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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/12/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 691/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:43, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 691/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNI ELENA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BIAGINI DANIELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PAGNI ELENA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL RE ANDREA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in LUNGARNO ARCHIBUSIERI 8 50122 FIRENZE presso il difensore avv. DEL RE ANDREA
PARTE CONVENUTA rappresentato e difeso dall'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO elettivamente domiciliato CP_2 in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv. MINICUCCI
MASSIMILIANO
TERZO CHIAMATO pagina 1 di 12 pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 12 Con ricorso depositato in data 26.8.2022 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “a) accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, il diritto della ricorrente all'inquadramento del livello D a far data dalla data del 10.07.2011 o, quantomeno, dalla data del
10.01.2013 o, in ogni caso, dalla diversa data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trattamento giuridico ed economico proprio del Liv. “E” e poi “D” del CCNL Poste tempo per tempo applicabile, come accertato con sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 358/2019 (RG
868/2017), con valori di differenza rispetto a quello effettivamente percepito, comprensivi di ogni istituto contrattuale ed economico, per il periodo dal 10.01.2011, data di inizio della prestazione lavorativa con la società
accertata in via giudiziale, al 16/10/2019, data di pubblicazione della citata sentenza del Controparte_3
Tribunale di Livorno, per l'effetto, il diritto della stessa ricorrente a ricevere il pagamento dell'importo di €
189.429,27pari alle retribuzioni spettanti in virtù del CCNL livello professionale “E” poi “D” applicabile, CP_1 dell'importo di € 16.084,56 pari al tfr spettante in virtù del CCNL livell o “E” poi “D” applicabile, CP_1 dell'importo di € 16.219,66 pari ai premi di produttività spettanti in virtù dei CCNL applicabili, dell'importo di
€ 14.372,86 pari all'indennità per ferie non godute, rol / permessi / festività non goduti spettanti in virtù dei
CCNL applicabili, e così la somma complessiva di € € 235.939,654, o quelle somme maggiori o minori CP_1 ritenute di giustizia, anche ex art. 36 Cost. ed art. 2126 cod. civ., nonché ex art. 1206, 1207 cod. civ., così come meglio analiticamente descritto nell'allegato conteggio e tabelle salariali che si producono, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
b) accertare e dichiarare altresì il diritto della ricorrente al riconoscimento di euro 2.434,10 a titolo di premio produttività per gli anni 2020 e 2021, o quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
c) per l'effetto, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Europa 190, 00144 Controparte_3
Roma, cf a pagare, in favore della parte ricorrente l'importo: • di € 189.429,27 pari alle P.IVA_1 retribuzioni spettanti in virtù del CCNL Poste livello professionale “E” poi “D” applicabile, dell'importo di €
16.084,56 pari al tfr spettante in virtù del CCNL Poste livello “E” poi “D” applicabile, dell'importo di €
16.219,66 pari ai premi di produttività spettanti in virtù dei CCNL applicabili, dell'importo di € 14.372,86 pari all'indennità per ferie non godute, rol / permessi / festività non goduti spettanti in virtù dei CCNL Poste applicabili, e così la somma complessiva di € 235.939,654, o quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, anche ex art. 36 Cost. ed art. 2126 cod. civ., nonché ex art. 1206, 1207 cod. civ., così come meglio analiticamente descritto nell'allegato conteggio e tabelle salariali che si producono, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
• di euro 2.434,10 a titolo di premio produttività per gli anni 2020e 2021, o quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
d) per le pagina 4 di 12 causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al versamento dei ca richi contributivi spettanti, come per legge, di cui alla regolarizzazione retributiva;
”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di essere dipendente a tempo indeterminato e full time con inquadramento nell'ultimo livello D del CCNL applicabile a far data dal 10.1.2011. Deduceva la che detto rapporto CP_1 Pt_1 contrattuale era stato accertato e dichiarato con sentenza del Tribunale di Livorno del 16.10.2019, confermata dalla Corte di Appello e passata in giudicato. Esponeva, quindi, l'odierna parte attrice che la sentenza del Tribunale di Livorno aveva sancito, tra l'altro, “
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - accertata l'illegittimità dei contratti di appalto nell'ambito dei quali la ricorrente ha svolto le sue prestazioni e dichiara l'esistenza tra la ricorrente e la convenuta di un ordinario rapporto di lavoro subordinato sorto in data 10.1.2011 e ancora in essere alla Controparte_3 data della presente decisione con diritto all'inquadramento nel liv E CCNL - ordina a di CP_1 Controparte_3 riammettere la ricorrente in servizio– condanna al pagamento delle differenze retributive maturate Controparte_3
a far data dalla costituzione del rapporto e derivanti dal trattamento economico percepito e quello spettante in virtù dell'inquadramento riconosciuto”. Lamentava la ricorrente che, pur essendo stata riammessa al lavoro il
3.2.2020, col cedolino di maggio 2020 le venivano corrisposte, oltre alla paga corrente pari ad euro
1.573,83, le retribuzioni arretrate per un importo complessivo lordo di euro 8.310,79 nonostante la decisione del Tribunale di Livorno, accertata l'illiceità dei contratti di appalto intervenuti tra il
10.1.2011 ed il 28.2.2018 avesse anche accertato il diritto della ricorrente al trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva.
