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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9944 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 23278/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, all'esito del passaggio in decisione della causa dispo- sto con ordinanza del 31 ottobre 2025, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. nella causa iscritta al n.
23278/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ZARA GIOVANNI (c.f.: dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
in virtù di procura in atti.
- Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1
ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI (c.f.: presso cui C.F._3
domicilia.
- Resistente
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30 ottobre 2024, il sig.
[...]
ha dedotto in fatto: Parte_1
➢ di essere una vittima innocente della criminalità organizzata, rimasto coinvolto per errore in un agguato camorristico avvenuto il 16 giugno del 2021 in Napo- li, nella zona denominata “Quartieri Spagnoli” e precisamente alla via Tre Re. I killer avevano come obiettivo , appartenente ad una Persona_1
1
famiglia camorristica a loro avversa. Nell'attuazione del progetto criminale sono stati colpiti anche due innocenti: , odierno ricorrente e Parte_1
; Controparte_2
➢ ad accertare la dinamica sono state le seguenti Sentenze penali: a) n.
346/2022 emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Sezione 6°, in data
07/03/2022, ai danni di (all.1); b) n. 8950/23 emessa dal Tri- Parte_2
bunale di Napoli 11° Sezione Collegio A, in data 11/07/2023, ai danni di
[...]
e (all.2); c) n. 22/22 emessa dal Tribunale Parte_3 Parte_4
dei minorenni, in data 20/04/2022, ai danni di (all.3); d) n. Parte_5
17536/22 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, in data 12/11/2022, ai danni di (All.4); Parte_2
➢ tutti gli imputati sono stati condannati per il tentato triplice omicidio, aggra- vato dal reato di cui all'art. 416 bis c.p.;
➢ con la Sentenza n. 346/2022 (all.1) ha, tra l'altro, accertato che il contesto storico in cui nasce il tentato omicidio è palesemente aggravato dal metodo mafioso. La decisione degli autori del delitto nasce, infatti, dalla volontà di vendicarsi dell'omicidio di , appartenente al loro stesso grup- Persona_2
po camorristico. Ad uccidere il era stato , nipote Per_2 Persona_3
di (pag. 2, capoverso 2° della Sentenza n. 346/2022); Persona_1
➢ tale circostanza veniva confermata dall'11° Sezione Collegio A del Tribunale di Napoli con la Sentenza n. 8950/23 (all.2). Lo scontro tra le famiglie crimina- li, quella a cui appartengono gli autori del delitto e , è collegato al Persona_1
traffico di sostanze stupefacenti, culminato nell'anno 2017 con l'omicidio di
, padre di ritenuto organino al clan Persona_2 Parte_3 CP_3
. La determinazione di uccidere nasce dalla vo-
[...] Persona_1
lontà di vendicare l'uccisione di (pag. 24, ultimo capoverso Persona_2
della Sentenza n. 8950/23);
➢ l'Autorità Giudiziaria, con le sopra indicate sentenze, ha accertato che tutti i condannati hanno agito avvalendosi del metodo mafioso di cui all'art. 416 bis;
2
➢ il ricorrente , dopo essersi costituito parte civile nel processo ai danni Pt_1
di e dopo aver riscontrato la contestazione di cui all'art. 416 Parte_2
bis c.p., ha presentato istanza in data 27/07/22 al , ai Controparte_1
sensi della Legge 302/1990, per vedersi riconosciuti i benefici destinati alle vit- time innocenti della criminalità organizzata;
➢ la P.A. convenuta in data 07/08/2024 ha notificato al sottoscritto procuratore il preavviso di rigetto (all.5): il difensore, in data 12/08/2024, nei termini di cui all'art. 10 bis della Legge 241/1990, ha depositato istanza di accesso agli atti
(all.6), ma parte convenuta, senza dar seguito a tale istanza, in data
30/08/2024 ha notificato il decreto di rigetto n. 40/2024 (all.7);
➢ la P.A. ha motivato il rigetto, adducendo “l'insussistenza del requisito ogget- tivo di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 302/1990” in quanto “il capo di imputazione formulato dall'Autorità Giudiziaria a carico degli imputati ha per oggetto esclusivamente l'aggravante afferente alla “modalità” di cui all'art. 416-bis C.P. e non anche al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, richiesto indefettibilmente dal citato art. 1, comma 2, della legge n. 302/1990”.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente assume che il decreto di rigetto è stato adottato in violazione dell'art. 1 comma 2 della Legge 302/1990 per i seguenti motivi:
