrente -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Insogna, come in atti Controparte_1
- resistente - FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 22.05.2019 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva:
- che il resistente aveva lavorato alle proprie dipendenze dal 01.06.1974 al 31.10.2013 con mansioni di funzionario camerale di cui al livello D6 – categoria D del CCNL;
- che alla data di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età aveva maturato un'indennità di anzianità pari ad € 158.192,92 al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge;
- che nel corso del rapporto di lavoro aveva richiesto e beneficiato delle seguenti anticipazioni sull'indennità di anzianità: € 7.481,51 con determina n. 175 del 18.09.1985; € 70.000 con determina n. 315 del 24.09.2009; € 38.738,80 con determina n. 319 del 24.08.2010, per l'importo complessivo di € 116.220,31, oltre interessi;
- che con determinazione n. 835/2014 veniva determinato il TFR maturato dal resistente, quantificato in complessivi € 158.192,92 disponendo la liquidazione della prima rata di € 90.000,00 e su tale importo veniva decurtata la quota IRPEF dovuta di € 22.970,19 e veniva trattenuto l'intero importo residuo a titolo di recupero totale degli interessi dovuti pari ad €
13.923,17 ed a titolo di acconto sulla restituzione delle anticipazioni dell'indennità di anzianità già erogate dall'ente;
- che con provvedimento dirigenziale n. 67/2015 veniva rettificata la precedente quantificazione degli interessi dovuti, rideterminati in complessivi € 14.631,17 in luogo di € 13.923,17;
1 - che con determinazione n. 278/2016 veniva evidenziato che nel corso del rapporto di lavoro il resistente aveva già provveduto a versare parte degli interessi maturati sulle anticipazioni di TFR erogate per il periodo intercorrente dal mese di dicembre 2007 al mese di febbraio 2011, per l'importo complessivo di € 6.886,62, ragion per cui residuava un credito in suo favore a titolo di interessi già pagati pari ad € 7.744,55;
- che con la stessa determinazione dirigenziale n. 278/2016 veniva liquidata la seconda quota del TFR in favore del resistente dell'importo di € 60.000,00, trattenendo la ritenuta fiscale dovuta pari ad € 17.718,00 e, al netto liquidabile di € 42.282,00 veniva sommato il credito maturato dal lavoratore per interessi già versati;
- che l'intero importo di € 48.460,45 veniva compensato con quanto corrisposto al resistente nel corso del rapporto di lavoro, residuando un debito a carico di quest'ultimo di € 14.653,05;
- che con determinazione n. 304/2017 veniva disposta la liquidazione della terza ed ultima quota dell'indennità di anzianità maturata dal resistente di € 8.129,92 al lordo delle ritenute fiscali e dal predetto importo venivano decurtate le ritenute fiscali per un totale di € 2.400,77 ed il saldo spettante di € 5.729,15 veniva trattenuto a titolo di restituzione delle anticipazioni dell'indennità di anzianità già erogate dall'Ente;
- che residuava un debito a carico del resistente di € 8.923,90 e che, nonostante i ripetuti solleciti, non ancora era stato restituito tale importo. Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che il resistente era debitore nei propri confronti dell'importo complessivo di € 8.923,90 e per l'effetto, condannarlo a restituire l'importo predetto oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo di accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione per prescrizione del credito vantato da controparte a titolo di interessi dovuti sulle anticipazioni concesse per effetto della delibera n. 175 del 18.09.1985 e della determina n. 315 del 24.09.2009, quantificati in € 12.778,08, nonché accertare e dichiarare il proprio diritto alla ripetizione dell'importo di € 6.886,62 indebitamente corrisposto a titolo di rimborso degli interessi sull'anticipazione concessa con Delibera n. 175 del 18.09.1985, trattandosi di pagamento di un debito estinto per prescrizione, tenuto conto peraltro dell'espresso riconoscimento di siffatto debito e dell'operazione di compensazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 278 del 08.06.2016. Per l'effetto, previa compensazione, sino alla concorrenza del minor credito, di siffatto importo e previo accertamento, anche solo in via incidentale, dell'illegittimità degli avversi provvedimenti di liquidazione del trattamento di fine servizio maturato, chiedeva di accertare il diritto alla riliquidazione dell'indennità di anzianità e, conseguentemente, dichiarare non solo di non essere debitore della somma di € 8,923,90, ma di essere creditore della somma di € 3.854,18, a titolo di indennità di anzianità residua, ottenuta scomputando dall'importo di € 12.778,09 prescritto, ma erroneamente conteggiato come dovuto, il preteso credito dell'ente camerale di € 8.923,90, somma rispetto alla quale formulava espressa domanda riconvenzionale, con condanna della ricorrente al pagamento in suo favore del citato importo di € 3.854,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con conseguente rigetto della domanda attorea ed accoglimento della domanda riconvenzionale. In via gradata, nella denegata ipotesi di ritenuta irripetibilità del pagamento
2 di € 6.886,62, chiedeva di limitare la condanna alla somma di € 3.032,44, con vittoria di spese e del compenso professionale, con distrazione.
