Articolo 54 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 53Articolo 55
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15 gennaio 1954
Art. 54. Privilegi e diritti reali sui beni ripristinati

Sui beni riparati o ricostruiti permangono e rivivono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali quali esistevano sui beni stessi prima del danno, anche se la ricostruzione avvenga in luogo diverso.
La ricostruzione in luogo diverso puo' non essere ammessa, quando sul nuovo terreno esistano ipoteche o altri diritti reali che pregiudichino quelli costituiti sull'immobile distrutto.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954