Sentenza 5 maggio 2001
Massime • 1
Il datore di lavoro il quale - essendo affittuario dell'azienda del precedente datore di lavoro che abbia collocato in mobilità i propri dipendenti - proceda, nel termine di un anno, alla riassunzione di questi ultimi non ha diritto al beneficio del contributo mensile previsto dall'art. 8, comma quarto, della legge n. 223 del 1991 per essere la riassunzione avvenuta nella "medesima azienda" e per aver essa riguardato, quindi, lavoratori che avevano diritto alla precedenza, come previsto dall'art. 15, comma sesto, della legge n. 264 del 1949, richiamato dal combinato disposto del primo e del quarto comma dell'art. 8 della legge n. 223 del 1991 cit..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6315 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA CONCERIA & RIFINIZIONI PELLI DI EG G. e C., in personale del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la Cancelleria Corte Cassazione rapp.to e difeso dall'avvocato ROMOLI GIANNI, unitamente all'avvocato BURLA GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 77/97 del Tribunale di VICENZA, depositata il 05/01/98 R.G.N. 39/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Conceria e Rifinizione Pelli di NE G. e C. S.n.c., in persona di NE NO, proponeva appello innanzi alla Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza avverso la sentenza n. 394/96, pronunciata il 20.12.95 - 11.3.96 dal Pretore di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, con cui era stata rigettata la domanda dalla società stessa proposta al fine di ottenere dall'INPS i contributi previsti dall'art. 8, co. 4^, della legge 23.7.91 n. 223 per gli ex dipendenti della Conceria NE di NE CE e C. S.n.c., posta in amministrazione controllata e quindi ammessa alla procedura di concordato preventivo, dipendenti che erano stati licenziati il 28.2.93 dal Commissario giudiziale per cessazione di attività ed erano stati poi assunti dalla società appellante.
Il Pretore aveva ritenuto che non fosse applicabile nella specie l'ipotesi contemplata nel comma 4^ del citato art. 8, il quale, con riferimento al comma 1^, escludeva le agevolazioni per le assunzioni obbligatorie di lavoratori avvenute in base al diritto di precedenza di cui al 6^ comma dell'art. 15 L. 29.4.49 n. 264 (e successive modificazioni). La Conceria e Rifinizione Pelli aveva precedentemente preso in affitto dallo stesso Commissario l'azienda della Conceria NE, sicché l'assunzione dei dipendenti di quest'ultima impresa doveva considerarsi effettuata "presso la medesima azienda" in adempimento dell'obbligo di precedenza previsto dal menzionato art. 15 comma 6^ e dunque ricorreva l'ipotesi di esclusione dai benefici previsti dall'art. 8 comma 4^ L. n. 223/91. Il primo comma dell'art. 8 L. n. 223/91 (contenente il richiamo al comma 6^ dell'art. 15 L. n. 264/1949) doveva intendersi riferito, inoltre, sia alle ipotesi di mobilità per riduzione di personale, che a quelle per cessazione dell'attività (atteso che per l'art. 24 il collocamento in mobilità avviene sia per riduzione, o trasformazione di attività o lavoro, che per cessazione dell'attività), diversamente la disposizione sarebbe stata una mera ripetizione dell'art. 15 comma 6^ L. n. 264/49. In entrambi i casi, infatti, la ratio della norma tendeva a rafforzare il legame tra il lavoratore e l'unità produttiva, esigenza che sussisteva sia per la riduzione di personale, che per la cessazione dell'attività dell'azienda. Di conseguenza, non spettava il contributo di cui al comma 4^ perché l'appellante aveva proceduto ad assunzioni cui era tenuta ai sensi del comma 1^.
Contestando l'esattezza di quanto affermato dal primo giudice, la Conceria e Rifinizione Pelli, a sostegno dell'impugnazione, deduceva la piena sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 8 comma 4^ L. n. 223/91. L'INPS, costituitosi in giudizio, resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 3 ottobre 1997 - 5 gennaio 1998 il tribunale di Vicenza in totale riforma della sentenza n. 394/96 pronunciata dal Pretore di Vicenza, quale giudice del lavoro, il 20.12.95, riconosceva il diritto della Conceria e Rifinizione Pelli di NE G. e C. S.n.c. ad ottenere il contributo previsto dall'art. 8 comma 4^ L. 23/7/91 n. 223 per gli ex dipendenti della Conceria NE di NE
CE e C. S.n.c. e condannava l'INPS a versare all'appellante i relativi contributi, con gli interessi legali dal 121^ giorno successivo al 22.6.93 fino al saldo;
rigettava la domanda di rivalutazione monetaria degli importi di cui al capo precedente;
confermava la pronuncia sulle spese di causa per il primo grado del giudizio e dichiarava l'integrale compensazione delle spese anche per il giudizio di appello.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'INPS con un unico articolato motivo di ricorso illustrato anche con successiva memoria.