Si costituiva variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del Controparte_3 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta eccepiva che la non Pt_1 aveva mai messo in mora offrendo la propria prestazione lavorativa dopo la Controparte_3 sentenza del Tribunale di Livorno, né dopo la sentenza della Corte di Appello di Firenze e neppure aveva mai costituito in mora la resistente riguardo al credito risarcitorio, neppure provvedendo a comunicare a l'entità degli emolumenti che aveva percepito dal 2011 al 2017 Controparte_3 presso le ditte appaltatrici. Parte convenuta, poi, eccepiva la prescrizione estintiva con riferimento al periodo anteriore alla sentenza accertativa con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perdute.
A seguito di integrazione del contraddittorio disposta dal Giudice (v. ordinanza riservata del
4.6.2023) si costituiva l' dichiarandosi disponibile a ricevere la contribuzione dovuta. CP_2
pagina 5 di 12 Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita previa CTU contabile e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto dirsi che è incontestato tra le parti, ed emerge dalla documentazione in atti, che la aveva promosso dinanzi al Tribunale di Livorno un giudizio contestando l'illegittima Pt_1 interposizione di manodopera e rivendicando le retribuzioni omesse e le differenze retributive, nonché chiedendo la costituzione del rapporto di lavoro con Controparte_3
Ancora, è documentale che il Tribunale di Livorno, con sentenza confermata dalla Corte di
Appello, in seguito passata in giudicato, sanciva l'illiceità dei contratti di appalto, costituiva il rapporto di lavoro alle dipendenze della società committente con effetto dall'inizio della prestazione e accertava il diritto della al trattamento economico e normativo previsto dal Pt_1
CCNL applicabile, con inquadramento iniziale nel livello E, profilo professionale di operatore trasporti, autista.
Non è poi contestato che la ricorrente venne riammessa in servizio a far data dal 3.2.2020 nel profilo professionale di autista livello E del CCNL, omettendo il pagamento delle retribuzioni dovute e/o del risarcimento per il periodo intercorso tra il 10.1.2011 e la data della sentenza, ma anche per il periodo successivo alla sentenza e sino alla riammissione in servizio.
Deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente in assenza della prova, sulla medesima gravante, del fatto che i rapporti fittizi di lavoro della ricorrente fossero dotati di stabilità reale che consente il decorso del termine di prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro;
infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr n. 12553/2014 e n. 22487/2019) il requisito della stabilità reale va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto stesso e, in particolare, in caso di interposizione illecita di manodopera la suddetta verifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo la disciplina che l'avrebbe regolato ove fosse sorto “ab initio” con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione attribuita in sede giudiziale.
pagina 6 di 12 Inoltre, di recente, la stessa Corte ha chiarito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sez. Lav. n. 26246/2022).
Ancora, con riferimento all'eccezione spiegata in memoria avuto riguardo alla decadenza per mancata messa in mora deve anzitutto osservarsi è pacifica tra le parti, come detto, l'esistenza di una sentenza, passata in giudicato, non spontaneamente eseguita.
Peraltro, emerge dai documenti in atti versati che la richiesta di pagamento era già stata formulata con la lettera di impugnativa datata 1.3.2017 (cfr. doc. prodotto dalla ricorrente in data 20.9.2023), mentre le differenze oggetto del presente giudizio riguardano il periodo sino alla data della sentenza.
