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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/11/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1973/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 04/11/2025 alle ore 12.32 , innanzi al giudice LE VE, sono comparsi:
L'avv. GIANNITALO PAPA in proprio Per nessuno Controparte_1
Parte attrice conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 13.10.2025.
La parte rinuncia ad essere presente alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontana dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
LE VE
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice LE VE, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1973/2024 promossa da:
(C.F. in proprio Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.IV ), contumace Controparte_1 P.IV_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. Giannitalo Papa ha agito in giudizio nei confronti della
[...] in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra con sede in Controparte_2 CP_1
Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, n. 1, Frazione: Nievole, P. IV già P.IV_1 [...] per ottenere il pagamento del compenso relativo ad attività Controparte_3 professionale svolta in favore della stessa tra il 2014 ed il 2022, deducendo: di aver prestato la propria opera in favore della resistente in relazione alle controversie di seguito indicate a) causa civile di primo grado, avanti al Tribunale di Pistoia, R.G. n. 2015/2015, promossa dalla Sig.ra Parte_2
nei confronti della in persona Parte_3 Controparte_3 dei legali rappresentanti p.t., con sede in Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, n. 1, Frazione: Nievole,
P. IV definita con sentenza n. 1027/2018, pubblicata il 13.12.2018; b) causa civile di P.IV_1
pagina 2 di 8 appello, avverso la sentenza n. 1027/2018, del Tribunale di Pistoia, avanti alla Corte di Appello di Firenze,
R.G. n. 1098/2019, promossa dalla in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., Sig.ra nata a [...] il [...], C.F.: ), con CP_1 C.F._2 sede in Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, n. 1, Frazione: Nievole, P. IV già P.IV_1 nei confronti della Sig.ra Controparte_3 Parte_2
Ragioniera Commercialista, definita con sentenza n. 641/2022, pubblicata il 06.04.2022; c) attività stragiudiziale, promossa nell'anno 2014 dalla in persona dei Parte_4 legali rappresentanti p.t., con sede in Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, n. 1, Frazione: Nievole, P.
IV nei confronti di d) attività stragiudiziale, promossa nell'anno 2016 dalla P.IV_1 CP_4 in persona dei legali rappresentanti p.t., con sede in Parte_4
Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, n. 1, Frazione: Nievole, P. IV , nei confronti di P.IV_1 di aver sollecitato più volte il pagamento delle proprie spettanze, una volta Controparte_5 conclusi i mandati conferiti nelle suddette cause;
che la resistente non ha mai provveduto al saldo del dovuto. L'Avv. Papa ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, contrariis reiectis, per le causali delle quali in narrativa, 1)
ACCERTARE E DICHIARARE che il Sig. PAPA Avv. Giannitalo, dal 2014 al 2022, ha svolto per ordine, conto ed interesse della in persona del legale rappresentante p.t., Sig.ra Controparte_2 CP_1 nata a [...] il [...], C.F.: ), con sede in Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, C.F._2
n. 1, Frazione: Nievole, P. IV già nelle controversie P.IV_1 Controparte_3 civili, giudiziali e stragiudiziali, richiamate in premessa del presente ricorso, l'attività professionale di cui ai progetti di notula versati in atti;
conseguentemente, 2) CONDANNARE la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., Sig.ra nata a [...] il [...], C.F.: ), con sede in CP_1 C.F._2
Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, n. 1, Frazione: Nievole, P. IV già P.IV_1 [...] al pagamento, in favore del Sig. PAPA Avv. Giannitalo, della residua complessiva somma, Controparte_3 compresi accessori e spese anticipate in nome e per conto della assistita, di €. 10.502,09.#, così composta: a) quanto ad €
3.913,56#, come da progetto di notula del 01.10.2020, in merito alla causa civile R.G. n. 2015/2015 avanti al
Tribunale di Pistoia e definita con sentenza n. 1027/2018, pubblicata il 13/12/2018; b) quanto ad € 6.072,24#, come da progetto di notula del 12.01.2024, in merito alla causa civile R.G. n. 1098/2019 avanti alla Corte di appello di
Firenze e definita con sentenza n. 641/2022, pubblicata il 06/04/2022; c) quanto ad € 172,43#, come da progetto di notula del 01.10.2020, in merito all'attività stragiudiziale resa nella pratica Parte_5
d) quanto ad € 343,86#, come da progetto di notula del 01.10.2020, in merito all'attività stragiudiziale
[...] resa nella pratica ovvero al pagamento di quella Parte_6 diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di messa in mora al saldo. 3) Con vittoria di spese e competenze della presente causa.”. pagina 3 di 8 Dichiarata la contumacia della resistente dal giudice precedente assegnatario del fascicolo all'udienza del
5.3.2025, esperito il tentativo di mediazione obbligatoria in corso di causa e svolta istruttoria solo documentale, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, richiamando quelle rese con l'atto introduttivo del giudizio nonché per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie meglio avanzate nelle note conclusive del 13.10.2025.
La causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito
1. Il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del compenso professionale per l'attività defensionale svolta in favore della resistente tra il 2014 ed il 2022 in relazione a quattro controversie civili, di seguito partitamente esaminate.
A) Causa civile di primo grado, avanti al Tribunale di Pistoia, R.G. n. 2015/2015, promossa dalla Sig.ra nei confronti della Parte_2 Parte_3 Controparte_3
in persona dei legali rappresentanti p.t., con sede in Montecatini Terme (PT), Località
[...]
Caprilio, n. 1, Frazione: Nievole, P. IV , definita con sentenza n. 1027/2018, pubblicata il P.IV_1
13.12.2018. (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente).
Il ricorrente ha dato prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio stipulato con la società CP_3 avente ad oggetto la difesa assunta nel procedimento civile sopra menzionato, mediante la produzione della procura alle liti conferita dalla resistente e stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in detto giudizio (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente), costituendo essa un sicuro indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio (cfr. Cass. 22048/2020).
Il ricorrente ha altresì provato lo svolgimento dell'attività professionale in tutte le fasi del giudizio, mediante la produzione dell'atto introduttivo sopra indicato, delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e della sentenza pronunciata a verbale all'udienza del 13.12.2018 a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale il tribunale di Pistoia condannava “ al pagamento in favore di Controparte_3 di €. 12.277,81.#, oltre interessi” (cfr. doc. 2 fasc. ric.). Parte_2
In difetto di allegazione e prova dell'esistenza tra le parti di un patto determinativo del compenso, la liquazione del medesimo per l'opera prestata dal ricorrente deve essere dunque effettuata da questo giudice in ossequio al DM 55/2014, nella formulazione vigente nel periodo 2014-2018, in relazione ai procedimenti di cognizione avanti al Tribunale, avuto riguardo al valore dell'affare (scaglione da euro
5.200,00 a 26.000,00), nonché all'attività processuale svolta, con applicazione dei compensi medi per la fase di studio (875,00), introduttiva (740,00), e inferiori ai medi per la fase di trattazione-istruttoria (1.120,00) e decisionale (euro 810,00), tenuto conto della mancata prova di effettivo svolgimento di attività istruttoria e pagina 4 di 8 della modalità semplificata di decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, per complessivi euro 3.545,00.
All'importo come sopra liquidato vanno aggiunti gli accessori di legge (rimborso spese generali del 15%,
IV e CPA), nonché gli interessi di mora nella misura di legge dalla data del presente provvedimento al saldo (in punto di decorrenza degli interessi v. Cass. 2431/2011; Cass. 2954/2016) e decurtati gli acconti già ricevuti per complessivi euro 1.000,00 (cfr. progetto di notula del 1.10.2020 - doc. 3 fasc. ric.).
Non risultano documentate ulteriori spese.
La domanda di pagamento del compenso professionale proposta dal ricorrente ora esaminata va dunque accolta limitatamente all'importo di 2.545,00 euro (=3.545,00-1.000,00) per compensi, oltre accessori di legge ed interessi come sopra determinati.
B) Causa civile di appello, avverso la sentenza n. 1027/2018, del Tribunale di Pistoia, avanti alla Corte di
Appello di Firenze, R.G. n. 1098/2019, promossa dalla in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., Sig.ra nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
), con sede in Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, n. 1, Frazione: Nievole, P. C.F._2
IV , già nei confronti della Sig.ra P.IV_1 Controparte_3 [...]