Resiste con controricorso la società intimata, che ha presentato anch'essa memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, commi 1^ e 4^, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 15, comma 6^, della legge 29 aprile 1949, n. 264
e 2112 cod. civ. (anche in relazione all'art. 2697 cod. civ.);
nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Sostiene la difesa dell'INPS che erroneamente i giudici di secondo grado - riformando integralmente la sentenza pretorile hanno ritenuto che - ai fini della concessione del richiesto beneficio contributivo - l'esatta interpretazione delle citate disposizioni debba scaturire dal significato da attribuire al termine l'azienda, contenuto nel comma sesto dell'art. 15 della L. n. 264/1949. In particolare contesta l'affermazione del Tribunale che ha ritenuto non corretto il significato che il primo giudice ha attribuito a tale termine "nell'accezione, più propriamente civilistica, di complesso di beni organizzato per l'esercizio di un'attività produttiva o di scambio", piuttosto che quale sinonimo di "datore di lavoro" o "impresa", cioè di soggetto (persona fisica o giuridica) che normalmente individua ed a cui è riconducibile la titolarità dell'attività produttiva stessa".
È invece corretta - secondo l'INPS - proprio la sentenza di primo grado laddove si afferma che il comma sesto dell'art. 15 della L. n. 264/1949 "va interpretato nel senso che l'obbligo di riassunzione ivi previsto concerna l'azienda e non l'"imprenditore": vale a dire che, nella ricorrenza delle altre condizioni di legge, il diritto di precedenza non vale solo nei confronti dello stesso imprenditore (persona fisica o giuridica) che abbia proceduto al licenziamento, ma anche dell'imprenditore che dopo il licenziamento sia subentrato nella titolarità dell'azienda presso la quale il lavoratore era in forza.
A tale conclusione - secondo la difesa dell'Istituto - conduce il dato letterale del comma 6^ dell'art. 15, nel quale si parla di "azienda" e non di "impresa" o "datore di lavoro", unito alla considerazione che il legislatore, nell'atto della redazione del testo normativo, doveva aver ben presente la differenza tra i due concetti se al precedente comma 5 ha logicamente disposto che il datore di lavoro può rifiutare di assumere i lavoratori i quali sono stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.
2. Il ricorso è fondato.
L'art. 8 legge 23 luglio 1991 n. 223 - dopo aver previsto al primo comma che per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni - stabilisce, al quarto comma, che il datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Il beneficio del contributo dell'indennità mensile è quindi escluso nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia tenuto all'assunzione ai sensi del primo comma della medesima disposizione, ossia nell'ipotesi in cui abbia assunto lavoratori in mobilità ai quali si applica il diritto di precedenza nell'assunzione previsto dal sesto comma dell'art. 15 della cit. legge n. 264 del 1949. Disposizione
quest'ultima che prevede che "i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno".
La questione interpretativa che pone la presente controversia risiede nell'individuazione dell'ambito della fattispecie esclusa, come eccezione, rispetto alla fattispecie generale che, come regola, assegna al datore di lavoro il beneficio del contributo mensile in esame.
La fattispecie esclusa è definita dall'art. 8 cit., non già direttamente, bensì mediante un duplice rinvio: quello (interno) del comma 4 al comma 1 (perché il beneficio del comma 4 non si applica se il datore di lavoro è tenuto all'assunzione ai sensi del comma 1) e quello (esterno) del comma 1 all'art. 15 (e segnatamente al suo comma 6) della legge 29 aprile 1949 n. 264, cit. (atteso che il comma 1 dell'art. 8 estende ai lavoratori in mobilità il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al comma 6 dell'art. 15). Per il tramite di questo duplice rinvio la fattispecie esclusa risulta definita dallo stesso ambito del diritto di precedenza dei lavoratori licenziati per riduzione di personale nella riassunzione presso la "medesima azienda" entro un anno, diritto che il cit. primo comma dell'art. 8 estende a tutti i lavoratori in mobilità e quindi anche a quelli già dipendenti in un'azienda che abbia del tutto cessata la sua attività.
