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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 774/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SALAMONE MAURIZIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4731/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033007508000 TARSU/TIA
- sul ricorso n. 4740/2025 depositato il 16/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034803292000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 521/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivi ricorsi ritualmente notificati, iscritti ai numeri 4731/25 e 4740/25, Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, impugna, nei confronti di AdeR e di Società_1 in liquidazione, rispettivamente la cartella di pagamento n. 29520230033007508 , relativa a TARI degli anni 2006 e 2007, per un totale di € 369,88 , e la cartella n. 29520240034803292000, relativa agli anni 2009/2010 e 2012 per complessivi € 903,88.
Entrambe la cartelle notificategli il 17-3-2025.
Eccepisce la prescrizione quinquennale del credito rilevando tanto la mancata notifica di alcun atto presupposto quanto il fatto che fra le notifiche delle intimazioni di pagamento, rispettivamente avvenute l'8-11-2018 (relativa al primo ricorso) e il 28-9-2019 (relativa al secondo ricorso), e le odierne cartelle
(17-3-2025) sono trascorsi più di 5 anni. Concludeva affinchè ne fosse dichiarata la nullità o fosse annullata la cartella. Con vittoria di spese in confronto ad entrambi i resistenti da distrarre a favore del Difensore antistatario.
Si è costituita Agenzia della NE eccependo la propria carenza di legittimazione passiva avendo essa solo notificato la cartella ( ritualmente motivata stante il contenuto predefinito fissato con decreto ministeriale) , in seguito all' iscrizione a ruolo. Le doglianze mosse agli atti prodromici riguardano l' Società_1 cui spetta di replicare. Conclude chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione, e contestando una sua qualsiasi responsabilità per le spese di lite. Con vittoria di spese. Nel caso di soccombenza chiede venga esclusa ogni sua condanna da irrogare all'Ente impositore.
Resiste anche Società_1 in liquidazione assumendo l' inammissibilità del ricorso a seguito della rituale notifica degli atti presupposti cui non era stata fatta impugnazione;
di talchè non possono, oggi, farsene valere eventuali vizi che andavano tempestivamente dedotti contro quegli atti. Afferma poi essere state notificate ( in riferimento al ricorso n. 4731/25) 2 intimazioni di pagamento, sotto le date del 8-11-2018 per ciascuno degli anni d'imposta ( 2006 e 2007). Rispetto al secondo ricorso assume essere state notificate 3 fatture e 2 intimazioni di pagamento. Tanto esclude la maturazione dell'effetto estintivo addotto dal ricorrente, anche in virtù delle sospensioni per il COVID 19. Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore.
Con successive note il ricorrente insisteva nelle proprie richieste e motivi, evidenziando che l'intimazione di pagamento è atto ad impugnazione facoltativa donde deriva che oggi è ritualmente e tempestivamente impugnabile in uno all'atto notificatogli per contestare la pretesa azionata.
All'odierna udienza si procedeva alla riunione del procedimento n. 4740/25 al 4731/2025 per connessione soggettiva ed oggettiva dei giudizi. Quindi si effettuava relazione dei fatti di causa e, dopo l'intervento della difesa del ricorrente, si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto deve affrontarsi la questione posta da AT secondo cui la mancata tempestiva impugnazione della/e intimazione/i, regolarmente notificata/e, precluderebbe oggi l'impugnazione della cartella se non per vizi propri di questa.
La tesi si basa sulla opinione secondo cui l'intimazione rientra nel novero degli atti di liquidazione e, pertanto, equiparabile a quelli di cui al comma primo dell'art. 19 D.Lvo 546/1992.
