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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/11/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 913/2024 R.A.C.L., promossa da
, nato ad [...] il [...], presso lo studio dell'avv. Valeria Atzeri, Parte_1 dell'avv. Giovanni Pruneddu e dell'avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1
CP_ domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu e dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15 marzo 2024, – premesso di aver goduto di una Parte_1 rendita complessiva del 16 per cento per “marcato deficit statico/dinamico del tratto L/S con sofferenza radicolare”, con decorrenza 1° ottobre 2006 – ha convenuto in giudizio l' CP_1 rappresentando che l' , a seguito della visita in sede di revisione del 1° settembre 2019, ha CP_1 confermato la misura della rendita nonostante i postumi della patologia si fossero aggravati.
Reputando non corretta la valutazione dell'Ente convenuto, ha presentato opposizione in sede amministrativa in data 17 aprile 2023 ma questa non è stata accolta.
Poiché il procedimento amministrativo è stato definito negativamente, ha proposto il presente ricorso.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto.
La causa è stata istruita mediante conferimento di incarico al consulente tecnico al fine di valutare se le condizioni del ricorrente fossero aggravate alla data della visita di revisione.
pagina 1 di 5 Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata in data 9 settembre 2025, riscontrando che il ricorrente è affetto da “Marcato deficit statico/dinamico del tratto L/S con sofferenze radicolari bilaterali multiple da grave spondilo-disco-artrosi lombare configuranti un quadro di stenosi canalare”.
In particolare, lo specialista ha rilevato che, nel corso delle indagini peritali, si è evidenziato un quadro anatomo-patologico del rachide lombare del che mostra i segni clinici della “grave spondilo-disco-artrosi con manifestazioni protrusive discali che arrivano fino ai neuroforami bilateralmente generando un conflitto con le radici da L1 a S1 e manifestando un quadro di stenosi canalare lombare”.
Il c.t.u. ha riscontrato una situazione clinica medio-grave e rilevato un deficit di grado discreto della funzionalità della colonna lombosacrale, circostanze che lo hanno portato ad escludere la sussistenza di una evoluzione fisiologica e pressoché normale dei fenomeni di degenerazione disco-somatica che, su base eredo-familiare, metabolica, endocrina e costituzionale si possono verificare in individui dell'età del ricorrente e che, viceversa, attestano una degenerazione delle strutture disco-articolari notevolmente accelerata nel tempo.
Pertanto, nel caso in esame, ha ritenuto di dover riconoscere una progressione dell'aggravamento della patologia lombare e di assegnare, in accordo con il codice 204 (Anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo, a seconda dei disturbi motori, fino al 25 per cento) una percentuale di danno biologico emergente pari al 20 per cento, a far data dalla domanda amministrativa.
2.1. Le parti hanno formulato osservazioni alla bozza di elaborato peritale.
Secondo la parte ricorrente, il c.t.u. avrebbe dovuto adoperare il codice tabellare n. 192, riferito a
“Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo episodici ma reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale, di grado severo, danno fino a 35%” in luogo del codice 204, il quale non sarebbe confacente rispetto all'attuale situazione clinica, e assegnare una valutazione pari alla misura del 26-28 per cento.
Il consulente ha replicato spiegando che i codici tabellari 192, il 193 e il 204 fanno tutti riferimento al danno funzionale della colonna lombare, il 192 e il 193 anche della colonna cervicale, il 204 espressamente e solo della colonna lombare.
Nel dettaglio, i codici utilizzabili sono:
pagina 2 di 5 “- codice 204 che stabilisce il danno biologico fino al 25% per “Anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo, a seconda dei disturbi motori”;
- codice 193 che stabilisce il danno fino al 25% per “Patologia vertebrale con deficit funzionale di media gravità, con disturbi trofico sensitivi e disturbi motori episodici ma reversibili con quadro strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado severo, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”;
- codice 192 che stabilisce il danno fino al 35% per “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo episodici ma reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale, di grado severo, comunque presente nei tratti cervicale e lombare””.