Tanto chiarito, nel merito, sulla base di quanto accertato dalla sentenza resa dal Tribunale di
Livorno e passata in giudicato, degli stessi prospetti paga e del CCNL in vigore nel CP_3 periodo di cui è causa, l'ausiliario ha quantificato le differenze retributive maturate dalla ricorrente
(detratti 8.310,79 euro lordi, ovvero quanto corrisposto dalla società convenuta a titolo di differenze retributive per il periodo successivo alla sentenza e fino al giorno precedente all'assunzione, cfr. anche, in punto, i chiarimenti depositati dal dott. in data 24.7.2025). Tes_1
pagina 7 di 12 Deve in particolare osservarsi che il CTU nominato ha chiarito “(..) Esaminati i documenti rinvenuti in atti di causa si può ragionevolmente ritenere che alla data della ripresa in servizio fosse inquadrata di fatto nel livello
E del CCNL Si è proceduto, pertanto, al calcolare le spettanze per differenze retributive maturate CP_3 dalla mensilità di gennaio 2011 alla mensilità di febbraio 2022, applicando il CCNL di categoria al livello E e dal 10 gennaio 2013 al 3 febbraio 2022. Nei calcoli effettuati sono stati presi in considerazione i rinnovi contrattuali che negli anni si sono succeduti e che si allegano al presente lavoro peritale (all. 1) nonché le eventuali indennità di vacanza contrattuale e una tantum ove previsti. Si precisa che i calcoli sono stati sviluppati in n° 52 prospetti inseriti nel corpo della relazione inerenti le annualità interessate. Il CTU esamina in dettaglio i calcoli predisposti, nel paragrafo seguente. Note esplicative ai conteggi effettuati In merito alla verifica effettuata lo scrivente precisa quanto segue: ➢ Orario di lavoro Il CCNL Poste del 14 aprile 2011, del 30 novembre 2017 e del 23 giugno 2021 prevedeva all'articolo 29 un orario contrattuale di lavoro pari a 36 ore settimanali concentrate in 6 o 5 giorni in correlazione alle esigenze tecnico produttive e un orario giornaliero rispettivamente pari a 6 ore o 7 ore e 12 minuti ➢ Retribuzione La verifica relativa alle spettanze richieste dal Sig.ra è avvenuta su Parte_1
base mensile attenendosi alle tabelle retributive del CCNL di categoria per il periodo da gennaio 2011 a febbraio
2022 tenendo conto dei minimi tabellari, della indennità di contingenza, dell'elemento distinto della retribuzione, delle indennità una tantum previste nei mesi di maggio 2011, gennaio e luglio 2015, gennaio 2018, della anticipazione futuro aumento contrattuale prevista per i mesi di giugno 2013 e luglio 2021. In particolare sono stati esplicitati nei prospetti di calcolo i seguenti elementi retributivi: - Minimi retributivi e Contingenza: quale retribuzione base prevista mensilmente dal CCNL. L'indennità di contingenza, per il periodo precedente al suo congelamento, corrisponde a quella dei lavoratori dell'industria, rivalutata ai sensi della L. 26 febbraio 1986 n. 38
“disposizioni in materia di indennità di contingenza”, così come indicato all'art. 27 CCNL del 30 aprile CP_1
1986; - e.d.r.: quale elemento distinto della retribuzione introdotto dal protocollo d'intesa del 1992 e erogato dal 1 gennaio 1993, pari a euro 10,33; - Retribuzione lorda mensile calcolata: è stata ottenuta sommando la base complessiva composta da minimo retributivo, contingenza, elemento distinto della retribuzione, indennità varie previste dalla contrattazione collettiva. ➢ Premi di produttività Per il conteggio dei premi produttività si è fatto riferimento ai seguenti verbali di accordo: 7 giugno 2012, 7 dicembre 2012, 25 settembre 2013, 30 luglio 2014,
30 luglio 2015, 26 luglio 2016, 19 luglio 2017, 31 luglio 2018, 30 luglio 2019, 23 luglio 2020, 30 luglio
2021. In particolare è stata utilizzata per ogni verbale la tabella “produzione CRP”. Il premio non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto. ➢ Tredicesima mensilità Il CCNL Poste 14 aprile 2011, 30 novembre 2017 e 26 giugno 2021 prevede che entro il giorno 15 dicembre di ciascun anno la Società corrisponde ai pagina 8 di 12 dipendenti una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in godimento al 1^ dello stesso mese, costituita dalla posizione retributiva individuale, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di contingenza in godimento e dall'elemento distintivo della retribuzione. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno o di assenze non retribuite, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della 13° mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Società, computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni. ➢ Quattordicesima mensilità Il CCNL Poste 11 gennaio 2001 e 30 novembre 2017 prevede che entro il 25 marzo di ciascun anno la Società corrisponde ai dipendenti, unitamente alla retribuzione del mese di marzo, una quattordicesima mensilità d'importo pari alla retribuzione mensile in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione, costituita dalla posizione retributiva individuale, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di contingenza in godimento e dall'elemento distintivo della retribuzione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro o di assenze non retribuite avvenute durante il corso dell'anno in cui si matura la quattordicesima mensilità il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della stessa quantità quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Società, computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni. ➢ Assenze da lavoro La circolare 1 novembre 2007 ha previsto che con decorrenza 1 gennaio
2008 ai dipendenti assunti successivamente alla data dell'11 luglio 2003 saranno riconosciuti 30 giorni di ferie in presenza di una distribuzione lavorativa su sei giorni a settimana. Inoltre, alla maturazione di un'anzianità di servizio di 5 anni sarà riconosciuto un giorno di ferie in più ed un ulteriore giorno di ferie alla maturazione di un'anzianità di servizio di 10 anni. Per il presente conteggio al fine di individuare la quantità di giorni goduti dalla lavoratrice si è utilizzato la colonna “Ferie non godute” della tabella a pagina 8 del ricorso in atti. Le ferie non possono essere monetizzate ad eccezione per il caso di cessazione del rapporto di lavoro o del decesso del lavoratore.