La problematica della impugnabilità, necessaria o facoltativa, degli atti non espressamente menzionati nel succitato comma 1 dell'art. 19 ha registrato oscillanti decisioni da parte della Corte di Cassazione . Se, per un verso, tutte le pronunce affermano la << estensibilità>> della elencazione del citato primo comma ad atti aventi sostanziale natura esattiva, per altro verso deve puntualizzarsi che tale giurisprudenza si è soffermata su atti di natura diversa laddove quel che qui rileva è l'intimazione di pagamento. Deve anche esplicitarsi che l'abbondante giurisprudenza sul punto ha sovente affrontato la problematica in ottica tutt'affatto diversa da quella che qui si pone. Si dice cioè che numerose delle pronunce sono incentrate sulla “facoltà” o sul
“potere “ di impugnazione, da parte del contribuente a fronte della posizione dell'ufficio finanziario il quale sosteneva, in giudizio, la non impugnabilità di determinati atti. La Corte Suprema, nelle sue decisioni, ispirandosi e riaffermando l'irrinunciabile principio secondo cui al contribuente deve assicurarsi il più ampio esperimento del diritto di difesa, ha talora ampliato notevolmente l'ambito degli atti impugnabili sia pure facoltativamente. Ma come si coglie da siffatta precisazione l'ottica di numerose sentenze è diversa da quella che qui va considerata. Qui deve, invece, verificarsi se l'intimazione integri atto ad impugnazione necessaria per come sostiene Società_1. La tesi trova il suo presupposto logico-giuridico nell' affermazione per la quale l'intimazione a suo tempo notificata costituisca un vero e proprio atto di liquidazione con cui l'Ente portò a conoscenza del contribuente una pretesa già cristallizzata, definita e ben circoscritta sia relativamente all'an che al quantum debeatur. In tale ottica la Corte di Cassazione afferma essere irrilevante la definizione che l'Ente dà all'atto, od essere indifferente la presenza di tutte le dovute indicazioni sul possibile esperimento di azioni contro la pretesa. Tal'ultima affermazione non risulta condivisibile essendo prevista, dalla Legge, come requisito imprescindibile di ogni atto di liquidazione. Ma, anche ad aderire, in ipotesi, a siffatto orientamento, non può prescindersi da un aspetto : ossia che l'atto contenga le essenziali ragioni della pretesa. Nel caso di specie gli estremi e l' ubicazione dell'immobile cui si riconnette il credito ed i parametri applicati per il calcolo del tributo. Nell'intimazione citata nulla di ciò è presente, solo importi, periodo e tipologia del tributo.
Gli elementi de quibus sono invero presenti nelle fatture che, nel caso di specie furono notificate ma che, a loro volta, sono atti ad impugnazione facoltativa. Consegue a quanto sin qui evidenziato che in una corretta e ordinaria sequela procedimentale l'intimazione segue, e non precede, come invece qui avvenuto, la cartella.
Ne deriva che l'intimazione va ritenuta atto ad impugnazione facoltativa che lascia arbitro il contribuente, salva la sua portata interruttiva della prescrizione (così Cass. Sez. V Ord. n. 21658/2023), di decidere di impugnarla o di attendere la rituale notifica dell'atto presupposto ed impugnarlo per vizi suoi propri.
Una intimazione quale quella inoltrata da AT è, e resta, un invito, una sollecitazione a pagare sprovvista del potere di cristallizzare una pretesa che non è mai divenuta definitiva. E un'ultima considerazione che sembra assai acconcia per contestare la posizione di AT è la seguente : se l'intimazione avesse la natura che gli si vuole attribuire perché, dopo le intimazioni notificate 2016 e 2019 non è stata notificata altra intimazione ? Perché, in altri termini, AT notifica ora una cartella?
In conclusione reputa questa Corte che l'avviso di intimazione, non essendo atto previsto dall' art. 19 del
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, è ad impugnazione facoltativa certamente idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione ma solo ove essa non sia maturata fra il termine iniziale di decorrenza ( anno del tributo) e quello in cui l'intimazione stessa sia notificata.
Tanto premesso si osserva, in relazione alla cartella n. 29520230033007508 ( proc. 4731/2025) che sono stati prodotti :
A) Intimazione di Pagamento n. 237702, del 8-11-2018, in cui è indicata 1 fattura per conguaglio 2007 di
€ 157,00, notificata, per posta, a mani di Nominativo_2 in data 2-1-2019. Da altra notifica (a questi atti ) si trae essere figlia del ricorrente (v. postea);
B) Intimazione di Pagamento n. 237180, del 8-11-2018, in cui è indicata 1 fattura per primo acconto 2006 di € 119,43, notificata, per posta, a mani del ricorrente (firma poco leggibile) in data 2-1-2019;
In relazione alla cartella n. 29520240034803292000 ( proc. 4740/2025) sono stati prodotti :
A) Fattura per il 2010 di € 446,00 notificata , per posta, il 13-5-2011, a Barone Nominativo_3 moglie del ricorrente – in relata è riportata la qualità delle consegnataria;
B) Fattura per saldo 2012 di € 92,00 notificata , per posta, il 21-12-2017, alla figlia de ricorrente – in relata
è riportata la qualità delle consegnataria;
C) Fattura per il II° semestre 2012 di € 227,00 notificata , per posta, il 3-12-2012, con firma illeggibile del consegnatario;
D) Intimazione di Pagamento n. 280205, del 29-7-2019, in cui sono indicate 4 fattura per I° quadrimestre 2009, per il 2010, per II° semestre 2012 e saldo 2012 di complessivi € 668,04, notificata, per posta, a mani di Nominativo_2 …Nominativo_4, fratello del ricorrente, in data 28-9-2019 – in relata è riportata la qualifica del consegnatario;
E) Intimazione di Pagamento n. 022866, del 5-12-2016, in cui è indicata 1 fattura per il 2010 di € 452,00, notificata, per posta, a mani di Nominativo_2, figlia del ricorrente, in data 21-12-2016 – in relata è riportata la qualifica della consegnataria.
Da quanto riportato deriva che gli anni 2006 e 2007 (1° ricorso) sono prescritti. Le intimazioni furono notificate oltre il quinquennio.
In riferimento agli atti di cui al secondo ricorso si ha.
E' prescritta ogni pretesa per il 2009; L' intimazione sub D pervenne dopo il quinquennio.
E' prescritta anche la pretesa per il 2010; v'è la prima interruzione del 13-5-2011 -con fattura sub A - , cui seguì la seconda interruzione - con l'intimazione sub E – notificata il 21-12-2016 e, dunque, oltre il quinquennio .
Non è, invece, prescritta la somma per il 2012. V'è la prima interruzione del 3-12-2012 - con fattura sub C per il II° semestre-, quindi la seconda interruzione - con fattura sub B per saldo - il 21-12-2017 ed, infine, la terza interruzione - con l'intimazione sub D ( per saldo e 2° semestre) - il 28-9-2019. L'altro quinquennio scadeva il 28-9-2024 a cui vanno aggiunti i termini di sospensione del COVID 19, ai sensi dell'art. 68 del D.
L. n. 18 del 17-3-2020 (conv. nella L. 24-4-2020 n. 27. Risulta pertanto escluso ogni effetto estintivo.
La parziale reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione V^, in composizione monocratica, decidendo sui ricorsi riuniti, proposti da DRAGO Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento n.29520230033007508 e n. 29520240034803292000, li accoglie parzialmente e, per l'effetto, annulla la prima e le pretese di cui alla seconda limitatamente agli anni 2009 e 2010. Conferma nel resto. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SALAMONE MAURIZIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4731/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033007508000 TARSU/TIA
- sul ricorso n. 4740/2025 depositato il 16/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034803292000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 521/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivi ricorsi ritualmente notificati, iscritti ai numeri 4731/25 e 4740/25, Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, impugna, nei confronti di AdeR e di Società_1 in liquidazione, rispettivamente la cartella di pagamento n. 29520230033007508 , relativa a TARI degli anni 2006 e 2007, per un totale di € 369,88 , e la cartella n. 29520240034803292000, relativa agli anni 2009/2010 e 2012 per complessivi € 903,88.
Entrambe la cartelle notificategli il 17-3-2025.
Eccepisce la prescrizione quinquennale del credito rilevando tanto la mancata notifica di alcun atto presupposto quanto il fatto che fra le notifiche delle intimazioni di pagamento, rispettivamente avvenute l'8-11-2018 (relativa al primo ricorso) e il 28-9-2019 (relativa al secondo ricorso), e le odierne cartelle
(17-3-2025) sono trascorsi più di 5 anni. Concludeva affinchè ne fosse dichiarata la nullità o fosse annullata la cartella. Con vittoria di spese in confronto ad entrambi i resistenti da distrarre a favore del Difensore antistatario.
Si è costituita Agenzia della NE eccependo la propria carenza di legittimazione passiva avendo essa solo notificato la cartella ( ritualmente motivata stante il contenuto predefinito fissato con decreto ministeriale) , in seguito all' iscrizione a ruolo. Le doglianze mosse agli atti prodromici riguardano l' Società_1 cui spetta di replicare. Conclude chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione, e contestando una sua qualsiasi responsabilità per le spese di lite. Con vittoria di spese. Nel caso di soccombenza chiede venga esclusa ogni sua condanna da irrogare all'Ente impositore.
Resiste anche Società_1 in liquidazione assumendo l' inammissibilità del ricorso a seguito della rituale notifica degli atti presupposti cui non era stata fatta impugnazione;
di talchè non possono, oggi, farsene valere eventuali vizi che andavano tempestivamente dedotti contro quegli atti. Afferma poi essere state notificate ( in riferimento al ricorso n. 4731/25) 2 intimazioni di pagamento, sotto le date del 8-11-2018 per ciascuno degli anni d'imposta ( 2006 e 2007). Rispetto al secondo ricorso assume essere state notificate 3 fatture e 2 intimazioni di pagamento. Tanto esclude la maturazione dell'effetto estintivo addotto dal ricorrente, anche in virtù delle sospensioni per il COVID 19. Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore.
