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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/11/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 716/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Borgia Elisabetta del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Borgia Elisabetta del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Trino (VC) il 17/07/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 13, Parte I, Anno 2021. Dall'unione è nato, in data 21/06/2022, il figlio , ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 105 del 31/03/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
07/11/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in Trino (VC) il 17/07/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
[...] all'Atto n. 13, Parte I, Anno 2021, alle seguenti CONDIZIONI:
1. CONFERMA l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
2. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale, sita in Trino, Corso Cavour n. 94, di esclusiva proprietà della sig.ra alla stessa con tutti i mobili in essa contenuti;
Pt_2
3. PONE a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra entro il giorno 5 Pt_1 Pt_2 di ogni mese a mezzo bonifico bancario la somma di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , che sarà rivalutata annualmente secondo l'indice Per_1
Istat;
4. CONFERMA che le spese straordinarie per verranno suddivise tra i genitori in Per_1 ragione del 50% ciascuno secondo le modalità stabilite nel Protocollo in uso presso codesto
Tribunale;
5. DÀ ATTO che i coniugi hanno attualmente in essere i seguenti mutui e finanziamenti:
- mutuo n. 08785904032 acceso presso Banco BPM intestato alla sig.ra Pt_2
- n. 3128740100000061872640 intestato alla sig.ra Parte_3 Pt_2
- n. 3128740100000069684060 intestato al sig. Parte_3 Pt_1
Le parti concordano nel suddividere equamente al 50% gli importi delle rate derivanti dai predetti contratti indipendentemente dalla scadenza degli stessi e sino alla totale estinzione.
Fatto salvo il corretto adempimento del sopra citato impegno all'equa suddivisione delle somme derivanti dagli impegni finanziari contratti, da regolare anche tramite rimborso delle differenze in favore dell'una o dell'altra parte, la sig.ra si impegna all'atto della Pt_2 vendita della casa coniugale a suddividere il prezzo incassato, al netto dell'eventuale mutuo residuo e delle altre spese e oneri che dovessero gravare sull'immobile anche a seguito della vendita, al 50% con il sig. che si impegna sin d'ora a destinare la relativa somma Pt_1 al figlio mediante versamento su un conto corrente allo stesso intestato. Per_1
In virtù della predetta suddivisione il sig. si impegna a sostenere il 50% delle spese Pt_1 straordinarie dell'immobile sito in Trino, Corso Cavour n. 94;
6. DISPONE che il padre possa tenere con sé un giorno infrasettimanale ossia il Per_1 sabato, nelle settimane in cui non tiene con sé per il fine settimana dalle ore 9,00 Per_1 sino alla sera alle 19,00 allorché lo riporterà alla madre;
nelle settimane in cui starà Per_1 con il padre per il week end, il sig. potrà stare con il figlio indicativamente nella Pt_1 giornata di mercoledì prendendolo dalla nonna materna, o dove lo stesso in quel momento si trovi, verso le ore 18,00 sino alla mattina successiva allorché lo porterà direttamente all'asilo entro le ore 9,00.
7. Il padre potrà vedere e tenerlo con sé anche in differenti momenti previo congruo Per_1 preavviso alla madre e nel rispetto degli impegni della stessa e tenuto conto anche delle attività scolastiche, extrascolastiche e ludiche del piccolo . Per_1
Qualora i genitori dovessero cambiare attività lavorativa, le parti si impegnano a rivedere le presenti statuizioni nel rispetto reciproco e sulla base dei nuovi impegni lavorativi.
pagina 3 di 4 8. , inoltre, trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni – anche non consecutivi Per_1
– durante le vacanze estive in periodi da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno.