Nella memoria di replica su domanda riconvenzionale la ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso introduttivo e le domande ivi formulate, con integrale rigetto della domanda riconvenzionale, vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento delle modalità di restituzione degli interessi maturati sulle somme oggetto di anticipazione ex art. 1 comma 7 del DM n. 245/1995, dato da cui discende la risoluzione dell'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. Preliminarmente alle modifiche intervenute, l'art 85 del Regolamento per il Personale delle Camere di Commercio così disponeva:
“1. Per l'acquisto di alloggio destinato ad uso di propria abitazione a ciascun dipendente può essere concessa l'anticipazione in misura non superiore alla metà dell'importo del fondo di previdenza da lui maturato alla data della domanda.
2. Tale anticipazione, a richiesta del dipendente stesso, potrà essere estinta con rate di ammortamento costanti e comprensive di interessi legali a scalare durante il periodo di permanenza in servizio, o in un'unica soluzione, trattenendone il relativo ammontare, per quote di capitale e interessi composti, calcolati anno per anno, dalla liquidazione spettante a fine servizio.
3. Possono essere concesse anticipazioni nel limite di un quinto per miglioramenti da apportare all'alloggio di proprietà in uso del dipendente.
4. Le anticipazioni di cui ai commi precedenti sono garantite con l'accensione di ipoteca sull'immobile. All'atto della liquidazione finale del trattamento di previdenza deve essere tenuto conto dell'importo delle anticipazioni di cui ai commi precedenti e non estinte, nonché dell'ammontare dei relativi interessi”. Ebbene, non vi è dubbio circa la sussumibilità di tale tipologia di obbligazioni nell'alveo delle obbligazioni alternative di cui all'art. 1285 c.c.: si tratta di rapporti obbligatori oggettivamente complessi in quanto prevedono l'esecuzione di due o più prestazioni quale proprio oggetto ma il debitore si libera eseguendo una soltanto di esse. La scelta della prestazione da eseguire tra quelle possibili spetta, di regola, al debitore stesso, salve le ipotesi in cui venga attribuita al creditore o ad un terzo. Ai sensi dell'art. 1287 c.c., quando la scelta spetta al debitore e questi non la esercita e non esegue alcuna delle prestazioni, la scelta spetta al creditore. Quindi, il co. 2 del succitato articolo, facendo esplicito riferimento alla richiesta da parte del dipendente, pare volere rimandare alla scelta tra la possibilità di estinguere l'obbligazione accessoria degli interessi mediante rate di ammortamento costanti e comprensive di interessi legali a scalare durante il periodo di permanenza in servizio, oppure in un'unica soluzione, trattenendone il relativo ammontare, per quote di capitale e interessi composti, calcolati anno per anno, dalla
3 liquidazione spettante a fine servizio - depone in tal senso la scelta testuale di adoperare la congiunzione disgiuntiva-alternativa “o”, che chiaramente significa “oppure”, “ovvero”, con la funzione di introdurre un'alternativa tra due parole, due concetti. Di talché, la mancata scelta effettuata a monte, una volta che il rapporto di lavoro è cessato, determina l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile di estinguere gli interessi mediante corresponsione di rate di ammortamento in costanza di servizio, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1288 c.c., in base a cui l'obbligazione è da considerarsi semplice sin dalla sua origine. Pertanto, andrà estinta mediante l'esecuzione della sola prestazione ancora possibile, che nella fattispecie è il pagamento omnicomprensivo di interessi e quota capitale in unica soluzione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Conclusivamente, se il dipendente della CC.II.AA. non ha fatto esplicita richiesta di pagare gli interessi maturati e maturandi sull'anticipazione dell'indennità di anzianità, dovrà corrispondere al datore di lavoro l'intera somma capitale ed interessi in un'unica soluzione alla data di collocamento in quiescenza, scomputando l'intero importo di cui è ancora debitore dalla liquidazione definitiva dell'indennità di anzianità spettantegli. Diversamente, a seguito della riforma del 1995, l'art. 85 del regolamento, approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982, è stato così modificato:
“Art. 85 - (Prestiti sui fondi di previdenza e sull'indennità di anzianità)
1. Per l'acquisto o la costruzione di alloggio destinato ad uso di abitazione propria o dei propri figli, nonché per spese sanitarie sostenute a seguito di terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per sé, per il coniuge ovvero i figli conviventi, a ciascun dipendente può essere concesso un prestito in misura non superiore alla metà dell'importo del fondo di previdenza da lui maturato alla data della domanda.
