Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6315
CASS
Sentenza 5 maggio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il datore di lavoro il quale - essendo affittuario dell'azienda del precedente datore di lavoro che abbia collocato in mobilità i propri dipendenti - proceda, nel termine di un anno, alla riassunzione di questi ultimi non ha diritto al beneficio del contributo mensile previsto dall'art. 8, comma quarto, della legge n. 223 del 1991 per essere la riassunzione avvenuta nella "medesima azienda" e per aver essa riguardato, quindi, lavoratori che avevano diritto alla precedenza, come previsto dall'art. 15, comma sesto, della legge n. 264 del 1949, richiamato dal combinato disposto del primo e del quarto comma dell'art. 8 della legge n. 223 del 1991 cit..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6315
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6315
    Data del deposito : 5 maggio 2001

    Testo completo