Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 291
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Incompetenza territoriale dell'Agente della Riscossione

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché al momento della formazione del ruolo e della trasmissione degli atti, il contribuente risiedeva a Roma, rendendo competente l'agente della riscossione operante in quella sede.

  • Rigettato
    Illegittimità della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'atto presupposto si sia perfezionata secondo le norme vigenti, producendo in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata A/R e la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) spedita con raccomandata. Si è configurata una 'ricezione legale' in quanto l'ufficiale postale ha immesso l'avviso nella cassetta postale del destinatario assente, e l'atto è stato restituito al mittente per decorso dei dieci giorni senza ritiro. La notifica ha raggiunto lo scopo.

  • Inammissibile
    Infondatezza dell'atto di contestazione per non aver commesso il fatto

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs 546/92, poiché l'atto presupposto alla cartella di pagamento è divenuto definitivo per mancata opposizione entro il termine decadenziale di cui all'art. 21 del D.Lgs 546/92, a seguito del perfezionamento della sua notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 291
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 291
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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