CA
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/12/2025, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 917/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa NA SA Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa LE GA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 917 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da con socio unico (C.F. P.IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in Roma, Via Gino Nais n. 16, quale mandataria di (CF Parte_2
e P. IVA di gruppo n. , P.IVA_3 P.IVA_2
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'avv. Lovisetto Francesco in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATO rappresentato e difeso dall'avv. Litrico Paolo giusta procura speciale conferita con atto separato e depositata nel relativo fascicolo telematico
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 498/2023 pubblicata il 13/3/2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: In via preliminare: in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 498/2023, pubblicata il
15.3.2023 nella causa n. 5281/2021 R.G. Trib. Venezia, notificata il 20.4.2023, dichiararsi l'incompetenza funzionale per materia e territorio del Tribunale di Venezia in favore del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa in relazione alla domanda di nullità della fideiussione prestata, per asserita violazione della disciplina antitrust, con ogni conseguente statuizione.
Nel merito: in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 498/2023, pubblicata il
15.3.2023 nella causa n. 5281/2021 R.G. Trib. Venezia, notificata il 20.4.2023, respingersi l'opposizione promossa dal Sig. al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
881/2021 Trib. Venezia e rigettarsi le domande tutte formulate da Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione d'appello e per l'effetto confermarsi la validità del decreto in-giuntivo opposto n. 881/2021 Trib. Venezia e comunque in ogni caso accertarsi e conseguentemente condannarsi a corrispondere a con socio unico e Controparte_1 Parte_2 sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, e per essa ad con Parte_1 sede in Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante pro tempore quale mandataria con rappresentanza di " (Società Controparte_2 incorporante , con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Controparte_3
Alfieri n. 1, la somma complessiva di Euro 240.048,49, oltre agli interessi contrattualmente previsti (e comunque nei limiti di legge) dal 21 agosto 2018 al saldo ovvero l'importo che venisse ritenuto di giustizia, oltre agli ulteriori interessi al tasso convenzionale o di legge sino al saldo, nonché alle spese per il procedimento monitorio liquidate in euro 2.135,00 per compensi, in euro 406,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali, al c.p.a., all'I.V.A. ed alle successive spese occorrende ovvero quella somma maggiore o minore che venisse accertata;
rigettarsi, siccome inammissibile e/o infondata, in fatto e/o in diritto, ogni eccezione, domanda, istanza e difesa del Sig. Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio, così riformandosi anche il capo della sentenza impugnata afferente le spese del I grado per effetto della riforma della stessa per i suesposti motivi;
e con condanna del Sig.
[...] alla restituzione all'odierna appellante della somma da questa corrisposta CP_1
(con riserva di ripetizione e di ogni diritto, senza che ciò comporti acquiescenza alcuna) in esecuzione della sentenza 498/2023 Trib. Venezia in questa sede impugnata (Euro
20.984,46).
Per parte appellata:
pag. 2/17 In via principale: rigettare l'appello avverso la sentenza n. 498/23 del Tribunale di
Venezia, in quanto infondato in fatto e in diritto.
In via subordinata: in caso di parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato in via monitoria dall'appellante, nei confronti dell'appellato, per ciascuno o solamente per uno dei motivi esposti nell'atto di opposizione a d.i. e riportati nella comparsa di costituzione in appello;
e per effetto revocare e/o dichiarare conseguentemente nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 881/2021.
In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'estinzione parziale del credito azionato in via monitoria, per l'importo pari ad €.38.271,49 o per quello maggiore o minore ritenuto di giustizia;
e per effetto revocare e/o dichiarare conseguentemente nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 881/2021.
In ogni caso: condannare controparte alle spese ed ai compensi di causa, considerando nella loro liquidazione, che le difese della parte opponente sono risultate manifestamente fondate.
Disporre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la distrazione in favore del sottoscritto avv. Paolo
Litrico, delle somme di cui riterrà di condannare la convenuta opposta, al pagamento per spese, competenze, diritti ed onorari di causa, non avendo ancora ricevuto da parte dell'attore, nel corso del presente procedimento, né gli onorari di difensore né le spese che dichiara di aver personalmente anticipate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 881/2021 emesso in data 11.4.2021 dal Tribunale di
Venezia, con il quale era stato ingiunto a pagare a la somma di euro Parte_1
240.048,49, oltre interessi e spese, quale fideiussore, in forza di fideiussione omnibus sottoscritta in data 05.01.2007, della ex moglie , debitrice della Parte_3 predetta somma in forza di un contratto di mutuo concesso dalla CA di Credito
Cooperativo di Piove di Sacco (PD).
A sostegno dell'opposizione il sig. deduceva: CP_1
-l'inesistenza e/o la nullità della notifica del decreto;
-il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente per il disallineamento tra CA mutuante e CA cedente, per la mancata produzione della documentazione attestante la cessione a e per la carenza di poteri nel servicer CA Finit, che aveva a Parte_2
pag. 3/17 sua volta delegato al compimento di tutti gli atti relativi alla migliore Parte_1 gestione dei crediti;
-l'inapplicabilità degli effetti della cessione ex art. 1263 c.c., invocando l'estraneità della garanzia prestata agli accessori del credito;
-la nullità del contratto di fideiussione per violazione della disciplina antitrust;
-la liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c., per effetto dell'assenso della banca alla cancellazione di ipoteca sugli immobili della sig.ra (madre della debitrice e terza Per_1 datrice di ipoteca), che avrebbe impedito il diritto di surroga ex art. 1949 c.c.;
-la decadenza dai diritti derivanti dalla fideiussione, decorso il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., non avendo il creditore proposto le istanze entro sei mesi né coltivate con diligenza, tenuto conto che la banca aveva promosso un'azione esecutiva nei confronti del debitore principale con l'espropriazione della casa coniugale conclusasi con la sua vendita all'asta già nel lontano 2016, mentre il Decreto Ingiuntivo opposto era stato notificato al fideiussore a distanza di quasi 5 anni da tale alienazione forzata, senza che nel frattempo il creditore avesse diligentemente continuato le sue istanze contro il debitore principale;
-l'erroneità del conteggio del credito ingiunto superiore di quasi €.40.000,00 rispetto al debito residuo, essendo stata erroneamente conteggiata la somma distribuita in sede di riparto del ricavato dell'espropriazione.
Si costituiva nel giudizio e per essa contestando tutto quanto Parte_2 Controparte_4 ex adverso dedotto ed eccependo l'incompetenza funzionale del Tribunale di Venezia per essere competente la sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di
Milano.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo assorbente la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1955 c.c., avendo la banca acconsentito alla cancellazione dell'ipoteca concessa da pur in assenza di integrale soddisfazione Parte_4 del credito e risultando l'altro cespite a garanzia del mutuo incapiente. Il che aveva comportato l'iniziativa monitoria nei confronti del il quale, ove l'ulteriore CP_1 garanzia ipotecaria fosse stata mantenuta, avrebbe potuto agire in regresso nei confronti del coobbligato in caso di pagamento nei confronti del debitore.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello Parte_2 riproponendo, in via preliminare, come violazione dell'art. 112 c.p.c. attesa l'omessa pronuncia sul punto, l'eccezione di incompetenza funzionale in favore della Sezione
Specializzata in materia di impresa, essendo fatta valere la nullità della fideiussione per pag. 4/17 conformità allo schema ABI 2003 ritenuto violativo della normativa antitrust, ritenendo debba applicarsi l'art. 33, co.2 L. 287/90 anche laddove la nullità sia fatta valere anche come eccezione.
Nel merito, contesta l'applicabilità dell'art. 1955 c.c. sotto diversi profili:
➢ L'onere del creditore di conservare le garanzie del credito, affinchè il fideiussore possa surrogarsi in esse, riguarda, secondo autorevole dottrina, soltanto le garanzie che erano state costituite dal debitore al tempo dell'assunzione della fideiussione o che furono costituite contemporaneamente ad essa e nello stesso senso si è orientata anche la giurisprudenza posta a fondamento della decisione
(Cass.Sez. 1 n. 22775 del 25/09/2018), che fonda la liberazione del fideiussore sull'alterazione del quadro delle garanzie esistenti al momento della prestazione della fideiussione, sulla base del principio che deve presumersi che il fideiussore abbia esaminato dette condizioni e le abbia tenute in considerazione “ai fini del vaglio dell'opportunità della prestazione della sua garanzia (avendo riguardo, in particolare, alla possibilità, da parte del detto soggetto, di surrogarsi al creditore soddisfatto nell'esercizio dei diritti che a quest'ultimo spettavano)”.
Nel caso di specie, l'ipoteca non risultava esistente al tempo del rilascio della fideiussione, atteso che la fideiussione omnibus reca la data del 5.1.2007, mentre l'ipoteca volontaria rilasciata dalla risale all'11.1.17, data di stipula del Per_1 mutuo.
➢ In ogni caso, la norma risulta derogata dall'art. 10 della fideiussione, espressamente accettato dal che prevede che “la fideiussione ha CP_1 pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della CA”. Il che sta a significare che: la fideiussione dal medesimo prestata sarebbe rimasta integra, quanto ai suoi effetti, anche in presenza di ulteriori garanti;
la medesima fideiussione sarebbe rimasta integra, quanto ai suoi effetti, anche nell'ipotesi in cui la CA avesse transatto la posizione con gli altri garanti, anche rimettendo a costoro il debito derivante dalla fideiussione stessa. Il fideiussore, dunque, aveva accettato di rimanere obbligato a pag. 5/17 prescindere da ogni condotta che la banca potesse tenere o meno con gli altri garanti e sapeva che la sua possibilità di surroga era convenzionalmente limitata.
➢ L'art. 6 della fideiussione prevede, comunque, che “i diritti derivanti alla CA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, il che starebbe a significare che le parti hanno, sin dall'origine, escluso qualsivoglia ipotesi di estinzione della fideiussione anticipata rispetto all'estinzione del credito garantito.
➢ Non può comunque ritenersi verificato il presupposto per l'operatività della norma, in quanto non vi era stata cancellazione, ma mera restrizione dell'ipoteca, rimasta validamente iscritta sui rimanenti beni colpiti dalla sopracitata iscrizione n. 353 R.G. e 82 R.P.” con la conseguenza che il garante non avrebbe perso il relativo diritto di surroga.
➢ La norma non trova applicazione nel caso di specie, in quanto si verte non in ipotesi di fideiussione, ma di contratto autonomo di garanzia, così come confermato dal contenuto degli artt. 7 e 8 del contratto stesso, cui non può essere estesa la disciplina degli artt. 1955 c.c. e 1949 c.c.
L'appellante ha riproposto anche le argomentazioni a confutazione degli ulteriori motivi di opposizione proposti dal e non oggetto di esame da parte della sentenza di CP_1 primo grado.
Si è costituito resistendo al gravame e riproponendo in questa sede Controparte_1 tutti i motivi di opposizione afferenti:
- inesistenza o nullità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo in quanto nella relata di notifica è stata errata l'indicazione del luogo di notificazione;
- difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta;
- inapplicabilità della cessione in oggetto nei confronti del fideiussore in quanto la fideiussione omnibus non rappresenta un accessorio ex art. 1263 c.c.;
- nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust;
- erroneità dell'importo indicato a credito non essendo stato scomputato quanto ricevuto in sede di riparto.
L'udienza di rimessione della causa in decisione, fissata per il 10.9.24, veniva differita al 28.10.25 con assegnazione a nuovo relatore.
3. Preliminarmente va esaminata l'eccezione preliminare di incompetenza funzionale sollevata dall'appellante.
Ai fini del rigetto dell'eccezione è sufficiente richiamare la granitica giurisprudenza di legittimità secondo la quale la competenza della sezione specializzata per le imprese,
pag. 6/17 benché estesa alle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 287 del
1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto, in questo secondo caso, il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale.
E questo è il caso di specie, avendo l'opponente addotto la violazione della normativa antitrust solo per paralizzare l'altrui pretesa creditoria, non per ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato, nessuna domanda avendo formulato sul punto, tanto più che, vertendosi in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, sussiste la competenza funzionale e inderogabile a decidere sulla opposizione a decreto ingiuntivo ex art.656
c.p.c. dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, sicchè, al più, si sarebbe dovuto procedere alla separazione delle cause (sul punto cfr. Cass. sez.
3 n.28410 05/11/2024), questione superata dalla mancanza di una domanda di accertamento della nullità in via principale.
4. L'appello è fondato nella parte in cui lamenta l'errata applicazione dell'art.
1955 c.c.
Va preliminarmente escluso che possa rinvenirsi nelle clausole 10 e 6 del contratto di fideiussione una deroga pattizia all'art. 1955 c.c., che, ove sussistente, avrebbe dovuto essere formulata in maniera espressa, così come va esclusa la qualificazione del contratto in termini di contratto autonomo di garanzia anziché di fideiussione non essendo sufficiente l'apposizione della formula a prima richiesta scritta e l'esclusione del beneficio della preventiva escussione per far venir meno l'elemento dell'accessorietà. Va altresì disatteso l'argomento per cui sarebbe rimasto inalterato il diritto di surroga del fideiussore a fronte della dicitura catastale di “restrizione” anziché
“cancellazione” di ipoteca, in quanto è pacifico che la banca acconsentì alla liberazione dall'ipoteca dei beni offerti in garanzia da (cfr. docc.9, Parte_4
10, 11 fascicolo appellato I grado), mantenendo la garanzia ipotecaria sul bene per cui era stato chiesto il finanziamento (da qui il termine “restrizione” anziché
“cancellazione”) .
Va, invece, condivisa l'interpretazione offerta dall'appellante e, del resto, seguita dalla stessa sentenza posta a fondamento della decisione di primo grado, secondo la quale, per la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1955 c.c., si deve aver riguardo unicamente alle garanzie già presenti al momento dell'assunzione della fideiussione o contemporanee ad essa.
pag. 7/17 Motivo che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellato, non può ritersi tardivo, trattandosi di argomentazione giuridica offerta ai fini dell'interpretazione della norma posta a fondamento della pronuncia di grado.
Replica l'appellato che gli articoli 1949 e 1955 c.c. non fanno alcun riferimento al momento in cui sorge la fideiussione, ma trattano esclusivamente del momento in cui sorge o viene meno la surrogazione del fideiussore per fatto del creditore, sanzionando con la liberazione la perdita del diritto di surroga per condotta addebitabile al creditore.
L'interpretazione della norma che si rinviene nella giurisprudenza di legittimità è, tuttavia, univoca nel dare rilievo alle sole concrete possibilità di surroga esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia che avrebbero consentito al fideiussore l'attuazione dell'obbligazione garantita.
Tale limitazione viene fatta discendere dalla ratio della norma, che intende imporre al creditore l'obbligo di mantenere inalterate le condizioni sulla base delle quali l'obbligazione garantita possa essere realizzata ed esistenti al momento della conclusione del contratto fideiussorio, sulla base della considerazione per cui è a tali condizioni che il fideiussore ha fatto riferimento ai fini del vaglio dell'opportunità della prestazione della sua garanzia, avendo riguardo, in particolare, alla possibilità di surrogarsi al creditore soddisfatto nell'esercizio dei diritti che a quest'ultimo spettavano
(così la stessa Cass. sez.1 n. 22775 del 25/09/2018 posta a fondamento della decisione di primo grado, ma la giurisprudenza è pressochè unanime, cfr. Cass.sez. 1 n.16837 del
25/05/2022; sez. 3 n.30862 del 29/11/2018; sez. 3 n.26232 del 22/11/2013; sez.3
n.19736 del 27/09/2011; sez.3 n.9634 del 16/06/2003)
Ora, se il favor fideiussoris cui è ispirata la norma di cui all'art. 1955 c.c. (ma analogamente quelle di cui agli artt.1956 e 1957 c.c., che prevedono le due ulteriori ipotesi di liberazione del fideiussore) è riconducibile ai principi di correttezza e buona fede - come sembra confermare anche la relazione al codice civile (cfr. 765, 766), ma nello stesso senso anche Cass. 26232/2013 cit. - che impongono al creditore un obbligo di condotta la cui violazione è sanzionata in forma specifica con la perdita del diritto di credito verso il garante, il fatto in cui si traduce tale violazione (attesa la natura sanzionatoria della norma) deve essere colposo o quantomeno illecito e riconducibile alla violazione di un dovere giuridico che, ove non nascente da contratto e discendente dai principi di buona fede e correttezza, non può che trovare la sua fonte nella situazione cristallizzata al momento dell'assunzione dell'obbligazione di garanzia. E' solo rispetto a tale momento, infatti, che può ravvisarsi una incidenza sulla scelta del fideiussore relativa alla convenienza di garantire l'obbligazione del terzo anche in vista pag. 8/17 dell'esercizio della surrogazione al fine di reintegrare il proprio patrimonio e, correlativamente, un diritto a conseguire i vantaggi connessi alla situazione in relazione alla quale il debito è sorto e, dunque, il fondamento dell'obbligo del creditore di collaborare affinchè il garante possa assumere la sua posizione rispetto a diritti e garanzie delle quali egli stesso goda e su cui il fideiussore ha fatto affidamento al momento dell'assunzione della garanzia e la cui irrealizzabilità, ove ascrivibile a fatto imputabile al creditore, va sopportata da quest'ultimo.
L'obbligo del creditore deve essere inteso nel senso che egli non deve alterare o concorrere ad alterare il rapporto fra debito e responsabilità che ineriva all'obbligazione garantita al tempo dell'assunzione della garanzia, ma non può tale onere essere esteso fino ad imporre di preservare a beneficio del fideiussore anche le garanzie successivamente acquisite, trattandosi di una possibilità satisfattiva su cui il fideiussore non poteva fare affidamento quando ha scelto di obbligarsi e che il creditore non era tenuto ad acquisire, sicché resta estranea all'interesse tutelato del fideiussore, che si colloca nella sfera di impegno del creditore a monte dell'assunzione della garanzia.
Né convince l'argomento per cui ai sensi dell'art. 1949 c.c. la surrogazione del fideiussore avviene nei diritti acquistati dal creditore a prescindere dal tempo dell'acquisizione, perché l'art. 1955 c.c. si pone sul diverso piano sanzionatorio
(comportando l'estinzione della garanzia) della violazione di un dovere giuridico, che, per le ragioni esposte, va ravvisato nell'obbligo di tutelare l'integrità delle possibilità satisfattive del credito acquisite dal creditore al momento dell'assunzione della garanzia.
Nel caso di specie la fideiussione è stata sottoscritta da in data Controparte_1
5.1.2007 (doc.18 fascicolo I grado appellante) mentre l'ipoteca volontaria di
[...]
” (di terzo grado) è stata concessa l'11.1.2007 (doc.6 fascicolo Parte_4 Per_1
I grado appellato).
Inoltre l'assenso allo svincolo dell'ipoteca concessa dal terzo datore interviene circa 3 anni dopo (14.1.2010, doc.10 fascicolo I grado appellato) al fine di consentire la vendita del bene il cui ricavato avrebbe consentito, come si legge nella richiesta di svincolo inoltrata dalla filiale di Chioggia, di sistemare la posizione debitoria della
[...] ovvero della debitrice garantita (doc.9 fascicolo I grado appellato), Parte_3 sicchè si è al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 1955 c.c. sia sotto il profilo del presupposto che sotto il profilo dell'illiceità della condotta, tanto più che la fideiussione prestata dal è “omnibus” fino alla concorrenza della somma di euro CP_1
400.000,00.
pag. 9/17 L'affermazione dell'appellato per cui il contratto fideiussorio sarebbe stato preteso e fatto firmare al solamente sei giorni prima della stipula del mutuo, che CP_1 altrimenti non sarebbe stato concesso alla moglie e nella certezza, da parte del che quel medesimo credito sarebbe stato garantito mediante l'ipoteca sulla CP_1 casa della suocera, stride con la natura “omnibus” della fideiussione prestata e, oltre ad essere sfornita di qualsivoglia prova (che gravava sul in quanto situazione CP_1 integrante il fatto impeditivo dell'operatività della garanzia), resta, comunque, irrilevante nella misura in cui le garanzie rispetto a cui sorge un dovere giuridico di tutela si è detto essere solo quelle esistenti al momento della fideiussione, non rilevando le mere aspettative di acquisizione di garanzia.
5. Vanno ora esaminati gli ulteriori motivi di opposizione riproposti in questa sede e non esaminati dal giudice di primo grado secondo l'ordine logico.
5.1. Con riferimento alla dedotta inesistenza/nullità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, è sufficiente osservare che la mancata indicazione sulla busta del nuovo luogo di notificazione è del tutto irrilevante nella misura in cui la notifica ha raggiunto lo scopo per essere stata recapitata al destinatario all'indirizzo indicato in sede di spedizione. Infatti, l'atto in data 18/05/2021 era stato dapprima notificato in Chioggia e, successivamente, a mezzo posta, in Monselice, via Valli n.25/C int.1 ove era stato pacificamente ricevuto dal (doc. 9 fascicolo I grado CP_1 appellante).
5.2. Quanto al difetto di legittimazione della creditrice procedente per difetto di correlazione tra banca mutuante (CA di Credito Cooperativo di Piove di Sacco) e banca cedente (CA PA Credito Cooperativo di Sant'LE e Piove di Sacco -
Società Cooperativa) e mancata prova della cessione per mancata produzione del contratto di cessione, va osservato che risulta dalla visura camerale (doc.13 fascicolo I grado appellante) che CA di Credito cooperativo di Sant'LE e Piove di Sacco è succeduta a CA di Credito cooperativo di Piove di Sacco.
Quanto alla cessione del credito vantato nei confronti del pacifico che la CP_1 prova della cessione non debba necessariamente essere costituita dal contratto di cessione (Cass. sez. 1 n.15088 del 05/06/2025), nel caso di specie è stata prodotta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. 4 fascicolo I grado appellante) ove sono indicati gli estremi del contratto di cessione e la tipologia di crediti ceduti (portafoglio di crediti non-performing classificati a "sofferenza" originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra 05/12/1983 e 17/01/2017 e individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione) nonché
pag. 10/17 l'elenco dei crediti ceduti tra cui quello identificato come NDG 506720 oggetto del presente giudizio (doc. 16 pag 12 fascicolo I grado appellante) oltre alla dichiarazione della cedente che il credito in oggetto è ricompreso nella cessione in blocco avvenuta in favore della opposta (doc. 12 fascicolo I grado appellante), fatto, peraltro, non oggetto di contestazione da parte dell'opponente, che si è limitato a contestare la sussistenza della cessione.
A ciò si aggiunge che la cessionaria è risultata in possesso dei documenti afferenti al credito (contratto di mutuo, fideiussione, revoca linee di credito e decadenza dal beneficio del termine, pignoramento) che, come noto, ai sensi dell'art. 1262 c.c. devono essere trasmessi dal cedente al cessionario, il che corrobora ulteriormente la titolarità del credito.
Quanto alla dedotta carenza di rappresentanza in capo ad Parte_1 dall'iscrizione al registro delle imprese (doc. 11 fascicolo I grado appellante) risulta che appartiene al e per essa ha agito quale procuratrice e servicer Pt_2 CP_5
(appartenente al gruppo Controparte_6
per il tramite della mandataria Controparte_2 con rappresentanza e sub servicer Parte_1
La lettura delle procure in atti (docc.1, 2, 3 fascicolo I grado appellante) consente di apprezzare come la delega riguardasse espressamente anche il recupero dei crediti con facoltà, per di sub delega, che è avvenuta nei limiti dei Controparte_6 poteri conferiti.
5.3. Con riferimento alla ritenuta inapplicabilità della cessione nei confronti del fideiussore, l'assunto è smentito dall'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie reali e personali e con gli altri accessori, rientrando la fideiussione omnibus stipulata da tra le garanzie personali CP_1 trasferite salvo diversa disposizione pattizia, che, nel caso di specie, non vi è stata, essendo stato, anzi, ribadito in sede di cessione il trasferimento anche delle garanzie personali (cfr. avviso in Gazzetta Ufficiale sub doc. 4 fascicolo I grado appellante in cui si legge “…unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai Crediti”).
pag. 11/17 5.4. La violazione della normativa antitrust viene dedotta al fine di paralizzare l'operatività della garanzia, ma, come noto, si tratta di una violazione che, ove riscontrata, determina la nullità solo parziale del contratto limitatamente alle clausole riproduttive di quelle lesive.
L'opponente ha richiamato le clausole nr.2,6,8,9,10 del contratto, ma l'unica che viene in considerazione nel caso di specie è quella sub 6, di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., avendo l'opponente formulato specifica eccezione di intervenuta decadenza per non avere il creditore dimostrato di aver regolarmente inviato le diffide stragiudiziali non essendo state prodotte le cartoline di ricevimento né di aver continuato diligentemente le proprie istanze nei confronti del debitore principale, in quanto, dopo aver promosso l'azione esecutiva nei confronti del debitore principale conclusa con l'espropriazione della casa coniugale e la vendita all'asta nel 2016, aveva notificato il decreto ingiuntivo al fideiussore dopo circa cinque anni.
La notifica prodotta della missiva di revoca degli affidamenti e intimazione di pagamento (doc.28) reca la dicitura “al mittente per compiuta giacenza” e la data del
20.12.23; l'opponente deduce che non è stata prodotta la ricevuta di ritorno e che la lettera è stata inviata erroneamente alla vecchia residenza in Chioggia, via Eridano n.27, senza effettuare le dovute ricerche anagrafiche che avrebbero accertato che, già a suo tempo, il medesimo aveva lasciato la casa coniugale e spostato la propria residenza in
Monselice, via Valli n.25/C int.
1. Sul punto, va osservato che non ha mai CP_1 documentato il trasferimento residenza e, anzi, dal ricorso per separazione del 5.3.14 omologato il 30.9.14 risulta che proprio continuava a risiedere a Chioggia CP_1
(doc.8) luogo dove, infatti, aveva ricevuto, ancora nel maggio 2014, l'atto di pignoramento immobiliare (doc.12), mentre la notifica del decreto ingiuntivo in
Monselice è del 2021. Ne consegue che l'argomento per cui la diffida non sarebbe stata ricevuta in quanto inviata all'indirizzo sbagliato è smentito dalla stessa documentazione prodotta dal CP_1
In ogni caso, la decadenza non opera per essere la norma di cui all'art. 1957 c.c. espressamente derogata dall'art. 6 del contratto di fideiussione con clausola che deve ritenersi valida.
L'eccezione di violazione della normativa antitrust si fonda unicamente sulla corrispondenza tra la predetta clausola e quella riprodotta nel modello predisposto dall'ABI, ritenuto lesivo della normativa antitrust (art. 2, l. 287/1990) dalla CA
d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
pag. 12/17 Tuttavia, trattandosi di fideiussione stipulata nel 2007, era onere del CP_1 dimostrare che, alla data suddetta, ancora persisteva una intesa anticoncorrenziale come quella sanzionata dalla CA d'Italia per il periodo 2002-2005 e che la fideiussione omnibus fosse effetto proprio di detta persistenza;
onere rimasto, invece, non assolto.
La Corte di Cassazione ha precisato che, ove la fideiussione sia stata stipulata – come nel caso di specie - dopo il maggio del 2005, ossia successivamente all'accordo tra ABI
e associazioni dei consumatori in ordine al modello di fideiussione omnibus (come si ricava dal provvedimento n. 55/2005 della CA d'Italia), grava integralmente sul fideiussore l'onere di provare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale (Cass.sez. I,
01/04/2025, n.8669, sez. I, 25/11/2024, n.30383) oltre che la persistente applicazione uniforme del modello ABI contenente le tre clausole, considerato che la CA d'Italia ha censurato non le clausole in sé, ma l'utilizzo uniforme delle stesse da parte degli istituti bancari.
Nel caso di specie il fideiussore si è limitato a rimarcare la presenza, nel contratto di garanzia, della clausola oggetto delle censure contenute nel provvedimento della CA
d'Italia n. 55/2005, invocando de plano la nullità della clausola di deroga all'art. 1957
c.c., senza allegare indici che consentano di riferire quanto sancito in quel provvedimento, frutto di accertamenti che avevano riguardato un intervallo temporale ricompreso tra il 2002 ed il 2005, ad un contratto di fideiussione stipulato, solo successivamente ad esso, ovvero nel 2007.
L'opponente ben poteva dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'era, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova, che, tuttavia, è completamente mancata.
5.5. Ulteriore motivo di opposizione riproposto dal in questa sede è quello CP_1 relativo alla erroneità dell'importo a credito calcolato in eccesso per euro 38.271,49 in quanto parzialmente soddisfatto, prima del decreto ingiuntivo, da quanto ricavato dalla vendita dell'immobile.
Tale motivo è fondato.
L'opponente ha documentato che l'atto di pignoramento notificato in data 08/05/2014
(doc.12) a “ ” e riguardava due distinti Parte_3 Pt_3 Controparte_1 finanziamenti, entrambi concessi in data 16/01/2007 da parte della “CA di Credito
Cooperativo di Piove di Sacco (Padova)”: il primo avente ad oggetto un finanziamento
(Rep. 17856 - Racc. 7355) in favore di entrambi i coniugi con capitale iniziale di
€.90.000,00 e debito residuo al momento del pignoramento di complessivi €.46.217,50; il secondo finanziamento (Rep. 17856 - Racc. 7355) relativo al mutuo oggetto di causa pag. 13/17 erogato in favore della sola ”, con capitale iniziale di Parte_3 Pt_3
€.315.000,00 e debito residuo al momento del pignoramento di complessivi
€.238.157,61.
A conclusione della procedura esecutiva, il totale dei due debiti residui ammontava precisamente ad €.284.375,11 (€.46.217,50 + €.238.157,61) cui si è poi aggiunta, in fase di distribuzione di ricavato, l'ulteriore somma di € 5.000,00 a titolo di competenze e spese legali sostenute dal creditore procedente nella procedura esecutiva immobiliare, come risulta dalla precisazione del credito della CA PA (doc. n.14), per complessivi euro 289.375,11.
L'importo di aggiudicazione dell'immobile è risultato pari ad €.102.100,00 (doc.15), mentre l'importo effettivamente distribuito alla CA PA, sottratte le spese di procedura, è risultato di € 90.739,02 (doc. n.16) incassato dalla medesima banca in data
23/06/2017 (doc. n.17).
La somma incassata dalla banca di € 90.739,02 è servita: 1) a saldare l'importo di
€.5.000,00 sostenuto dalla banca a titolo di competenze e spese legali;
2) ad estinguere il primo finanziamento (Rep. 17856 - Racc. 7355) di €.46.217,50; 3) a ridurre con il residuo importo di euro € 39.521,52 (€.90.739,02 - €.5.000,00 - €.46.217,50) il debito del secondo finanziamento (Rep. 17856 - Racc. 7355, afferente al mutuo oggetto di decreto ingiuntivo) che, atteso l'importo iniziale dichiarato dalla banca di € 238.157,61, deve ritenersi ridotto ad € 198.636,09.
La somma riportata nel ricorso per ingiunzione (euro 240.048,49) si fonda sulla certificazione ex art. 50 TUB della CA PA del 21/08/2018 (doc.n.18), che, tuttavia, riporta erroneamente la somma riportata a “Rimborso Capitale” a seguito del
“RIPARTO E.I. 267/14 TRIB. VENEZIA” indicata in soli € 1.250,03.
Fatto riconosciuto dalla stessa banca che, con dichiarazione resa in data 11.10.2022 alla cessionaria (doc.39 appellante), ha dichiarato che “la somma di €.90.739,02” incassata dalla medesima in data 23/06/2017 “è stata contabilizzata” in riferimento al mutuo di cui si discute, per l'importo di "Euro 38.092,94 a deconto sofferenza
[...]
" e, quindi, non come erroneamente indicato nella certificazione Parte_3 ex art. 50 TUB della CA PA del 21/08/2018 per soli €.1.250,03.
L'appellante sul punto si limita a riportarsi a quanto dedotto nel giudizio di primo grado senza argomentazioni ulteriori ovvero che l'importo e le relative imputazioni erano state fatte dalla cedente.
Tuttavia, è proprio dalla dichiarazione della cedente (sub doc. 39 appellante) che si evince l'erroneità dei conteggi nei termini indicati.
pag. 14/17 6. Conclusivamente, esclusa la liberazione del fideiussore per inapplicabilità dell'art. 1955 c.c. nella fattispecie concreta (in accoglimento dell'appello proposto) così come la liberazione ex art. 1957 c.c., l'opposizione proposta da va accolta CP_1 limitatamente al minor importo residuato a credito, che deve ritenersi pari ad euro
198.636,09.
Va ricordato, infatti, che “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass.sez.6 n.14486 del 28/05/2019; sez. 2 n.6358 del 05/03/2019). andrà, dunque, condannato al pagamento del minor importo di euro CP_1
198.636,09, inferiore all'importo ingiunto oltre agli interessi con decorrenza dalla domanda giudiziale che nel caso di specie coincide con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, comunque valido come diffida, al saldo, non essendo state documentate messe in mora antecedenti.
L'appellante ha richiesto il pagamento degli interessi “contrattualmente previsti” “e comunque nei limiti di legge” “oltre agli ulteriori interessi al tasso convenzionale o di legge sino al saldo”.
Gli interessi andranno, dunque, determinati ai sensi dell'art.1284 co.4 c.c. decorrendo esclusivamente dalla domanda giudiziale e non essendo stata prodotta una diversa quantificazione convenzionale, trattandosi di obbligazione pecuniaria che legittima l'applicazione dei super interessi (cfr. Cass. SU 7/05/2024, n.12449).
7. Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Nel regolamentare le spese va considerato, da un lato, l'accoglimento dell'appello e, dunque, la sussistenza della pretesa creditoria di , dall'altro, l'accoglimento Parte_2 dell'opposizione nella parte in cui ha contestato la quantificazione dell'importo,
pag. 15/17 quantificazione che, è bene precisare, il creditore non ha mai riconosciuto, contestando anche in sede di gravame la prospettazione dell'opponente, che si è rilevata, invece, fondata sulla base di documentazione in possesso dello stesso creditore.
Il che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite sulla base del principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite n.32061 del 31/10/2022 secondo cui
“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2”.
Va, conseguentemente, disposta la restituzione in favore di come Parte_2 rappresentata da della somma pagata dall'appellante a titolo di spese di Parte_1 lite in esecuzione della sentenza di primo grado (oltre interessi, trattandosi di pagamento non dovuto, per effetto della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva in questa sede riformata, cfr. Cass. sez. 1 n.901 del 14/01/2025), essendo stata formulata tempestiva richiesta nell'atto di citazione in appello (non risulta prodotta la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, ma non vi sono contestazioni sul punto da parte dell'appellato).
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In accoglimento dell'appello e in parziale accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 881/2021 emesso in data 11.4.2021 dal
Tribunale di Venezia, in riforma della sentenza n. 498/2023 del Tribunale di
Venezia pubblicata il 13/3/2023, così dispone:
1. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 rappresentata da della somma di euro 198.636,09 oltre interessi Parte_1 ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo.
2. Condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_2 rappresentata da della somma eventualmente versata nelle more Parte_1
a titolo di spese giudiziali in esecuzione della sentenza impugnata oltre interessi legali dal versamento al saldo.
pag. 16/17 3. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo e secondo grado.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LE GA NA SA
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 917/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa NA SA Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa LE GA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 917 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da con socio unico (C.F. P.IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in Roma, Via Gino Nais n. 16, quale mandataria di (CF Parte_2
e P. IVA di gruppo n. , P.IVA_3 P.IVA_2
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'avv. Lovisetto Francesco in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATO rappresentato e difeso dall'avv. Litrico Paolo giusta procura speciale conferita con atto separato e depositata nel relativo fascicolo telematico
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 498/2023 pubblicata il 13/3/2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: In via preliminare: in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 498/2023, pubblicata il
15.3.2023 nella causa n. 5281/2021 R.G. Trib. Venezia, notificata il 20.4.2023, dichiararsi l'incompetenza funzionale per materia e territorio del Tribunale di Venezia in favore del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa in relazione alla domanda di nullità della fideiussione prestata, per asserita violazione della disciplina antitrust, con ogni conseguente statuizione.
Nel merito: in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 498/2023, pubblicata il
15.3.2023 nella causa n. 5281/2021 R.G. Trib. Venezia, notificata il 20.4.2023, respingersi l'opposizione promossa dal Sig. al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
881/2021 Trib. Venezia e rigettarsi le domande tutte formulate da Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione d'appello e per l'effetto confermarsi la validità del decreto in-giuntivo opposto n. 881/2021 Trib. Venezia e comunque in ogni caso accertarsi e conseguentemente condannarsi a corrispondere a con socio unico e Controparte_1 Parte_2 sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, e per essa ad con Parte_1 sede in Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante pro tempore quale mandataria con rappresentanza di " (Società Controparte_2 incorporante , con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Controparte_3
Alfieri n. 1, la somma complessiva di Euro 240.048,49, oltre agli interessi contrattualmente previsti (e comunque nei limiti di legge) dal 21 agosto 2018 al saldo ovvero l'importo che venisse ritenuto di giustizia, oltre agli ulteriori interessi al tasso convenzionale o di legge sino al saldo, nonché alle spese per il procedimento monitorio liquidate in euro 2.135,00 per compensi, in euro 406,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali, al c.p.a., all'I.V.A. ed alle successive spese occorrende ovvero quella somma maggiore o minore che venisse accertata;
rigettarsi, siccome inammissibile e/o infondata, in fatto e/o in diritto, ogni eccezione, domanda, istanza e difesa del Sig. Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio, così riformandosi anche il capo della sentenza impugnata afferente le spese del I grado per effetto della riforma della stessa per i suesposti motivi;
e con condanna del Sig.
[...] alla restituzione all'odierna appellante della somma da questa corrisposta CP_1
(con riserva di ripetizione e di ogni diritto, senza che ciò comporti acquiescenza alcuna) in esecuzione della sentenza 498/2023 Trib. Venezia in questa sede impugnata (Euro
20.984,46).
Per parte appellata:
pag. 2/17 In via principale: rigettare l'appello avverso la sentenza n. 498/23 del Tribunale di
Venezia, in quanto infondato in fatto e in diritto.
In via subordinata: in caso di parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato in via monitoria dall'appellante, nei confronti dell'appellato, per ciascuno o solamente per uno dei motivi esposti nell'atto di opposizione a d.i. e riportati nella comparsa di costituzione in appello;
e per effetto revocare e/o dichiarare conseguentemente nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 881/2021.
In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'estinzione parziale del credito azionato in via monitoria, per l'importo pari ad €.38.271,49 o per quello maggiore o minore ritenuto di giustizia;
e per effetto revocare e/o dichiarare conseguentemente nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 881/2021.
In ogni caso: condannare controparte alle spese ed ai compensi di causa, considerando nella loro liquidazione, che le difese della parte opponente sono risultate manifestamente fondate.
Disporre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la distrazione in favore del sottoscritto avv. Paolo
Litrico, delle somme di cui riterrà di condannare la convenuta opposta, al pagamento per spese, competenze, diritti ed onorari di causa, non avendo ancora ricevuto da parte dell'attore, nel corso del presente procedimento, né gli onorari di difensore né le spese che dichiara di aver personalmente anticipate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 881/2021 emesso in data 11.4.2021 dal Tribunale di
Venezia, con il quale era stato ingiunto a pagare a la somma di euro Parte_1
240.048,49, oltre interessi e spese, quale fideiussore, in forza di fideiussione omnibus sottoscritta in data 05.01.2007, della ex moglie , debitrice della Parte_3 predetta somma in forza di un contratto di mutuo concesso dalla CA di Credito
Cooperativo di Piove di Sacco (PD).
A sostegno dell'opposizione il sig. deduceva: CP_1
-l'inesistenza e/o la nullità della notifica del decreto;
-il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente per il disallineamento tra CA mutuante e CA cedente, per la mancata produzione della documentazione attestante la cessione a e per la carenza di poteri nel servicer CA Finit, che aveva a Parte_2
pag. 3/17 sua volta delegato al compimento di tutti gli atti relativi alla migliore Parte_1 gestione dei crediti;
-l'inapplicabilità degli effetti della cessione ex art. 1263 c.c., invocando l'estraneità della garanzia prestata agli accessori del credito;
-la nullità del contratto di fideiussione per violazione della disciplina antitrust;
-la liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c., per effetto dell'assenso della banca alla cancellazione di ipoteca sugli immobili della sig.ra (madre della debitrice e terza Per_1 datrice di ipoteca), che avrebbe impedito il diritto di surroga ex art. 1949 c.c.;
-la decadenza dai diritti derivanti dalla fideiussione, decorso il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., non avendo il creditore proposto le istanze entro sei mesi né coltivate con diligenza, tenuto conto che la banca aveva promosso un'azione esecutiva nei confronti del debitore principale con l'espropriazione della casa coniugale conclusasi con la sua vendita all'asta già nel lontano 2016, mentre il Decreto Ingiuntivo opposto era stato notificato al fideiussore a distanza di quasi 5 anni da tale alienazione forzata, senza che nel frattempo il creditore avesse diligentemente continuato le sue istanze contro il debitore principale;
-l'erroneità del conteggio del credito ingiunto superiore di quasi €.40.000,00 rispetto al debito residuo, essendo stata erroneamente conteggiata la somma distribuita in sede di riparto del ricavato dell'espropriazione.
Si costituiva nel giudizio e per essa contestando tutto quanto Parte_2 Controparte_4 ex adverso dedotto ed eccependo l'incompetenza funzionale del Tribunale di Venezia per essere competente la sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di
Milano.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo assorbente la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1955 c.c., avendo la banca acconsentito alla cancellazione dell'ipoteca concessa da pur in assenza di integrale soddisfazione Parte_4 del credito e risultando l'altro cespite a garanzia del mutuo incapiente. Il che aveva comportato l'iniziativa monitoria nei confronti del il quale, ove l'ulteriore CP_1 garanzia ipotecaria fosse stata mantenuta, avrebbe potuto agire in regresso nei confronti del coobbligato in caso di pagamento nei confronti del debitore.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello Parte_2 riproponendo, in via preliminare, come violazione dell'art. 112 c.p.c. attesa l'omessa pronuncia sul punto, l'eccezione di incompetenza funzionale in favore della Sezione
Specializzata in materia di impresa, essendo fatta valere la nullità della fideiussione per pag. 4/17 conformità allo schema ABI 2003 ritenuto violativo della normativa antitrust, ritenendo debba applicarsi l'art. 33, co.2 L. 287/90 anche laddove la nullità sia fatta valere anche come eccezione.
Nel merito, contesta l'applicabilità dell'art. 1955 c.c. sotto diversi profili:
➢ L'onere del creditore di conservare le garanzie del credito, affinchè il fideiussore possa surrogarsi in esse, riguarda, secondo autorevole dottrina, soltanto le garanzie che erano state costituite dal debitore al tempo dell'assunzione della fideiussione o che furono costituite contemporaneamente ad essa e nello stesso senso si è orientata anche la giurisprudenza posta a fondamento della decisione
(Cass.Sez. 1 n. 22775 del 25/09/2018), che fonda la liberazione del fideiussore sull'alterazione del quadro delle garanzie esistenti al momento della prestazione della fideiussione, sulla base del principio che deve presumersi che il fideiussore abbia esaminato dette condizioni e le abbia tenute in considerazione “ai fini del vaglio dell'opportunità della prestazione della sua garanzia (avendo riguardo, in particolare, alla possibilità, da parte del detto soggetto, di surrogarsi al creditore soddisfatto nell'esercizio dei diritti che a quest'ultimo spettavano)”.
Nel caso di specie, l'ipoteca non risultava esistente al tempo del rilascio della fideiussione, atteso che la fideiussione omnibus reca la data del 5.1.2007, mentre l'ipoteca volontaria rilasciata dalla risale all'11.1.17, data di stipula del Per_1 mutuo.
➢ In ogni caso, la norma risulta derogata dall'art. 10 della fideiussione, espressamente accettato dal che prevede che “la fideiussione ha CP_1 pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della CA”. Il che sta a significare che: la fideiussione dal medesimo prestata sarebbe rimasta integra, quanto ai suoi effetti, anche in presenza di ulteriori garanti;
la medesima fideiussione sarebbe rimasta integra, quanto ai suoi effetti, anche nell'ipotesi in cui la CA avesse transatto la posizione con gli altri garanti, anche rimettendo a costoro il debito derivante dalla fideiussione stessa. Il fideiussore, dunque, aveva accettato di rimanere obbligato a pag. 5/17 prescindere da ogni condotta che la banca potesse tenere o meno con gli altri garanti e sapeva che la sua possibilità di surroga era convenzionalmente limitata.
➢ L'art. 6 della fideiussione prevede, comunque, che “i diritti derivanti alla CA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, il che starebbe a significare che le parti hanno, sin dall'origine, escluso qualsivoglia ipotesi di estinzione della fideiussione anticipata rispetto all'estinzione del credito garantito.
➢ Non può comunque ritenersi verificato il presupposto per l'operatività della norma, in quanto non vi era stata cancellazione, ma mera restrizione dell'ipoteca, rimasta validamente iscritta sui rimanenti beni colpiti dalla sopracitata iscrizione n. 353 R.G. e 82 R.P.” con la conseguenza che il garante non avrebbe perso il relativo diritto di surroga.
➢ La norma non trova applicazione nel caso di specie, in quanto si verte non in ipotesi di fideiussione, ma di contratto autonomo di garanzia, così come confermato dal contenuto degli artt. 7 e 8 del contratto stesso, cui non può essere estesa la disciplina degli artt. 1955 c.c. e 1949 c.c.
L'appellante ha riproposto anche le argomentazioni a confutazione degli ulteriori motivi di opposizione proposti dal e non oggetto di esame da parte della sentenza di CP_1 primo grado.
Si è costituito resistendo al gravame e riproponendo in questa sede Controparte_1 tutti i motivi di opposizione afferenti:
- inesistenza o nullità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo in quanto nella relata di notifica è stata errata l'indicazione del luogo di notificazione;
- difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta;
- inapplicabilità della cessione in oggetto nei confronti del fideiussore in quanto la fideiussione omnibus non rappresenta un accessorio ex art. 1263 c.c.;
- nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust;
- erroneità dell'importo indicato a credito non essendo stato scomputato quanto ricevuto in sede di riparto.
L'udienza di rimessione della causa in decisione, fissata per il 10.9.24, veniva differita al 28.10.25 con assegnazione a nuovo relatore.
3. Preliminarmente va esaminata l'eccezione preliminare di incompetenza funzionale sollevata dall'appellante.
Ai fini del rigetto dell'eccezione è sufficiente richiamare la granitica giurisprudenza di legittimità secondo la quale la competenza della sezione specializzata per le imprese,
pag. 6/17 benché estesa alle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 287 del
1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto, in questo secondo caso, il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale.
E questo è il caso di specie, avendo l'opponente addotto la violazione della normativa antitrust solo per paralizzare l'altrui pretesa creditoria, non per ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato, nessuna domanda avendo formulato sul punto, tanto più che, vertendosi in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, sussiste la competenza funzionale e inderogabile a decidere sulla opposizione a decreto ingiuntivo ex art.656
c.p.c. dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, sicchè, al più, si sarebbe dovuto procedere alla separazione delle cause (sul punto cfr. Cass. sez.
3 n.28410 05/11/2024), questione superata dalla mancanza di una domanda di accertamento della nullità in via principale.
4. L'appello è fondato nella parte in cui lamenta l'errata applicazione dell'art.
1955 c.c.
Va preliminarmente escluso che possa rinvenirsi nelle clausole 10 e 6 del contratto di fideiussione una deroga pattizia all'art. 1955 c.c., che, ove sussistente, avrebbe dovuto essere formulata in maniera espressa, così come va esclusa la qualificazione del contratto in termini di contratto autonomo di garanzia anziché di fideiussione non essendo sufficiente l'apposizione della formula a prima richiesta scritta e l'esclusione del beneficio della preventiva escussione per far venir meno l'elemento dell'accessorietà. Va altresì disatteso l'argomento per cui sarebbe rimasto inalterato il diritto di surroga del fideiussore a fronte della dicitura catastale di “restrizione” anziché
“cancellazione” di ipoteca, in quanto è pacifico che la banca acconsentì alla liberazione dall'ipoteca dei beni offerti in garanzia da (cfr. docc.9, Parte_4
10, 11 fascicolo appellato I grado), mantenendo la garanzia ipotecaria sul bene per cui era stato chiesto il finanziamento (da qui il termine “restrizione” anziché
“cancellazione”) .
Va, invece, condivisa l'interpretazione offerta dall'appellante e, del resto, seguita dalla stessa sentenza posta a fondamento della decisione di primo grado, secondo la quale, per la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1955 c.c., si deve aver riguardo unicamente alle garanzie già presenti al momento dell'assunzione della fideiussione o contemporanee ad essa.
pag. 7/17 Motivo che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellato, non può ritersi tardivo, trattandosi di argomentazione giuridica offerta ai fini dell'interpretazione della norma posta a fondamento della pronuncia di grado.
Replica l'appellato che gli articoli 1949 e 1955 c.c. non fanno alcun riferimento al momento in cui sorge la fideiussione, ma trattano esclusivamente del momento in cui sorge o viene meno la surrogazione del fideiussore per fatto del creditore, sanzionando con la liberazione la perdita del diritto di surroga per condotta addebitabile al creditore.
L'interpretazione della norma che si rinviene nella giurisprudenza di legittimità è, tuttavia, univoca nel dare rilievo alle sole concrete possibilità di surroga esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia che avrebbero consentito al fideiussore l'attuazione dell'obbligazione garantita.
Tale limitazione viene fatta discendere dalla ratio della norma, che intende imporre al creditore l'obbligo di mantenere inalterate le condizioni sulla base delle quali l'obbligazione garantita possa essere realizzata ed esistenti al momento della conclusione del contratto fideiussorio, sulla base della considerazione per cui è a tali condizioni che il fideiussore ha fatto riferimento ai fini del vaglio dell'opportunità della prestazione della sua garanzia, avendo riguardo, in particolare, alla possibilità di surrogarsi al creditore soddisfatto nell'esercizio dei diritti che a quest'ultimo spettavano
(così la stessa Cass. sez.1 n. 22775 del 25/09/2018 posta a fondamento della decisione di primo grado, ma la giurisprudenza è pressochè unanime, cfr. Cass.sez. 1 n.16837 del
25/05/2022; sez. 3 n.30862 del 29/11/2018; sez. 3 n.26232 del 22/11/2013; sez.3
n.19736 del 27/09/2011; sez.3 n.9634 del 16/06/2003)
Ora, se il favor fideiussoris cui è ispirata la norma di cui all'art. 1955 c.c. (ma analogamente quelle di cui agli artt.1956 e 1957 c.c., che prevedono le due ulteriori ipotesi di liberazione del fideiussore) è riconducibile ai principi di correttezza e buona fede - come sembra confermare anche la relazione al codice civile (cfr. 765, 766), ma nello stesso senso anche Cass. 26232/2013 cit. - che impongono al creditore un obbligo di condotta la cui violazione è sanzionata in forma specifica con la perdita del diritto di credito verso il garante, il fatto in cui si traduce tale violazione (attesa la natura sanzionatoria della norma) deve essere colposo o quantomeno illecito e riconducibile alla violazione di un dovere giuridico che, ove non nascente da contratto e discendente dai principi di buona fede e correttezza, non può che trovare la sua fonte nella situazione cristallizzata al momento dell'assunzione dell'obbligazione di garanzia. E' solo rispetto a tale momento, infatti, che può ravvisarsi una incidenza sulla scelta del fideiussore relativa alla convenienza di garantire l'obbligazione del terzo anche in vista pag. 8/17 dell'esercizio della surrogazione al fine di reintegrare il proprio patrimonio e, correlativamente, un diritto a conseguire i vantaggi connessi alla situazione in relazione alla quale il debito è sorto e, dunque, il fondamento dell'obbligo del creditore di collaborare affinchè il garante possa assumere la sua posizione rispetto a diritti e garanzie delle quali egli stesso goda e su cui il fideiussore ha fatto affidamento al momento dell'assunzione della garanzia e la cui irrealizzabilità, ove ascrivibile a fatto imputabile al creditore, va sopportata da quest'ultimo.
L'obbligo del creditore deve essere inteso nel senso che egli non deve alterare o concorrere ad alterare il rapporto fra debito e responsabilità che ineriva all'obbligazione garantita al tempo dell'assunzione della garanzia, ma non può tale onere essere esteso fino ad imporre di preservare a beneficio del fideiussore anche le garanzie successivamente acquisite, trattandosi di una possibilità satisfattiva su cui il fideiussore non poteva fare affidamento quando ha scelto di obbligarsi e che il creditore non era tenuto ad acquisire, sicché resta estranea all'interesse tutelato del fideiussore, che si colloca nella sfera di impegno del creditore a monte dell'assunzione della garanzia.
