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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/09/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 24/09/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 986/2025;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Carla Parte_1
Fasoli;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla CP_1 via Spezioli n. 12, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina
Grappone, giusta procura generale alle liti per Notaio del 22.03.2024; Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09/07/2025 il ricorrente, previa contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, deduceva il diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità e chiedeva l'accertamento di tale diritto e la condanna dell' al CP_1 pagamento delle relative spettanze.
1.1. L , costituitosi in giudizio, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del CP_1 ricorso e ne chiedeva il rigetto.
1 1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. il ricorrente ha chiesto la nomina di un ctu al fine di accertare il requisito sanitario prescritto per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità. Il ctu nominato ha ritenuto insussistenti le condizioni medico-sanitarie richieste per beneficiare della prestazione.
La parte ricorrente ha depositato tempestivamente dichiarazione di contestazione e ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
2.2. Preliminarmente, ritiene il giudicante che, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti sanitari per il godimento della prestazione richiesta dalla parte ricorrente, possa senza dubbio utilizzarsi la consulenza tecnica d'ufficio svolta durante il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in quanto motivata in maniera assolutamente esaustiva.
2.3. Secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando una valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 16141/2018). Si è, inoltre, affermato che
“la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della l. n. 222 del
1984 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per
l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento
2 del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche
l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini” (Cass. civ., ord. n. 16599/2022).
2.4. Nella specie il ctu, dopo aver valutato adeguatamente tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, ha così concluso: “Al di là di una radicolopatia motoria cronica L5, il ricorrente non presenta deficit neurologici tali da incidere in modo significativo sui distretti del tronco e degli arti, la prova su talloni e punte è resa possibile, i passaggi posturali e la deambulazione sono autonomi. Non risultano apprezzabili ipomiotrofie a carico del tronco e degli arti. Pertanto, si conclude che il complesso di patologie accertato sul ricorrente non comporti alcuna riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in attività confacenti alle proprie attitudini”.
Tali conclusioni sono state ribadite anche in risposta alle osservazioni della parte ricorrente. Il ctu ha in particolare evidenziato che “l'esame clinico attuale non pone in evidenza alcun deficit della funzione deambulatoria, le prove semeiologiche, di deambulazione su talloni e punte, non documentano alcun deficit di equilibrio, di coordinazione né di forza muscolare. A sostegno di un buon recupero funzionale si rileva, che il tono trofismo delle logge lombari, dei muscoli dei distretti di cosce e di gambe è fisiologico e compatibile con il sesso e con l'età dell'individuo. Pertanto,
l'attuale rachipatia può essere considerata stabilizzata e di entità modesta”.
Il ctu ha poi ulteriormente precisato: “Riguardo alla movimentazione manuale di carichi risulta unicamente menzionata una elettromiografia degli arti superiori eseguita nel
2019 che riporta una lieve radicolopatia motoria C5 bilaterale, una compressione bilaterale del nervo mediano del canale del carpo, di gravità media a dx e di entità lieve a sn. L'esame clinico funzionale non pone in evidenza deficit funzionali significativi a carico di ciascun segmento anatomico degli arti superiori, la capacità prensile è conservata. Riguardo alla fibrillazione atriale persistente in NAO, all'ipertensione arteriosa in trattamento l'interessato è buon compenso farmacologico e non risultano attualmente segni clinici riferibili a stasi della circolazione periferica”.
3 Le conclusioni cui è pervenuto il ctu sono, pertanto, assolutamente condivisibili e rendono superfluo un nuovo accertamento peritale nel presente giudizio.
***
3. Le considerazioni che precedono portano ad affermare l'infondatezza del ricorso, con conseguente rigetto dello stesso.