Per quanto attiene i permessi individuali retribuiti a partire dal 1 gennaio 2008 nel caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi saranno riconosciute 12 ore annue. I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione vengono monetizzati entro il mese di marzo dell'anno successivo. Per quanto riguarda le festività civile religiose soppresse vengono riconosciute 4 giornate di permesso retribuito l'anno. Nel caso in cui le giornate di permesso non fossero fruite nell'anno, l'azienda provvederà ad imputare a tale titolo i primi giorni di ferie goduti dal lavoratore nell'anno medesimo. Verifica dei calcoli livello E 10.1.2011 al 3.2.2020 (..) Verifica dei calcoli livello D
10.1.2013 al 3.2.2022 (..) A seguito delle osservazioni di parte resistente si recepisce quanto evidenziato dal CTP.
Si recepisce quanto indicato nell'articolo 61 del CCNL del 2007, si è provveduto quindi ha togliere dal conteggio euro 10,33 mensili. Per quanto attiene il file “ferie e pdr Ridi” ad avviso del CTU le ferie non possono essere monetizzate in quanto il rapporto con la Sig.ra non è cessato, ma sarebbe più corretto inserire nel Parte_1 cedolino la quantità di ferie residue anno precedente. Diverso è il trattamento dei permessi individuali retribuiti pagina 9 di 12 eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione in quanto vengono monetizzati entro il mese di marzo dell'anno successivo. Per quanto attiene il calcolo del tfr si ritiene corretto, non essendo cessato il rapporto di lavoro con la ricorrente, indicare nei conteggi conclusivi l'importo al lordo dell'imposta e delle detrazioni. Infine, per quanto attiene la richiesta di valutazione di effettiva remunerabilità del periodo in cui la Sig.ra ha lavorato Parte_1 senza formale contratto (“in nero”) e analogamente del periodi in cui era stata estromessa, si ritiene corretto non entrare nel merito e resto a disposizione per ulteriore conteggio su richiesta della S.V.Ill.ma. (..) Per cui da quanto sopra si riassume che: ➢ In relazione al livello E le differenze retributive, comprensive di ratei e tfr conteggiate per il periodo gennaio 2011 – febbraio 2020 sono state quantificate in €. 180.654,27 di cui € 167.037,05 a titolo di differenze retributive, €917,04 a titolo di permessi individuali retribuiti e €12.700,18 a titolo di tfr (considerando rivalutazione monetaria ed interessi legali al 30 settembre 2024 €. 225.334,29). Dedotte le voci medio tempore versate da pari ad €. 6.644,63 lorde la differenza retributiva risulta pari a €. 218.689,66; ➢ In relazione CP_1
al livello D le differenze retributive, comprensive di ratei e tfr conteggiate per il periodo gennaio 2013 – febbraio
2022 sono state quantificate in €. 217.393,37 di cui € 202.148,92 a titolo di differenze retributive, € 1.015,72 a titolo di permessi individuali retribuiti e € 14.231,73 a titolo di tfr (considerando rivalutazione monetaria ed interessi legali al 30 settembre 2024 €. 256.168,99). Dedotte le voci medio tempore versate da pari ad €. CP_1
6.644,63 lorde la differenza retributiva risulta pari a €. 249.524,36; ➢ Sommando algebricamente quanto determinato dal CTU per le varie voci retributive precedentemente elencate la differenza retributiva rispetto a quanto percepito dal ricorrente viene valutata in complessivi € 218.689,66 per il livello E, €. 249.524,36 per il livello D comprensivi di interessi legali e della rivalutazione monetaria così come richiesto nel quesito rivolto al CTU.” (v. elaborato peritale in atti).
Appare corretto prendere a riferimento la somma calcolata dal CTU con riferimento al livello E atteso che dalla lettura della normativa contrattuale ed in particolare dell'art. 20 del CCNL (cfr. doc. 6 allegato al ricorso) emerge che non è previsto un mero automatismo temporale nel passaggio, rendendosi necessaria la maturazione di un'esperienza professionale “supportata anche da idonei percorsi formativi finalizzati al consolidamento nello specifico ruolo ed all'acquisizione delle competenze distintive”.
