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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16090 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EL NT ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 51842del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, trattenuto in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
già (C.F. , in persona del Procuratore Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
Speciale Dott.ssa rappresentata e difesa come da mandato in atti, anche Parte_2
disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Francesco Piron e Paolo Biasin ed elettivamente domiciliata in Roma, Via M. Mercati n. 39;
- OPPONENTE -
E
p.i. in persona del legale rappresentante sig. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Roma, Via Sebino nr. 11 presso lo studio dell'avv. Salvatore
Caianiello dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti;
- OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per ripetizione somme addizionale provinciale energia elettrica.
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione la ha proposto opposizione al Decreto ingiuntivo n. Parte_1
11667/2020, R.G. n. 32957/2020, emesso in data 26.7.2020 dal Tribunale di Roma e notificato in data 28.7.2020 a mezzo del quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della CP_2
(C.F. ), l'importo di € 12.289,88, che assume di aver versato in favore della P.IVA_2 [...]
a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica Controparte_4
somministrata, ai POD IT002E3907340A e POD IT002E3878576A intestati alla convenuta opposta per l'anno di fornitura 2011.
A sostegno dell'opposizione ha invocato l'infondatezza della pretesa al pagamento delle somme a titolo di accisa addizionale provinciale per la non configurabilità della stessa coma “altra
imposta indiretta” ai sensi dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, rispetto all'accisa (
ordinaria); ha evidenziato che la normativa comunitaria fa riferimento ad “altre” imposte indirette e non già alle imposte addizionali, che non possono considerarsi imposte autonome rispetto all'accisa addizionale, la quale non rappresenta una “nuova” od “altra” imposta, né un tributo ulteriore, distinto e diverso rispetto all'accisa; impossibilità di disapplicare la normativa nazionale per effetto del principio di esclusione dei c.d. effetti orizzontali delle direttive UE e la mancanza di efficacia erga omnes delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia europea;
esclusione ai soggetti privati di chiedere la disapplicazione della normativa domestica anche nelle ipotesi di eventuale contrasto con una direttiva comunitaria in ragione del principio di esclusione dei c.d. effetti orizzontali delle direttive UE;
- il cliente finale non può invocare nei confronti del fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno assunta a fondamento giuridico del diritto alla ripetizione della quota parte di prezzo corrispondente alla rivalsa dell'imposta versata dal fornitore all'Erario; - nel merito, l'infondatezza della pretesa, per mancanza di un rapporto di “alterità” tra accisa addizionale provinciale sull'energia elettrica ed accisa-base.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la chiedendo il CP_2
rigetto dell'opposizione perché infondata con la conferma del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale civile di Roma. In particolare, invocava la legittimazione alla ripetizione dei contribuenti a richiedere il rimborso dell'imposta addizionale sulle accise provinciali dei tributi corrisposti prima dell'abolizione delle suddette addizionali, avvenuta con l'art. 18 comma 5
D.lgs 06/05/2011 n. 68 a decorrere dall'anno 2012, e la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511/1988 in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE, immediatamente applicabile nell'ordinamento interno;
il diritto dei contribuenti alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale sulle accise in data anteriore all'abolizione delle stesse avvenuta con il D.Lgs 06/05/2011 n. 68, stante l'obbligo del giudice di disapplicare la disciplina di cui all'art. 6, comma 02 D.L. n. 511/1988 per contrasto con il diritto comunitario, con conseguente rimborso delle somme versate dalle società
contribuenti;
2 – La domanda di ripetizione deve ritenersi fondata e quindi meritevole di accoglimento e, per l'effetto, l'importo ingiunto di euro 12.289,88 per il periodo da gennaio 2011 a dicembre 2011 a titolo di addizionale provinciale sulle accise deve ritenersi dovuto dalla società opponente per le considerazioni che seguono.
La ripetizione indebito si fondava sugli arresti n. 27099 e n. 27101 del 23 ottobre 2019 con cui la Suprema Corte aveva dichiarato la illegittimità delle somme versate per incompatibilità con la direttiva UE 2008/118/CE delle addizionali accise 2010/11.