Ragioniera Commercialista, definita con sentenza n. 641/2022, pubblicata il 06.04.2022 Parte_2
(cfr. doc. 4 fasc. ric.).
Il ricorrente ha dato prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio stipulato con la società CP_3 avente ad oggetto la difesa assunta nel procedimento civile sopra menzionato, mediante la produzione della procura alle liti conferita dalla resistente e stesa a margine dell'atto di citazione in appello (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente), costituendo essa un sicuro indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio (cfr. Cass. 22048/2020).
Il ricorrente ha altresì provato lo svolgimento dell'attività professionale in tutte le fasi del giudizio, ivi compresa la fase di sospensiva in corso di causa, mediante la produzione dell'atto introduttivo sopra indicato, della istanza ex art. 351 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, della comparsa conclusionale e della memoria di replica nonché della sentenza n. 641/2022 pubblicata il 6.04.2022, con la quale la Corte di Appello di Firenze respingeva l'appello e condannava l'appellante alla rifusione delle spese di lite e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115 (cfr. doc. 4 fasc. ric.).
In difetto di allegazione e prova dell'esistenza tra le parti di un patto determinativo del compenso, la liquazione del medesimo per l'opera prestata dal ricorrente deve essere dunque effettuata da questo giudice in ossequio al DM 55/2014, nella formulazione vigente ratione temporis alla data della decisione, in relazione ai procedimenti di cognizione avanti alla Corte d'Appello, avuto riguardo al valore dell'affare
(scaglione da euro 5.200,00 a 26.000,00), nonché all'attività processuale svolta, con applicazione dei compensi medi per la fase di studio (1080,00), introduttiva (877,00) e decisionale (euro 1.820,00), con pagina 5 di 8 esclusione della fase istruttoria in quanto non tenutasi e, dunque, per complessivi euro 3.777,00.
All'importo come sopra liquidato vanno aggiunti gli accessori di legge (rimborso spese generali del 15%,
IV e CPA), nonché gli interessi di mora nella misura di legge dalla data del presente provvedimento al saldo (in punto di decorrenza degli interessi v. Cass. 2431/2011; Cass. 2954/2016).
Non risultano documentate ulteriori spese.
La domanda di pagamento del compenso professionale proposta dal ricorrente ora esaminata va dunque accolta limitatamente all'importo di 3.777,00 per compensi, oltre accessori di legge ed interessi come sopra determinati.
C) Attività stragiudiziale, promossa nell'anno 2014 dalla in Parte_4 persona dei legali rappresentanti p.t., con sede in Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, n. 1, Frazione:
Nievole, P. IV , nei confronti di avente ad oggetto la revoca del mandato P.IV_1 CP_4 conferito alla società da parte di e la restituzione CP_4 Controparte_3 documenti in possesso di CP_4
Il ricorrente non ha provato né l'esistenza di un contratto di patrocinio stipulato con la società CP_3 avente ad oggetto l'attività stragiudiziale sopra indicata, né tantomeno l'effettivo svolgimento della stessa.
Invero, agli atti risulta essere stata prodotta una sola missiva redatta dall'avv. Papa datata 1.10.2014 indirizzata alla società “ , nonché del corrispondente progetto di notula, ma nulla è stato CP_4 provato in ordine alla loro effettiva spedizione e successiva ricezione da parte dei destinatari, mediante produzione delle relative attestazioni postali.
Né tale prova è stata offerta a mezzo testimoni, stante l'assoluta genericità dei capitoli di prova a tal riguardo articolati (cfr. cap. 1 sub c e cap. 2 ricorso) e come tali da reputare inammissibili.
Nulla è pertanto dovuto all'avv. Papa a titolo di compenso per l'attività professionale stragiudiziale ora esaminata.
D) Attività stragiudiziale promossa nell'anno 2016 dalla in Controparte_3 persona dei legali rappresentanti p.t., con sede in Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, n. 1, Frazione:
Nievole, P. IV , nei confronti di avente ad oggetto la richiesta di P.IV_1 Controparte_5 dilazione di pagamento di n. 3 fatture relative al servizio di fornitura di energia elettrica in favore della
Società Parte_7
Il ricorrente non ha provato l'esistenza di un contratto di patrocinio stipulato con la società avente CP_3 ad oggetto l'attività stragiudiziale sopra indicata.
