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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/09/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2950/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Oliva Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t.
RESISTENTE
Nonché rappresentata e Controparte_2 difesa dagli avv.ti Francesco Mocci e Benedetta Musco Carbonaro
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato, con il quale la sig.ra ha proposto opposizione per sentir: “1) in via Parte_1 principale, dichiarare la nullità dell'avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto non è indicato l'immobile sul quale l'agente della riscossione intende iscrivere ipoteca;
2) sempre in via principale accertarsi l'inesistenza del credito portato dalle cartelle n.
10020210000982548505 e n. 10020210010361501505, emesse da Controparte_1
, in quanto non sono state mai notificate al ricorrente e, per l'effetto, dichiarare la
[...]
pagina 1 di 4 inefficacia e nullità della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria;
3) con ristoro di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e Cap come per legge, rimborso forfetario delle spese generali, mediante attribuzione al procuratore antistatario”.
L'opponente ha esposto di aver ricevuto in data 03.07.2024 notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202400003112000, emessa dall'
[...]
, avente per oggetto n. 10 cartelle di pagamento, con la quale si intimava Controparte_1 il pagamento della somma complessiva di € 83.837,17. Ha, successivamente, precisato, che l'opposizione aveva riguardo le sole cartelle di pagamento di competenza di Questa Autorità
Giudiziaria, più precisamente:
- cartella n. 10020210000982548505, di euro 4.336,91;
- cartella n. 10020210010361501505, di euro 55.991,49;
La ricorrente, ribadita la impugnabilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la competenza del Giudice adito, ha eccepito la nullità dell'avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto non è indicato l'immobile sul quale l'agente intende iscrivere l'ipoteca, la invalidità della comunicazione preventiva di iscrizione di ipotecaria (doc. n. 10076202400003112000) per omessa notifica delle cartelle esattoriali.
Si costituiva in giudizio per contestare in toto l'avversa Controparte_1 domanda, in quanto del tutto inammissibile ed infondata, essendo i provvedimenti impugnati legittimi, oltre che opportuni. Ha concluso per il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento opposto, nonché per il rigetto della proposta opposizione in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, con condanna alla refusione delle spese e competenze di lite.
Si è costituita in giudizio contestando Controparte_3 integralmente, in fatto e in diritto, tutto quanto ex adverso dedotto, formulato, richiesto ed eccepito, e ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta per mancata impugnazione nei termini di legge degli atti prodromici legittimamente e tempestivamente notificati da all'odierno opponente;
in ogni caso di accertare e dichiarare l'infondatezza CP_4 delle doglianze sollevate, e di rigettare tutte le domande formulate. Pertanto ha concluso per:
“In via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
rispetto a presunti vizi di notifica degli atti successivi alla formazione Controparte_2 del ruolo da parte di MCC ovvero relativamente a presunti vizi del procedimento di esazione;
1 ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'azione oggi proposta dalla signora per Parte_1 mancata impugnazione nei termini di legge;
Nel merito: accertare e dichiarare legittimo pagina 2 di 4 l'operato di e quindi la legittimità delle Controparte_2 pretese creditorie sottese alle cartelle di pagamento impugnate, nonché delle cartelle stesse
e di tutti gli atti prodromici;
accertare e dichiarare la legittimità della procedura di riscossione posta in essere tramite;
rigettare integralmente le domande proposte dalla ricorrente in CP_4 quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
In ogni caso: - con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che alcun termine per il deposito della memoria conclusionale è stato assegnato alle parti per l'udienza del 22.05.2025, oltre che da queste nemmeno richiesto. Pertanto, la comparsa conclusionale della opponente risulta irritualmente depositata e non sarà tenuta in considerazione ai fini della decisione della controversia.
Parte opponente eccepisce la illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la mancata indicazione dell'immobile.
In merito deve ritenersi la necessità che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria debba contenere l'indicazione specifica del bene su cui l'ipoteca verrebbe iscritta. La carenza di tale indicazione è da ritenersi lesiva del diritto di difesa del contribuente, in quanto priva il soggetto della possibilità di comprendere esattamente quale sia il bene oggetto dell'iscrizione e di opporsi alla procedura in modo efficace;
tale requisito deve ritenersi essenziale.
Pertanto deve essere accolta la assorbente doglianza dell'opponente, con conseguente nullità della comunicazione per la mancanza di un elemento essenziale.
Alla luce di tale assorbente statuizione appare superfluo l'esame delle ulteriori motivi di opposizione..
Tenuto conto della effettiva sussistenza di orientamenti contrari sul punto, appare congruo disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202400003112000, notificata il 03.07.2024;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
20.08.2025. pagina 3 di 4 Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2950/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Oliva Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t.