Per quanto attiene al contesto normativo di riferimento, deve essere rilevato: a) l'accisa è
un'imposta indiretta, pagata dal produttore con facoltà di rivalsa sul consumatore, applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti, tra i quali l'energia elettrica;
b) la normativa di riferimento è contenuta nel D.Lgs n. 504/1995 (Testo Unico Accise); c) a livello europeo,
l'armonizzazione delle accise è stata dapprima disposta con la direttiva 92/12/CEE del 25
febbraio 1992 (e successive modifiche) poi sostituita, a decorrere dal 1° aprile 2010, dalla direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 a sua volta sostituita dalla Direttiva UE 2020/262
del 19.12.2019; d) con la Direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003 è stata inserita, tra le accise armonizzate, anche quella sull'energia elettrica;
e) sul piano nazionale, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 D.Lgs 26/2007, convertito con modificazioni nella legge 20/1989; f) nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per contrasto della normativa istitutiva dell'addizionale provinciale con la direttiva 2008/118/CE; g) con gli art. 2, comma 6 D.Lgs
23/2011 e art. 18, comma 5 d.lgs. n. 68/2011 per le Regioni a Statuto ordinario e con art. 4, comma 10 D.L. n. 16/2012 per le Regioni a statuto speciale è stata abrogata la norma istitutiva dell'addizionale provinciale de qua.
Ciò posto, va osservato, che l'art. 5, d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6, d.l. n. 511/1988,
come convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale n. 43 del 15.04.2025
In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione Europea, atteso che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito “in favore delle province”.
La declaratoria di incostituzionalità comporta la caducazione, con effetto ex tunc (fatti salvi i rapporti esauriti), della norma istitutiva dell'addizionale in esame, di guisa che, come affermato anche dalla Cassazione con la sentenza n. 13740/2025 “i clienti dei fornitori di energia elettrica
possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi
(che potranno a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine
decennale di prescrizione” (vd. anche Cass. n. 17642/2025 del 30.6.2025). In particolare, la
Corte di legittimità ha ribadito che “l'amministrazione finanziaria, in caso di riscossione
indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che,
nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore
finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di
agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme”.
Peraltro va osservato, che, a fronte della caducazione ex tunc della norma impositiva del tributo per effetto della sua declaratoria di illegittimità costituzionale, il titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale non può ravvisarsi, come dedotto dall'opponente, nel contratto di somministrazione intercorso tra quest'ultima e l'utente, giacché la facoltà per il somministrante di addebitare al somministrato ciò che, a sua volta, gli è stato richiesto dallo Stato a titolo di imposta, non può che presupporre, logicamente e necessariamente, la legittimità della pretesa impositiva presupposta. Le considerazioni che precedono determinano, dunque, la sussistenza del diritto da parte della società opposta ad ottenere la ripetizione di quanto già pagato a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per l'importo di euro 12.289,88, oltre interessi legali come in domanda. Al riguardo, deve osservarsi che le somme versate a titolo addizionale provinciale,
sono state provate attraverso le fatture emesse durante il rapporto contrattuale come documentato.
Infine, con riferimento al rapporto fiscale tra erario e fornitore deve essere devoluto alla giurisdizione tributaria (Cass. Sez. U., 1° febbraio 2016, n. 1837 e n. 1838), come anche chiarito della Corte di Cassazione n. 29980/2019 che ha specificato che l'art. 14, comma 2, T.U.A.:
"prevede implicitamente la possibilità per il consumatore di far valere l'illegittima traslazione
del tributo nei confronti del fornitore" e che: "il diritto al rimborso spetta unicamente al
fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui
non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione
di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa
sentenza". Più di recente un recente principio della Cass. SS. UU. Ordinanza n. 20323 del
20/07/2025 ha chiarito che “Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di
rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa in
favore del giudice ordinario - configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art.
2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al
rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa
l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo
stesso deve essere effettuato”.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate, dell'assenza di un orientamento univoco, dal fatto che le medesime questioni sono state risolte, in via dirimente, solo in forza di pronuncia di illegittimità costituzionale,
sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di euro 12.289,88, oltre interessi CP_2
come da domanda, per anno 2011 a titolo di addizionale provinciale.
-Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 17.11.2025
IL GIUDICE
EL NT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EL NT ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 51842del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, trattenuto in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
già (C.F. , in persona del Procuratore Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
Speciale Dott.ssa rappresentata e difesa come da mandato in atti, anche Parte_2
disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Francesco Piron e Paolo Biasin ed elettivamente domiciliata in Roma, Via M. Mercati n. 39;
- OPPONENTE -
E
p.i. in persona del legale rappresentante sig. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Roma, Via Sebino nr. 11 presso lo studio dell'avv. Salvatore
Caianiello dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti;
- OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per ripetizione somme addizionale provinciale energia elettrica.
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione la ha proposto opposizione al Decreto ingiuntivo n. Parte_1
11667/2020, R.G. n. 32957/2020, emesso in data 26.7.2020 dal Tribunale di Roma e notificato in data 28.7.2020 a mezzo del quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della CP_2
(C.F. ), l'importo di € 12.289,88, che assume di aver versato in favore della P.IVA_2 [...]
a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica Controparte_4
somministrata, ai POD IT002E3907340A e POD IT002E3878576A intestati alla convenuta opposta per l'anno di fornitura 2011.
A sostegno dell'opposizione ha invocato l'infondatezza della pretesa al pagamento delle somme a titolo di accisa addizionale provinciale per la non configurabilità della stessa coma “altra
imposta indiretta” ai sensi dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, rispetto all'accisa (
ordinaria); ha evidenziato che la normativa comunitaria fa riferimento ad “altre” imposte indirette e non già alle imposte addizionali, che non possono considerarsi imposte autonome rispetto all'accisa addizionale, la quale non rappresenta una “nuova” od “altra” imposta, né un tributo ulteriore, distinto e diverso rispetto all'accisa; impossibilità di disapplicare la normativa nazionale per effetto del principio di esclusione dei c.d. effetti orizzontali delle direttive UE e la mancanza di efficacia erga omnes delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia europea;
esclusione ai soggetti privati di chiedere la disapplicazione della normativa domestica anche nelle ipotesi di eventuale contrasto con una direttiva comunitaria in ragione del principio di esclusione dei c.d. effetti orizzontali delle direttive UE;
- il cliente finale non può invocare nei confronti del fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno assunta a fondamento giuridico del diritto alla ripetizione della quota parte di prezzo corrispondente alla rivalsa dell'imposta versata dal fornitore all'Erario; - nel merito, l'infondatezza della pretesa, per mancanza di un rapporto di “alterità” tra accisa addizionale provinciale sull'energia elettrica ed accisa-base.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la chiedendo il CP_2
rigetto dell'opposizione perché infondata con la conferma del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale civile di Roma. In particolare, invocava la legittimazione alla ripetizione dei contribuenti a richiedere il rimborso dell'imposta addizionale sulle accise provinciali dei tributi corrisposti prima dell'abolizione delle suddette addizionali, avvenuta con l'art. 18 comma 5
D.lgs 06/05/2011 n. 68 a decorrere dall'anno 2012, e la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511/1988 in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE, immediatamente applicabile nell'ordinamento interno;
il diritto dei contribuenti alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale sulle accise in data anteriore all'abolizione delle stesse avvenuta con il D.Lgs 06/05/2011 n. 68, stante l'obbligo del giudice di disapplicare la disciplina di cui all'art. 6, comma 02 D.L. n. 511/1988 per contrasto con il diritto comunitario, con conseguente rimborso delle somme versate dalle società
contribuenti;
2 – La domanda di ripetizione deve ritenersi fondata e quindi meritevole di accoglimento e, per l'effetto, l'importo ingiunto di euro 12.289,88 per il periodo da gennaio 2011 a dicembre 2011 a titolo di addizionale provinciale sulle accise deve ritenersi dovuto dalla società opponente per le considerazioni che seguono.
La ripetizione indebito si fondava sugli arresti n. 27099 e n. 27101 del 23 ottobre 2019 con cui la Suprema Corte aveva dichiarato la illegittimità delle somme versate per incompatibilità con la direttiva UE 2008/118/CE delle addizionali accise 2010/11.
