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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/12/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1868/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SS
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 1868/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, riservata per la decisione all'udienza 3 Dicembre
2025, e promossa, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], Parte_1
E Parte_2
, nata in (Thailandia) il 23/05/1986, entrambi elettivamente Parte_3 domiciliati in GAETA (LT) VIA MILANO N.14, presso lo studio dell'Avv. DI MILLA
RA che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI:
1 Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 3.12.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 09.09.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in SS (FR ) il 23.05.2019 e di non aver avuto figli durante la convivenza, hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi e successivamente, previa rimessione sul ruolo, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione, senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. .
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1868/2025 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in SS (FR) il 23/05/2019, atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SS (FR) dell'anno 2019, al n. 13, parte
I, Serie);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
2 5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 03/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SS
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 1868/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, riservata per la decisione all'udienza 3 Dicembre
2025, e promossa, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], Parte_1
E Parte_2
, nata in (Thailandia) il 23/05/1986, entrambi elettivamente Parte_3 domiciliati in GAETA (LT) VIA MILANO N.14, presso lo studio dell'Avv. DI MILLA
RA che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI:
1 Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 3.12.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 09.09.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in SS (FR ) il 23.05.2019 e di non aver avuto figli durante la convivenza, hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi e successivamente, previa rimessione sul ruolo, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione, senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. .
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1868/2025 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in SS (FR) il 23/05/2019, atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SS (FR) dell'anno 2019, al n. 13, parte
I, Serie);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
2 5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 03/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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