Si aggiunga che anche la documentazione prodotta al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività in questione è da ritenersi carente. Invero, non vi è prova certa della spedizione e successiva ricezione delle missive redatte dall'avv. Papa indirizzate alla società tale non potendosi ritenere Controparte_5 la documentazione prodotta sub 7 (e segnatamente, cedolino di avvenuta consegna in data 13.1.2016 da pagina 6 di 8 parte di corriere privato a “ portiere”, senza tuttavia che via sia alcuna CP_6 Persona_1 certezza della identità della missiva prodotta con quella effettivamente consegnata, né che la destinataria dell'atto recapitato sia effettivamente la società ; rapporto conferma FAX, senza tuttavia CP_5 che vi sia alcuna certezza circa la corrispondenza della ricevente il FAX con la società ; CP_5 ricevute di accettazione e ricezione di PEC prodotte solo mediante scansione e non in formato .msg o
.eml).
Né tale prova è stata offerta a mezzo testimoni, stante l'assoluta genericità del capitolo di prova a tal proposito articolati (cfr. cap. 1 sub d e cap. 2 ricorso) e come tali da reputare inammissibili
Nulla è pertanto dovuto all'avv. Papa a titolo di compenso per l'attività professionale stragiudiziale ora esaminata.
In conclusione, i compensi professionali spettanti all'avv. Giannitalo Papa per l'attività defensionale svolta in favore della convenuta ammontano a complessivi euro 6.322,00 (=2.545,00 + 3.777.00), oltre accessori di legge ed interessi come sopra precisato.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del
DM 55/2014 ss. mm. in base al valore della lite (da € 5.200,01 ad €. 26.000,00) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, dell'assenza di istruttoria orale e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'avv. Giannitalo Papa della somma complessiva di euro 6.322,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e interessi come specificato in parte motiva;
2. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'avv. Giannitalo Papa delle spese della presente procedura, che liquida per compenso professionale in euro 2.738,00, per esborsi documentati in euro
264,00, oltre IV e CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
pagina 7 di 8 Pistoia, 4.11.2025
Il Giudice
LE VE
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 04/11/2025 alle ore 12.32 , innanzi al giudice LE VE, sono comparsi:
L'avv. GIANNITALO PAPA in proprio Per nessuno Controparte_1
Parte attrice conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 13.10.2025.
La parte rinuncia ad essere presente alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontana dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
LE VE
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice LE VE, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1973/2024 promossa da:
(C.F. in proprio Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.IV ), contumace Controparte_1 P.IV_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. Giannitalo Papa ha agito in giudizio nei confronti della
[...] in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra con sede in Controparte_2 CP_1
Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, n. 1, Frazione: Nievole, P. IV già P.IV_1 [...] per ottenere il pagamento del compenso relativo ad attività Controparte_3 professionale svolta in favore della stessa tra il 2014 ed il 2022, deducendo: di aver prestato la propria opera in favore della resistente in relazione alle controversie di seguito indicate a) causa civile di primo grado, avanti al Tribunale di Pistoia, R.G. n. 2015/2015, promossa dalla Sig.ra Parte_2
nei confronti della in persona Parte_3 Controparte_3 dei legali rappresentanti p.t., con sede in Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, n. 1, Frazione: Nievole,
P. IV definita con sentenza n. 1027/2018, pubblicata il 13.12.2018; b) causa civile di P.IV_1
pagina 2 di 8 appello, avverso la sentenza n. 1027/2018, del Tribunale di Pistoia, avanti alla Corte di Appello di Firenze,
R.G. n. 1098/2019, promossa dalla in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., Sig.ra nata a [...] il [...], C.F.: ), con CP_1 C.F._2 sede in Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, n. 1, Frazione: Nievole, P. IV già P.IV_1 nei confronti della Sig.ra Controparte_3 Parte_2
Ragioniera Commercialista, definita con sentenza n. 641/2022, pubblicata il 06.04.2022; c) attività stragiudiziale, promossa nell'anno 2014 dalla in persona dei Parte_4 legali rappresentanti p.t., con sede in Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, n. 1, Frazione: Nievole, P.
IV nei confronti di d) attività stragiudiziale, promossa nell'anno 2016 dalla P.IV_1 CP_4 in persona dei legali rappresentanti p.t., con sede in Parte_4
Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, n. 1, Frazione: Nievole, P. IV , nei confronti di P.IV_1 di aver sollecitato più volte il pagamento delle proprie spettanze, una volta Controparte_5 conclusi i mandati conferiti nelle suddette cause;
che la resistente non ha mai provveduto al saldo del dovuto. L'Avv. Papa ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, contrariis reiectis, per le causali delle quali in narrativa, 1)
ACCERTARE E DICHIARARE che il Sig. PAPA Avv. Giannitalo, dal 2014 al 2022, ha svolto per ordine, conto ed interesse della in persona del legale rappresentante p.t., Sig.ra Controparte_2 CP_1 nata a [...] il [...], C.F.: ), con sede in Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, C.F._2
n. 1, Frazione: Nievole, P. IV già nelle controversie P.IV_1 Controparte_3 civili, giudiziali e stragiudiziali, richiamate in premessa del presente ricorso, l'attività professionale di cui ai progetti di notula versati in atti;
conseguentemente, 2) CONDANNARE la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., Sig.ra nata a [...] il [...], C.F.: ), con sede in CP_1 C.F._2
Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, n. 1, Frazione: Nievole, P. IV già P.IV_1 [...] al pagamento, in favore del Sig. PAPA Avv. Giannitalo, della residua complessiva somma, Controparte_3 compresi accessori e spese anticipate in nome e per conto della assistita, di €. 10.502,09.#, così composta: a) quanto ad €
3.913,56#, come da progetto di notula del 01.10.2020, in merito alla causa civile R.G. n. 2015/2015 avanti al
Tribunale di Pistoia e definita con sentenza n. 1027/2018, pubblicata il 13/12/2018; b) quanto ad € 6.072,24#, come da progetto di notula del 12.01.2024, in merito alla causa civile R.G. n. 1098/2019 avanti alla Corte di appello di
Firenze e definita con sentenza n. 641/2022, pubblicata il 06/04/2022; c) quanto ad € 172,43#, come da progetto di notula del 01.10.2020, in merito all'attività stragiudiziale resa nella pratica Parte_5
d) quanto ad € 343,86#, come da progetto di notula del 01.10.2020, in merito all'attività stragiudiziale
[...] resa nella pratica ovvero al pagamento di quella Parte_6 diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di messa in mora al saldo. 3) Con vittoria di spese e competenze della presente causa.”. pagina 3 di 8 Dichiarata la contumacia della resistente dal giudice precedente assegnatario del fascicolo all'udienza del
5.3.2025, esperito il tentativo di mediazione obbligatoria in corso di causa e svolta istruttoria solo documentale, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, richiamando quelle rese con l'atto introduttivo del giudizio nonché per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie meglio avanzate nelle note conclusive del 13.10.2025.
La causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito
1. Il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del compenso professionale per l'attività defensionale svolta in favore della resistente tra il 2014 ed il 2022 in relazione a quattro controversie civili, di seguito partitamente esaminate.
A) Causa civile di primo grado, avanti al Tribunale di Pistoia, R.G. n. 2015/2015, promossa dalla Sig.ra nei confronti della Parte_2 Parte_3 Controparte_3
in persona dei legali rappresentanti p.t., con sede in Montecatini Terme (PT), Località
[...]
Caprilio, n. 1, Frazione: Nievole, P. IV , definita con sentenza n. 1027/2018, pubblicata il P.IV_1
13.12.2018. (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente).
Il ricorrente ha dato prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio stipulato con la società CP_3 avente ad oggetto la difesa assunta nel procedimento civile sopra menzionato, mediante la produzione della procura alle liti conferita dalla resistente e stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in detto giudizio (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente), costituendo essa un sicuro indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio (cfr. Cass. 22048/2020).