RESISTENTE
Nonché rappresentata e Controparte_2 difesa dagli avv.ti Francesco Mocci e Benedetta Musco Carbonaro
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato, con il quale la sig.ra ha proposto opposizione per sentir: “1) in via Parte_1 principale, dichiarare la nullità dell'avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto non è indicato l'immobile sul quale l'agente della riscossione intende iscrivere ipoteca;
2) sempre in via principale accertarsi l'inesistenza del credito portato dalle cartelle n.
10020210000982548505 e n. 10020210010361501505, emesse da Controparte_1
, in quanto non sono state mai notificate al ricorrente e, per l'effetto, dichiarare la
[...]
pagina 1 di 4 inefficacia e nullità della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria;
3) con ristoro di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e Cap come per legge, rimborso forfetario delle spese generali, mediante attribuzione al procuratore antistatario”.
L'opponente ha esposto di aver ricevuto in data 03.07.2024 notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202400003112000, emessa dall'
[...]
, avente per oggetto n. 10 cartelle di pagamento, con la quale si intimava Controparte_1 il pagamento della somma complessiva di € 83.837,17. Ha, successivamente, precisato, che l'opposizione aveva riguardo le sole cartelle di pagamento di competenza di Questa Autorità
Giudiziaria, più precisamente:
- cartella n. 10020210000982548505, di euro 4.336,91;
- cartella n. 10020210010361501505, di euro 55.991,49;
La ricorrente, ribadita la impugnabilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la competenza del Giudice adito, ha eccepito la nullità dell'avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto non è indicato l'immobile sul quale l'agente intende iscrivere l'ipoteca, la invalidità della comunicazione preventiva di iscrizione di ipotecaria (doc. n. 10076202400003112000) per omessa notifica delle cartelle esattoriali.
Si costituiva in giudizio per contestare in toto l'avversa Controparte_1 domanda, in quanto del tutto inammissibile ed infondata, essendo i provvedimenti impugnati legittimi, oltre che opportuni. Ha concluso per il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento opposto, nonché per il rigetto della proposta opposizione in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, con condanna alla refusione delle spese e competenze di lite.
Si è costituita in giudizio contestando Controparte_3 integralmente, in fatto e in diritto, tutto quanto ex adverso dedotto, formulato, richiesto ed eccepito, e ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta per mancata impugnazione nei termini di legge degli atti prodromici legittimamente e tempestivamente notificati da all'odierno opponente;
in ogni caso di accertare e dichiarare l'infondatezza CP_4 delle doglianze sollevate, e di rigettare tutte le domande formulate. Pertanto ha concluso per:
“In via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
rispetto a presunti vizi di notifica degli atti successivi alla formazione Controparte_2 del ruolo da parte di MCC ovvero relativamente a presunti vizi del procedimento di esazione;
1 ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'azione oggi proposta dalla signora per Parte_1 mancata impugnazione nei termini di legge;
Nel merito: accertare e dichiarare legittimo pagina 2 di 4 l'operato di e quindi la legittimità delle Controparte_2 pretese creditorie sottese alle cartelle di pagamento impugnate, nonché delle cartelle stesse
e di tutti gli atti prodromici;
accertare e dichiarare la legittimità della procedura di riscossione posta in essere tramite;
rigettare integralmente le domande proposte dalla ricorrente in CP_4 quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
In ogni caso: - con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che alcun termine per il deposito della memoria conclusionale è stato assegnato alle parti per l'udienza del 22.05.2025, oltre che da queste nemmeno richiesto. Pertanto, la comparsa conclusionale della opponente risulta irritualmente depositata e non sarà tenuta in considerazione ai fini della decisione della controversia.
Parte opponente eccepisce la illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la mancata indicazione dell'immobile.
In merito deve ritenersi la necessità che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria debba contenere l'indicazione specifica del bene su cui l'ipoteca verrebbe iscritta. La carenza di tale indicazione è da ritenersi lesiva del diritto di difesa del contribuente, in quanto priva il soggetto della possibilità di comprendere esattamente quale sia il bene oggetto dell'iscrizione e di opporsi alla procedura in modo efficace;
tale requisito deve ritenersi essenziale.
Pertanto deve essere accolta la assorbente doglianza dell'opponente, con conseguente nullità della comunicazione per la mancanza di un elemento essenziale.
Alla luce di tale assorbente statuizione appare superfluo l'esame delle ulteriori motivi di opposizione..
Tenuto conto della effettiva sussistenza di orientamenti contrari sul punto, appare congruo disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202400003112000, notificata il 03.07.2024;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
20.08.2025. pagina 3 di 4 Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi
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