Deve inoltre osservarsi che, come pure correttamente rilevato dal CTU nominato, rispetto alle somme calcolate a titolo di TFR e ferie si tratta di somme per le quali, allo stato, attesa l'esistenza del rapporto di lavoro non può essere pronunciata alcuna condanna, essendo dette somme richiedibili solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
pagina 10 di 12 Parte resistente deve quindi essere condannata, tenuto conto dell'ipotesi formulata in relazione al livello E e detratte le somme non richiedibili allo stato al pagamento della somma pari ad euro
160.422,42 cui devono aggiungersi interessi come per legge, nonché alla regolarizzazione contributiva.
Per completezza deve in punto osservarsi, con riferimento alla memoria di costituzione dell' CP_2 che la domanda contributiva ivi spiegata non necessitava di domanda riconvenzionale (come pure ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di Appello di Firenze richiamata proprio nella memoria
. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza tra la ricorrente e parte convenuta e si liquidano come in dispositivo secondo gli importi medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, questioni risolte mediante CTU contabile, oltre al rimborso delle spese vive pari ad euro 1.903,20 somma dovuta quale posta di danno emergente avendo parte ricorrente assunto la relativa obbligazione (cfr. doc. depositato dal ricorrente in data 28.2.2025). Nei confronti dell le spese di lite possono essere integralmente CP_2 compensate atteso che l'Ente ha unicamente chiesto di essere tenuto esente.
Le spese per la CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento a favore di della somma pari ad euro Controparte_3 Parte_1
160.422,42, oltre interessi come per legge, nonché al versamento in favore dell' della relativa CP_2 contribuzione nella misura di legge;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Controparte_3 Parte_1 liquidano nella misura pari ad euro 6.700,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali ed oltre complessivi euro 1.903,20 per spese vive (rimborso conteggi);
- compensa le spese di lite nei confronti dell' CP_2
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con separato Controparte_3 decreto.
LIVORNO, 11 dicembre 2025
Il Giudice pagina 11 di 12 dott.ssa Sara Maffei
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:43, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 691/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNI ELENA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BIAGINI DANIELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PAGNI ELENA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL RE ANDREA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in LUNGARNO ARCHIBUSIERI 8 50122 FIRENZE presso il difensore avv. DEL RE ANDREA
PARTE CONVENUTA rappresentato e difeso dall'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO elettivamente domiciliato CP_2 in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv. MINICUCCI
MASSIMILIANO
TERZO CHIAMATO pagina 1 di 12 pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 12 Con ricorso depositato in data 26.8.2022 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “a) accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, il diritto della ricorrente all'inquadramento del livello D a far data dalla data del 10.07.2011 o, quantomeno, dalla data del
10.01.2013 o, in ogni caso, dalla diversa data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trattamento giuridico ed economico proprio del Liv. “E” e poi “D” del CCNL Poste tempo per tempo applicabile, come accertato con sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 358/2019 (RG
868/2017), con valori di differenza rispetto a quello effettivamente percepito, comprensivi di ogni istituto contrattuale ed economico, per il periodo dal 10.01.2011, data di inizio della prestazione lavorativa con la società
accertata in via giudiziale, al 16/10/2019, data di pubblicazione della citata sentenza del Controparte_3
Tribunale di Livorno, per l'effetto, il diritto della stessa ricorrente a ricevere il pagamento dell'importo di €
189.429,27pari alle retribuzioni spettanti in virtù del CCNL livello professionale “E” poi “D” applicabile, CP_1 dell'importo di € 16.084,56 pari al tfr spettante in virtù del CCNL livell o “E” poi “D” applicabile, CP_1 dell'importo di € 16.219,66 pari ai premi di produttività spettanti in virtù dei CCNL applicabili, dell'importo di
€ 14.372,86 pari all'indennità per ferie non godute, rol / permessi / festività non goduti spettanti in virtù dei
CCNL applicabili, e così la somma complessiva di € € 235.939,654, o quelle somme maggiori o minori CP_1 ritenute di giustizia, anche ex art. 36 Cost. ed art. 2126 cod. civ., nonché ex art. 1206, 1207 cod. civ., così come meglio analiticamente descritto nell'allegato conteggio e tabelle salariali che si producono, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
b) accertare e dichiarare altresì il diritto della ricorrente al riconoscimento di euro 2.434,10 a titolo di premio produttività per gli anni 2020 e 2021, o quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
