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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/11/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
LE AD, ha pronunciato e pubblicato all'udienza odierna, all'esito della riserva di cui all'udienza fissata ex art 127 ter cpc del 24.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1759/ 2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. LUCCI FEDERICO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BELLASSAI DANIELA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.06.2024 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di
Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Affermi il diritto della ricorrente all'assegno sociale ex art. 3, co. 6, L. 335/95 a decorrere dalla domanda amministrativa e per l'effetto condanni l' a corrispondere a parte ricorrente i detti ratei maturati e CP_1 maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo come per legge. Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
A fondamento della domanda deduceva di avere presentato in data 15.04.2021 domanda amministrativa per la percezione dell'assegno sociale, sussistendone i requisiti normativi e che l' aveva rigettato la domanda poiché aveva ritenuto “incongruo” l'assegno di CP_1 mantenimento stabilito in sede di separazione personale dei coniugi.
L si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, argomentava che la CP_1 parte ricorrente aveva presentato due volte la domanda di assegno sociale la prima nel maggio 2020 e la seconda ad aprile 2021, che lo stato di bisogno non risultava provato, che il mantenimento fissato in sede di separazione era “incongruo” poiché a fronte di un reddito nell'anno 2020 di € 33.323,00 del marito l'assegno di mantenimento in favore della moglie era stato fissato in soli € 1.200,00 annui e che nella “prima domanda di maggio
2020 dichiara di risiedere al medesimo indirizzo dell'ex coniuge, Indirizzo VIA S MARIA
Civico N 39 Comune PIGNATARO INTERAMNA Provincia FR CAP 03040. Ed infatti le comunicazioni di respinta assegno sociale ricorso al comitato di novembre 2021, inviata all'indirizzo dove formalmente risulta residente, ovvero VIA VIRGILIO 66 03043 CASSINO
(FR) risultano inesitate per destinatario irreperibile”
La causa era istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e decisa all'esito della riserva di cui all'udienza del 24.11.2025 come da dispositivo in calce con contestuale motivazione.
E' noto che ai sensi dell'art 26 Legge 30/04/1969 n. 153:
“1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, a un reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a lire 1.320.000 è corrisposta a domanda una pensione sociale non reversibile di lire 336.050 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 25.850 ciascuna. La 13° rata e' corrisposta con la rata di dicembre ed e' frazionabile.
Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale..La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile….
3. Non hanno diritto alla pensione sociale: coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali e assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato e altri enti pubblici o da stati stranieri”.
Lo stato di bisogno del richiedente è rappresentato solo dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dimostrabile attraverso idonea produzione documentale, “ciò che rileva è il reddito e non la capacità economica del soggetto” (Cass.
5326/1999).
Ai sensi dell'art 3 comma 6 L. 335 /1995: “Con effetto dal primo gennaio 1996 in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo, netto da imposta, per il 1996 a lire 6.240.000 denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in maniera ridotta fino alla concorrenza dell'importo predetto, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi di reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposizione sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito il TFR comunque denominato, le anticipazioni sul trattamento stesso, le competenze arretrate soggette a tassazione separata nonché il proprio assegno ed il reddito della propria casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme di previdenza obbligatoria in misura corrispondente ad 1/3della pensione medesima e comunque non oltre
1/3 dell'assegno sociale”.
In base al comma 7 del citato art 3 “Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge n. 153/69 e successive integrazioni e modificazioni”.
Successivamente l'art 20 comma 10 D.L. 112/2008 convertito con modifiche in L.
133/2008 ha disposto che “a decorrere dal primo gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'art 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.”
Periodo che come chiarito dalla circolare n. 105/ 2008 può essere collocato anche in CP_1 un periodo temporale distante dalla presentazione della domanda assistenziale.
Dunque l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale e, pur mantenendo la sua natura assistenziale, ha come presupposto lo stato di bisogno del richiedente ultrasessantacinquenne, privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza e in possesso del requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno legale in Italia.
A differenza della pensione sociale, lo stato di bisogno del richiedente tiene conto di ogni entrata economica (ovvero redditi di qualsiasi natura anche esenti da imposte e alimentari) ad eccezione di quelli specificamente individuati.
Né sussiste alcun obbligo del richiedente di rivolgersi dapprima al coniuge separato e solo in via sussidiaria e residuale all' , poiché questo introdurrebbe nella normativa vigente CP_1 un ulteriore obbligo allo stato non previsto.
“Ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali, è assegnato loro un assegno non reversibile denominato
"assegno sociale". Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali. Né, di contro, possono essere ritenute indicative dell'assenza dello stato di bisogno la rinuncia al mantenimento ovvero eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione consensuale o di concorde richiesta di divorzio, atteso che tali rinunce o affermazioni risultano molto spesso formulate per evitare l'alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso”. Corte di Appello di Roma (cfr.sez. lav., 09/03/2020, n.825).
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in giudizio, emerge che parte ricorrente
è titolare di un assegno di mantenimento di € 1.200,00 annui e che la stessa non è titolare di altro reddito.
Ciò detto, il convenuto dev'essere condannato a corrispondere alla parte ricorrente l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione dell'assegno sociale ex art 3 comma 6 legge 335/ 1995 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1 dell'assegno sociale a far data dalla domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.800,00 oltre CP_1 rimb. forf cassa ed iva da distrarsi.
Cassino 25.11.2025 Il Giudice Onorario
LE AD