Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00635/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01568/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
FLEXICARE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B64E421D79, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Cocco e Greta Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Visconti di Modrone, n. 6;
nei confronti
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
della determinazione dirigenziale S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato n. 54 del 27 marzo 2025, recante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, primo comma, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, alla società Medline International Italy s.r.l. del contratto di fornitura di acqua sterile per umidificatori a freddo a caldo/freddo e n. 8 riscaldatori in comodato d’uso;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti, in quanto lesivi dell’interesse della ricorrente;
e per la condanna anche in forma specifica
della Fondazione IRCCS San RD dei Tintori all’affidamento della fornitura di acqua sterile per umidificatori a freddo in favore della ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con la società Medline International Italy s.r.l;
nonché in via subordinata. qualora non venisse concessa la tutela in forma specifica, per la condanna
della resistente al risarcimento del danno per equivalente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti
per l’annullamento,
della comunicazione di revoca dell’intera procedura di gara, prot. 0010591 del 16 maggio 2025;
della determinazione dirigenziale S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato n. 80 del 16 maggio 2025 recante “Revoca in autotutela” dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, primo comma, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, per la fornitura di acqua sterile per umidificazione a caldo/freddo e n. 8 riscaldatori in comodato d’uso occorrenti alla Fondazione IRCCS San RD dei Tintori;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti, in quanto lesivi dell’interesse della ricorrente, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, i) la clausola recante “Valore dell’indagine” di mercato (ID 194580374); ii) i pareri tecnici sulla valutazione di idoneità delle offerte resi, rispettivamente, dalla SC Farmacia il 3 febbraio 2025 e dalla S.C. Ingegneria Clinica il 28 gennaio 2025, di contenuto ignoto alla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione IRCCS San RD dei Tintori;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. AN CE OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la società Flexicare s.r.l. impugna principalmente il provvedimento, adottato in data 27 marzo 2025 dalla Fondazione IRCCS San RD dei Tintori (d’ora innanzi anche “Fondazione”), con il quale è stato disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, primo comma, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023, del contratto di fornitura di acqua sterile per umidificazione a caldo/freddo e n. 8 riscaldatori in comodato d’uso in favore della società Medline International Italy s.r.l.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Fondazione IRCCS San RD dei Tintori.
Con successivo provvedimento in data 16 maggio 2025, la Fondazione ha disposto la revoca dell’intera procedura di affidamento, revocando quindi anche il provvedimento di affidamento diretto a Medline International Italy s.r.l. del suindicato contratto.
Il provvedimento del 16 maggio 2025 è stato anch’esso impugnato da Flexicare s.r.l. mediante la proposizione di motivi aggiunti.
Nel corso del giudizio, le parti costituite hanno depositato memorie, insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 29 gennaio 2026.
Ritiene il Collegio che, nonostante dopo la proposizione del ricorso sia come detto intervenuta la revoca dell’atto che ha disposto l’affidamento diretto del contratto, sia comunque necessario effettuare l’esame del ricorso introduttivo avente ad oggetto tale atto. Dalla fondatezza del ricorso introduttivo dipende infatti la sussistenza dell’interesse della ricorrente ad impugnare il provvedimento di revoca, oggetto dei motivi aggiunti.
Le ragioni per le quali è necessario procedere in questo modo sono le seguenti.
Per addivenire all’affidamento del contratto di cui si discute, la Fondazione ha deciso di avviare una indagine di mercato alla quale hanno partecipato due soli operatori, la ricorrente e la controinteressata. Nei motivi aggiunti, la ricorrente riferisce che l’interesse alla loro proposizione è sorto in quanto, qualora non fosse intervenuta la revoca dell’intera procedura, il contratto avrebbe dovuto essere ad essa affidato, stante appunto la ritenuta fondatezza del ricorso introduttivo. Solo con l’accoglimento del ricorso introduttivo, potrebbe essere quindi soddisfatto l’interesse della ricorrente ad ottenere l’affidamento; in caso di rigetto dovrebbe invece confermarsi l’affidamento disposto nei confronti della controinteressata con conseguente inutilità per la ricorrente stessa di ottenere l’eventuale annullamento dell’atto di revoca.
Ne deriva che, se il ricorso introduttivo risulta infondato, i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
Ciò chiarito si può passare all’esame dell’unico motivo del ricorso introduttivo.
Con tale motivo, parte ricorrente sostiene che Medline International Italy s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di affidamento in quanto i flaconi di acqua sterile a freddo da essa offerti non sarebbero conformi alle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante.
Ritiene il Collegio che questa censura sia infondata per le ragioni di seguito esposte.
Come anticipato, nonostante nella fattispecie sia stato applicato l’art. 50, primo comma, lett. b), del d.gs. n. 36 del 2023 (che, come noto, consente di procedere ad affidamento diretto anche senza la preventiva consultazione di più operatori economici), la Fondazione IRCCS San RD dei Tintori, per addivenire all’affidamento del contratto di cui si discute, ha deciso di avviare una indagine di mercato.
Nell’atto del 20 dicembre 2024 che ha dato avvio a tale procedura, è stato specificato che gli operatori avrebbero dovuto offrire flaconi di acqua sterile a freddo aventi una capacità pari o superiore a 500 ml. (cfr. doc 1 di parte ricorrente).
I flaconi offerti dalla controinteressata hanno una capacità pari a 650 ml e sono perciò conformi a questa specifica tecnica.
Parte ricorrente non condivide questa conclusione rilevando che la stazione appaltante, nell’atto di risposta alle richieste di chiarimenti emesso in data 13 gennaio 2025, ha specificato che, per quanto riguarda la capacità dei flaconi, si sarebbe consentita una tolleranza di più o meno il 10 per cento. Secondo la parte quindi la capacità massima ammessa sarebbe stata pari a 550 ml. (500 più il 10 per cento).
Questa argomentazione non è però condivisibile in quanto il chiarimento, nella parte in cui indica la capacità massima ammessa, si pone in contrasto con l’atto che ha indetto la procedura di affidamento il quale, consentendo agli operatori di offrire flaconi che avessero una capacità pari o superiore a 500 ml, non ha fissato alcun limite massimo.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata negli atti di indizione delle procedure stesse, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e cristallizzate in quegli atti; ne consegue che, in caso di contrasto fra di essi e la disciplina di gara, occorre senz’altro dare prevalenza a quest’ultima (cfr. fra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1350).
Si deve per queste ragioni ritenere che l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata sia corretta.
Non si può quindi far altro che ribadire l’infondatezza della censura in esame e, quindi, del ricorso introduttivo,
Risulta a questo punto condivisibile l’argomentazione sviluppata nelle difese dell’Amministrazione resistente, laddove si evidenzia che la ricorrente non ha alcun interesse alla proposizione dei motivi aggiunti, con i quali viene impugnato l’atto di revoca dell’intera procedura, posto che essa non potrebbe in ogni caso ottenere l’affidamento del contratto (l’eventuale accoglimento dei motivi aggiunti farebbe invero rivivere l’atto di affidamento disposto nei confronti della controinteressata).
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso introduttivo va respinto mentre i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo e dichiara l’inammissibilità dei motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore della Fondazione IRCCS San RD dei Tintori che vengono liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE TA, Presidente
AN CE OZ, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CE OZ | IE TA |
IL SEGRETARIO