Il ricorrente ha altresì provato lo svolgimento dell'attività professionale in tutte le fasi del giudizio, mediante la produzione dell'atto introduttivo sopra indicato, delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e della sentenza pronunciata a verbale all'udienza del 13.12.2018 a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale il tribunale di Pistoia condannava “ al pagamento in favore di Controparte_3 di €. 12.277,81.#, oltre interessi” (cfr. doc. 2 fasc. ric.). Parte_2
In difetto di allegazione e prova dell'esistenza tra le parti di un patto determinativo del compenso, la liquazione del medesimo per l'opera prestata dal ricorrente deve essere dunque effettuata da questo giudice in ossequio al DM 55/2014, nella formulazione vigente nel periodo 2014-2018, in relazione ai procedimenti di cognizione avanti al Tribunale, avuto riguardo al valore dell'affare (scaglione da euro
5.200,00 a 26.000,00), nonché all'attività processuale svolta, con applicazione dei compensi medi per la fase di studio (875,00), introduttiva (740,00), e inferiori ai medi per la fase di trattazione-istruttoria (1.120,00) e decisionale (euro 810,00), tenuto conto della mancata prova di effettivo svolgimento di attività istruttoria e pagina 4 di 8 della modalità semplificata di decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, per complessivi euro 3.545,00.
All'importo come sopra liquidato vanno aggiunti gli accessori di legge (rimborso spese generali del 15%,
IV e CPA), nonché gli interessi di mora nella misura di legge dalla data del presente provvedimento al saldo (in punto di decorrenza degli interessi v. Cass. 2431/2011; Cass. 2954/2016) e decurtati gli acconti già ricevuti per complessivi euro 1.000,00 (cfr. progetto di notula del 1.10.2020 - doc. 3 fasc. ric.).
Non risultano documentate ulteriori spese.
La domanda di pagamento del compenso professionale proposta dal ricorrente ora esaminata va dunque accolta limitatamente all'importo di 2.545,00 euro (=3.545,00-1.000,00) per compensi, oltre accessori di legge ed interessi come sopra determinati.
B) Causa civile di appello, avverso la sentenza n. 1027/2018, del Tribunale di Pistoia, avanti alla Corte di
Appello di Firenze, R.G. n. 1098/2019, promossa dalla in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., Sig.ra nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
), con sede in Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, n. 1, Frazione: Nievole, P. C.F._2
IV , già nei confronti della Sig.ra P.IV_1 Controparte_3 [...]
Ragioniera Commercialista, definita con sentenza n. 641/2022, pubblicata il 06.04.2022 Parte_2
(cfr. doc. 4 fasc. ric.).
Il ricorrente ha dato prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio stipulato con la società CP_3 avente ad oggetto la difesa assunta nel procedimento civile sopra menzionato, mediante la produzione della procura alle liti conferita dalla resistente e stesa a margine dell'atto di citazione in appello (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente), costituendo essa un sicuro indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio (cfr. Cass. 22048/2020).
Il ricorrente ha altresì provato lo svolgimento dell'attività professionale in tutte le fasi del giudizio, ivi compresa la fase di sospensiva in corso di causa, mediante la produzione dell'atto introduttivo sopra indicato, della istanza ex art. 351 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, della comparsa conclusionale e della memoria di replica nonché della sentenza n. 641/2022 pubblicata il 6.04.2022, con la quale la Corte di Appello di Firenze respingeva l'appello e condannava l'appellante alla rifusione delle spese di lite e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115 (cfr. doc. 4 fasc. ric.).
In difetto di allegazione e prova dell'esistenza tra le parti di un patto determinativo del compenso, la liquazione del medesimo per l'opera prestata dal ricorrente deve essere dunque effettuata da questo giudice in ossequio al DM 55/2014, nella formulazione vigente ratione temporis alla data della decisione, in relazione ai procedimenti di cognizione avanti alla Corte d'Appello, avuto riguardo al valore dell'affare
(scaglione da euro 5.200,00 a 26.000,00), nonché all'attività processuale svolta, con applicazione dei compensi medi per la fase di studio (1080,00), introduttiva (877,00) e decisionale (euro 1.820,00), con pagina 5 di 8 esclusione della fase istruttoria in quanto non tenutasi e, dunque, per complessivi euro 3.777,00.
All'importo come sopra liquidato vanno aggiunti gli accessori di legge (rimborso spese generali del 15%,
IV e CPA), nonché gli interessi di mora nella misura di legge dalla data del presente provvedimento al saldo (in punto di decorrenza degli interessi v. Cass. 2431/2011; Cass. 2954/2016).
Non risultano documentate ulteriori spese.