Per quanto attiene al contesto normativo di riferimento, deve essere rilevato: a) l'accisa è
un'imposta indiretta, pagata dal produttore con facoltà di rivalsa sul consumatore, applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti, tra i quali l'energia elettrica;
b) la normativa di riferimento è contenuta nel D.Lgs n. 504/1995 (Testo Unico Accise); c) a livello europeo,
l'armonizzazione delle accise è stata dapprima disposta con la direttiva 92/12/CEE del 25
febbraio 1992 (e successive modifiche) poi sostituita, a decorrere dal 1° aprile 2010, dalla direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 a sua volta sostituita dalla Direttiva UE 2020/262
del 19.12.2019; d) con la Direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003 è stata inserita, tra le accise armonizzate, anche quella sull'energia elettrica;
e) sul piano nazionale, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 D.Lgs 26/2007, convertito con modificazioni nella legge 20/1989; f) nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per contrasto della normativa istitutiva dell'addizionale provinciale con la direttiva 2008/118/CE; g) con gli art. 2, comma 6 D.Lgs
23/2011 e art. 18, comma 5 d.lgs. n. 68/2011 per le Regioni a Statuto ordinario e con art. 4, comma 10 D.L. n. 16/2012 per le Regioni a statuto speciale è stata abrogata la norma istitutiva dell'addizionale provinciale de qua.
Ciò posto, va osservato, che l'art. 5, d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6, d.l. n. 511/1988,
come convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale n. 43 del 15.04.2025
In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione Europea, atteso che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito “in favore delle province”.
La declaratoria di incostituzionalità comporta la caducazione, con effetto ex tunc (fatti salvi i rapporti esauriti), della norma istitutiva dell'addizionale in esame, di guisa che, come affermato anche dalla Cassazione con la sentenza n. 13740/2025 “i clienti dei fornitori di energia elettrica
possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi
(che potranno a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine
decennale di prescrizione” (vd. anche Cass. n. 17642/2025 del 30.6.2025). In particolare, la
Corte di legittimità ha ribadito che “l'amministrazione finanziaria, in caso di riscossione
indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che,
nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore
finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di
agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme”.
Peraltro va osservato, che, a fronte della caducazione ex tunc della norma impositiva del tributo per effetto della sua declaratoria di illegittimità costituzionale, il titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale non può ravvisarsi, come dedotto dall'opponente, nel contratto di somministrazione intercorso tra quest'ultima e l'utente, giacché la facoltà per il somministrante di addebitare al somministrato ciò che, a sua volta, gli è stato richiesto dallo Stato a titolo di imposta, non può che presupporre, logicamente e necessariamente, la legittimità della pretesa impositiva presupposta. Le considerazioni che precedono determinano, dunque, la sussistenza del diritto da parte della società opposta ad ottenere la ripetizione di quanto già pagato a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per l'importo di euro 12.289,88, oltre interessi legali come in domanda. Al riguardo, deve osservarsi che le somme versate a titolo addizionale provinciale,
sono state provate attraverso le fatture emesse durante il rapporto contrattuale come documentato.
Infine, con riferimento al rapporto fiscale tra erario e fornitore deve essere devoluto alla giurisdizione tributaria (Cass. Sez. U., 1° febbraio 2016, n. 1837 e n. 1838), come anche chiarito della Corte di Cassazione n. 29980/2019 che ha specificato che l'art. 14, comma 2, T.U.A.:
"prevede implicitamente la possibilità per il consumatore di far valere l'illegittima traslazione
del tributo nei confronti del fornitore" e che: "il diritto al rimborso spetta unicamente al
fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui
non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione
di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa
sentenza". Più di recente un recente principio della Cass. SS. UU. Ordinanza n. 20323 del
20/07/2025 ha chiarito che “Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di
rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa in
favore del giudice ordinario - configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art.
2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al
rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa
l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo
stesso deve essere effettuato”.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate, dell'assenza di un orientamento univoco, dal fatto che le medesime questioni sono state risolte, in via dirimente, solo in forza di pronuncia di illegittimità costituzionale,
sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di euro 12.289,88, oltre interessi CP_2
come da domanda, per anno 2011 a titolo di addizionale provinciale.
-Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 17.11.2025
IL GIUDICE
EL NT