3.1. Non si provvede sulle spese di lite, sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
3.2. Le spese della ctu disposta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite;
pone le spese di ctu dell'accertamento tecnico preventivo in via definitiva a carico dell' . CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 24/09/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ilaria Prozzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 24/09/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 986/2025;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Carla Parte_1
Fasoli;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla CP_1 via Spezioli n. 12, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina
Grappone, giusta procura generale alle liti per Notaio del 22.03.2024; Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09/07/2025 il ricorrente, previa contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, deduceva il diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità e chiedeva l'accertamento di tale diritto e la condanna dell' al CP_1 pagamento delle relative spettanze.
1.1. L , costituitosi in giudizio, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del CP_1 ricorso e ne chiedeva il rigetto.
1 1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. il ricorrente ha chiesto la nomina di un ctu al fine di accertare il requisito sanitario prescritto per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità. Il ctu nominato ha ritenuto insussistenti le condizioni medico-sanitarie richieste per beneficiare della prestazione.
La parte ricorrente ha depositato tempestivamente dichiarazione di contestazione e ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
2.2. Preliminarmente, ritiene il giudicante che, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti sanitari per il godimento della prestazione richiesta dalla parte ricorrente, possa senza dubbio utilizzarsi la consulenza tecnica d'ufficio svolta durante il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in quanto motivata in maniera assolutamente esaustiva.
2.3. Secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando una valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 16141/2018). Si è, inoltre, affermato che
“la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della l. n. 222 del
1984 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per
l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento
2 del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche
l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini” (Cass. civ., ord. n. 16599/2022).
2.4. Nella specie il ctu, dopo aver valutato adeguatamente tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, ha così concluso: “Al di là di una radicolopatia motoria cronica L5, il ricorrente non presenta deficit neurologici tali da incidere in modo significativo sui distretti del tronco e degli arti, la prova su talloni e punte è resa possibile, i passaggi posturali e la deambulazione sono autonomi. Non risultano apprezzabili ipomiotrofie a carico del tronco e degli arti. Pertanto, si conclude che il complesso di patologie accertato sul ricorrente non comporti alcuna riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in attività confacenti alle proprie attitudini”.
Tali conclusioni sono state ribadite anche in risposta alle osservazioni della parte ricorrente. Il ctu ha in particolare evidenziato che “l'esame clinico attuale non pone in evidenza alcun deficit della funzione deambulatoria, le prove semeiologiche, di deambulazione su talloni e punte, non documentano alcun deficit di equilibrio, di coordinazione né di forza muscolare. A sostegno di un buon recupero funzionale si rileva, che il tono trofismo delle logge lombari, dei muscoli dei distretti di cosce e di gambe è fisiologico e compatibile con il sesso e con l'età dell'individuo. Pertanto,
l'attuale rachipatia può essere considerata stabilizzata e di entità modesta”.
Il ctu ha poi ulteriormente precisato: “Riguardo alla movimentazione manuale di carichi risulta unicamente menzionata una elettromiografia degli arti superiori eseguita nel
2019 che riporta una lieve radicolopatia motoria C5 bilaterale, una compressione bilaterale del nervo mediano del canale del carpo, di gravità media a dx e di entità lieve a sn. L'esame clinico funzionale non pone in evidenza deficit funzionali significativi a carico di ciascun segmento anatomico degli arti superiori, la capacità prensile è conservata. Riguardo alla fibrillazione atriale persistente in NAO, all'ipertensione arteriosa in trattamento l'interessato è buon compenso farmacologico e non risultano attualmente segni clinici riferibili a stasi della circolazione periferica”.
3 Le conclusioni cui è pervenuto il ctu sono, pertanto, assolutamente condivisibili e rendono superfluo un nuovo accertamento peritale nel presente giudizio.
***
3. Le considerazioni che precedono portano ad affermare l'infondatezza del ricorso, con conseguente rigetto dello stesso.
3.1. Non si provvede sulle spese di lite, sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
3.2. Le spese della ctu disposta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite;
pone le spese di ctu dell'accertamento tecnico preventivo in via definitiva a carico dell' . CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 24/09/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ilaria Prozzo
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