Con successive note il ricorrente insisteva nelle proprie richieste e motivi, evidenziando che l'intimazione di pagamento è atto ad impugnazione facoltativa donde deriva che oggi è ritualmente e tempestivamente impugnabile in uno all'atto notificatogli per contestare la pretesa azionata.
All'odierna udienza si procedeva alla riunione del procedimento n. 4740/25 al 4731/2025 per connessione soggettiva ed oggettiva dei giudizi. Quindi si effettuava relazione dei fatti di causa e, dopo l'intervento della difesa del ricorrente, si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto deve affrontarsi la questione posta da AT secondo cui la mancata tempestiva impugnazione della/e intimazione/i, regolarmente notificata/e, precluderebbe oggi l'impugnazione della cartella se non per vizi propri di questa.
La tesi si basa sulla opinione secondo cui l'intimazione rientra nel novero degli atti di liquidazione e, pertanto, equiparabile a quelli di cui al comma primo dell'art. 19 D.Lvo 546/1992.
La problematica della impugnabilità, necessaria o facoltativa, degli atti non espressamente menzionati nel succitato comma 1 dell'art. 19 ha registrato oscillanti decisioni da parte della Corte di Cassazione . Se, per un verso, tutte le pronunce affermano la << estensibilità>> della elencazione del citato primo comma ad atti aventi sostanziale natura esattiva, per altro verso deve puntualizzarsi che tale giurisprudenza si è soffermata su atti di natura diversa laddove quel che qui rileva è l'intimazione di pagamento. Deve anche esplicitarsi che l'abbondante giurisprudenza sul punto ha sovente affrontato la problematica in ottica tutt'affatto diversa da quella che qui si pone. Si dice cioè che numerose delle pronunce sono incentrate sulla “facoltà” o sul
“potere “ di impugnazione, da parte del contribuente a fronte della posizione dell'ufficio finanziario il quale sosteneva, in giudizio, la non impugnabilità di determinati atti. La Corte Suprema, nelle sue decisioni, ispirandosi e riaffermando l'irrinunciabile principio secondo cui al contribuente deve assicurarsi il più ampio esperimento del diritto di difesa, ha talora ampliato notevolmente l'ambito degli atti impugnabili sia pure facoltativamente. Ma come si coglie da siffatta precisazione l'ottica di numerose sentenze è diversa da quella che qui va considerata. Qui deve, invece, verificarsi se l'intimazione integri atto ad impugnazione necessaria per come sostiene Società_1. La tesi trova il suo presupposto logico-giuridico nell' affermazione per la quale l'intimazione a suo tempo notificata costituisca un vero e proprio atto di liquidazione con cui l'Ente portò a conoscenza del contribuente una pretesa già cristallizzata, definita e ben circoscritta sia relativamente all'an che al quantum debeatur. In tale ottica la Corte di Cassazione afferma essere irrilevante la definizione che l'Ente dà all'atto, od essere indifferente la presenza di tutte le dovute indicazioni sul possibile esperimento di azioni contro la pretesa. Tal'ultima affermazione non risulta condivisibile essendo prevista, dalla Legge, come requisito imprescindibile di ogni atto di liquidazione. Ma, anche ad aderire, in ipotesi, a siffatto orientamento, non può prescindersi da un aspetto : ossia che l'atto contenga le essenziali ragioni della pretesa. Nel caso di specie gli estremi e l' ubicazione dell'immobile cui si riconnette il credito ed i parametri applicati per il calcolo del tributo. Nell'intimazione citata nulla di ciò è presente, solo importi, periodo e tipologia del tributo.
Gli elementi de quibus sono invero presenti nelle fatture che, nel caso di specie furono notificate ma che, a loro volta, sono atti ad impugnazione facoltativa. Consegue a quanto sin qui evidenziato che in una corretta e ordinaria sequela procedimentale l'intimazione segue, e non precede, come invece qui avvenuto, la cartella.
Ne deriva che l'intimazione va ritenuta atto ad impugnazione facoltativa che lascia arbitro il contribuente, salva la sua portata interruttiva della prescrizione (così Cass. Sez. V Ord. n. 21658/2023), di decidere di impugnarla o di attendere la rituale notifica dell'atto presupposto ed impugnarlo per vizi suoi propri.
