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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 9013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9013 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, in data 04.12.2025, alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n..4660/2024 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Fortura Cimmino. ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 resistente contumace
OGGETTO: spettanze.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della società esercente trasporti e Controparte_1 spedizioni nazionali ed internazionali sia in proprio che per conto terzi, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 2 maggio 2019 al 15 maggio 2022; di avere svolo le mansioni di autista per trasporto merci livello “S3”, inquadrato con Contratto Collettivo Nazionale Trasporti
Merci – RA;
di essersi dimesso il giorno 13 maggio del 2022 con decorrenza 16 maggio 2022; di avere lavorato osservando il seguente orario: per due giorni a settimana il lavoro dalle 5:00 sino alle ore 20:00 circa, per altri tre giorni della settimana il lavoro dalle 7:00 sino alle 17:00 circa, e il sabato dalle 7:00 sino alle 13:30 circa;
di; di avere ricevuto una retribuzione base mensile inferiore rispetto a quella prevista, oltre a non avere ricevuto le differenze retributive per le ulteriori ore di lavoro prestato;
di avere ricevuto alla cessazione del rapporto, pagamenti parziali ed in acconto.
1 Egli ha invocato l'applicazione del precetto di cui agli artt. 36 e 39 Cost. e con riferimento al potere di determinazione giudiziale di cui all'art. 2099 cod. civ. e l'applicazione del CCNL di categoria e ha concluso chiedendo di “a) accertare e dichiarare che il sig ha intrattenuto rapporto Parte_1 di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l b) accertare Controparte_1
e dichiarare il diritto del ricorrente all'applicazione alla busta paga della retribuzione prevista al C.C.N.L.
Trasporto e spedizione merci - RA livello S3 a far data dal 2 maggio 2019 al 15 maggio 2022; c) e per effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento nei confronti dell'odierno ricorrente di quanto spettante a titolo di T.F.R. maturato e non versato;
quale somma dovuta per il ricalcolo delle voci retributive secondo quanto stabilito dal C.C.N.L.
Trasporto e spedizione marci- RA livello “S3” dal 2 maggio 2019 al 15 maggio 2022 nonché al ricalcolo della retribuzione per le ulteriori ore di lavoro prestato e non retribuito, nonché di ogni altro emolumento retributivo anche indiretto e che si indica, salvo errori e/o omissioni, nella misura di € 77.020,06
(settantasettemilaventi/06) lordi oltre rivalutazione monetaria ed interessi o in quell'altra somma maggiore o minore che potrà risultare nel corso del giudizio come da conteggi in atti;
c) con vittoria di spese diritti e competenze di causa oltre accessori come per legge, da attribuirsi al procuratore costituito per fattone anticipo”.
La società convenuta, benché ritualmente citata (cfr. notifica a mezzo PEC effettuata il rispetto all'udienza del 22.04.2024 rispetto all'udienza del 09.10.2024) non si è costituita in giudizio.
Dopo il libero interrogatorio del ricorrente e l'espletamento della prova testimoniale, sono state acquisite note difensive e di trattazione scritta e, scaduto il termine perentorio previsto dall'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa in data odierna con separata sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Il rapporto di lavoro dal 2.5.2019 al 15.5.2022 è comprovato dalle buste paga prodotte e dalle certificazioni uniche dei redditi (CUD) 2020, 2021 e 2022. Il livello di inquadramento nel livello
3S del CCNL Trasporto e spedizione merci – RA (della cui applicazione la società ha dato atto nelle buste paga) non è contestato dal ricorrente.
Il tema d'indagine si incentra sulla remunerazione del maggiore orario di lavoro assertivamente svolto e sulla corretta ed adeguata retribuzione spettante durante e alla fine del rapporto di lavoro.
La contumacia della società convenuta non costituisce ammissione della fondatezza delle rivendicazioni attoree né può essere interpretata come una non contestazione delle richieste formulate ma va valutata unitamente agli altri elementi processuali, ai sensi dell'art. 116, comma 2
c.p.c.
