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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 729/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 621/2019 spedito il 17/01/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Augusta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2266/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 17/05/2018
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3930/2007/2924 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30 aprile 2013 e iscritto al n. 1498/2013 R.G.R., la sig.ra
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il Comune di Augusta – Ufficio Tributi e la
Publiservizi s.r.l., impugnando l'avviso di accertamento ICI n. 2924/2012, asseritamente notificato in data 30 gennaio 2013, con il quale veniva contestato l'omesso o parziale versamento dell'imposta per l'anno 2007, oltre sanzioni di legge.
Con sentenza n. 2266/2018, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa dichiarava il ricorso inammissibile per mancata prova della tempestività dell'impugnazione, rilevando che la ricorrente non aveva documentato la data di notifica dell'atto impugnato, questione preliminare ed assorbente.
Avverso tale decisione proponeva appello la contribuente con atto spedito a mezzo raccomandata A.R. n. 15296460216-7 in data 17 gennaio 2019 e pervenuto il 22 gennaio
2019, deducendo l'erroneità e l'illegittimità della sentenza impugnata e chiedendone la integrale riforma.
A sostegno dell'appello, l'appellante si limitava a richiamare integralmente le deduzioni e le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, reiterando in particolare l'eccezione di decadenza dell'ente impositore dall'azione di accertamento e la dedotta nullità dell'avviso per violazione dell'art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007, senza tuttavia svolgere alcuna specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
Si costituiva il Comune di Augusta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile e, in ogni caso, infondato.
In via preliminare ed assorbente, il Collegio rileva che l'atto di appello difetta del requisito della specificità dei motivi, limitandosi l'appellante ad un mero richiamo per relationem delle censure svolte in primo grado, senza alcuna confutazione puntuale della ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata.
È principio consolidato che l'appello nel processo tributario, pur avendo natura di revisio prioris instantiae, debba contenere una critica specifica ed argomentata delle statuizioni della sentenza gravata, non essendo sufficiente la pedissequa riproposizione delle doglianze già disattese dal giudice di prime cure.
Nel caso di specie, l'appellante non si confronta in alcun modo con la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo pronunciata dal giudice di primo grado per mancata prova della tempestività dell'impugnazione, questione di natura preliminare, rilevabile d'ufficio e idonea a definire il giudizio in rito.
L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi.
In ogni caso, anche a voler prescindere dal rilievo preliminare che precede, l'appello risulta infondato.
La sentenza di primo grado ha correttamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo, rilevando che la contribuente non ha fornito alcuna prova documentale idonea a dimostrare la data di notifica dell'avviso di accertamento impugnato, limitandosi ad una mera allegazione.
Il rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n.
546/1992 costituisce condizione dell'azione, il cui onere probatorio grava sulla parte ricorrente, mediante la produzione della documentazione attestante la data di notificazione dell'atto impugnato.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento risulta emesso in data 7 dicembre 2012 e consegnato all'agente postale in data 31 dicembre 2012; alla data di proposizione del ricorso introduttivo erano pertanto già decorsi oltre sessanta giorni.
Le ulteriori censure riproposte in appello, concernenti la dedotta decadenza dell'ente impositore e la pretesa nullità dell'avviso di accertamento, restano pertanto assorbite.
Va, inoltre, disattesa la doglianza concernente la pretesa violazione del contraddittorio in Publiservizirelazione al ruolo della società s.r.l..
Dagli atti risulta che la predetta società, cui l'atto impositivo doveva essere notificato ai fini della completezza del contraddittorio, è regolarmente autorizzata dal Ministero competente allo svolgimento dell'attività di riscossione dei tributi, operando quale soggetto concessionario dell'Ente impositore.
Tale circostanza esclude qualsiasi profilo di illegittimità procedimentale, dovendosi ritenere pienamente rispettato il contraddittorio endoprocedimentale e processuale.
In particolare, la legittimazione e l'operatività della società concessionaria risultano confermate dagli atti amministrativi dell'Ente, come da Deliberazione di Giunta Municipale
n. 235 del 9 settembre 2024, con la quale il Comune di Augusta ha disposto la propria costituzione nei giudizi di appello ed ha dato atto della regolare attribuzione e prosecuzione delle attività di riscossione dei tributi mediante soggetti autorizzati. Ne consegue che anche sotto tale profilo l'appello è privo di fondamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Siracusa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 2266/2018 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa,
— dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, rigetta l'impugnazione proposta;
— conferma integralmente la sentenza impugnata;
— condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di Augusta, che liquida in complessivi €. 220,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, 30 NOVEMBRE 2024
Il Presidente est.