1. Tale norma prescrive che: “l'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice penale”.
2. L'art. 416 bis c.p. tra l'altro, chiarisce che: “L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associati- vo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti…”;
3. I Giudici del Tribunale di Napoli, con le sentenze penali depositate, hanno condan- nato gli autori del triplice tentato omicidio anche per aver commesso il fatto avvalendosi
3
dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis c.p., e questo chiaramente comporta, contra- riamente da quanto affermato dalla PA, la sussistenza del requisito oggettivo prescritto dall'art. 1 comma 2 della Legge 302/1990; previo richiamo ai passaggi motivazionali delle sentenze, il ricorrente ritiene che l'art. 1, comma 2 della Legge 302/1990, non prescrive però, quanto sostenuto da controparte ma solo che le lesioni riportate sono la conseguenza di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416- bis c.p. e la finalità mafiosa è stata, difatti, accertata dalle Sentenze penali.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto
I. accertare e dichiarare il diritto ai benefici economici previsti dalle Leggi n. 302/1990,
407/1998, n. 222/2007, n. 206/2004 e n. 244/2007 in favore delle vittime della crimi- nalità organizzata di tipo mafioso, in favore del sig. ; Parte_1
II. condannare parte convenuta a predisporre il provvedimento di accoglimento dell'istanza così come previsto dalle Leggi n. 302/1990, 407/1998, n. 222/2007 e n.
244/2007, in favore del ricorrente;
III. con vittoria di diritti ed onorari.
Si è costituito il rivendicando la legittimità del provvedimento Controparte_1
di rigetto per le ragioni ivi indicate;
in particolare, ha evidenziato che “sul piano della riconducibilità dell'episodio lesivo alla fattispecie criminosa di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 302/1990, l'uso della violenza nel compimento di un'azione criminale non necessariamente integra il reato associativo di tipo mafioso, posto che tale fattispecie è individuata dal legislatore e deve promanare da una consorteria munita dei caratteri descritti dall'art. 416-bis del codice penale ed essere finalizzata al perseguimento degli scopi di cui al predetto articolo. Così come non può soccorrere pienamente il fatto che sia stata contemplata l'aggravante speciale prevista dall'art. 7 della legge n. 203/1991 dell'utilizzo del metodo mafioso, e non anche l'ipotesi più grave prevista dal citato art.
7, che postula che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso (come pure indicato dal Prefetto di Napoli nella citata nota del 3 luglio 2024)”.
La causa, con ordinanza resa in data 31 ottobre 2025, è stata riservata in decisione
4
a norma dell'art.281 terdecies c.p.c..
****
La questione centrale attorno a cui ruota il presente giudizio investe l'accertamento della sussistenza o meno del presupposto oggettivo fissato dall'art. 1 comma 2 della legge 302/1990 (“
2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello
Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416 bis del codice penale,…).
Il dettato normativo sopra indicato, evidentemente, genera l'obbligo da parte dello
Stato di corrispondere “l'elargizione” in favore vittima allorquando il delitto sia stato commesso “per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416 bis del codice penale”.
Norma quest'ultima che, a sua volta, prevede: “l'associazione è di tipo mafioso quan- do coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per com- mettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.
La formulazione della norma, nel suo combinato disposto con le ulteriori previsioni dettate dall'ordinamento, delinea una fattispecie nella quale l'elemento essenziale per il riconoscimento del beneficio risiede nella finalizzazione del reato al perseguimento delle finalità delle associazioni di tipo mafioso.
È chiaro il richiamo al disposto dell'art.416 bis.1 1° comma c.p. (Circostanze aggra- vanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose) secondo cui “per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.
5
Nella sentenza penale n.346/2022 del Tribunale la predetta aggravante (cfr. pag. 13) viene espressamente riconosciuta nei termini in cui è stata contestata, “ ossia limitata al profilo oggettivo della previsione in parola”.
