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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5099 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
dott. CO CE Presidente
dott.ssa LA ON Giudice rel. ed est.
dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12021 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Orazio Maria Monastero, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
, nato a [...] l'[...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Giovanni Bruno, rappresentante e difensore;
resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio contenziosi ex art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: concordate, come da note di trattazione scritta del 9-5/12/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8/10/2024, premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con , a Palermo l'8/9/1984, in Controparte_1 costanza del quale sono nati i figli (il 21/9/1985) e (il 16/7/1988), Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha chiesto: la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito al marito della relativa responsabilità;
1 l'assegnazione della casa coniugale al;
l'obbligo a carico del resistente di CP_1
corrispondere la somma di € 850,00 a titolo di mantenimento personale.
Con memoria di costituzione depositata telematicamente il 3/4/2025, Controparte_1 ha chiesto la pronuncia della separazione, con addebito alla ricorrente della relativa responsabilità. Inoltre, con il medesimo atto ha avanzato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
All'udienza del 7/5/2025, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: rinuncia alle domande di addebito reciprocamente formulata;
obbligo a carico di di corrispondere a la somma mensile di € 300,00 per il di lei Controparte_1 Parte_1 mantenimento personale (da intendersi come assegno divorzile nella successiva fase), entro il 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat;
rinuncia ad ogni ulteriore domanda.
Scaduto il termine del 18/6/2025, preso atto della mancata adesione di Parte_1 alla predetta proposta, accettata invece da , il Giudice delegato ha Controparte_1 dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessa in pari data.
Proseguito il giudizio, con istanza depositata telematicamente il 4/12/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale della causa.
Scaduto il termine del 10/12/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno quindi insistito per la pronuncia della separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti (cfr. deposito telematico del 3/12/2025 di parte ricorrente) e di seguito integralmente riportate:
1. Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2. Casa coniugale I coniugi danno atto che nella casa coniugale di via Pietro Lungaro n. 3 in
Palermo, di proprietà esclusiva del sig. è rimasto a vivere quest'ultimo, Controparte_1 mentre l'altro coniuge si è già allontanata dalla casa coniugale reperendo un'autonoma sistemazione abitativa e pertanto si impegna a ivi trasferire formalmente la propria residenza. Tutti mobili contenuti all'interno della detta abitazione, ad eccezione di quelli espressamente individuati nella scrittura del 30.04.2024 di pertinenza esclusiva dalla Sig.ra resteranno in proprietà Pt_1 al Sig. CP_1
2
3. Mantenimento del coniuge Il Sig. a tacitazione di ogni pretesa a titolo di Controparte_1 mantenimento, si obbliga a versare alla sig.ra un assegno mensile di euro 400,00 (euro Pt_1 quattrocento/00) entro giorno cinque di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT; tale somma varrà quale assegno divorzile.
4. Rinuncia alle domande La Sig.ra ed il Sig. con la Parte_1 Controparte_1 sottoscrizione del presente atto rinunciano reciprocamente a tutte le domande proposte in atti ed il sig. si impegna a rimettere la querela nei confronti della Sig.ra depositata in data CP_1 Pt_1
4.04.2025 ed a formalizzare tale remissione nelle forme di legge;
le parti pertanto dichiarano di avere regolato con il presente atto definitivamente e transattivamente tutti i rapporti economici e patrimoniali in essere.
5. Spese legali
Le spese legali del giudizio restano interamente compensate tra le parti.
6. Altre condizioni. I coniugi dichiarano di non avere altre pendenze economiche, oltre a quelle sopracitate.”.
I procuratori delle parti, con le note del 9-5/12/2025, hanno pertanto chiesto la decisione della causa in merito alla separazione, precisando che le parti intendono mantenere le stesse condizioni anche nella successiva fase di divorzio.
Sulla base di quanto chiesto, la causa è stata quindi posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
2. Ciò posto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, essendo pacifico il venir meno della comunanza di vita e dell'affectio coniugalis tra le parti.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo depositato in data 3/12/2025, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
3. Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio, proposta da parte resistente nella propria memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
4. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sentenza di divorzio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo l'8/9/1984 tra nata ad [...] il Parte_1
2/1/1962, e , nato a [...] l'[...], trascritto negli atti Controparte_1
dello Stato civile del predetto Comune al n. 493, parte II, serie A, anno 1984, omologando le condizioni riportate in parte motiva;
• dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
• riserva alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 8, p. II, serie A, dell'anno 2006).