Il c.t.u. ha poi provveduto a illustrare la differenza tra il quadro clinico contemplato da ognuno dei codici: “La differenza fra il 192 e il 193 è che fa riferimento alla persistenza (episodicità o intermittenza) e alla reversibilità (per entrambi i codici) dei disturbi radicolari in relazione alla discoartrosi pluridistrettuale presente nei tratti cervicale e lombare definita medio- grave e severa. Rimane il dubbio se la discoartrosi pluridistrettuale si riferisca ai distretti cervicale e a quello lombare insieme presenti oppure che si possa intendere anche separatamente con riferimento a un distretto o all'altro. Anche il codice 204 fa riferimento alla riduzione funzionale
e ai deficit radicolari associati sia trofico-sensitivi che motori della sola colonna lombare, senza riferimento o alcuna dicitura di discoartrosi”.
Ciò detto, ha motivato la propria decisione affermando che “fino a che non si supera il 25% di danno il riferimento ad un codice o all'altro non cambia molto, tutti sono validi e indicativi.
L'entità delle lesioni è risultata ampiamente espressa nei dettagli dagli esami presenti agli atti e dai risultati scaturiti delle operazioni peritali. È stato utilizzato il codice di riferimento 204 proprio in virtù di queste considerazioni. Ma mi rendo conto di aver modificato il codice di riferimento con cui era stata riconosciuto il danno del 16% che era il 192. Direi che appare corretto fare riferimento al codice 192 già riconosciuto assegnando il 20% di danno biologico”.
In conclusione, pur avendo concordato con le osservazioni di parte ricorrente circa l'individuazione del codice più consono al quadro clinico riscontrato, il consulente ha confermato la misura del danno biologico già rilevato, causato dall'aggravamento della patologia a carico del distretto lombare.
Parte resistente ha, invece, contestato il riconoscimento dell'aggravamento della patologia sofferta dal ricorrente alla luce della cessazione dell'attività lavorativa a far data dal 2011; reputa pagina 3 di 5 altresì l'attribuzione della percentuale di danno biologico del 20 per cento troppo elevata e non giustificata dalle risultanze strumentali presenti agli atti.
A tal proposito, si osserva che, ai sensi dell'art. 137 del d.p.r. n. 1124/1965, la misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta in caso di diminuzione o di aumento della attitudine al lavoro e, in generale, in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita.
Secondo il piano dato letterale della norma, ai fini della modifica della misura della rendita è dunque necessario che il peggioramento sia dovuto alla patologia professionale già indennizzata, non anche che tale peggioramento sia a sua volta causalmente connesso al perdurante svolgimento di una attività lavorativa.
Una volta accertata che la malattia contratta è stata causata dal lavoro prestato, il suo indennizzo deve essere commisurato al grado di danno da essa provocato, aggiornato alla misura corrispondente all'aggravamento che può manifestarsi nel tempo.
L'eccezione circa l'assenza di esposizione al rischio è, dunque, inconferente, in quanto non si tratta di riconoscere l'esistenza o meno di una nuova patologia, ma di valutare l'evoluzione delle menomazioni causate da quella già sofferta, tanto in senso migliorativo che peggiorativo.
2.2. Le argomentate conclusioni del consulente, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle repliche fornite alle osservazioni sollevate dalle parti.
Ritiene pertanto il giudicante che debba essere riconosciuto in capo al ricorrente un maggior danno complessivo del 20 per cento, con decorrenza di legge dalla data della revisione attiva del
1° settembre 2019, da indennizzare con la rendita.
L' deve perciò essere condannato al riconoscimento in favore della ricorrente del predetto CP_1 indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico complessivo del 20 per cento, accertato come sopra, con decorrenza di legge dalla data della revisione attiva del 1° settembre 2019, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria, previa detrazione di quanto già liquidato per il danno biologico riconosciuto all'esito della predetta revisione.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00). pagina 4 di 5 3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che ha diritto al riconoscimento del maggior danno biologico, pari al 20 Parte_1 per cento, con decorrenza di legge dalla data della revisione attiva (1° settembre 2019);
- condanna, perciò, l' al ripristino in favore del ricorrente del predetto indennizzo in rendita CP_1 rapportato ad un danno biologico complessivo del 20 per cento con decorrenza di legge dal 1° settembre 2019, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre gli interessi legali di mora, previa detrazione di quanto già liquidato in capitale per le medesime patologie;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1 decreto.