c) per l'effetto, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Europa 190, 00144 Controparte_3
Roma, cf a pagare, in favore della parte ricorrente l'importo: • di € 189.429,27 pari alle P.IVA_1 retribuzioni spettanti in virtù del CCNL Poste livello professionale “E” poi “D” applicabile, dell'importo di €
16.084,56 pari al tfr spettante in virtù del CCNL Poste livello “E” poi “D” applicabile, dell'importo di €
16.219,66 pari ai premi di produttività spettanti in virtù dei CCNL applicabili, dell'importo di € 14.372,86 pari all'indennità per ferie non godute, rol / permessi / festività non goduti spettanti in virtù dei CCNL Poste applicabili, e così la somma complessiva di € 235.939,654, o quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, anche ex art. 36 Cost. ed art. 2126 cod. civ., nonché ex art. 1206, 1207 cod. civ., così come meglio analiticamente descritto nell'allegato conteggio e tabelle salariali che si producono, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
• di euro 2.434,10 a titolo di premio produttività per gli anni 2020e 2021, o quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
d) per le pagina 4 di 12 causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al versamento dei ca richi contributivi spettanti, come per legge, di cui alla regolarizzazione retributiva;
”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di essere dipendente a tempo indeterminato e full time con inquadramento nell'ultimo livello D del CCNL applicabile a far data dal 10.1.2011. Deduceva la che detto rapporto CP_1 Pt_1 contrattuale era stato accertato e dichiarato con sentenza del Tribunale di Livorno del 16.10.2019, confermata dalla Corte di Appello e passata in giudicato. Esponeva, quindi, l'odierna parte attrice che la sentenza del Tribunale di Livorno aveva sancito, tra l'altro, “
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - accertata l'illegittimità dei contratti di appalto nell'ambito dei quali la ricorrente ha svolto le sue prestazioni e dichiara l'esistenza tra la ricorrente e la convenuta di un ordinario rapporto di lavoro subordinato sorto in data 10.1.2011 e ancora in essere alla Controparte_3 data della presente decisione con diritto all'inquadramento nel liv E CCNL - ordina a di CP_1 Controparte_3 riammettere la ricorrente in servizio– condanna al pagamento delle differenze retributive maturate Controparte_3
a far data dalla costituzione del rapporto e derivanti dal trattamento economico percepito e quello spettante in virtù dell'inquadramento riconosciuto”. Lamentava la ricorrente che, pur essendo stata riammessa al lavoro il
3.2.2020, col cedolino di maggio 2020 le venivano corrisposte, oltre alla paga corrente pari ad euro
1.573,83, le retribuzioni arretrate per un importo complessivo lordo di euro 8.310,79 nonostante la decisione del Tribunale di Livorno, accertata l'illiceità dei contratti di appalto intervenuti tra il
10.1.2011 ed il 28.2.2018 avesse anche accertato il diritto della ricorrente al trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva.
Si costituiva variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del Controparte_3 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta eccepiva che la non Pt_1 aveva mai messo in mora offrendo la propria prestazione lavorativa dopo la Controparte_3 sentenza del Tribunale di Livorno, né dopo la sentenza della Corte di Appello di Firenze e neppure aveva mai costituito in mora la resistente riguardo al credito risarcitorio, neppure provvedendo a comunicare a l'entità degli emolumenti che aveva percepito dal 2011 al 2017 Controparte_3 presso le ditte appaltatrici. Parte convenuta, poi, eccepiva la prescrizione estintiva con riferimento al periodo anteriore alla sentenza accertativa con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perdute.
A seguito di integrazione del contraddittorio disposta dal Giudice (v. ordinanza riservata del
4.6.2023) si costituiva l' dichiarandosi disponibile a ricevere la contribuzione dovuta. CP_2
pagina 5 di 12 Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita previa CTU contabile e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto dirsi che è incontestato tra le parti, ed emerge dalla documentazione in atti, che la aveva promosso dinanzi al Tribunale di Livorno un giudizio contestando l'illegittima Pt_1 interposizione di manodopera e rivendicando le retribuzioni omesse e le differenze retributive, nonché chiedendo la costituzione del rapporto di lavoro con Controparte_3
Ancora, è documentale che il Tribunale di Livorno, con sentenza confermata dalla Corte di
Appello, in seguito passata in giudicato, sanciva l'illiceità dei contratti di appalto, costituiva il rapporto di lavoro alle dipendenze della società committente con effetto dall'inizio della prestazione e accertava il diritto della al trattamento economico e normativo previsto dal Pt_1
CCNL applicabile, con inquadramento iniziale nel livello E, profilo professionale di operatore trasporti, autista.