Lo stesso dicasi per la sentenza n. 8950/23 emessa dal Tribunale di Napoli 11° Sezio- ne Collegio A, in data 11/07/2023, ai danni di e;
Parte_6 Parte_4
infatti alle pagine 29 e ss. della sentenza viene espressamente affrontata la questione dell'esistenza dell'aggravante mafiosa, ancora una volta espressamente riconosciuta nella sola dimensione “oggettiva”.
Univoco è, infine, il tenore della sentenza n. 22/22 emessa dal Tribunale dei mino- renni, in data 20/04/2022, ai danni di ove, a pagina 30, viene espres- Parte_5
samente affrontato il tema dell'applicabilità della predetta aggravante, riconosciuta sussistente nella sua sola dimensione oggettiva, correlata all'aver agito “con modalità tipicamente camorristiche”.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronunzia del 19 dicembre
2019 (dep. 3 marzo 2020), n. 8545, è stata chiamata a pronunciarsi in ordine al «se
l'aggravante speciale già prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ed oggi inserita nell'art. 416-bis.1, che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consu- mata al fine di agevolare le associazioni mafiose, abbia natura oggettiva concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura soggettiva concernendo la direzione della volontà».
Invero la norma (art.416 bis.1) contempla due distinte circostanze aggravanti a effet- to speciale: quella del “metodo mafioso” (avvalersi delle condizioni di cui all'art. 416- bis) e quella della “agevolazione mafiosa” (aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis). Mentre la prima ha pacificamente natura oggetti- va, riguardando le modalità dell'azione, si erano posti problemi di natura interpretativa, risolti dalla suddetta pronunzia.
La soluzione offerta dalle Sezioni unite è compendiata nel principio di diritto secon- do cui l'aggravante «ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale;
nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità».
6
Si fa rinvio al testo della pronunzia ove vengono diffusamente individuate le ragioni a fondamento della tesi cd. “soggettiva” della circostanza aggravante in esame.
Il testo normativo richiamato dall'art.1 comma 2 della L. n.302/1990 appare essere, pertanto, stringente e chiaramente ancorato alla fattispecie di circostanza aggravante soggettiva di cui all'art.416 bis.1 c.p., secondo l'interpretazione appena richiamata.
Ciò non consente divagazioni che valgano a valorizzare – a fronte della specifica fun- zionalizzazione e finalizzazione sopra indicata – un contesto culturale, ambientale e sociale nel quale inscrivere il delitto ovvero le sole modalità di realizzazione del reato.
Quand'anche si volesse dar rilievo (come tenta di fare il ricorrente) alla specifica fina- lità perseguita dagli autori dell'attività delittuosa (vendicare l'omicidio di un proprio familiare da parte di un familiare della vittima designata nell'ambito di una conflittualità tra famiglie dedite ad attività criminali) il giudice penale non ha inteso riconoscere la sussistenza dei presupposti per l'aggravante in oggetto, ritenendo configurabile unica- mente l'aggravante del metodo mafioso e non dell'agevolazione mafiosa.
È evidente come sia il presente giudice che l'autorità amministrativa, nell'accertare i presupposti oggettivi del beneficio richiesto, debbano necessariamente ancorare la propria decisione alle risultanze degli accertamenti giudiziali intervenuti in sede penale, nei termini appena ricostruiti ed ove, come si è detto, l'aggravante “soggettiva” non solo non è stata riconosciuta, ma non è stata finanche contestata.
Ciò deriva dal disposto dell'art.7 commi 1 e 2 della L. 302 del 1990 secondo cui “
1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.
2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici”.
Ove, pertanto, sia intervenuta sentenza penale di condanna degli autori della vicenda delittuosa e sia stata espressamente esclusa la prova della richiamata finalizzazione dell'attività criminale, non pare possibile rivolgersi al giudice civile al fine di ottenere
7
una “riqualificazione” e/o “rivalutazione” della vicenda già esaminata in sede penale, valorizzando singoli passaggi della suddetta sentenza (cfr. in tal senso anche la giuri- sprudenza di merito richiamata dal resistente e prodotta in allegato). CP_1
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi, afferenti ai contrasti interpretativi in merito alla natura “og- gettiva” o “soggettiva” dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, per integralmente compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta le domande proposte da nei confronti del Parte_1 [...]