La prova testimoniale è stata ammessa sui capi di prova relativi alla prestazione lavorativa nella giornata del sabato dal momento che i restanti capi sono risultati inammissibili in quanto generici.
I testi indicati dal ricorrente ed escussi non hanno apportato un risultato utile alla tesi attorea.
2 Il primo teste ha dichiarato: ADR:” Sono amico di vecchia data del ricorrente. Tes_1
Svolgo la mansione di autista di container …Ho riscontrato che il ricorrente ha lavorato per un periodo che non ricordo presso una società di trasporti, situata a via Delle Repubbliche Marinare in Napoli, di cui ricordo la denominazione e il legale rappresentante sig. . Mi sono recato in detto sito con CP_1 CP_1 cadenza variabile, 2- 3 volte a settimana, ivi compreso il sabato per caricare la merce su indicazione del mio datore di lavoro, e lì ho riscontrato che il ricorrente lavorava come dipendente ma non sempre era presente quando vi accedevo;
mi veniva detto quando chiedevo ai presenti, che egli era assente perché era andato a caricare la merce al porto. Lo vedevo anche di sabato, giorno in cui ero solito recarmi a via delle Repubbliche marinare, nella fascia oraria tra le 9 e le 13; non so riferire quanto tempo mi trattenevo in detto sito perché ciò variava in base al tipo di container e ai carichi da effettuare. Di sabato, a differenza di altri giorni, lo vedevo provvedere alla preparazione del camion per il trasporto del lunedì successivo, e poi lo vedevo provvedere alla manutenzione ordinaria del camion. C'erano altri dipendenti della di cui non so riferire i nominativi CP_1 perché non li conoscevo. Non conosco il sig. che mi menziona vostra signoria. Non ricordo Testimone_2
l'ultima vista che ho visto il ricorrente presso il sito di via repubbliche marinare”.
Il secondo teste ha dichiarato ADR:” Sono amico di infanzia del ricorrente, fino a Testimone_2 circa 1 anno e mezzo fa, ho lavorato come gommista ad Afragola per una ditta di cui ero dipendente ma ho mantenuto i contatti con il ricorrente a tutt'oggi. Io ho lavorato presso la predetta ditta dal lunedì al venerdì,
e di sabato essendo libero lo accompagnavo a lavoro guidando la sua auto perché non essendone munito mi serviva la sua vettura per il disbrigo di commissioni personali. Nello specifico lo lasciavo verso le ore 07.00/
07.20 circa a via delle Repubbliche Marinare presso l'autorimessa, mi trattenevo un tempo breve in cui verificavo che il ricorrente avviava il camion dopodiché andavo via con la sua autovettura per ritornare poi a prenderlo verso le ore 13.00 circa;
ciò non avveniva tutti i sabati ma spesso. Avevo modo di riscontrare che vi fossero altre persone sul sito, ma non conosco i nomi. Non ho mai visto presso il sito predetto, il teste che ha deposto prima di me. Io preavvisavo il ricorrente prima delle ore 13.00 che stavo andando a prenderlo e quando arrivavo lo vedevo compiere le ultime operazioni come la manovra di parcheggio del camion. Qualche volta che mi sono anticipato l'ho visto armeggiare vicino al camion con attrezzi vari tipo pompe e taniche di CP_ gasolio. Il ricorrente mi ha riferito che il suo titolare si chiamava . Il periodo in cui mi sono recato di sabato trovando il ricorrente si colloca tra l'anno 2020 fino a tutto il 2021 e anche 2022, oltre la metà dell'anno a quanto ricordo;
il ricorrente mi riferiva che, quando non mi serviva a me, la macchina la prendeva il figlio dopo averlo accompagnato a lavorare di sabato a via delle repubbliche marinare”:
Orbene, la limitata conoscenza da parte dei testi dei fatti di causa dovuta alla presenza discontinua e variabile presso il luogo di lavoro del ricorrente e all'incertezza localizzazione del periodo di lavoro, non hanno consentito di ritenere raggiunta la prova della stabile presenza del ricorrente presso il luogo di lavoro nella giornata del sabato né dello specifico orario di lavoro osservato.
