Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 2
Ai fini della contestazione del reato di cui all'art. 186 cod. strada, anche dopo le modifiche introdotte dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere provato con qualsiasi mezzo e non necessariamente attraverso il test alcolimetrico previsto dal regolamento di attuazione dello stesso codice.
Le diverse fattispecie introdotte, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art. 186 cod. strada dal D.L. n. 117 del 2007, costituiscono autonome ipotesi incriminatrici, come emerge dalla previsione di pene differenziate in ragione della diversità del tasso alcolimetrico accertato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2008, n. 45122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45122 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LICARI Carlo - Presidente - del 06/11/2008
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1934
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 18913/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR SA n. il 09.08.1957;
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Trento in data 06.02.2008;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Claudio D'Isa;
udite le richieste del Procuratore Generale, nella persona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. Asta Pietro chiede l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6.02.2008 la Corte d'Appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale dello stesso capoluogo, sezione distaccata di Tione di Trento, in data 5.01.2007 con cui OR AU è stato dichiarato responsabile del reato previsto dagli artt. 81 cpv. cod. pen., e commi 2 e 7, art. 186 C.d.S., accertato l'11.12.2004, e condannato alla pena di gg. 12 di arresto ed Euro 200,00 di ammenda oltre spese e pena accessoria.
Ricorre per Cassazione, a mezzo del ministero del suo difensore, l'imputato denunciando:
a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nella specie dell'ari. 186 C.d.S. il quale, a seguito della novella n. 160 del 2007, prevede la punibilità dell'agente solo nel caso in cui lo stato di ubriachezza sia rimasto accertato dall'esame alcolemico. Nella fattispecie non essendo stato eseguito tale esame non esistevano parametri idonei per dichiarare lo stato di ebbrezza;
b) manifesta illogicità della motivazione in quanto, prevedendo la nuova formulazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, tre ipotesi di guida in stato di ebbrezza, punite la prima con la sola ammenda e le altre due anche con la pena detentiva a seconda del livello di alcool nel sangue, in mancanza di un esame alcolimetrico, per il principio del favor rei, pure fondando la responsabilità dell'imputato su elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, si sarebbe dovuta applicare l'ipotesi punita con la sola ammenda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondato il secondo motivo posto a base del ricorso, tuttavia la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato ascritto estinto per prescrizione. Indubbiamente, in quanto norma più favorevole, trova applicazione al caso di specie la normativa introdotta dalla novella di cui alla L. n. 160 del 2007. Ciò premesso, appare opportuno precisare che va ravvisata un'autonomia delle ipotesi incriminatici, previste rispettivamente dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), b) e c), come novellato, sebbene queste si riferiscano ad un'unica condotta (guida in stato di ebbrezza), l'autonomia emerge dalla previsione di pene diversificate (per altro inasprite ultimamente dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92) in ragione della diversità del tasso alcolimetrico accertato. È proprio questo dato che, aggiungendo un elemento caratterizzante alla stessa condotta, rende figure autonome di reato le singole ipotesi descritte nell'art. 186 C.d.S., comma 2, richiamate lett.. Orbene, va disatteso il primo motivo di ricorso poiché l'interpretazione data alla norma dal ricorrente comporterebbe una sostanziale disapplicazione della legge. Il reato di guida in stato di ebbrezza, basato su di un accertamento sintomatico di tale stato, di fronte al rifiuto del guidatore di sottoporsi al test alcolimetrico, se non lo si facesse rientrare, comunque, per il principio del favor rei, nella ipotesi meno grave (lett. a) dell'art. 186 C.d.S., rimarrebbe impunito, risolvendosi il tutto in una sua mascherata depenalizzazione;
tutto ciò in contrasto con la ratio del legislatore che, anzi, ha voluto inasprirne le pene con al novella del D.L. 3 agosto 2007, n. 177, conv. in L. n. 160 del 2007. Questa Corte ha affermato in maniera costante (V. fra tutte: sezione 4, sentenza n. 39057 del 4.05.2004, Rv. 229966) che lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 reg. att. esec. C.d.S.. Invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali, e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell'interessato (per il caso di specie sottoporsi o meno al procedimento dell'alcooltest), il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza, così come può disattendere l'esito fornito dall'"etilometro", sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.
Ne si ritiene, all'esito dell'entrata in vigore del D.L. n. 177 del 2007, che tale principio giurisprudenziale possa essere superato dal dato normativo (come rileva il ricorrente) secondo cui il legislatore, per l'accertamento dello stato di ebbrezza del guidatore, ha voluto far riferimento a parametri oggettivi, in quanto già prima di tale novella, la stessa disposizione normativa dell'art. 186 C.d.S. prevedeva al 6 comma che il conducente era considerato in stato di ebbrezza qualora dall'accertamento risultasse un valore corrispondente ad un tasso superiore a 05 g/l.. Appare evidente, dunque, che la diversificazione del tasso alcolimetrico è stata voluta per graduare la pena in riferimento a condotte considerate più gravi, in quanto più pericolose per la propria ed altrui incolumità, per non appiattirle con una sanzione unica. Ciò posto, trova, dunque, applicazione al caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), punita con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, ed, in considerazione del fatto che il reato è stato consumato in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, modificativa dei termini prescrizionali, anche in questo caso trova applicazione la norma più favorevole di cui all'art. 157 c.p., che per le contravvenzioni punite con la sola ammenda prevedeva il termine di prescrizione di due anni.
Di conseguenza, tenuto conto dell'interruzione, il termine di prescrizione di cui al combinato disposto dell'art. 157 c.p., n. 6 e dell'art. 160 c.p., u.c., u.p., vecchia formulazione, è di tre anni, termine che risulta perento.
Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza senza rinvio per essere il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione. Va disposta la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Trento per quanto di competenza in ordine alle sanzioni amministrative.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Trento per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 6 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2008