Non è poi contestato che la ricorrente venne riammessa in servizio a far data dal 3.2.2020 nel profilo professionale di autista livello E del CCNL, omettendo il pagamento delle retribuzioni dovute e/o del risarcimento per il periodo intercorso tra il 10.1.2011 e la data della sentenza, ma anche per il periodo successivo alla sentenza e sino alla riammissione in servizio.
Deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente in assenza della prova, sulla medesima gravante, del fatto che i rapporti fittizi di lavoro della ricorrente fossero dotati di stabilità reale che consente il decorso del termine di prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro;
infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr n. 12553/2014 e n. 22487/2019) il requisito della stabilità reale va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto stesso e, in particolare, in caso di interposizione illecita di manodopera la suddetta verifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo la disciplina che l'avrebbe regolato ove fosse sorto “ab initio” con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione attribuita in sede giudiziale.
pagina 6 di 12 Inoltre, di recente, la stessa Corte ha chiarito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sez. Lav. n. 26246/2022).
Ancora, con riferimento all'eccezione spiegata in memoria avuto riguardo alla decadenza per mancata messa in mora deve anzitutto osservarsi è pacifica tra le parti, come detto, l'esistenza di una sentenza, passata in giudicato, non spontaneamente eseguita.
Peraltro, emerge dai documenti in atti versati che la richiesta di pagamento era già stata formulata con la lettera di impugnativa datata 1.3.2017 (cfr. doc. prodotto dalla ricorrente in data 20.9.2023), mentre le differenze oggetto del presente giudizio riguardano il periodo sino alla data della sentenza.
Tanto chiarito, nel merito, sulla base di quanto accertato dalla sentenza resa dal Tribunale di
Livorno e passata in giudicato, degli stessi prospetti paga e del CCNL in vigore nel CP_3 periodo di cui è causa, l'ausiliario ha quantificato le differenze retributive maturate dalla ricorrente
(detratti 8.310,79 euro lordi, ovvero quanto corrisposto dalla società convenuta a titolo di differenze retributive per il periodo successivo alla sentenza e fino al giorno precedente all'assunzione, cfr. anche, in punto, i chiarimenti depositati dal dott. in data 24.7.2025). Tes_1
pagina 7 di 12 Deve in particolare osservarsi che il CTU nominato ha chiarito “(..) Esaminati i documenti rinvenuti in atti di causa si può ragionevolmente ritenere che alla data della ripresa in servizio fosse inquadrata di fatto nel livello
E del CCNL Si è proceduto, pertanto, al calcolare le spettanze per differenze retributive maturate CP_3 dalla mensilità di gennaio 2011 alla mensilità di febbraio 2022, applicando il CCNL di categoria al livello E e dal 10 gennaio 2013 al 3 febbraio 2022. Nei calcoli effettuati sono stati presi in considerazione i rinnovi contrattuali che negli anni si sono succeduti e che si allegano al presente lavoro peritale (all. 1) nonché le eventuali indennità di vacanza contrattuale e una tantum ove previsti. Si precisa che i calcoli sono stati sviluppati in n° 52 prospetti inseriti nel corpo della relazione inerenti le annualità interessate. Il CTU esamina in dettaglio i calcoli predisposti, nel paragrafo seguente. Note esplicative ai conteggi effettuati In merito alla verifica effettuata lo scrivente precisa quanto segue: ➢ Orario di lavoro Il CCNL Poste del 14 aprile 2011, del 30 novembre 2017 e del 23 giugno 2021 prevedeva all'articolo 29 un orario contrattuale di lavoro pari a 36 ore settimanali concentrate in 6 o 5 giorni in correlazione alle esigenze tecnico produttive e un orario giornaliero rispettivamente pari a 6 ore o 7 ore e 12 minuti ➢ Retribuzione La verifica relativa alle spettanze richieste dal Sig.ra è avvenuta su Parte_1
base mensile attenendosi alle tabelle retributive del CCNL di categoria per il periodo da gennaio 2011 a febbraio
2022 tenendo conto dei minimi tabellari, della indennità di contingenza, dell'elemento distinto della retribuzione, delle indennità una tantum previste nei mesi di maggio 2011, gennaio e luglio 2015, gennaio 2018, della anticipazione futuro aumento contrattuale prevista per i mesi di giugno 2013 e luglio 2021. In particolare sono stati esplicitati nei prospetti di calcolo i seguenti elementi retributivi: - Minimi retributivi e Contingenza: quale retribuzione base prevista mensilmente dal CCNL. L'indennità di contingenza, per il periodo precedente al suo congelamento, corrisponde a quella dei lavoratori dell'industria, rivalutata ai sensi della L. 26 febbraio 1986 n. 38
“disposizioni in materia di indennità di contingenza”, così come indicato all'art. 27 CCNL del 30 aprile CP_1
