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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 246/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2909/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - AN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240013624428000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia Entrate direzione provinciale di AN e Agenzia delle Entrate riscossione per l'annullamento della Cartella di pagamento n. 030-2024-00136244-28-000, mediante la quale si richiedeva il pagamento della somma di € 1.836,54, scaturita dal controllo formale ex art 36-ter sul modello Unico 2021, per l'annualità di imposta 2020. La ricorrente lamenta, la legittima detraibilità di somme spese per l'acquisto di un impianto fotovoltaico e termodinamico pagate tramite assegno bancario, di contro negata dall'Ufficio in quanto ritenute effettuate con mezzo di pagamento non previsto dalla normativa vigente. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituita l'Agenzia Entrate direzione provinciale di
AN che ha contestato i motivi di ricorso in quanto palesemente infondati in fatto e in diritto. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dalla ricorrente, la Corte osserva.
Con la circolare richiamata dalle parti, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione dei pagamenti per poter accedere alle detrazioni fiscali per risparmio energetico (65%) e ristrutturazione edilizia (50%): nello specifico, la stessa scaturisce dal quesito di un contribuente in merito alla possibilità di fruire dell'agevolazione IRPEF di cui alla lett. d) dell'art. 16-bis, comma 1, del TUIR, per l'acquisto di un impianto fotovoltaico ed uno termodinamico dalla Società_1 S.p.A., nel caso in cui (come spesso accade in sede di rogito notarile) il prezzo di acquisto sia stato pagato con assegno. L'art. 16-bis del TUIR non stabilisce come debbano essere effettuati i pagamenti, ma l'art. 1, comma 3, del Decreto interministeriale del
18/02/1998, n. 41 - Min. Finanze prevede che il pagamento delle spese detraibili sia disposto mediante bonifico bancario (c.d. "bonifico parlante") dal quale risulti la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato («Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato»). In base a quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto, la detrazione non è riconosciuta in caso di effettuazione dei pagamenti con modalità diverse («La detrazione non è riconosciuta in caso di: a) violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi
1 e 2; b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;
……OMISSIS…..»). Tale disposizione è stata per lo più interpretata restrittivamente, anche in ragione della indispensabilità del pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale, affinché le banche e gli uffici postali, a loro volta, possano applicare la ritenuta di acconto dell'8%, ai sensi dell'art. 25 del DL num. 78/2010. Sicchè il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese, in ragione della peculiarità della fattispecie, dell'effettività degli esborsi e dell'esistenza di esegesi normative di segno contrario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AN- giudice monocratico- cosi provvede: rigetta il ricorso. Spese compensate. Cosi deciso in AN nella camera di consiglio del 26.01.2026 Il Giudice monocratico Avv. Antonio Maccarone
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2909/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - AN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240013624428000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia Entrate direzione provinciale di AN e Agenzia delle Entrate riscossione per l'annullamento della Cartella di pagamento n. 030-2024-00136244-28-000, mediante la quale si richiedeva il pagamento della somma di € 1.836,54, scaturita dal controllo formale ex art 36-ter sul modello Unico 2021, per l'annualità di imposta 2020. La ricorrente lamenta, la legittima detraibilità di somme spese per l'acquisto di un impianto fotovoltaico e termodinamico pagate tramite assegno bancario, di contro negata dall'Ufficio in quanto ritenute effettuate con mezzo di pagamento non previsto dalla normativa vigente. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituita l'Agenzia Entrate direzione provinciale di
AN che ha contestato i motivi di ricorso in quanto palesemente infondati in fatto e in diritto. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dalla ricorrente, la Corte osserva.
Con la circolare richiamata dalle parti, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione dei pagamenti per poter accedere alle detrazioni fiscali per risparmio energetico (65%) e ristrutturazione edilizia (50%): nello specifico, la stessa scaturisce dal quesito di un contribuente in merito alla possibilità di fruire dell'agevolazione IRPEF di cui alla lett. d) dell'art. 16-bis, comma 1, del TUIR, per l'acquisto di un impianto fotovoltaico ed uno termodinamico dalla Società_1 S.p.A., nel caso in cui (come spesso accade in sede di rogito notarile) il prezzo di acquisto sia stato pagato con assegno. L'art. 16-bis del TUIR non stabilisce come debbano essere effettuati i pagamenti, ma l'art. 1, comma 3, del Decreto interministeriale del
18/02/1998, n. 41 - Min. Finanze prevede che il pagamento delle spese detraibili sia disposto mediante bonifico bancario (c.d. "bonifico parlante") dal quale risulti la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato («Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato»). In base a quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto, la detrazione non è riconosciuta in caso di effettuazione dei pagamenti con modalità diverse («La detrazione non è riconosciuta in caso di: a) violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi
1 e 2; b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;
……OMISSIS…..»). Tale disposizione è stata per lo più interpretata restrittivamente, anche in ragione della indispensabilità del pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale, affinché le banche e gli uffici postali, a loro volta, possano applicare la ritenuta di acconto dell'8%, ai sensi dell'art. 25 del DL num. 78/2010. Sicchè il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese, in ragione della peculiarità della fattispecie, dell'effettività degli esborsi e dell'esistenza di esegesi normative di segno contrario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AN- giudice monocratico- cosi provvede: rigetta il ricorso. Spese compensate. Cosi deciso in AN nella camera di consiglio del 26.01.2026 Il Giudice monocratico Avv. Antonio Maccarone