L'interpretazione della norma così individuata che definisce la fattispecie esclusa ruota intorno alla nozione di "medesima azienda" che nella sua accezione letterale ha una portata oggettiva perché si riferisce (ex art. 2555 c.c., letto in combinato disposto con l'art. 2082 c.c.) al complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. All'evidenza quindi l'azienda non è l'imprenditore, ma rappresenta il riferimento oggettivo dell'attività di quest'ultimo. L'azienda, nella sua connotazione oggettiva, rimane la stessa in caso di vendita (art. 2555 c.c.), usufrutto (art. 2561 c.c.), affitto (art. 2562 c.c.); muta, sotto l'aspetto soggettivo, l'imprenditore giacché cessa di esser tale il cedente e tale diventa il cessionario.
Ed allora - alla luce della mera interpretazione letterale risultante dal senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione testuale (ossia alla luce della nozione di azienda come distinta da quella di imprenditore) - la fattispecie esclusa ricorre ogni qual volta l'azienda nella quale è nuovamente assunto il lavoratore in mobilità è la stessa di quella dalla quale è stato estromesso in ragione appunto del collocamento in mobilità.
3. La sentenza impugnata disattende questa interpretazione letterale accedendo ad un'interpretazione sistematica che la porta a concludere che il riferimento alla "medesima azienda" - contenuto nel cit. comma 6 dell'art. 15 - deve intendersi in realtà fatto al "medesimo datore di lavoro"; ciò perché la medesima disposizione si riferisce al datore di lavoro e non già all'azienda sia al precedente comma 5 (che prevede un'ipotesi in cui il datore di lavoro può rifiutare l'assunzione del lavoratore avviato dall'ufficio - competente) sia al successivo comma 7 (che pone a carico del datore di lavoro, che presenti una richiesta di assunzione, l'obbligo di comunicare contestualmente i nominativi degli eventuali lavoratori licenziati nell'anno precedente per riduzione di personale).
In realtà quest'esigenza di interpretazione sistematica divergente da quella letterale non sussiste perché il quinto ed il settimo comma dell'art. 15 fanno riferimento a situazioni soggettive del datore di lavoro (in termini di facoltà e di obbligo), mentre il sesto comma fa riferimento ad una situazione soggettiva del lavoratore iscritto al collocamento (in termini di suo diritto di precedenza). La quale ultima può essere definita in termini oggettivi con riferimento alla "medesima azienda" senza risentire del riferimento necessariamente soggettivo al "datore di lavoro" delle situazioni soggettive che si appuntano sul medesimo. Ed anzi il fatto che il settimo comma parli di "dipendenti della stessa qualifica licenziati per riduzione di personale" - mentre il quinto comma si riferisca più specificamente a dipendenti precedentemente "da lui" (id est: dal medesimo datore di lavoro) licenziati per giusta causa - conferma al contrario che si tratta (nel settimo comma, come nel sesto) di licenziamenti effettuati nella "medesima azienda", anche se intimati (nell'anno precedente) da altro datore di lavoro cessionario di quello che opera la riassunzione. L'interpretazione sistematica accolta dal tribunale è poi utilizzata in modo contraddittorio perché, pur ponendo l'equiparazione - qui respinta - tra "medesima azienda" e "medesimo datore di lavoro" - il tribunale smentisce questa impostazione allorché afferma che in caso di trasferimento d'azienda, fattispecie ritenuta diversa da quella dell'affitto d'azienda, il beneficio del contributo in esame sarebbe escluso;
sicché è dato inferirne che in caso di trasferimento d'azienda, essendoci non di meno un mutamento nel rapporto di lavoro sotto l'aspetto soggettivo che consente di distinguere tra il nuovo datore di lavoro cessionario ed il precedente datore di lavoro cedente, non opererebbe la predicata equiparazione tra "medesima azienda" e "medesimo datore di lavoro".
Nel suo complesso pertanto l'interpretazione accolta dal tribunale svela la sua inattendibilità sì da non valere a vincere l'interpretazione letterale sopra indicata.
4. Il canone esegetico dell'art. 12 delle preleggi richiede comunque di non fermarsi all'interpretazione letterale, ma di verificare anche quella teleologica sulla base della ricostruita ratio legis. La finalità del contributo di cui al quarto comma dell'art. 8 cit. è quella di incentivare il ricollocamento di lavoratori in mobilità percettori della relativa indennità di mobilità, contestualmente contenendo l'onere economico per l'ente previdenziale erogatore della provvidenza (il contributo al datore di lavoro è infatti pari soltanto al cinquanta per cento dell'indennità che altrimenti sarebbe spettata al lavoratore).