Né convince l'argomento per cui ai sensi dell'art. 1949 c.c. la surrogazione del fideiussore avviene nei diritti acquistati dal creditore a prescindere dal tempo dell'acquisizione, perché l'art. 1955 c.c. si pone sul diverso piano sanzionatorio
(comportando l'estinzione della garanzia) della violazione di un dovere giuridico, che, per le ragioni esposte, va ravvisato nell'obbligo di tutelare l'integrità delle possibilità satisfattive del credito acquisite dal creditore al momento dell'assunzione della garanzia.
Nel caso di specie la fideiussione è stata sottoscritta da in data Controparte_1
5.1.2007 (doc.18 fascicolo I grado appellante) mentre l'ipoteca volontaria di
[...]
” (di terzo grado) è stata concessa l'11.1.2007 (doc.6 fascicolo Parte_4 Per_1
I grado appellato).
Inoltre l'assenso allo svincolo dell'ipoteca concessa dal terzo datore interviene circa 3 anni dopo (14.1.2010, doc.10 fascicolo I grado appellato) al fine di consentire la vendita del bene il cui ricavato avrebbe consentito, come si legge nella richiesta di svincolo inoltrata dalla filiale di Chioggia, di sistemare la posizione debitoria della
[...] ovvero della debitrice garantita (doc.9 fascicolo I grado appellato), Parte_3 sicchè si è al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 1955 c.c. sia sotto il profilo del presupposto che sotto il profilo dell'illiceità della condotta, tanto più che la fideiussione prestata dal è “omnibus” fino alla concorrenza della somma di euro CP_1
400.000,00.
pag. 9/17 L'affermazione dell'appellato per cui il contratto fideiussorio sarebbe stato preteso e fatto firmare al solamente sei giorni prima della stipula del mutuo, che CP_1 altrimenti non sarebbe stato concesso alla moglie e nella certezza, da parte del che quel medesimo credito sarebbe stato garantito mediante l'ipoteca sulla CP_1 casa della suocera, stride con la natura “omnibus” della fideiussione prestata e, oltre ad essere sfornita di qualsivoglia prova (che gravava sul in quanto situazione CP_1 integrante il fatto impeditivo dell'operatività della garanzia), resta, comunque, irrilevante nella misura in cui le garanzie rispetto a cui sorge un dovere giuridico di tutela si è detto essere solo quelle esistenti al momento della fideiussione, non rilevando le mere aspettative di acquisizione di garanzia.
5. Vanno ora esaminati gli ulteriori motivi di opposizione riproposti in questa sede e non esaminati dal giudice di primo grado secondo l'ordine logico.
5.1. Con riferimento alla dedotta inesistenza/nullità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, è sufficiente osservare che la mancata indicazione sulla busta del nuovo luogo di notificazione è del tutto irrilevante nella misura in cui la notifica ha raggiunto lo scopo per essere stata recapitata al destinatario all'indirizzo indicato in sede di spedizione. Infatti, l'atto in data 18/05/2021 era stato dapprima notificato in Chioggia e, successivamente, a mezzo posta, in Monselice, via Valli n.25/C int.1 ove era stato pacificamente ricevuto dal (doc. 9 fascicolo I grado CP_1 appellante).
5.2. Quanto al difetto di legittimazione della creditrice procedente per difetto di correlazione tra banca mutuante (CA di Credito Cooperativo di Piove di Sacco) e banca cedente (CA PA Credito Cooperativo di Sant'LE e Piove di Sacco -
Società Cooperativa) e mancata prova della cessione per mancata produzione del contratto di cessione, va osservato che risulta dalla visura camerale (doc.13 fascicolo I grado appellante) che CA di Credito cooperativo di Sant'LE e Piove di Sacco è succeduta a CA di Credito cooperativo di Piove di Sacco.
Quanto alla cessione del credito vantato nei confronti del pacifico che la CP_1 prova della cessione non debba necessariamente essere costituita dal contratto di cessione (Cass. sez. 1 n.15088 del 05/06/2025), nel caso di specie è stata prodotta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. 4 fascicolo I grado appellante) ove sono indicati gli estremi del contratto di cessione e la tipologia di crediti ceduti (portafoglio di crediti non-performing classificati a "sofferenza" originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra 05/12/1983 e 17/01/2017 e individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione) nonché
pag. 10/17 l'elenco dei crediti ceduti tra cui quello identificato come NDG 506720 oggetto del presente giudizio (doc. 16 pag 12 fascicolo I grado appellante) oltre alla dichiarazione della cedente che il credito in oggetto è ricompreso nella cessione in blocco avvenuta in favore della opposta (doc. 12 fascicolo I grado appellante), fatto, peraltro, non oggetto di contestazione da parte dell'opponente, che si è limitato a contestare la sussistenza della cessione.
A ciò si aggiunge che la cessionaria è risultata in possesso dei documenti afferenti al credito (contratto di mutuo, fideiussione, revoca linee di credito e decadenza dal beneficio del termine, pignoramento) che, come noto, ai sensi dell'art. 1262 c.c. devono essere trasmessi dal cedente al cessionario, il che corrobora ulteriormente la titolarità del credito.
Quanto alla dedotta carenza di rappresentanza in capo ad Parte_1 dall'iscrizione al registro delle imprese (doc. 11 fascicolo I grado appellante) risulta che appartiene al e per essa ha agito quale procuratrice e servicer Pt_2 CP_5
(appartenente al gruppo Controparte_6
per il tramite della mandataria Controparte_2 con rappresentanza e sub servicer Parte_1
La lettura delle procure in atti (docc.1, 2, 3 fascicolo I grado appellante) consente di apprezzare come la delega riguardasse espressamente anche il recupero dei crediti con facoltà, per di sub delega, che è avvenuta nei limiti dei Controparte_6 poteri conferiti.
5.3. Con riferimento alla ritenuta inapplicabilità della cessione nei confronti del fideiussore, l'assunto è smentito dall'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie reali e personali e con gli altri accessori, rientrando la fideiussione omnibus stipulata da tra le garanzie personali CP_1 trasferite salvo diversa disposizione pattizia, che, nel caso di specie, non vi è stata, essendo stato, anzi, ribadito in sede di cessione il trasferimento anche delle garanzie personali (cfr. avviso in Gazzetta Ufficiale sub doc. 4 fascicolo I grado appellante in cui si legge “…unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai Crediti”).
pag. 11/17 5.4. La violazione della normativa antitrust viene dedotta al fine di paralizzare l'operatività della garanzia, ma, come noto, si tratta di una violazione che, ove riscontrata, determina la nullità solo parziale del contratto limitatamente alle clausole riproduttive di quelle lesive.
L'opponente ha richiamato le clausole nr.2,6,8,9,10 del contratto, ma l'unica che viene in considerazione nel caso di specie è quella sub 6, di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., avendo l'opponente formulato specifica eccezione di intervenuta decadenza per non avere il creditore dimostrato di aver regolarmente inviato le diffide stragiudiziali non essendo state prodotte le cartoline di ricevimento né di aver continuato diligentemente le proprie istanze nei confronti del debitore principale, in quanto, dopo aver promosso l'azione esecutiva nei confronti del debitore principale conclusa con l'espropriazione della casa coniugale e la vendita all'asta nel 2016, aveva notificato il decreto ingiuntivo al fideiussore dopo circa cinque anni.
La notifica prodotta della missiva di revoca degli affidamenti e intimazione di pagamento (doc.28) reca la dicitura “al mittente per compiuta giacenza” e la data del
20.12.23; l'opponente deduce che non è stata prodotta la ricevuta di ritorno e che la lettera è stata inviata erroneamente alla vecchia residenza in Chioggia, via Eridano n.27, senza effettuare le dovute ricerche anagrafiche che avrebbero accertato che, già a suo tempo, il medesimo aveva lasciato la casa coniugale e spostato la propria residenza in
Monselice, via Valli n.25/C int.
1. Sul punto, va osservato che non ha mai CP_1 documentato il trasferimento residenza e, anzi, dal ricorso per separazione del 5.3.14 omologato il 30.9.14 risulta che proprio continuava a risiedere a Chioggia CP_1
(doc.8) luogo dove, infatti, aveva ricevuto, ancora nel maggio 2014, l'atto di pignoramento immobiliare (doc.12), mentre la notifica del decreto ingiuntivo in
Monselice è del 2021. Ne consegue che l'argomento per cui la diffida non sarebbe stata ricevuta in quanto inviata all'indirizzo sbagliato è smentito dalla stessa documentazione prodotta dal CP_1
In ogni caso, la decadenza non opera per essere la norma di cui all'art. 1957 c.c. espressamente derogata dall'art. 6 del contratto di fideiussione con clausola che deve ritenersi valida.
