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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/12/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3674/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di ES -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 3674/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: impiegata reddito: euro 36.487,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaio reddito: euro 19.139,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Serena Biancardi presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio ad UÀ IN (RO) il 6.6.2015 (anno 2015, Numero 5, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 6.6.2013 Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1. Il figlio minore è affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre e attribuzione alla stessa dell'esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e in particolare quelle inerenti le attività scolastiche – quali gite, partecipazione a viaggi d'istruzione, che non prevedano il pernotto, eventi formativi proposti dall'istituto etc. – e per lo svolgimento dell'attività sportiva;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio senza limitazioni, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e di quelli scolastici del ragazzo e comunque almeno due pomeriggi-sere alla settimana, con eventuale pernottamento presso il padre e con fine settimana alterni dal venerdì, alle ore 18.00 circa, sino alla domenica sera alle ore 22.00 circa (d'estate, ore 23.00 circa); durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 presso un genitore e dal 31 al 6 compreso presso l'altro, con rientro presso la casa familiare entro le ore 22.00 circa;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua;
due settimane non consecutive nel mese di agosto, salvo diverso calendario da concordarsi tra i genitori, anche a seconda degli impegni dei figli, entro il 31.05 di ogni anno;
nel giorno del compleanno del figlio, ciascun genitore potrà partecipare ai festeggiamenti, indipendentemente dal luogo in cui verranno organizzati;
il figlio trascorrerà con il rispettivo genitore il giorno del Per_1 compleanno di quest'ultimo, con il rispetto degli usuali orari di rientro presso la propria abitazione.
2. La residenza familiare, di proprietà della ricorrente rimane assegnata Parte_1
a quest'ultima, in virtù del collocamento del figlio minore, avendo già provveduto il padre a trasferirsi altrove.
3. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio un assegno mensile di € 300,00#, che il padre verserà a mezzo bonifico Per_1 bancario sull'IBAN già noto, entro il giorno 20 di ogni mese.
4. L'assegno unico verrà attributo integralmente alla madre.
5. Il padre rimborserà alla madre le spese straordinarie dalla medesima anticipate per il figlio nella misura del 50%, unitamente al contributo per il mantenimento e dietro presentazione di rendiconto corredato dalle ricevute di spesa;
per la regolamentazione delle spese straordinarie si richiama il protocollo CNF, che si riporta per quanto di interesse:
- spese da rimborsare senza preventivo accordo a) spese mediche: visite specialistiche e spese farmaceutiche sostenute su impegnativa del medico curante, spese dentistiche fino a € 500,00# annui, trattamenti sanitari urgenti erogati dal S.S.N., ticket sanitari;
b) spese scolastiche: tasse e rette di istituti pubblici, libri di testo e gite senza pernottamento;
c) spese extrascolastiche: un'attività sportiva con la relativa attrezzatura;
- spese da rimborsare previo accordo
2 a) spese mediche: cure dentistiche di importo superiore a € 500,00# annui e cure ortodontiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari in regime non convenzionato, farmaci e terapie di medicina non convenzionale;
b) spese scolastiche: tasse e rette di istituti privati, corsi di specializzazione, gite con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche: secondo sport, attività ricreative e ludiche con la relativa attrezzatura, c.d. cambi di stagione, viaggi e vacanze, babysitter.
6. Le detrazioni fiscali inerenti al figlio verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%; entro il 30 aprile di ogni anno gli stessi s'impegnano a scambiarsi le rispettive dichiarazioni dei redditi e gli altri documenti necessari per la dichiarazione ISEE e per ogni altra necessità del figlio, nonché a curare ogni altra attività, di rispettiva competenza, utile al completo inoltro della pratica all'Istituto Previdenziale (a titolo di esempio non esaustivo, autorizzare la procedura nel portale apposito con proprio SPID).
7. e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di Parte_1 Parte_2 non aver, pertanto, nulla a pretendere, l'uno dall'altra, a titolo di contributo per il rispettivo mantenimento.
