Articolo 33 della Legge 12 settembre 2025, n. 131
Articolo 32Articolo 34
Versione
20 settembre 2025
Art. 33. Abrogazioni 1. Sono abrogati:
a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ; b) gli articoli 1 , 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ; c) gli articoli 1, 2, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ; d) i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ; e) l' articolo 57, comma 2-octies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 . 2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.
Note all' art. 33 :
Gli articoli 2 , 5 , 6 , 7 , 8 , 22 , 31 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 e 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991 recante: «Provvedimenti in favore dei territori montani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 1952, abrogati dalla presente legge, recavano rispettivamente: «Mutui di miglioramento e per l'artigianato montano», «Concessioni di studi», «Demanio forestale», «Espropriazione», «Agevolazioni fiscali», «Opere private di interesse comune», «Autorizzazione di spesa», «Direzione generale per l'economia montana e per le foreste», «Comunioni familiari» «Agevolazioni fiscali», «Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute» «Deroga al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 », «Regolamento d'esecuzione».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della citata legge 25 luglio 1952, n. 991 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana). - Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215 , riclassificati ai sensi del precedente comma, sono applicabili, in quanto piu' favorevoli, le disposizioni per i territori montani previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per i lavori pubblici.».
Gli articoli 1 , 2 , 15 , 16 , 17 , 18 e 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 recante: «Nuove norme per lo sviluppo della montagna», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 324 del 23 dicembre 1971, abrogati dalla presente legge, recavano rispettivamente: «Finalita'», «Finalita' e mezzi per il loro raggiungimento», «Autorizzazione di spesa», «Riserva di investimenti pubblici».
Gli articoli 1 , 2 , 21 e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 recante: «Nuove disposizioni per le zone montane», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1994, abrogati dalla presente legge, recavano rispettivamente: «Finalita' della legge», «Fondo nazionale per la montagna», «Scuola dell'obbligo», «Onere finanziario».
- Si riporta l'articolo 24 della citata legge 31 gennaio 1994, n. 97 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Informatica e telematica). - 1. Le comunita' montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficolta' di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto.
2. L'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sentita l'Unione nazionale comuni comunita' ed enti montani (UNCEM), predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.
3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunita', i comuni montani e l'UNCEM.
4. (abrogato).».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.
- Si riporta l' articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 57 (Disposizioni in materia di enti locali). - 1. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , e' sostituita dalla seguente: "c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all' articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;".
1-bis. All' articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 448, le parole: "e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020";
b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente:
"d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta' comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis)".
1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
1-quater. All' articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 , le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2023".
2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , nonche' ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:
a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ;
b) articolo 6, commi 7 , 8 , 9 , 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ;
c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ;
d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 ;
e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ;
g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 .
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 24 luglio 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e il comma 905 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono abrogati.
2-ter. Al comma 2 dell'articolo 232 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "fino all'esercizio 2019" sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole da: "Gli enti locali" fino a: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali che optano per la facolta' di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente".
2-quater. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;
b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) e' abrogata.
2-quinquies. Dopo il comma 473 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , e' inserito il seguente:
"473-bis. Per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020".
2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quinquies si provvede con le risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 .
2-septies. All' articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , le parole: "mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo accantonato" sono soppresse.
2-octies. (abrogato)
2-novies. Fermo restando l'obbligo del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno 2019 da parte della Fondazione IFEL - Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , delle somme dovute ai sensi dell' articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e ai sensi dell' articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a favore della predetta Fondazione per il finanziamento di interventi di supporto ai processi comunali di investimento, di sviluppo della capacita' di accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi finanziarie. All'onere di cui al periodo precedente, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ;
b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-decies. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019.
2-undecies. Il fondo di cui al comma 2-decies e' destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi.
2-duodecies. Una quota del fondo di cui al comma 2-decies non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e' destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi. Ferma restando la dotazione del fondo di cui al comma 2-decies, i debiti di cui al primo periodo sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla modalita' semplificata di liquidazione di cui all' articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .
2-terdecies. Il fondo di cui al comma 2-decies e' ripartito tra i beneficiari di cui ai commi 2-undecies e 2-duodecies con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019.
2-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-decies, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2-quinquiesdecies. All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dopo le parole: "i comuni," sono inserite le seguenti: "le unioni di comuni,".
2-sexiesdecies. Alle minori entrate derivanti dal comma 2-quinquiesdecies, valutate in 100.000 euro per l'anno 2021 e in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
Entrata in vigore il 20 settembre 2025