La domanda di pagamento del compenso professionale proposta dal ricorrente ora esaminata va dunque accolta limitatamente all'importo di 3.777,00 per compensi, oltre accessori di legge ed interessi come sopra determinati.
C) Attività stragiudiziale, promossa nell'anno 2014 dalla in Parte_4 persona dei legali rappresentanti p.t., con sede in Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, n. 1, Frazione:
Nievole, P. IV , nei confronti di avente ad oggetto la revoca del mandato P.IV_1 CP_4 conferito alla società da parte di e la restituzione CP_4 Controparte_3 documenti in possesso di CP_4
Il ricorrente non ha provato né l'esistenza di un contratto di patrocinio stipulato con la società CP_3 avente ad oggetto l'attività stragiudiziale sopra indicata, né tantomeno l'effettivo svolgimento della stessa.
Invero, agli atti risulta essere stata prodotta una sola missiva redatta dall'avv. Papa datata 1.10.2014 indirizzata alla società “ , nonché del corrispondente progetto di notula, ma nulla è stato CP_4 provato in ordine alla loro effettiva spedizione e successiva ricezione da parte dei destinatari, mediante produzione delle relative attestazioni postali.
Né tale prova è stata offerta a mezzo testimoni, stante l'assoluta genericità dei capitoli di prova a tal riguardo articolati (cfr. cap. 1 sub c e cap. 2 ricorso) e come tali da reputare inammissibili.
Nulla è pertanto dovuto all'avv. Papa a titolo di compenso per l'attività professionale stragiudiziale ora esaminata.
D) Attività stragiudiziale promossa nell'anno 2016 dalla in Controparte_3 persona dei legali rappresentanti p.t., con sede in Montecatini Terme (PT), Località Caprilio, n. 1, Frazione:
Nievole, P. IV , nei confronti di avente ad oggetto la richiesta di P.IV_1 Controparte_5 dilazione di pagamento di n. 3 fatture relative al servizio di fornitura di energia elettrica in favore della
Società Parte_7
Il ricorrente non ha provato l'esistenza di un contratto di patrocinio stipulato con la società avente CP_3 ad oggetto l'attività stragiudiziale sopra indicata.
Si aggiunga che anche la documentazione prodotta al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività in questione è da ritenersi carente. Invero, non vi è prova certa della spedizione e successiva ricezione delle missive redatte dall'avv. Papa indirizzate alla società tale non potendosi ritenere Controparte_5 la documentazione prodotta sub 7 (e segnatamente, cedolino di avvenuta consegna in data 13.1.2016 da pagina 6 di 8 parte di corriere privato a “ portiere”, senza tuttavia che via sia alcuna CP_6 Persona_1 certezza della identità della missiva prodotta con quella effettivamente consegnata, né che la destinataria dell'atto recapitato sia effettivamente la società ; rapporto conferma FAX, senza tuttavia CP_5 che vi sia alcuna certezza circa la corrispondenza della ricevente il FAX con la società ; CP_5 ricevute di accettazione e ricezione di PEC prodotte solo mediante scansione e non in formato .msg o
.eml).
Né tale prova è stata offerta a mezzo testimoni, stante l'assoluta genericità del capitolo di prova a tal proposito articolati (cfr. cap. 1 sub d e cap. 2 ricorso) e come tali da reputare inammissibili
Nulla è pertanto dovuto all'avv. Papa a titolo di compenso per l'attività professionale stragiudiziale ora esaminata.
In conclusione, i compensi professionali spettanti all'avv. Giannitalo Papa per l'attività defensionale svolta in favore della convenuta ammontano a complessivi euro 6.322,00 (=2.545,00 + 3.777.00), oltre accessori di legge ed interessi come sopra precisato.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del
DM 55/2014 ss. mm. in base al valore della lite (da € 5.200,01 ad €. 26.000,00) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, dell'assenza di istruttoria orale e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'avv. Giannitalo Papa della somma complessiva di euro 6.322,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e interessi come specificato in parte motiva;
2. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'avv. Giannitalo Papa delle spese della presente procedura, che liquida per compenso professionale in euro 2.738,00, per esborsi documentati in euro
264,00, oltre IV e CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
pagina 7 di 8 Pistoia, 4.11.2025
Il Giudice
LE VE
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