8. Nulla per le spese di lite.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa
3 sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.), tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 3674/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio ad UÀ IN (RO) il 6.6.2015, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UÀ IN (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 18 dicembre 2025
Il Presidente estensore
PA Di ES
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di ES -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 3674/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: impiegata reddito: euro 36.487,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaio reddito: euro 19.139,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Serena Biancardi presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio ad UÀ IN (RO) il 6.6.2015 (anno 2015, Numero 5, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 6.6.2013 Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1. Il figlio minore è affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre e attribuzione alla stessa dell'esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e in particolare quelle inerenti le attività scolastiche – quali gite, partecipazione a viaggi d'istruzione, che non prevedano il pernotto, eventi formativi proposti dall'istituto etc. – e per lo svolgimento dell'attività sportiva;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio senza limitazioni, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e di quelli scolastici del ragazzo e comunque almeno due pomeriggi-sere alla settimana, con eventuale pernottamento presso il padre e con fine settimana alterni dal venerdì, alle ore 18.00 circa, sino alla domenica sera alle ore 22.00 circa (d'estate, ore 23.00 circa); durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 presso un genitore e dal 31 al 6 compreso presso l'altro, con rientro presso la casa familiare entro le ore 22.00 circa;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua;
due settimane non consecutive nel mese di agosto, salvo diverso calendario da concordarsi tra i genitori, anche a seconda degli impegni dei figli, entro il 31.05 di ogni anno;
nel giorno del compleanno del figlio, ciascun genitore potrà partecipare ai festeggiamenti, indipendentemente dal luogo in cui verranno organizzati;
il figlio trascorrerà con il rispettivo genitore il giorno del Per_1 compleanno di quest'ultimo, con il rispetto degli usuali orari di rientro presso la propria abitazione.
2. La residenza familiare, di proprietà della ricorrente rimane assegnata Parte_1
a quest'ultima, in virtù del collocamento del figlio minore, avendo già provveduto il padre a trasferirsi altrove.
3. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio un assegno mensile di € 300,00#, che il padre verserà a mezzo bonifico Per_1 bancario sull'IBAN già noto, entro il giorno 20 di ogni mese.
4. L'assegno unico verrà attributo integralmente alla madre.
5. Il padre rimborserà alla madre le spese straordinarie dalla medesima anticipate per il figlio nella misura del 50%, unitamente al contributo per il mantenimento e dietro presentazione di rendiconto corredato dalle ricevute di spesa;
per la regolamentazione delle spese straordinarie si richiama il protocollo CNF, che si riporta per quanto di interesse:
- spese da rimborsare senza preventivo accordo a) spese mediche: visite specialistiche e spese farmaceutiche sostenute su impegnativa del medico curante, spese dentistiche fino a € 500,00# annui, trattamenti sanitari urgenti erogati dal S.S.N., ticket sanitari;
b) spese scolastiche: tasse e rette di istituti pubblici, libri di testo e gite senza pernottamento;
c) spese extrascolastiche: un'attività sportiva con la relativa attrezzatura;
- spese da rimborsare previo accordo
2 a) spese mediche: cure dentistiche di importo superiore a € 500,00# annui e cure ortodontiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari in regime non convenzionato, farmaci e terapie di medicina non convenzionale;
b) spese scolastiche: tasse e rette di istituti privati, corsi di specializzazione, gite con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche: secondo sport, attività ricreative e ludiche con la relativa attrezzatura, c.d. cambi di stagione, viaggi e vacanze, babysitter.
6. Le detrazioni fiscali inerenti al figlio verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%; entro il 30 aprile di ogni anno gli stessi s'impegnano a scambiarsi le rispettive dichiarazioni dei redditi e gli altri documenti necessari per la dichiarazione ISEE e per ogni altra necessità del figlio, nonché a curare ogni altra attività, di rispettiva competenza, utile al completo inoltro della pratica all'Istituto Previdenziale (a titolo di esempio non esaustivo, autorizzare la procedura nel portale apposito con proprio SPID).
7. e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di Parte_1 Parte_2 non aver, pertanto, nulla a pretendere, l'uno dall'altra, a titolo di contributo per il rispettivo mantenimento.
8. Nulla per le spese di lite.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa
3 sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.), tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 3674/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio ad UÀ IN (RO) il 6.6.2015, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UÀ IN (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 18 dicembre 2025
Il Presidente estensore
PA Di ES
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