Cagliari, 17 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 913/2024 R.A.C.L., promossa da
, nato ad [...] il [...], presso lo studio dell'avv. Valeria Atzeri, Parte_1 dell'avv. Giovanni Pruneddu e dell'avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1
CP_ domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu e dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15 marzo 2024, – premesso di aver goduto di una Parte_1 rendita complessiva del 16 per cento per “marcato deficit statico/dinamico del tratto L/S con sofferenza radicolare”, con decorrenza 1° ottobre 2006 – ha convenuto in giudizio l' CP_1 rappresentando che l' , a seguito della visita in sede di revisione del 1° settembre 2019, ha CP_1 confermato la misura della rendita nonostante i postumi della patologia si fossero aggravati.
Reputando non corretta la valutazione dell'Ente convenuto, ha presentato opposizione in sede amministrativa in data 17 aprile 2023 ma questa non è stata accolta.
Poiché il procedimento amministrativo è stato definito negativamente, ha proposto il presente ricorso.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto.
La causa è stata istruita mediante conferimento di incarico al consulente tecnico al fine di valutare se le condizioni del ricorrente fossero aggravate alla data della visita di revisione.
pagina 1 di 5 Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata in data 9 settembre 2025, riscontrando che il ricorrente è affetto da “Marcato deficit statico/dinamico del tratto L/S con sofferenze radicolari bilaterali multiple da grave spondilo-disco-artrosi lombare configuranti un quadro di stenosi canalare”.
In particolare, lo specialista ha rilevato che, nel corso delle indagini peritali, si è evidenziato un quadro anatomo-patologico del rachide lombare del che mostra i segni clinici della “grave spondilo-disco-artrosi con manifestazioni protrusive discali che arrivano fino ai neuroforami bilateralmente generando un conflitto con le radici da L1 a S1 e manifestando un quadro di stenosi canalare lombare”.
Il c.t.u. ha riscontrato una situazione clinica medio-grave e rilevato un deficit di grado discreto della funzionalità della colonna lombosacrale, circostanze che lo hanno portato ad escludere la sussistenza di una evoluzione fisiologica e pressoché normale dei fenomeni di degenerazione disco-somatica che, su base eredo-familiare, metabolica, endocrina e costituzionale si possono verificare in individui dell'età del ricorrente e che, viceversa, attestano una degenerazione delle strutture disco-articolari notevolmente accelerata nel tempo.
Pertanto, nel caso in esame, ha ritenuto di dover riconoscere una progressione dell'aggravamento della patologia lombare e di assegnare, in accordo con il codice 204 (Anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo, a seconda dei disturbi motori, fino al 25 per cento) una percentuale di danno biologico emergente pari al 20 per cento, a far data dalla domanda amministrativa.
2.1. Le parti hanno formulato osservazioni alla bozza di elaborato peritale.
Secondo la parte ricorrente, il c.t.u. avrebbe dovuto adoperare il codice tabellare n. 192, riferito a
“Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo episodici ma reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale, di grado severo, danno fino a 35%” in luogo del codice 204, il quale non sarebbe confacente rispetto all'attuale situazione clinica, e assegnare una valutazione pari alla misura del 26-28 per cento.
Il consulente ha replicato spiegando che i codici tabellari 192, il 193 e il 204 fanno tutti riferimento al danno funzionale della colonna lombare, il 192 e il 193 anche della colonna cervicale, il 204 espressamente e solo della colonna lombare.
Nel dettaglio, i codici utilizzabili sono:
pagina 2 di 5 “- codice 204 che stabilisce il danno biologico fino al 25% per “Anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo, a seconda dei disturbi motori”;
- codice 193 che stabilisce il danno fino al 25% per “Patologia vertebrale con deficit funzionale di media gravità, con disturbi trofico sensitivi e disturbi motori episodici ma reversibili con quadro strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado severo, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”;
- codice 192 che stabilisce il danno fino al 35% per “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo episodici ma reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale, di grado severo, comunque presente nei tratti cervicale e lombare””.