Per quanto attiene alle rivendicazioni economiche formulate dal ricorrente alla stregua del
CCNL, va rilevato che le somme a titolo di retribuzione ordinaria sono state correttamente elaborate assumendo quale parametro la retribuzione mensile di cui al CCNL, in luogo dell'importo fisso
3 conglobato corrisposto di € 1.200,00 (cfr. buste paga) per cui il credito reclamato a titolo di differenze retributive ammonta ad € 16.929,53 (€ 19.112,53- € 2.183,00 di cui il ricorrente ha ammesso il pagamento dopo la cessazione del rapporto); risultano dovuti al ricorrente anche i crediti a titolo di differenze di 13° mensilità pari ad € 1.547,81; nonché la 14° mensilità prevista dall'art. 19 del CCNL
e mai corrisposta al ricorrente, per sua affermazione non confutata dalla società stante la sua contumacia, che ammonta ad € 5.303,56. Le restanti voci non sono dovute, essendo infondata la richiesta a titolo di lavoro notturno e maggiorazione oraria mentre per le voci a titolo di ferie, fest. indennizzate e rol, va rilevato il difetto delle necessarie allegazioni in fatto e in diritto. È dovuto altresì il TFR che, calcolato sulla base della sola retribuzione ordinaria ammonta ad € 1.964,24 (€
4.432,42 spettante meno € 2.468,18 quali acconti ricevuti).
In totale, al ricorrente spetta il complessivo importo di € 25.745,14 di cui € 1.964,24 a titolo di TFR. Sulla sorta capitale sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto per il TFR e fino al saldo.
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso e del contegno processuale di parte convenuta, si compensano per la metà; per la restante parte sono poste a carico della società e sono liquidate in base al decisum nel dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 25.745,14 di cui € 1.964,24 a titolo di TFR, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto per il TFR e fino al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
liquida le spese in € € 3.099,25 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della restante metà oltre IVA
e CPA, con attribuzione.
Napoli, 04.12.2025 il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, in data 04.12.2025, alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n..4660/2024 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Fortura Cimmino. ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 resistente contumace
OGGETTO: spettanze.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della società esercente trasporti e Controparte_1 spedizioni nazionali ed internazionali sia in proprio che per conto terzi, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 2 maggio 2019 al 15 maggio 2022; di avere svolo le mansioni di autista per trasporto merci livello “S3”, inquadrato con Contratto Collettivo Nazionale Trasporti
Merci – RA;
di essersi dimesso il giorno 13 maggio del 2022 con decorrenza 16 maggio 2022; di avere lavorato osservando il seguente orario: per due giorni a settimana il lavoro dalle 5:00 sino alle ore 20:00 circa, per altri tre giorni della settimana il lavoro dalle 7:00 sino alle 17:00 circa, e il sabato dalle 7:00 sino alle 13:30 circa;
di; di avere ricevuto una retribuzione base mensile inferiore rispetto a quella prevista, oltre a non avere ricevuto le differenze retributive per le ulteriori ore di lavoro prestato;
di avere ricevuto alla cessazione del rapporto, pagamenti parziali ed in acconto.
1 Egli ha invocato l'applicazione del precetto di cui agli artt. 36 e 39 Cost. e con riferimento al potere di determinazione giudiziale di cui all'art. 2099 cod. civ. e l'applicazione del CCNL di categoria e ha concluso chiedendo di “a) accertare e dichiarare che il sig ha intrattenuto rapporto Parte_1 di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l b) accertare Controparte_1
e dichiarare il diritto del ricorrente all'applicazione alla busta paga della retribuzione prevista al C.C.N.L.
Trasporto e spedizione merci - RA livello S3 a far data dal 2 maggio 2019 al 15 maggio 2022; c) e per effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento nei confronti dell'odierno ricorrente di quanto spettante a titolo di T.F.R. maturato e non versato;
quale somma dovuta per il ricalcolo delle voci retributive secondo quanto stabilito dal C.C.N.L.