L'eccezione di violazione della normativa antitrust si fonda unicamente sulla corrispondenza tra la predetta clausola e quella riprodotta nel modello predisposto dall'ABI, ritenuto lesivo della normativa antitrust (art. 2, l. 287/1990) dalla CA
d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
pag. 12/17 Tuttavia, trattandosi di fideiussione stipulata nel 2007, era onere del CP_1 dimostrare che, alla data suddetta, ancora persisteva una intesa anticoncorrenziale come quella sanzionata dalla CA d'Italia per il periodo 2002-2005 e che la fideiussione omnibus fosse effetto proprio di detta persistenza;
onere rimasto, invece, non assolto.
La Corte di Cassazione ha precisato che, ove la fideiussione sia stata stipulata – come nel caso di specie - dopo il maggio del 2005, ossia successivamente all'accordo tra ABI
e associazioni dei consumatori in ordine al modello di fideiussione omnibus (come si ricava dal provvedimento n. 55/2005 della CA d'Italia), grava integralmente sul fideiussore l'onere di provare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale (Cass.sez. I,
01/04/2025, n.8669, sez. I, 25/11/2024, n.30383) oltre che la persistente applicazione uniforme del modello ABI contenente le tre clausole, considerato che la CA d'Italia ha censurato non le clausole in sé, ma l'utilizzo uniforme delle stesse da parte degli istituti bancari.
Nel caso di specie il fideiussore si è limitato a rimarcare la presenza, nel contratto di garanzia, della clausola oggetto delle censure contenute nel provvedimento della CA
d'Italia n. 55/2005, invocando de plano la nullità della clausola di deroga all'art. 1957
c.c., senza allegare indici che consentano di riferire quanto sancito in quel provvedimento, frutto di accertamenti che avevano riguardato un intervallo temporale ricompreso tra il 2002 ed il 2005, ad un contratto di fideiussione stipulato, solo successivamente ad esso, ovvero nel 2007.
L'opponente ben poteva dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'era, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova, che, tuttavia, è completamente mancata.
5.5. Ulteriore motivo di opposizione riproposto dal in questa sede è quello CP_1 relativo alla erroneità dell'importo a credito calcolato in eccesso per euro 38.271,49 in quanto parzialmente soddisfatto, prima del decreto ingiuntivo, da quanto ricavato dalla vendita dell'immobile.
Tale motivo è fondato.
L'opponente ha documentato che l'atto di pignoramento notificato in data 08/05/2014
(doc.12) a “ ” e riguardava due distinti Parte_3 Pt_3 Controparte_1 finanziamenti, entrambi concessi in data 16/01/2007 da parte della “CA di Credito
Cooperativo di Piove di Sacco (Padova)”: il primo avente ad oggetto un finanziamento
(Rep. 17856 - Racc. 7355) in favore di entrambi i coniugi con capitale iniziale di
€.90.000,00 e debito residuo al momento del pignoramento di complessivi €.46.217,50; il secondo finanziamento (Rep. 17856 - Racc. 7355) relativo al mutuo oggetto di causa pag. 13/17 erogato in favore della sola ”, con capitale iniziale di Parte_3 Pt_3
€.315.000,00 e debito residuo al momento del pignoramento di complessivi
€.238.157,61.
A conclusione della procedura esecutiva, il totale dei due debiti residui ammontava precisamente ad €.284.375,11 (€.46.217,50 + €.238.157,61) cui si è poi aggiunta, in fase di distribuzione di ricavato, l'ulteriore somma di € 5.000,00 a titolo di competenze e spese legali sostenute dal creditore procedente nella procedura esecutiva immobiliare, come risulta dalla precisazione del credito della CA PA (doc. n.14), per complessivi euro 289.375,11.
L'importo di aggiudicazione dell'immobile è risultato pari ad €.102.100,00 (doc.15), mentre l'importo effettivamente distribuito alla CA PA, sottratte le spese di procedura, è risultato di € 90.739,02 (doc. n.16) incassato dalla medesima banca in data
23/06/2017 (doc. n.17).
La somma incassata dalla banca di € 90.739,02 è servita: 1) a saldare l'importo di
€.5.000,00 sostenuto dalla banca a titolo di competenze e spese legali;
2) ad estinguere il primo finanziamento (Rep. 17856 - Racc. 7355) di €.46.217,50; 3) a ridurre con il residuo importo di euro € 39.521,52 (€.90.739,02 - €.5.000,00 - €.46.217,50) il debito del secondo finanziamento (Rep. 17856 - Racc. 7355, afferente al mutuo oggetto di decreto ingiuntivo) che, atteso l'importo iniziale dichiarato dalla banca di € 238.157,61, deve ritenersi ridotto ad € 198.636,09.
La somma riportata nel ricorso per ingiunzione (euro 240.048,49) si fonda sulla certificazione ex art. 50 TUB della CA PA del 21/08/2018 (doc.n.18), che, tuttavia, riporta erroneamente la somma riportata a “Rimborso Capitale” a seguito del
“RIPARTO E.I. 267/14 TRIB. VENEZIA” indicata in soli € 1.250,03.
Fatto riconosciuto dalla stessa banca che, con dichiarazione resa in data 11.10.2022 alla cessionaria (doc.39 appellante), ha dichiarato che “la somma di €.90.739,02” incassata dalla medesima in data 23/06/2017 “è stata contabilizzata” in riferimento al mutuo di cui si discute, per l'importo di "Euro 38.092,94 a deconto sofferenza
[...]
" e, quindi, non come erroneamente indicato nella certificazione Parte_3 ex art. 50 TUB della CA PA del 21/08/2018 per soli €.1.250,03.
L'appellante sul punto si limita a riportarsi a quanto dedotto nel giudizio di primo grado senza argomentazioni ulteriori ovvero che l'importo e le relative imputazioni erano state fatte dalla cedente.
Tuttavia, è proprio dalla dichiarazione della cedente (sub doc. 39 appellante) che si evince l'erroneità dei conteggi nei termini indicati.
pag. 14/17 6. Conclusivamente, esclusa la liberazione del fideiussore per inapplicabilità dell'art. 1955 c.c. nella fattispecie concreta (in accoglimento dell'appello proposto) così come la liberazione ex art. 1957 c.c., l'opposizione proposta da va accolta CP_1 limitatamente al minor importo residuato a credito, che deve ritenersi pari ad euro
198.636,09.
Va ricordato, infatti, che “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass.sez.6 n.14486 del 28/05/2019; sez. 2 n.6358 del 05/03/2019). andrà, dunque, condannato al pagamento del minor importo di euro CP_1
198.636,09, inferiore all'importo ingiunto oltre agli interessi con decorrenza dalla domanda giudiziale che nel caso di specie coincide con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, comunque valido come diffida, al saldo, non essendo state documentate messe in mora antecedenti.
L'appellante ha richiesto il pagamento degli interessi “contrattualmente previsti” “e comunque nei limiti di legge” “oltre agli ulteriori interessi al tasso convenzionale o di legge sino al saldo”.
Gli interessi andranno, dunque, determinati ai sensi dell'art.1284 co.4 c.c. decorrendo esclusivamente dalla domanda giudiziale e non essendo stata prodotta una diversa quantificazione convenzionale, trattandosi di obbligazione pecuniaria che legittima l'applicazione dei super interessi (cfr. Cass. SU 7/05/2024, n.12449).
7. Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Nel regolamentare le spese va considerato, da un lato, l'accoglimento dell'appello e, dunque, la sussistenza della pretesa creditoria di , dall'altro, l'accoglimento Parte_2 dell'opposizione nella parte in cui ha contestato la quantificazione dell'importo,
pag. 15/17 quantificazione che, è bene precisare, il creditore non ha mai riconosciuto, contestando anche in sede di gravame la prospettazione dell'opponente, che si è rilevata, invece, fondata sulla base di documentazione in possesso dello stesso creditore.
Il che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite sulla base del principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite n.32061 del 31/10/2022 secondo cui
“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2”.
Va, conseguentemente, disposta la restituzione in favore di come Parte_2 rappresentata da della somma pagata dall'appellante a titolo di spese di Parte_1 lite in esecuzione della sentenza di primo grado (oltre interessi, trattandosi di pagamento non dovuto, per effetto della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva in questa sede riformata, cfr. Cass. sez. 1 n.901 del 14/01/2025), essendo stata formulata tempestiva richiesta nell'atto di citazione in appello (non risulta prodotta la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, ma non vi sono contestazioni sul punto da parte dell'appellato).
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In accoglimento dell'appello e in parziale accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 881/2021 emesso in data 11.4.2021 dal
Tribunale di Venezia, in riforma della sentenza n. 498/2023 del Tribunale di
Venezia pubblicata il 13/3/2023, così dispone:
1. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 rappresentata da della somma di euro 198.636,09 oltre interessi Parte_1 ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo.
2. Condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_2 rappresentata da della somma eventualmente versata nelle more Parte_1
a titolo di spese giudiziali in esecuzione della sentenza impugnata oltre interessi legali dal versamento al saldo.
pag. 16/17 3. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo e secondo grado.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LE GA NA SA
pag. 17/17