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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 26/02/2026, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3363/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10169/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0718020250000873 BOLLO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21110/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente sig.ra Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 6/05/2025 e depositato in data 29/05/2025, impugnava il preavviso di fermo amministrativo n.0718202500008730000 notificato in data 13/03/2025 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 07120140081306853000,
n.07120150046944851000 e n.07120240022824126000, emesse per il mancato pagamento di Tasse automobilistiche dovute alla Regione Campania per gli anni 2009, 2010 e 2018 per un importo complessivo di euro 454,00, avverso l'Agenzia delle Entrate ON e la Regione Campania, eccependo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e di ogni atto interruttivo successivo e l'intervenuta prescrizione triennale,
l'intervenuta decadenza e la violazione dell'art.25 del DPR 602/73. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ON di Napoli che controdeduceva la carenza di legittimazione passiva per gli atti prodromici, la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, l'insussistenza della decadenza ex art.25 del DPR 602/73. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio.
Non si costituiva la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Le cartelle di pagamento impugnate ed indicate nel preavviso di fermo amministrativo impugnato, sono state tutte regolarmente notificate: la cartella n.07120140081306853000 è stata notificata in data 8/04/2015, mediante affissione alla casa comunale e successivo invio della Racc AR n.689099657646 del 26/05/2015, regolarmente consegnata il 29/05/2015 alla destinataria che ha sottoscritto il relativo avviso di ricevimento;
la cartella n.07120150046944851000 è stata notificata con la Racc AR n. 67112495965-5 del 6/04/2015, regolarmente consegnata il 29/05/2015 alla destinataria che ha sottoscritto il relativo avviso di ricevimento;
la cartella n.0712024002282 4126000 è stata notificata con la Racc AR n.56948116637-3 del 18/03/2024, regolarmente consegnata il 22/03/2024 alla destinataria che ha sottoscritto il relativo avviso di ricevimento.
Inoltre sono stati notificati tre atti interruttivi relativi alle cartelle n. 07120140081306853000 e n.
07120150046944851000: l'avviso di intimazione n.07120179064287687000 notificato mediante affissione alla casa comunale e successivo invio della Racc AR n.57307654704-1 del 24/10/2018, regolarmente consegnata alla destinataria, che ha sottoscritto il relativo avviso di ricevimento;
l'avviso di intimazione n.07120219017663176000 notificato con la Racc AR n.69505424419-3 del 10/01/2022, regolarmente consegnata il 22/02/2022 alla destinataria, che ha sottoscritto il relativo avviso di ricevimento;
l'avviso di intimazione n.07120249009380360000 notificato, sia con la Racc AR n.67393909056-5 del 7/02/2024, per compiuta giacenza mediante affissione alla casa comunale e successivo invio della Racc AR
n.675229090561 del 29/11/2024 per compiuta giacenza.
Infondata, pertanto, l'eccezione di intervenuta prescrizione in quanto la pretesa fiscale non è stata impugnata nei termini di legge e si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92.
Pertanto, il Giudice monocratico, alla luce di tutto quanto motivato e tralasciando gli altri motivi di ricorso il cui esame appare superfluo, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese per E. 200,00 , oltre oneri accessori di legge se dovuti, in favore del resistente costituito
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10169/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0718020250000873 BOLLO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21110/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente sig.ra Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 6/05/2025 e depositato in data 29/05/2025, impugnava il preavviso di fermo amministrativo n.0718202500008730000 notificato in data 13/03/2025 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 07120140081306853000,
n.07120150046944851000 e n.07120240022824126000, emesse per il mancato pagamento di Tasse automobilistiche dovute alla Regione Campania per gli anni 2009, 2010 e 2018 per un importo complessivo di euro 454,00, avverso l'Agenzia delle Entrate ON e la Regione Campania, eccependo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e di ogni atto interruttivo successivo e l'intervenuta prescrizione triennale,
l'intervenuta decadenza e la violazione dell'art.25 del DPR 602/73. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ON di Napoli che controdeduceva la carenza di legittimazione passiva per gli atti prodromici, la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, l'insussistenza della decadenza ex art.25 del DPR 602/73. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio.
Non si costituiva la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Le cartelle di pagamento impugnate ed indicate nel preavviso di fermo amministrativo impugnato, sono state tutte regolarmente notificate: la cartella n.07120140081306853000 è stata notificata in data 8/04/2015, mediante affissione alla casa comunale e successivo invio della Racc AR n.689099657646 del 26/05/2015, regolarmente consegnata il 29/05/2015 alla destinataria che ha sottoscritto il relativo avviso di ricevimento;
la cartella n.07120150046944851000 è stata notificata con la Racc AR n. 67112495965-5 del 6/04/2015, regolarmente consegnata il 29/05/2015 alla destinataria che ha sottoscritto il relativo avviso di ricevimento;
la cartella n.0712024002282 4126000 è stata notificata con la Racc AR n.56948116637-3 del 18/03/2024, regolarmente consegnata il 22/03/2024 alla destinataria che ha sottoscritto il relativo avviso di ricevimento.
Inoltre sono stati notificati tre atti interruttivi relativi alle cartelle n. 07120140081306853000 e n.
07120150046944851000: l'avviso di intimazione n.07120179064287687000 notificato mediante affissione alla casa comunale e successivo invio della Racc AR n.57307654704-1 del 24/10/2018, regolarmente consegnata alla destinataria, che ha sottoscritto il relativo avviso di ricevimento;
l'avviso di intimazione n.07120219017663176000 notificato con la Racc AR n.69505424419-3 del 10/01/2022, regolarmente consegnata il 22/02/2022 alla destinataria, che ha sottoscritto il relativo avviso di ricevimento;
l'avviso di intimazione n.07120249009380360000 notificato, sia con la Racc AR n.67393909056-5 del 7/02/2024, per compiuta giacenza mediante affissione alla casa comunale e successivo invio della Racc AR
n.675229090561 del 29/11/2024 per compiuta giacenza.
Infondata, pertanto, l'eccezione di intervenuta prescrizione in quanto la pretesa fiscale non è stata impugnata nei termini di legge e si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92.
Pertanto, il Giudice monocratico, alla luce di tutto quanto motivato e tralasciando gli altri motivi di ricorso il cui esame appare superfluo, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese per E. 200,00 , oltre oneri accessori di legge se dovuti, in favore del resistente costituito