NU CC
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 621/2019 spedito il 17/01/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Augusta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2266/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 17/05/2018
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3930/2007/2924 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30 aprile 2013 e iscritto al n. 1498/2013 R.G.R., la sig.ra
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il Comune di Augusta – Ufficio Tributi e la
Publiservizi s.r.l., impugnando l'avviso di accertamento ICI n. 2924/2012, asseritamente notificato in data 30 gennaio 2013, con il quale veniva contestato l'omesso o parziale versamento dell'imposta per l'anno 2007, oltre sanzioni di legge.
Con sentenza n. 2266/2018, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa dichiarava il ricorso inammissibile per mancata prova della tempestività dell'impugnazione, rilevando che la ricorrente non aveva documentato la data di notifica dell'atto impugnato, questione preliminare ed assorbente.
Avverso tale decisione proponeva appello la contribuente con atto spedito a mezzo raccomandata A.R. n. 15296460216-7 in data 17 gennaio 2019 e pervenuto il 22 gennaio
2019, deducendo l'erroneità e l'illegittimità della sentenza impugnata e chiedendone la integrale riforma.
A sostegno dell'appello, l'appellante si limitava a richiamare integralmente le deduzioni e le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, reiterando in particolare l'eccezione di decadenza dell'ente impositore dall'azione di accertamento e la dedotta nullità dell'avviso per violazione dell'art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007, senza tuttavia svolgere alcuna specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
Si costituiva il Comune di Augusta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile e, in ogni caso, infondato.
In via preliminare ed assorbente, il Collegio rileva che l'atto di appello difetta del requisito della specificità dei motivi, limitandosi l'appellante ad un mero richiamo per relationem delle censure svolte in primo grado, senza alcuna confutazione puntuale della ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata.
È principio consolidato che l'appello nel processo tributario, pur avendo natura di revisio prioris instantiae, debba contenere una critica specifica ed argomentata delle statuizioni della sentenza gravata, non essendo sufficiente la pedissequa riproposizione delle doglianze già disattese dal giudice di prime cure.
Nel caso di specie, l'appellante non si confronta in alcun modo con la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo pronunciata dal giudice di primo grado per mancata prova della tempestività dell'impugnazione, questione di natura preliminare, rilevabile d'ufficio e idonea a definire il giudizio in rito.
L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi.
In ogni caso, anche a voler prescindere dal rilievo preliminare che precede, l'appello risulta infondato.
La sentenza di primo grado ha correttamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo, rilevando che la contribuente non ha fornito alcuna prova documentale idonea a dimostrare la data di notifica dell'avviso di accertamento impugnato, limitandosi ad una mera allegazione.
Il rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n.
546/1992 costituisce condizione dell'azione, il cui onere probatorio grava sulla parte ricorrente, mediante la produzione della documentazione attestante la data di notificazione dell'atto impugnato.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento risulta emesso in data 7 dicembre 2012 e consegnato all'agente postale in data 31 dicembre 2012; alla data di proposizione del ricorso introduttivo erano pertanto già decorsi oltre sessanta giorni.
Le ulteriori censure riproposte in appello, concernenti la dedotta decadenza dell'ente impositore e la pretesa nullità dell'avviso di accertamento, restano pertanto assorbite.
Va, inoltre, disattesa la doglianza concernente la pretesa violazione del contraddittorio in Publiservizirelazione al ruolo della società s.r.l..
Dagli atti risulta che la predetta società, cui l'atto impositivo doveva essere notificato ai fini della completezza del contraddittorio, è regolarmente autorizzata dal Ministero competente allo svolgimento dell'attività di riscossione dei tributi, operando quale soggetto concessionario dell'Ente impositore.
Tale circostanza esclude qualsiasi profilo di illegittimità procedimentale, dovendosi ritenere pienamente rispettato il contraddittorio endoprocedimentale e processuale.
In particolare, la legittimazione e l'operatività della società concessionaria risultano confermate dagli atti amministrativi dell'Ente, come da Deliberazione di Giunta Municipale
n. 235 del 9 settembre 2024, con la quale il Comune di Augusta ha disposto la propria costituzione nei giudizi di appello ed ha dato atto della regolare attribuzione e prosecuzione delle attività di riscossione dei tributi mediante soggetti autorizzati. Ne consegue che anche sotto tale profilo l'appello è privo di fondamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Siracusa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 2266/2018 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa,
— dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, rigetta l'impugnazione proposta;
— conferma integralmente la sentenza impugnata;
— condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di Augusta, che liquida in complessivi €. 220,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, 30 NOVEMBRE 2024
Il Presidente est.
NU CC