Trasporto e spedizione marci- RA livello “S3” dal 2 maggio 2019 al 15 maggio 2022 nonché al ricalcolo della retribuzione per le ulteriori ore di lavoro prestato e non retribuito, nonché di ogni altro emolumento retributivo anche indiretto e che si indica, salvo errori e/o omissioni, nella misura di € 77.020,06
(settantasettemilaventi/06) lordi oltre rivalutazione monetaria ed interessi o in quell'altra somma maggiore o minore che potrà risultare nel corso del giudizio come da conteggi in atti;
c) con vittoria di spese diritti e competenze di causa oltre accessori come per legge, da attribuirsi al procuratore costituito per fattone anticipo”.
La società convenuta, benché ritualmente citata (cfr. notifica a mezzo PEC effettuata il rispetto all'udienza del 22.04.2024 rispetto all'udienza del 09.10.2024) non si è costituita in giudizio.
Dopo il libero interrogatorio del ricorrente e l'espletamento della prova testimoniale, sono state acquisite note difensive e di trattazione scritta e, scaduto il termine perentorio previsto dall'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa in data odierna con separata sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Il rapporto di lavoro dal 2.5.2019 al 15.5.2022 è comprovato dalle buste paga prodotte e dalle certificazioni uniche dei redditi (CUD) 2020, 2021 e 2022. Il livello di inquadramento nel livello
3S del CCNL Trasporto e spedizione merci – RA (della cui applicazione la società ha dato atto nelle buste paga) non è contestato dal ricorrente.
Il tema d'indagine si incentra sulla remunerazione del maggiore orario di lavoro assertivamente svolto e sulla corretta ed adeguata retribuzione spettante durante e alla fine del rapporto di lavoro.
La contumacia della società convenuta non costituisce ammissione della fondatezza delle rivendicazioni attoree né può essere interpretata come una non contestazione delle richieste formulate ma va valutata unitamente agli altri elementi processuali, ai sensi dell'art. 116, comma 2
c.p.c.
La prova testimoniale è stata ammessa sui capi di prova relativi alla prestazione lavorativa nella giornata del sabato dal momento che i restanti capi sono risultati inammissibili in quanto generici.
I testi indicati dal ricorrente ed escussi non hanno apportato un risultato utile alla tesi attorea.
2 Il primo teste ha dichiarato: ADR:” Sono amico di vecchia data del ricorrente. Tes_1
Svolgo la mansione di autista di container …Ho riscontrato che il ricorrente ha lavorato per un periodo che non ricordo presso una società di trasporti, situata a via Delle Repubbliche Marinare in Napoli, di cui ricordo la denominazione e il legale rappresentante sig. . Mi sono recato in detto sito con CP_1 CP_1 cadenza variabile, 2- 3 volte a settimana, ivi compreso il sabato per caricare la merce su indicazione del mio datore di lavoro, e lì ho riscontrato che il ricorrente lavorava come dipendente ma non sempre era presente quando vi accedevo;
mi veniva detto quando chiedevo ai presenti, che egli era assente perché era andato a caricare la merce al porto. Lo vedevo anche di sabato, giorno in cui ero solito recarmi a via delle Repubbliche marinare, nella fascia oraria tra le 9 e le 13; non so riferire quanto tempo mi trattenevo in detto sito perché ciò variava in base al tipo di container e ai carichi da effettuare. Di sabato, a differenza di altri giorni, lo vedevo provvedere alla preparazione del camion per il trasporto del lunedì successivo, e poi lo vedevo provvedere alla manutenzione ordinaria del camion. C'erano altri dipendenti della di cui non so riferire i nominativi CP_1 perché non li conoscevo. Non conosco il sig. che mi menziona vostra signoria. Non ricordo Testimone_2
l'ultima vista che ho visto il ricorrente presso il sito di via repubbliche marinare”.