; CP_1
➢ Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 31 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, all'esito del passaggio in decisione della causa dispo- sto con ordinanza del 31 ottobre 2025, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. nella causa iscritta al n.
23278/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ZARA GIOVANNI (c.f.: dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
in virtù di procura in atti.
- Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1
ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI (c.f.: presso cui C.F._3
domicilia.
- Resistente
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30 ottobre 2024, il sig.
[...]
ha dedotto in fatto: Parte_1
➢ di essere una vittima innocente della criminalità organizzata, rimasto coinvolto per errore in un agguato camorristico avvenuto il 16 giugno del 2021 in Napo- li, nella zona denominata “Quartieri Spagnoli” e precisamente alla via Tre Re. I killer avevano come obiettivo , appartenente ad una Persona_1
1
famiglia camorristica a loro avversa. Nell'attuazione del progetto criminale sono stati colpiti anche due innocenti: , odierno ricorrente e Parte_1
; Controparte_2
➢ ad accertare la dinamica sono state le seguenti Sentenze penali: a) n.
346/2022 emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Sezione 6°, in data
07/03/2022, ai danni di (all.1); b) n. 8950/23 emessa dal Tri- Parte_2
bunale di Napoli 11° Sezione Collegio A, in data 11/07/2023, ai danni di
[...]
e (all.2); c) n. 22/22 emessa dal Tribunale Parte_3 Parte_4
dei minorenni, in data 20/04/2022, ai danni di (all.3); d) n. Parte_5
17536/22 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, in data 12/11/2022, ai danni di (All.4); Parte_2
➢ tutti gli imputati sono stati condannati per il tentato triplice omicidio, aggra- vato dal reato di cui all'art. 416 bis c.p.;
➢ con la Sentenza n. 346/2022 (all.1) ha, tra l'altro, accertato che il contesto storico in cui nasce il tentato omicidio è palesemente aggravato dal metodo mafioso. La decisione degli autori del delitto nasce, infatti, dalla volontà di vendicarsi dell'omicidio di , appartenente al loro stesso grup- Persona_2
po camorristico. Ad uccidere il era stato , nipote Per_2 Persona_3
di (pag. 2, capoverso 2° della Sentenza n. 346/2022); Persona_1
➢ tale circostanza veniva confermata dall'11° Sezione Collegio A del Tribunale di Napoli con la Sentenza n. 8950/23 (all.2). Lo scontro tra le famiglie crimina- li, quella a cui appartengono gli autori del delitto e , è collegato al Persona_1
traffico di sostanze stupefacenti, culminato nell'anno 2017 con l'omicidio di
, padre di ritenuto organino al clan Persona_2 Parte_3 CP_3
. La determinazione di uccidere nasce dalla vo-
[...] Persona_1
lontà di vendicare l'uccisione di (pag. 24, ultimo capoverso Persona_2
della Sentenza n. 8950/23);
➢ l'Autorità Giudiziaria, con le sopra indicate sentenze, ha accertato che tutti i condannati hanno agito avvalendosi del metodo mafioso di cui all'art. 416 bis;
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➢ il ricorrente , dopo essersi costituito parte civile nel processo ai danni Pt_1
di e dopo aver riscontrato la contestazione di cui all'art. 416 Parte_2
bis c.p., ha presentato istanza in data 27/07/22 al , ai Controparte_1
sensi della Legge 302/1990, per vedersi riconosciuti i benefici destinati alle vit- time innocenti della criminalità organizzata;
➢ la P.A. convenuta in data 07/08/2024 ha notificato al sottoscritto procuratore il preavviso di rigetto (all.5): il difensore, in data 12/08/2024, nei termini di cui all'art. 10 bis della Legge 241/1990, ha depositato istanza di accesso agli atti
(all.6), ma parte convenuta, senza dar seguito a tale istanza, in data
30/08/2024 ha notificato il decreto di rigetto n. 40/2024 (all.7);
➢ la P.A. ha motivato il rigetto, adducendo “l'insussistenza del requisito ogget- tivo di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 302/1990” in quanto “il capo di imputazione formulato dall'Autorità Giudiziaria a carico degli imputati ha per oggetto esclusivamente l'aggravante afferente alla “modalità” di cui all'art. 416-bis C.P. e non anche al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, richiesto indefettibilmente dal citato art. 1, comma 2, della legge n. 302/1990”.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente assume che il decreto di rigetto è stato adottato in violazione dell'art. 1 comma 2 della Legge 302/1990 per i seguenti motivi:
1. Tale norma prescrive che: “l'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice penale”.
2. L'art. 416 bis c.p. tra l'altro, chiarisce che: “L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associati- vo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti…”;
3. I Giudici del Tribunale di Napoli, con le sentenze penali depositate, hanno condan- nato gli autori del triplice tentato omicidio anche per aver commesso il fatto avvalendosi
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dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis c.p., e questo chiaramente comporta, contra- riamente da quanto affermato dalla PA, la sussistenza del requisito oggettivo prescritto dall'art. 1 comma 2 della Legge 302/1990; previo richiamo ai passaggi motivazionali delle sentenze, il ricorrente ritiene che l'art. 1, comma 2 della Legge 302/1990, non prescrive però, quanto sostenuto da controparte ma solo che le lesioni riportate sono la conseguenza di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416- bis c.p. e la finalità mafiosa è stata, difatti, accertata dalle Sentenze penali.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto
I. accertare e dichiarare il diritto ai benefici economici previsti dalle Leggi n. 302/1990,
407/1998, n. 222/2007, n. 206/2004 e n. 244/2007 in favore delle vittime della crimi- nalità organizzata di tipo mafioso, in favore del sig. ; Parte_1
II. condannare parte convenuta a predisporre il provvedimento di accoglimento dell'istanza così come previsto dalle Leggi n. 302/1990, 407/1998, n. 222/2007 e n.
244/2007, in favore del ricorrente;
III. con vittoria di diritti ed onorari.
Si è costituito il rivendicando la legittimità del provvedimento Controparte_1
di rigetto per le ragioni ivi indicate;
in particolare, ha evidenziato che “sul piano della riconducibilità dell'episodio lesivo alla fattispecie criminosa di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 302/1990, l'uso della violenza nel compimento di un'azione criminale non necessariamente integra il reato associativo di tipo mafioso, posto che tale fattispecie è individuata dal legislatore e deve promanare da una consorteria munita dei caratteri descritti dall'art. 416-bis del codice penale ed essere finalizzata al perseguimento degli scopi di cui al predetto articolo. Così come non può soccorrere pienamente il fatto che sia stata contemplata l'aggravante speciale prevista dall'art. 7 della legge n. 203/1991 dell'utilizzo del metodo mafioso, e non anche l'ipotesi più grave prevista dal citato art.
7, che postula che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso (come pure indicato dal Prefetto di Napoli nella citata nota del 3 luglio 2024)”.
La causa, con ordinanza resa in data 31 ottobre 2025, è stata riservata in decisione
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a norma dell'art.281 terdecies c.p.c..
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La questione centrale attorno a cui ruota il presente giudizio investe l'accertamento della sussistenza o meno del presupposto oggettivo fissato dall'art. 1 comma 2 della legge 302/1990 (“
2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello
Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416 bis del codice penale,…).
Il dettato normativo sopra indicato, evidentemente, genera l'obbligo da parte dello
Stato di corrispondere “l'elargizione” in favore vittima allorquando il delitto sia stato commesso “per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416 bis del codice penale”.
Norma quest'ultima che, a sua volta, prevede: “l'associazione è di tipo mafioso quan- do coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per com- mettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.
La formulazione della norma, nel suo combinato disposto con le ulteriori previsioni dettate dall'ordinamento, delinea una fattispecie nella quale l'elemento essenziale per il riconoscimento del beneficio risiede nella finalizzazione del reato al perseguimento delle finalità delle associazioni di tipo mafioso.
È chiaro il richiamo al disposto dell'art.416 bis.1 1° comma c.p. (Circostanze aggra- vanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose) secondo cui “per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.
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Nella sentenza penale n.346/2022 del Tribunale la predetta aggravante (cfr. pag. 13) viene espressamente riconosciuta nei termini in cui è stata contestata, “ ossia limitata al profilo oggettivo della previsione in parola”.