Una intimazione quale quella inoltrata da AT è, e resta, un invito, una sollecitazione a pagare sprovvista del potere di cristallizzare una pretesa che non è mai divenuta definitiva. E un'ultima considerazione che sembra assai acconcia per contestare la posizione di AT è la seguente : se l'intimazione avesse la natura che gli si vuole attribuire perché, dopo le intimazioni notificate 2016 e 2019 non è stata notificata altra intimazione ? Perché, in altri termini, AT notifica ora una cartella?
In conclusione reputa questa Corte che l'avviso di intimazione, non essendo atto previsto dall' art. 19 del
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, è ad impugnazione facoltativa certamente idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione ma solo ove essa non sia maturata fra il termine iniziale di decorrenza ( anno del tributo) e quello in cui l'intimazione stessa sia notificata.
Tanto premesso si osserva, in relazione alla cartella n. 29520230033007508 ( proc. 4731/2025) che sono stati prodotti :
A) Intimazione di Pagamento n. 237702, del 8-11-2018, in cui è indicata 1 fattura per conguaglio 2007 di
€ 157,00, notificata, per posta, a mani di Nominativo_2 in data 2-1-2019. Da altra notifica (a questi atti ) si trae essere figlia del ricorrente (v. postea);
B) Intimazione di Pagamento n. 237180, del 8-11-2018, in cui è indicata 1 fattura per primo acconto 2006 di € 119,43, notificata, per posta, a mani del ricorrente (firma poco leggibile) in data 2-1-2019;
In relazione alla cartella n. 29520240034803292000 ( proc. 4740/2025) sono stati prodotti :
A) Fattura per il 2010 di € 446,00 notificata , per posta, il 13-5-2011, a Barone Nominativo_3 moglie del ricorrente – in relata è riportata la qualità delle consegnataria;
B) Fattura per saldo 2012 di € 92,00 notificata , per posta, il 21-12-2017, alla figlia de ricorrente – in relata
è riportata la qualità delle consegnataria;
C) Fattura per il II° semestre 2012 di € 227,00 notificata , per posta, il 3-12-2012, con firma illeggibile del consegnatario;
D) Intimazione di Pagamento n. 280205, del 29-7-2019, in cui sono indicate 4 fattura per I° quadrimestre 2009, per il 2010, per II° semestre 2012 e saldo 2012 di complessivi € 668,04, notificata, per posta, a mani di Nominativo_2 …Nominativo_4, fratello del ricorrente, in data 28-9-2019 – in relata è riportata la qualifica del consegnatario;
E) Intimazione di Pagamento n. 022866, del 5-12-2016, in cui è indicata 1 fattura per il 2010 di € 452,00, notificata, per posta, a mani di Nominativo_2, figlia del ricorrente, in data 21-12-2016 – in relata è riportata la qualifica della consegnataria.
Da quanto riportato deriva che gli anni 2006 e 2007 (1° ricorso) sono prescritti. Le intimazioni furono notificate oltre il quinquennio.
In riferimento agli atti di cui al secondo ricorso si ha.
E' prescritta ogni pretesa per il 2009; L' intimazione sub D pervenne dopo il quinquennio.
E' prescritta anche la pretesa per il 2010; v'è la prima interruzione del 13-5-2011 -con fattura sub A - , cui seguì la seconda interruzione - con l'intimazione sub E – notificata il 21-12-2016 e, dunque, oltre il quinquennio .
Non è, invece, prescritta la somma per il 2012. V'è la prima interruzione del 3-12-2012 - con fattura sub C per il II° semestre-, quindi la seconda interruzione - con fattura sub B per saldo - il 21-12-2017 ed, infine, la terza interruzione - con l'intimazione sub D ( per saldo e 2° semestre) - il 28-9-2019. L'altro quinquennio scadeva il 28-9-2024 a cui vanno aggiunti i termini di sospensione del COVID 19, ai sensi dell'art. 68 del D.
L. n. 18 del 17-3-2020 (conv. nella L. 24-4-2020 n. 27. Risulta pertanto escluso ogni effetto estintivo.
La parziale reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione V^, in composizione monocratica, decidendo sui ricorsi riuniti, proposti da DRAGO Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento n.29520230033007508 e n. 29520240034803292000, li accoglie parzialmente e, per l'effetto, annulla la prima e le pretese di cui alla seconda limitatamente agli anni 2009 e 2010. Conferma nel resto. Spese compensate.