2. Tale prestito è gravato da interesse semplice annuo e verrà estinto mediante pagamento in rate mensili, durante il periodo di permanenza in servizio, dell'importo corrispondente all'interesse annualmente maturato, ed in un'unica soluzione, al momento della cessazione dal servizio, del capitale ottenuto in prestito.
3. Il saggio d'interesse e le sue successive variazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Unioncamere.
4. È fatta salva in ogni caso, la facoltà per il dipendente di estinguere il debito principale in qualunque momento.
5. Possono essere concessi prestiti nel limite di un quinto per miglioramenti da apportare all'alloggio di proprietà in uso del dipendente o dei propri figli.
6. All'atto della liquidazione finale del trattamento di previdenza deve essere tenuto conto dell'importo dei prestiti di cui ai commi precedenti, nonché dell'ammontare dei relativi interessi semplici non estinti.
7. Per le stesse finalità e con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, possono essere concessi prestiti sulle indennità di anzianità; tali prestiti devono essere contenuti nell'importo dell'80% sull'indennità maturata alla data della richiesta.
8. I prestiti di cui al precedente comma e quelli di cui al primo comma del presente articolo
4 non sono cumulabili.
9. Le disposizioni che precedono si applicano dall'entrata in vigore del presente regolamento anche alle anticipazioni in corso e, comunque, non estinte alla predetta data;
in relazione a quest'ultime possono tuttavia essere conservate, a scelta dell'interessato, le modalità di restituzione previste dalla precedente normativa.
10. Le anticipazioni sull'indennità di anzianità e sui fondi di previdenza, fruiti ai sensi della precedente normativa, in atto al 16 dicembre 1990 o costituite successivamente alla suddetta data, si intendono concesse al tasso di interesse composto fissato con il decreto interministeriale di cui al precedente comma 3, e sino all'entrata in vigore del presente regolamento".
Emerge con estrema chiarezza che ai prestiti concessi sull'indennità di anzianità spettante al dipendente, cd. “anticipazioni” di cui al co. 7 (e al co. 9) si applicano le disposizioni contenute ai commi - per quel che qui interessa - 2, 4 e 6. Il nuovo testo, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 147 del 26-06-1995 ed entrato in vigore l'11.07.1995, così come inciso dalla rammentata riforma, realizza la voluntas legis, dichiarata apertamente nell'incipit del decreto, di disciplinare le anticipazioni di cui trattasi in maniera da rendere meno gravosa la restituzione del prestito, conformemente alle finalità di solidarietà sociale dell'istituto. Dal tenore letterale del co. 2, che dispone il pagamento in rate mensili, durante il periodo di permanenza in servizio, dell'importo corrispondente all'interesse annualmente maturato, “ed” in un'unica soluzione, al momento della cessazione dal servizio, del capitale ottenuto in prestito, emerge una chiara inversione di tendenza rispetto alla disciplina passata: il nuovo comma 2 non prevede più la scelta del dipendente tra due alternative, ma un'unica modalità di esecuzione della prestazione, che si sostanzia nel pagamento mese per mese degli interessi di anno in anno maturati ed arrivati a scadenza, e al termine del rapporto lavorativo mediante la corresponsione della quota capitale maggiorata dei soli interessi semplici non ancora pagati mediante le rate mensili (cfr. co. 6). È evidente che non si è più al cospetto di un'obbligazione alternativa, bensì semplice, che sin da principio ha ad oggetto un'unica prestazione. Depone nel senso di un mutamento di rotta anche la previsione di cui al co. 9, in relazione alle anticipazioni in corso e, comunque, non estinte alla data di entrata in vigore del decreto n. 245; la disposizione prevede che in relazione a quest'ultime possono essere conservate, a scelta dell'interessato, le modalità di restituzione previste dalla precedente normativa, con ciò di fatto confermando che le modalità di restituzione dei prestiti e delle anticipazioni sono ormai cambiate. Né è idoneo a scalfire siffatta ricostruzione l'attuale co. 4 che, facendo salva la possibilità per il debitore di estinguere il debito principale in qualunque momento, si limita a confermare il principio di proporzionalità e periodicità degli interessi, il cui ammontare, che matura con il decorso del tempo e a scadenze predeterminate, è determinato in relazione all'ammontare del capitale tramite l'applicazione di un coefficiente proporzionale (il tasso o il saggio), rapportato ad una certa durata-base. La disposizione consente, pertanto, al debitore di pagare il capitale,
5 bloccando così la maturazione di altri interessi (fermi restando quelli scaduti, ovviamente). L'accessorietà, con particolare riguardo agli interessi maturati sull'anticipazione dell'indennità di anzianità, per com'è costruita la norma predetta, è riferibile al solo momento genetico dell'obbligazione, mentre gli interessi già maturati costituiscono un'obbligazione pecuniaria che nel suo successivo sviluppo è autonoma rispetto a quella principale. È il co. 2 stesso, infatti,
a fare riferimento chiaro alle “rate mensili degli interessi annualmente maturati”, con tale espressione fissando il periodo di maturazione e scadenza degli stessi nell'ambito dell'annualità.