9. Gli altri periodi di vacanza, ivi compresi quelli natalizi e pasquali, verranno concordati tra i genitori di anno in anno tenuto anche conto del criterio di alternanza con riferimento al giorno di Natale e di Pasqua nonché degli impegni lavorativi dei genitori stessi;
10. CONFERMA che la sig.ra potrà richiedere e percepire interamente l'assegno Pt_2 unico universale;
11. DÀ ATTO che i ricorrenti lavorano e si dichiarano autosufficienti sotto il profilo economico;
12. DÀ ATTO che i coniugi prestano sin da ora assenso reciproco al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 716/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Borgia Elisabetta del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Borgia Elisabetta del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Trino (VC) il 17/07/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 13, Parte I, Anno 2021. Dall'unione è nato, in data 21/06/2022, il figlio , ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 105 del 31/03/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
07/11/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in Trino (VC) il 17/07/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
[...] all'Atto n. 13, Parte I, Anno 2021, alle seguenti CONDIZIONI:
1. CONFERMA l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
2. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale, sita in Trino, Corso Cavour n. 94, di esclusiva proprietà della sig.ra alla stessa con tutti i mobili in essa contenuti;
Pt_2
3. PONE a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra entro il giorno 5 Pt_1 Pt_2 di ogni mese a mezzo bonifico bancario la somma di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , che sarà rivalutata annualmente secondo l'indice Per_1
Istat;
4. CONFERMA che le spese straordinarie per verranno suddivise tra i genitori in Per_1 ragione del 50% ciascuno secondo le modalità stabilite nel Protocollo in uso presso codesto
Tribunale;
5. DÀ ATTO che i coniugi hanno attualmente in essere i seguenti mutui e finanziamenti:
- mutuo n. 08785904032 acceso presso Banco BPM intestato alla sig.ra Pt_2
- n. 3128740100000061872640 intestato alla sig.ra Parte_3 Pt_2
- n. 3128740100000069684060 intestato al sig. Parte_3 Pt_1
Le parti concordano nel suddividere equamente al 50% gli importi delle rate derivanti dai predetti contratti indipendentemente dalla scadenza degli stessi e sino alla totale estinzione.
Fatto salvo il corretto adempimento del sopra citato impegno all'equa suddivisione delle somme derivanti dagli impegni finanziari contratti, da regolare anche tramite rimborso delle differenze in favore dell'una o dell'altra parte, la sig.ra si impegna all'atto della Pt_2 vendita della casa coniugale a suddividere il prezzo incassato, al netto dell'eventuale mutuo residuo e delle altre spese e oneri che dovessero gravare sull'immobile anche a seguito della vendita, al 50% con il sig. che si impegna sin d'ora a destinare la relativa somma Pt_1 al figlio mediante versamento su un conto corrente allo stesso intestato. Per_1
In virtù della predetta suddivisione il sig. si impegna a sostenere il 50% delle spese Pt_1 straordinarie dell'immobile sito in Trino, Corso Cavour n. 94;
6. DISPONE che il padre possa tenere con sé un giorno infrasettimanale ossia il Per_1 sabato, nelle settimane in cui non tiene con sé per il fine settimana dalle ore 9,00 Per_1 sino alla sera alle 19,00 allorché lo riporterà alla madre;
nelle settimane in cui starà Per_1 con il padre per il week end, il sig. potrà stare con il figlio indicativamente nella Pt_1 giornata di mercoledì prendendolo dalla nonna materna, o dove lo stesso in quel momento si trovi, verso le ore 18,00 sino alla mattina successiva allorché lo porterà direttamente all'asilo entro le ore 9,00.
7. Il padre potrà vedere e tenerlo con sé anche in differenti momenti previo congruo Per_1 preavviso alla madre e nel rispetto degli impegni della stessa e tenuto conto anche delle attività scolastiche, extrascolastiche e ludiche del piccolo . Per_1
Qualora i genitori dovessero cambiare attività lavorativa, le parti si impegnano a rivedere le presenti statuizioni nel rispetto reciproco e sulla base dei nuovi impegni lavorativi.
pagina 3 di 4 8. , inoltre, trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni – anche non consecutivi Per_1
– durante le vacanze estive in periodi da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno.
9. Gli altri periodi di vacanza, ivi compresi quelli natalizi e pasquali, verranno concordati tra i genitori di anno in anno tenuto anche conto del criterio di alternanza con riferimento al giorno di Natale e di Pasqua nonché degli impegni lavorativi dei genitori stessi;
10. CONFERMA che la sig.ra potrà richiedere e percepire interamente l'assegno Pt_2 unico universale;
11. DÀ ATTO che i ricorrenti lavorano e si dichiarano autosufficienti sotto il profilo economico;
12. DÀ ATTO che i coniugi prestano sin da ora assenso reciproco al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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