Lo stesso dicasi per la sentenza n. 8950/23 emessa dal Tribunale di Napoli 11° Sezio- ne Collegio A, in data 11/07/2023, ai danni di e;
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infatti alle pagine 29 e ss. della sentenza viene espressamente affrontata la questione dell'esistenza dell'aggravante mafiosa, ancora una volta espressamente riconosciuta nella sola dimensione “oggettiva”.
Univoco è, infine, il tenore della sentenza n. 22/22 emessa dal Tribunale dei mino- renni, in data 20/04/2022, ai danni di ove, a pagina 30, viene espres- Parte_5
samente affrontato il tema dell'applicabilità della predetta aggravante, riconosciuta sussistente nella sua sola dimensione oggettiva, correlata all'aver agito “con modalità tipicamente camorristiche”.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronunzia del 19 dicembre
2019 (dep. 3 marzo 2020), n. 8545, è stata chiamata a pronunciarsi in ordine al «se
l'aggravante speciale già prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ed oggi inserita nell'art. 416-bis.1, che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consu- mata al fine di agevolare le associazioni mafiose, abbia natura oggettiva concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura soggettiva concernendo la direzione della volontà».
Invero la norma (art.416 bis.1) contempla due distinte circostanze aggravanti a effet- to speciale: quella del “metodo mafioso” (avvalersi delle condizioni di cui all'art. 416- bis) e quella della “agevolazione mafiosa” (aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis). Mentre la prima ha pacificamente natura oggetti- va, riguardando le modalità dell'azione, si erano posti problemi di natura interpretativa, risolti dalla suddetta pronunzia.
La soluzione offerta dalle Sezioni unite è compendiata nel principio di diritto secon- do cui l'aggravante «ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale;
nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità».
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Si fa rinvio al testo della pronunzia ove vengono diffusamente individuate le ragioni a fondamento della tesi cd. “soggettiva” della circostanza aggravante in esame.
Il testo normativo richiamato dall'art.1 comma 2 della L. n.302/1990 appare essere, pertanto, stringente e chiaramente ancorato alla fattispecie di circostanza aggravante soggettiva di cui all'art.416 bis.1 c.p., secondo l'interpretazione appena richiamata.
Ciò non consente divagazioni che valgano a valorizzare – a fronte della specifica fun- zionalizzazione e finalizzazione sopra indicata – un contesto culturale, ambientale e sociale nel quale inscrivere il delitto ovvero le sole modalità di realizzazione del reato.
Quand'anche si volesse dar rilievo (come tenta di fare il ricorrente) alla specifica fina- lità perseguita dagli autori dell'attività delittuosa (vendicare l'omicidio di un proprio familiare da parte di un familiare della vittima designata nell'ambito di una conflittualità tra famiglie dedite ad attività criminali) il giudice penale non ha inteso riconoscere la sussistenza dei presupposti per l'aggravante in oggetto, ritenendo configurabile unica- mente l'aggravante del metodo mafioso e non dell'agevolazione mafiosa.
È evidente come sia il presente giudice che l'autorità amministrativa, nell'accertare i presupposti oggettivi del beneficio richiesto, debbano necessariamente ancorare la propria decisione alle risultanze degli accertamenti giudiziali intervenuti in sede penale, nei termini appena ricostruiti ed ove, come si è detto, l'aggravante “soggettiva” non solo non è stata riconosciuta, ma non è stata finanche contestata.
Ciò deriva dal disposto dell'art.7 commi 1 e 2 della L. 302 del 1990 secondo cui “
1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.
2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici”.
Ove, pertanto, sia intervenuta sentenza penale di condanna degli autori della vicenda delittuosa e sia stata espressamente esclusa la prova della richiamata finalizzazione dell'attività criminale, non pare possibile rivolgersi al giudice civile al fine di ottenere
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una “riqualificazione” e/o “rivalutazione” della vicenda già esaminata in sede penale, valorizzando singoli passaggi della suddetta sentenza (cfr. in tal senso anche la giuri- sprudenza di merito richiamata dal resistente e prodotta in allegato). CP_1
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi, afferenti ai contrasti interpretativi in merito alla natura “og- gettiva” o “soggettiva” dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, per integralmente compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta le domande proposte da nei confronti del Parte_1 [...]
; CP_1
➢ Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 31 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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