Ebbene, alla caratteristica poc'anzi menzionata si richiama l'art. 2948, n. 4), cod. civ. che prevede la prescrizione di cinque anni per gli interessi, accomunandoli <a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi>>. Si è precisato che la prescrizione quinquennale prevista per gli interessi dall'art. 2948, n. 4 cod. civ. è applicabile, come si desume dall'interpretazione letterale e dalla ratio della citata disposizione, soltanto nell'ipotesi che la relativa obbligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale e cioè nel caso in cui sia - per legge o per contratto - previsto che il creditore possa ottenerne il pagamento a scadenze annuali (o inferiori), con la conseguenza che, in assenza di una previsione legale o contrattuale che stabilisca il versamento periodico degli interessi, il diritto a quest'ultimo resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (Cass. 29 gennaio 1999, n. 802).
Nel caso di specie, vi è una disposizione normativa che prevede espressamente il pagamento degli interessi maturati annualmente in rate mensili. Siamo al cospetto, cioè, di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, derivanti dall'unica causa solutoria costituita dalla restituzione dell'anticipazione ottenuta, ove le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre. Del resto, il criterio informatore dell'art. 2948 c.c., nn. 1- 4, è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa. Orbene, la nuova norma (art. 85 cit.) ha portata precettiva nella misura in cui dispone che la modalità di estinzione degli interessi debba avvenire mediante rate mensili. Si tratta, quindi, di interessi corrispettivi remunerativi del godimento che il debitore fa di una somma di denaro dovuta al creditore (art. 1282 c.c.), che decorrono dalla data in cui il relativo credito ha acquistato carattere di liquidità ed esigibilità e vengono a scadenza di anno in anno. Non è revocabile in dubbio, quindi, che a fronte del mutato quadro normativo si sia protratta un'inerzia da parte del creditore ricorrente, che non ha provveduto immediatamente a riscuotere come prescritto gli interessi annui, mese per mese.
Invero la Camera di Commercio ha cominciato a riscuotere interessi solo a decorrere dal dicembre 2007, con la conseguenza che tutti gli interessi maturati antecedentemente al quinquennio calcolato a ritroso (dicembre 2002) devono ritenersi caduti sotto la scure della prescrizione. Pertanto, l'indennità di anzianità complessivamente spettante al è stata correttamente CP_1
6 calcolata in € 158.192,92 lordi, pari a 115.040,96 netti (sulla base della ritenuta fiscale IRPEF calcolata in sede di liquidazione). Il totale delle anticipazioni di cui il ha goduto in costanza di rapporto è pari alla CP_1 somma di € 116.220,31. La differenza tra i due importi indica un residuo debito a carico del pari a € 1.179,35. CP_1
Oltre a tale somma la di Commercio chiede l'ulteriore somma di € 7.744,55 a titolo di Pt_1 interessi (pari alla differenza tra il totale degli interessi dovuti, € 14.631,17, e quanto già pagato a tale titolo in costanza di rapporto, € 6.886,62), per un totale complessivo di € 8.923,90. Tuttavia, tenuto conto del decorso del termine prescrizionale per gli interessi maturati sulla prima anticipazione, a tale importo vanno detratti € 8.468,76 per l'anticipazione resa con provvedimento 175 del 18.09.1985. Con la conseguenza che residua un credito a favore della Camera di Commercio pari ad € 455,14. Pertanto, la domanda va parzialmente accolta, con condanna di al pagamento Controparte_1 in favore della Camera di Commercio di € 455,14.
Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma di € 455,14, come in parte motiva oltre interessi al saggio legale, ed eventuale maggior danno, dalla maturazione dei crediti al saldo;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
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