Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4558 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA con il patrocinio dell'avvocato FALLICO PIERINO FRANCESCO Parte 1
,
e dell'avvocato COSCHIGNANO PATRIZIA
ATTORICE
E
, con il patrocinio dell'avvocato GEMELLI GIOVANDOMENICO Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: vendita di cose immobili
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 ha citato in giudizio CP 1 Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] al fine di ottenere l'emissione di “sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e" le "trasferis(sse) la proprietà dell'unità immobiliare sviluppantesi tra piano seminterrato e piano terra composta da 11, 5 vani catastali, sita in Montalto
Uffugo (CS) alla Via C. Colombo n.39 (19) e riportata nel catasto fabbricati di detto Comune al
Costituitasi in giudizio, la CP 1 ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto e formulando a sua volta riconvenzionale "volta ad accertare e dichiarare che sussistono nella fattispecie lo stato di bisogno della Sig.ra Controparte_1 , la sproporzione tra le prestazioni e l'ingiustificato vantaggio
Parte 2che conseguirebbe la Sig.ra e per l'effetto dichiarare la rescissione del contratto con ogni conseguenziale effetto di legge e con conseguenziale condanna al risarcimento del danno in favore della Sig.ra Controparte_1 da liquidarsi anche in via equitativa anche con compensazione dell'acconto di euro 20.000,00 già ricevuto".
Nel corso del giudizio le parti, sentite anche dal Tribunale, hanno raggiunto un accordo transattivo definendo la vertenza. Hanno chiesto, pertanto, al Giudice di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La richiesta congiunta delle parti merita accoglimento.
In data 21.10.2024, infatti, le parti hanno sottoscritto accordo transattivo (prodotto in atti) con cui hanno definito la causa odierna e concordato di compensare le spese di lite.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere non avendo all'evidenza più le parti interesse alla pronuncia di una sentenza di merito poiché hanno regolato i loro interessi facendosi reciproche concessioni ditalchè il provvedimento giurisdizionale inizialmente richiesto sarebbe ora inutiliter dato.
In ragione dell'accordo tra le parti, vanno compensate, su loro istanza, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, 27/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo