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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 72/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 1 - Sede Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 310 DOGANE-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230224283279000 DOGANE-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3186/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: L'Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 1 - Sede Palermo si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720230224283279 recante il ruolo n. 2023/004320 adottato dall'Agenzia delle Dogane in relazione all' atto di contestazione/ irrogazione sanzione n. 292100 - 310 – 2022, notificato il 4 aprile 2022, convenendo in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio di Palermo nonché l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della
Riscossione per la Provincia di Roma.
Ha premesso di essere venuto a conoscenza del provvedimento sanzionatorio amministrativo emesso nei propri confronti, presumibilmente legato ad un asserito prelievo abusivo di energia elettrica, solo in data 17 ottobre 2024, tramite la notifica dell'impugnata cartella di pagamento.
Ha eccepito: I) Incompetenza territoriale dell'Agente della Riscossione – violazione degli artt. 12 e 24 del
D.P.R. 602/1973. Sul punto, il ricorrente ha dedotto di avere il proprio domicilio fiscale in Provincia di Palermo
e tuttavia la cartella di pagamento è stata emessa dalla sede di Roma dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione. II) Illegittimità della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica degli atti presupposti.
Sul punto, il ricorrente ha dedotto che l'ADER ha richiesto il pagamento di presunti debiti per sanzioni amministrative per complessivi € 491,41, assumendo la rituale notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione n. 310, invece mai avvenuta.III) Infondatezza dell'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione impugnato per non aver commesso il fatto. Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato di non aver commesso alcun furto di energia elettrica né alcuna violazione della legislazione amministrativo-tributaria in materia di accise sui prodotti energetici e che, invece, è “vittima” di un prelievo abusivo di elettricità, commesso da terzi in proprio danno.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento sia della cartella che del provvedimento presupposto.
Gli Enti convenuti si sono opposti all'accoglimento del ricorso, ciascuno con proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione è determinata sulla base del criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività dell'agente ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del D.P.R. n. 602 del 1973, s'instaura un rapporto diretto, nonché in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività amministrativa (cfr. Cass. n.
20669 del 01/10/2014; Cass. n. 20458 del 30/07/2019).
In applicazione di tale principio, è infondato il primo motivo di ricorso giacchè al tempo in cui è stato formato il ruolo e sono stati trasmessi gli atti all'agente per la riscossione, il contribuente risiedeva a Roma, nella Indirizzo_1 (cfr. All. 6 del fascicolo dell'Agenzia delle Dogane) e, conseguentemente, competente a riscuotere il credito era il concessionario operante, ovvero l'Agenzia delle Entrate Riscossione- sede di
Roma. Con il secondo motivo, parte ricorrente ha dedotto che la cartella costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza del provvedimento sanzionatorio.
Esaminata la documentazione in atti, si osserva che l'atto di contestazione presupposto alla cartella di pagamento reca espressa attestazione del messo notificatore, resa ai sensi dell'art. 14 della Legge 890/82, di spedizione a mezzo servizio postale.
Ciò posto, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (articolo 24 Cost., e articolo 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, articolo 8 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" in quanto "solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario" (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021; v. anche Cass. n. 2321 del 2014 e Cass. n. 6887 del 2016).
Orbene, in atti è presente l'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 78528787437-2 con la quale è stato trasmesso l'atto di contestazione, nonché la CAD (comunicazione di avvenuto deposito) spedita con raccomandata n. 629028971481 del 23 marzo 2022.
Si verte, pertanto, chiaramente nell'ipotesi di "ricezione legale" della raccomandata informativa risultando dall'avviso di ricevimento prodotto in allegato che l'ufficiale postale, essendo il destinatario risultato nuovamente assente al momento della consegna di tale raccomandata, ha correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente a seguito del decorso dei dieci giorni senza che il predetto destinatario avesse provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio.
Peraltro, è noto che la raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale (Cass. n. 19795 del
2017). In pratica, nel caso in esame la notifica ha raggiunto il suo scopo avendo il destinatario ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo, nella propria cassetta postale, essendo egli risultato nuovamente assente, come in occasione dell'accesso eseguito dal postino per consegnare il plico contenente l'atto di contestazione, e scelto di omettere il ritiro presso l'ufficio postale del plico, determinando così la compiuta giacenza (Cass. n. 265 del 2019; Cass. n. 31724 del 2019, Cass. Ord. 8895/2022 ).
In ragione del perfezionamento del procedimento notificatorio dell'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata, il terzo motivo di doglianza è inammissibile, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs 546/92, in quanto l'atto presupposto a quello impugnato è divenuto definitivo per non essere stato opposto entro il termine decadenziale di cui all'art. 21 del D.Lgs 546/92.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va respinto.