Il secondo teste ha dichiarato ADR:” Sono amico di infanzia del ricorrente, fino a Testimone_2 circa 1 anno e mezzo fa, ho lavorato come gommista ad Afragola per una ditta di cui ero dipendente ma ho mantenuto i contatti con il ricorrente a tutt'oggi. Io ho lavorato presso la predetta ditta dal lunedì al venerdì,
e di sabato essendo libero lo accompagnavo a lavoro guidando la sua auto perché non essendone munito mi serviva la sua vettura per il disbrigo di commissioni personali. Nello specifico lo lasciavo verso le ore 07.00/
07.20 circa a via delle Repubbliche Marinare presso l'autorimessa, mi trattenevo un tempo breve in cui verificavo che il ricorrente avviava il camion dopodiché andavo via con la sua autovettura per ritornare poi a prenderlo verso le ore 13.00 circa;
ciò non avveniva tutti i sabati ma spesso. Avevo modo di riscontrare che vi fossero altre persone sul sito, ma non conosco i nomi. Non ho mai visto presso il sito predetto, il teste che ha deposto prima di me. Io preavvisavo il ricorrente prima delle ore 13.00 che stavo andando a prenderlo e quando arrivavo lo vedevo compiere le ultime operazioni come la manovra di parcheggio del camion. Qualche volta che mi sono anticipato l'ho visto armeggiare vicino al camion con attrezzi vari tipo pompe e taniche di CP_ gasolio. Il ricorrente mi ha riferito che il suo titolare si chiamava . Il periodo in cui mi sono recato di sabato trovando il ricorrente si colloca tra l'anno 2020 fino a tutto il 2021 e anche 2022, oltre la metà dell'anno a quanto ricordo;
il ricorrente mi riferiva che, quando non mi serviva a me, la macchina la prendeva il figlio dopo averlo accompagnato a lavorare di sabato a via delle repubbliche marinare”:
Orbene, la limitata conoscenza da parte dei testi dei fatti di causa dovuta alla presenza discontinua e variabile presso il luogo di lavoro del ricorrente e all'incertezza localizzazione del periodo di lavoro, non hanno consentito di ritenere raggiunta la prova della stabile presenza del ricorrente presso il luogo di lavoro nella giornata del sabato né dello specifico orario di lavoro osservato.
Per quanto attiene alle rivendicazioni economiche formulate dal ricorrente alla stregua del
CCNL, va rilevato che le somme a titolo di retribuzione ordinaria sono state correttamente elaborate assumendo quale parametro la retribuzione mensile di cui al CCNL, in luogo dell'importo fisso
3 conglobato corrisposto di € 1.200,00 (cfr. buste paga) per cui il credito reclamato a titolo di differenze retributive ammonta ad € 16.929,53 (€ 19.112,53- € 2.183,00 di cui il ricorrente ha ammesso il pagamento dopo la cessazione del rapporto); risultano dovuti al ricorrente anche i crediti a titolo di differenze di 13° mensilità pari ad € 1.547,81; nonché la 14° mensilità prevista dall'art. 19 del CCNL
e mai corrisposta al ricorrente, per sua affermazione non confutata dalla società stante la sua contumacia, che ammonta ad € 5.303,56. Le restanti voci non sono dovute, essendo infondata la richiesta a titolo di lavoro notturno e maggiorazione oraria mentre per le voci a titolo di ferie, fest. indennizzate e rol, va rilevato il difetto delle necessarie allegazioni in fatto e in diritto. È dovuto altresì il TFR che, calcolato sulla base della sola retribuzione ordinaria ammonta ad € 1.964,24 (€
4.432,42 spettante meno € 2.468,18 quali acconti ricevuti).
In totale, al ricorrente spetta il complessivo importo di € 25.745,14 di cui € 1.964,24 a titolo di TFR. Sulla sorta capitale sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto per il TFR e fino al saldo.
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso e del contegno processuale di parte convenuta, si compensano per la metà; per la restante parte sono poste a carico della società e sono liquidate in base al decisum nel dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 25.745,14 di cui € 1.964,24 a titolo di TFR, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto per il TFR e fino al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
liquida le spese in € € 3.099,25 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della restante metà oltre IVA
e CPA, con attribuzione.
Napoli, 04.12.2025 il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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