Il c.t.u. ha poi provveduto a illustrare la differenza tra il quadro clinico contemplato da ognuno dei codici: “La differenza fra il 192 e il 193 è che fa riferimento alla persistenza (episodicità o intermittenza) e alla reversibilità (per entrambi i codici) dei disturbi radicolari in relazione alla discoartrosi pluridistrettuale presente nei tratti cervicale e lombare definita medio- grave e severa. Rimane il dubbio se la discoartrosi pluridistrettuale si riferisca ai distretti cervicale e a quello lombare insieme presenti oppure che si possa intendere anche separatamente con riferimento a un distretto o all'altro. Anche il codice 204 fa riferimento alla riduzione funzionale
e ai deficit radicolari associati sia trofico-sensitivi che motori della sola colonna lombare, senza riferimento o alcuna dicitura di discoartrosi”.
Ciò detto, ha motivato la propria decisione affermando che “fino a che non si supera il 25% di danno il riferimento ad un codice o all'altro non cambia molto, tutti sono validi e indicativi.
L'entità delle lesioni è risultata ampiamente espressa nei dettagli dagli esami presenti agli atti e dai risultati scaturiti delle operazioni peritali. È stato utilizzato il codice di riferimento 204 proprio in virtù di queste considerazioni. Ma mi rendo conto di aver modificato il codice di riferimento con cui era stata riconosciuto il danno del 16% che era il 192. Direi che appare corretto fare riferimento al codice 192 già riconosciuto assegnando il 20% di danno biologico”.
In conclusione, pur avendo concordato con le osservazioni di parte ricorrente circa l'individuazione del codice più consono al quadro clinico riscontrato, il consulente ha confermato la misura del danno biologico già rilevato, causato dall'aggravamento della patologia a carico del distretto lombare.
Parte resistente ha, invece, contestato il riconoscimento dell'aggravamento della patologia sofferta dal ricorrente alla luce della cessazione dell'attività lavorativa a far data dal 2011; reputa pagina 3 di 5 altresì l'attribuzione della percentuale di danno biologico del 20 per cento troppo elevata e non giustificata dalle risultanze strumentali presenti agli atti.
A tal proposito, si osserva che, ai sensi dell'art. 137 del d.p.r. n. 1124/1965, la misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta in caso di diminuzione o di aumento della attitudine al lavoro e, in generale, in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita.
Secondo il piano dato letterale della norma, ai fini della modifica della misura della rendita è dunque necessario che il peggioramento sia dovuto alla patologia professionale già indennizzata, non anche che tale peggioramento sia a sua volta causalmente connesso al perdurante svolgimento di una attività lavorativa.
Una volta accertata che la malattia contratta è stata causata dal lavoro prestato, il suo indennizzo deve essere commisurato al grado di danno da essa provocato, aggiornato alla misura corrispondente all'aggravamento che può manifestarsi nel tempo.
L'eccezione circa l'assenza di esposizione al rischio è, dunque, inconferente, in quanto non si tratta di riconoscere l'esistenza o meno di una nuova patologia, ma di valutare l'evoluzione delle menomazioni causate da quella già sofferta, tanto in senso migliorativo che peggiorativo.
2.2. Le argomentate conclusioni del consulente, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle repliche fornite alle osservazioni sollevate dalle parti.
Ritiene pertanto il giudicante che debba essere riconosciuto in capo al ricorrente un maggior danno complessivo del 20 per cento, con decorrenza di legge dalla data della revisione attiva del
1° settembre 2019, da indennizzare con la rendita.
L' deve perciò essere condannato al riconoscimento in favore della ricorrente del predetto CP_1 indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico complessivo del 20 per cento, accertato come sopra, con decorrenza di legge dalla data della revisione attiva del 1° settembre 2019, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria, previa detrazione di quanto già liquidato per il danno biologico riconosciuto all'esito della predetta revisione.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00). pagina 4 di 5 3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che ha diritto al riconoscimento del maggior danno biologico, pari al 20 Parte_1 per cento, con decorrenza di legge dalla data della revisione attiva (1° settembre 2019);
- condanna, perciò, l' al ripristino in favore del ricorrente del predetto indennizzo in rendita CP_1 rapportato ad un danno biologico complessivo del 20 per cento con decorrenza di legge dal 1° settembre 2019, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre gli interessi legali di mora, previa detrazione di quanto già liquidato in capitale per le medesime patologie;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1 decreto.
Cagliari, 17 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
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