Nel caso invece di riassunzione nella "medesima azienda" non c'è soltanto il ricollocamento di lavoratori in mobilità; c'è anche una sopravvenuta situazione di necessità di ampliamento del livello occupazionale che (pur non potendo escludersi) non è di norma in linea con le ragioni che legittimano l'avvio della procedura di mobilità e che giustificano, all'esito del procedimento disegnato dalla legge n. 223/91, cit., la contrazione del livello occupazionale con l'estromissione dei lavoratori eccedenti. Il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto di non incentivare questa evenienza, anche se non l'ha considerata con sospetto per le (altrimenti) possibili strumentalizzazioni al fine di lucrare il contributo in questione. L'evenienza che il lavoratore esca dall'azienda (perché collocato in mobilità) e successivamente vi rientri (perché riassunto) è vicenda diversa da quella del lavoratore che esce definitivamente da un'azienda (a seguito del collocamento in mobilità) e trovi un nuovo posto di lavoro in un'altra azienda (dove è riassunto). Questa diversità di fattispecie è poi sottolineata dal disposto del successivo comma 4- bis del medesimo art.
8 - comma introdotto dall'art. 2 d.l. maggio 1994, n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451 - che ha ampliato la fattispecie esclusa dal beneficio del contributo in esame. Tale disposizione infatti prevede che il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. Questa assimilazione di alcune ipotesi in cui la riassunzione avviene in altra azienda, ma nella particolare situazione definita dal comma 4-bis dell'art. 8 in cui nella sostanza vi è un unitario assetto proprietario dei beni aziendali, ancorché riferiti a più imprese, all'ipotesi in cui la riassunzione avviene nella medesima azienda, mostra ulteriormente che ciò che rileva è il dato oggettivo dell'azienda, non già quello soggettivo del datore di lavoro. Quando l'azienda è sostanzialmente la stessa, perché c'è una situazione di controllo o di collegamento, non di meno scatta l'esclusione del beneficio del contributo in esame. Ciò conferma che l'esclusione sicuramente c'è quando l'azienda è la "medesima" anche sotto il profilo strettamente formale, a nulla rilevando che l'imprenditore - e quindi il datore di lavoro - possa essere mutato per un qualsiasi fenomeno successorio inter vivos nel rapporto (come in caso di trasferimento, usufrutto, affitto d'azienda).
In conclusione la ratio legis non fa altro che confermare l'interpretazione letterale del quarto comma dell'art. 8 cit., nei termini sopra indicati.
5. Nella specie poi è pacifico che l'azienda in cui i lavoratori sono stati riassunti è la "medesima" di quella dalla quale erano stati estromessi per collocamento in mobilità, avendo l'originario datore di lavoro (anzi nella specie il commissario giudiziale della procedura concorsuale) ceduto in affitto la stessa al nuovo datore di lavoro. Quindi erroneamente il tribunale ha ritenuto che non ricorresse la fattispecie esclusa per il fatto che diversi erano i datori di lavoro anche se "medesima" era l'azienda.
6. Alla stessa conclusione così raggiunta è pervenuta anche Cass. n. 2443 del 2000 che rappresenta quindi un precedente in senso conforme anche se l'iter argomentativo - richiamato nella memoria dell'Istituto - è in qualche misura diverso perché tale pronuncia legge il quarto comma dell'art. 8 cit. come se escludesse il beneficio del contributo nel caso di assunzione da parte del medesimo datore di lavoro o di altro ad esso succeduto a seguito di trasferimento d'azienda; sicché lo sforzo argomentativo è stato quello di equiparare la fattispecie dell'affitto d'azienda a quella del trasferimento d'azienda. Ma in realtà il quarto comma dell'art.
8 - come sopra più ampiamente argomentato - si limita ad escludere il beneficio ove l'azienda dalla quale è stato estromesso il lavoratore a seguito di collocamento in mobilità sia la "medesima" di quella nella quale rientra a seguito della riassunzione. Ciò è condizione necessaria e sufficiente per escludere il beneficio del contributo in questione, senza necessità che sia anche identificabile una fattispecie di trasferimento d'azienda od altra equiparabile.
7. Il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese di giudizio, alla Corte d'appello di Venezia che si atterrà al seguente principio di diritto: "Il datore di lavoro, il quale - essendo affittuario dell'azienda del precedente datore di lavoro che abbia collocato in mobilità i suoi dipendenti - proceda nel termine di un anno alla riassunzione di questi, non ha diritto al beneficio del contributo mensile previsto dal quarto comma dell'art. 8 della legge n. 223 del 1991 per essere la riassunzione avvenuta nella "medesima azienda" e quindi per aver riguardato lavoratori che avevano diritto alla precedenza, come previsto dal sesto comma dell'art. 15 della legge n. 264 del 1949, richiamato dal combinato disposto del primo e del quarto comma dell'art. 8 cit.".
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2001