Spese compensate avuto riguardo alla particolarità della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 72/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 1 - Sede Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 310 DOGANE-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230224283279000 DOGANE-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3186/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: L'Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 1 - Sede Palermo si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720230224283279 recante il ruolo n. 2023/004320 adottato dall'Agenzia delle Dogane in relazione all' atto di contestazione/ irrogazione sanzione n. 292100 - 310 – 2022, notificato il 4 aprile 2022, convenendo in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio di Palermo nonché l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della
Riscossione per la Provincia di Roma.
Ha premesso di essere venuto a conoscenza del provvedimento sanzionatorio amministrativo emesso nei propri confronti, presumibilmente legato ad un asserito prelievo abusivo di energia elettrica, solo in data 17 ottobre 2024, tramite la notifica dell'impugnata cartella di pagamento.
Ha eccepito: I) Incompetenza territoriale dell'Agente della Riscossione – violazione degli artt. 12 e 24 del
D.P.R. 602/1973. Sul punto, il ricorrente ha dedotto di avere il proprio domicilio fiscale in Provincia di Palermo
e tuttavia la cartella di pagamento è stata emessa dalla sede di Roma dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione. II) Illegittimità della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica degli atti presupposti.
Sul punto, il ricorrente ha dedotto che l'ADER ha richiesto il pagamento di presunti debiti per sanzioni amministrative per complessivi € 491,41, assumendo la rituale notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione n. 310, invece mai avvenuta.III) Infondatezza dell'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione impugnato per non aver commesso il fatto. Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato di non aver commesso alcun furto di energia elettrica né alcuna violazione della legislazione amministrativo-tributaria in materia di accise sui prodotti energetici e che, invece, è “vittima” di un prelievo abusivo di elettricità, commesso da terzi in proprio danno.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento sia della cartella che del provvedimento presupposto.
Gli Enti convenuti si sono opposti all'accoglimento del ricorso, ciascuno con proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione è determinata sulla base del criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività dell'agente ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del D.P.R. n. 602 del 1973, s'instaura un rapporto diretto, nonché in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività amministrativa (cfr. Cass. n.
20669 del 01/10/2014; Cass. n. 20458 del 30/07/2019).
In applicazione di tale principio, è infondato il primo motivo di ricorso giacchè al tempo in cui è stato formato il ruolo e sono stati trasmessi gli atti all'agente per la riscossione, il contribuente risiedeva a Roma, nella Indirizzo_1 (cfr. All. 6 del fascicolo dell'Agenzia delle Dogane) e, conseguentemente, competente a riscuotere il credito era il concessionario operante, ovvero l'Agenzia delle Entrate Riscossione- sede di
Roma. Con il secondo motivo, parte ricorrente ha dedotto che la cartella costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza del provvedimento sanzionatorio.
Esaminata la documentazione in atti, si osserva che l'atto di contestazione presupposto alla cartella di pagamento reca espressa attestazione del messo notificatore, resa ai sensi dell'art. 14 della Legge 890/82, di spedizione a mezzo servizio postale.
Ciò posto, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (articolo 24 Cost., e articolo 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, articolo 8 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" in quanto "solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario" (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021; v. anche Cass. n. 2321 del 2014 e Cass. n. 6887 del 2016).
Orbene, in atti è presente l'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 78528787437-2 con la quale è stato trasmesso l'atto di contestazione, nonché la CAD (comunicazione di avvenuto deposito) spedita con raccomandata n. 629028971481 del 23 marzo 2022.
Si verte, pertanto, chiaramente nell'ipotesi di "ricezione legale" della raccomandata informativa risultando dall'avviso di ricevimento prodotto in allegato che l'ufficiale postale, essendo il destinatario risultato nuovamente assente al momento della consegna di tale raccomandata, ha correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente a seguito del decorso dei dieci giorni senza che il predetto destinatario avesse provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio.
Peraltro, è noto che la raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale (Cass. n. 19795 del
2017). In pratica, nel caso in esame la notifica ha raggiunto il suo scopo avendo il destinatario ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo, nella propria cassetta postale, essendo egli risultato nuovamente assente, come in occasione dell'accesso eseguito dal postino per consegnare il plico contenente l'atto di contestazione, e scelto di omettere il ritiro presso l'ufficio postale del plico, determinando così la compiuta giacenza (Cass. n. 265 del 2019; Cass. n. 31724 del 2019, Cass. Ord. 8895/2022 ).
In ragione del perfezionamento del procedimento notificatorio dell'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata, il terzo motivo di doglianza è inammissibile, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs 546/92, in quanto l'atto presupposto a quello impugnato è divenuto definitivo per non essere stato opposto entro il termine decadenziale di cui all'art. 21 del D.Lgs 546/92.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va respinto.
Spese compensate avuto riguardo alla particolarità della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.