Palermo, camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LA ON CO CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
dott. CO CE Presidente
dott.ssa LA ON Giudice rel. ed est.
dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12021 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Orazio Maria Monastero, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
, nato a [...] l'[...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Giovanni Bruno, rappresentante e difensore;
resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio contenziosi ex art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: concordate, come da note di trattazione scritta del 9-5/12/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8/10/2024, premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con , a Palermo l'8/9/1984, in Controparte_1 costanza del quale sono nati i figli (il 21/9/1985) e (il 16/7/1988), Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha chiesto: la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito al marito della relativa responsabilità;
1 l'assegnazione della casa coniugale al;
l'obbligo a carico del resistente di CP_1
corrispondere la somma di € 850,00 a titolo di mantenimento personale.
Con memoria di costituzione depositata telematicamente il 3/4/2025, Controparte_1 ha chiesto la pronuncia della separazione, con addebito alla ricorrente della relativa responsabilità. Inoltre, con il medesimo atto ha avanzato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
All'udienza del 7/5/2025, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: rinuncia alle domande di addebito reciprocamente formulata;
obbligo a carico di di corrispondere a la somma mensile di € 300,00 per il di lei Controparte_1 Parte_1 mantenimento personale (da intendersi come assegno divorzile nella successiva fase), entro il 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat;
rinuncia ad ogni ulteriore domanda.
Scaduto il termine del 18/6/2025, preso atto della mancata adesione di Parte_1 alla predetta proposta, accettata invece da , il Giudice delegato ha Controparte_1 dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessa in pari data.
Proseguito il giudizio, con istanza depositata telematicamente il 4/12/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale della causa.
Scaduto il termine del 10/12/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno quindi insistito per la pronuncia della separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti (cfr. deposito telematico del 3/12/2025 di parte ricorrente) e di seguito integralmente riportate:
1. Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2. Casa coniugale I coniugi danno atto che nella casa coniugale di via Pietro Lungaro n. 3 in
Palermo, di proprietà esclusiva del sig. è rimasto a vivere quest'ultimo, Controparte_1 mentre l'altro coniuge si è già allontanata dalla casa coniugale reperendo un'autonoma sistemazione abitativa e pertanto si impegna a ivi trasferire formalmente la propria residenza. Tutti mobili contenuti all'interno della detta abitazione, ad eccezione di quelli espressamente individuati nella scrittura del 30.04.2024 di pertinenza esclusiva dalla Sig.ra resteranno in proprietà Pt_1 al Sig. CP_1
2
3. Mantenimento del coniuge Il Sig. a tacitazione di ogni pretesa a titolo di Controparte_1 mantenimento, si obbliga a versare alla sig.ra un assegno mensile di euro 400,00 (euro Pt_1 quattrocento/00) entro giorno cinque di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT; tale somma varrà quale assegno divorzile.
4. Rinuncia alle domande La Sig.ra ed il Sig. con la Parte_1 Controparte_1 sottoscrizione del presente atto rinunciano reciprocamente a tutte le domande proposte in atti ed il sig. si impegna a rimettere la querela nei confronti della Sig.ra depositata in data CP_1 Pt_1
4.04.2025 ed a formalizzare tale remissione nelle forme di legge;
le parti pertanto dichiarano di avere regolato con il presente atto definitivamente e transattivamente tutti i rapporti economici e patrimoniali in essere.
5. Spese legali
Le spese legali del giudizio restano interamente compensate tra le parti.
6. Altre condizioni. I coniugi dichiarano di non avere altre pendenze economiche, oltre a quelle sopracitate.”.
I procuratori delle parti, con le note del 9-5/12/2025, hanno pertanto chiesto la decisione della causa in merito alla separazione, precisando che le parti intendono mantenere le stesse condizioni anche nella successiva fase di divorzio.
Sulla base di quanto chiesto, la causa è stata quindi posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
2. Ciò posto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, essendo pacifico il venir meno della comunanza di vita e dell'affectio coniugalis tra le parti.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo depositato in data 3/12/2025, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
3. Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio, proposta da parte resistente nella propria memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
4. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sentenza di divorzio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo l'8/9/1984 tra nata ad [...] il Parte_1
2/1/1962, e , nato a [...] l'[...], trascritto negli atti Controparte_1
dello Stato civile del predetto Comune al n. 493, parte II, serie A, anno 1984, omologando le condizioni riportate in parte motiva;
• dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
• riserva alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 8, p. II, serie A, dell'anno 2006).
Palermo, camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LA ON CO CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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