1986; - e.d.r.: quale elemento distinto della retribuzione introdotto dal protocollo d'intesa del 1992 e erogato dal 1 gennaio 1993, pari a euro 10,33; - Retribuzione lorda mensile calcolata: è stata ottenuta sommando la base complessiva composta da minimo retributivo, contingenza, elemento distinto della retribuzione, indennità varie previste dalla contrattazione collettiva. ➢ Premi di produttività Per il conteggio dei premi produttività si è fatto riferimento ai seguenti verbali di accordo: 7 giugno 2012, 7 dicembre 2012, 25 settembre 2013, 30 luglio 2014,
30 luglio 2015, 26 luglio 2016, 19 luglio 2017, 31 luglio 2018, 30 luglio 2019, 23 luglio 2020, 30 luglio
2021. In particolare è stata utilizzata per ogni verbale la tabella “produzione CRP”. Il premio non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto. ➢ Tredicesima mensilità Il CCNL Poste 14 aprile 2011, 30 novembre 2017 e 26 giugno 2021 prevede che entro il giorno 15 dicembre di ciascun anno la Società corrisponde ai pagina 8 di 12 dipendenti una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in godimento al 1^ dello stesso mese, costituita dalla posizione retributiva individuale, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di contingenza in godimento e dall'elemento distintivo della retribuzione. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno o di assenze non retribuite, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della 13° mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Società, computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni. ➢ Quattordicesima mensilità Il CCNL Poste 11 gennaio 2001 e 30 novembre 2017 prevede che entro il 25 marzo di ciascun anno la Società corrisponde ai dipendenti, unitamente alla retribuzione del mese di marzo, una quattordicesima mensilità d'importo pari alla retribuzione mensile in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione, costituita dalla posizione retributiva individuale, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di contingenza in godimento e dall'elemento distintivo della retribuzione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro o di assenze non retribuite avvenute durante il corso dell'anno in cui si matura la quattordicesima mensilità il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della stessa quantità quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Società, computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni. ➢ Assenze da lavoro La circolare 1 novembre 2007 ha previsto che con decorrenza 1 gennaio
2008 ai dipendenti assunti successivamente alla data dell'11 luglio 2003 saranno riconosciuti 30 giorni di ferie in presenza di una distribuzione lavorativa su sei giorni a settimana. Inoltre, alla maturazione di un'anzianità di servizio di 5 anni sarà riconosciuto un giorno di ferie in più ed un ulteriore giorno di ferie alla maturazione di un'anzianità di servizio di 10 anni. Per il presente conteggio al fine di individuare la quantità di giorni goduti dalla lavoratrice si è utilizzato la colonna “Ferie non godute” della tabella a pagina 8 del ricorso in atti. Le ferie non possono essere monetizzate ad eccezione per il caso di cessazione del rapporto di lavoro o del decesso del lavoratore.
Per quanto attiene i permessi individuali retribuiti a partire dal 1 gennaio 2008 nel caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi saranno riconosciute 12 ore annue. I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione vengono monetizzati entro il mese di marzo dell'anno successivo. Per quanto riguarda le festività civile religiose soppresse vengono riconosciute 4 giornate di permesso retribuito l'anno. Nel caso in cui le giornate di permesso non fossero fruite nell'anno, l'azienda provvederà ad imputare a tale titolo i primi giorni di ferie goduti dal lavoratore nell'anno medesimo. Verifica dei calcoli livello E 10.1.2011 al 3.2.2020 (..) Verifica dei calcoli livello D
10.1.2013 al 3.2.2022 (..) A seguito delle osservazioni di parte resistente si recepisce quanto evidenziato dal CTP.
Si recepisce quanto indicato nell'articolo 61 del CCNL del 2007, si è provveduto quindi ha togliere dal conteggio euro 10,33 mensili. Per quanto attiene il file “ferie e pdr Ridi” ad avviso del CTU le ferie non possono essere monetizzate in quanto il rapporto con la Sig.ra non è cessato, ma sarebbe più corretto inserire nel Parte_1 cedolino la quantità di ferie residue anno precedente. Diverso è il trattamento dei permessi individuali retribuiti pagina 9 di 12 eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione in quanto vengono monetizzati entro il mese di marzo dell'anno successivo. Per quanto attiene il calcolo del tfr si ritiene corretto, non essendo cessato il rapporto di lavoro con la ricorrente, indicare nei conteggi conclusivi l'importo al lordo dell'imposta e delle detrazioni. Infine, per quanto attiene la richiesta di valutazione di effettiva remunerabilità del periodo in cui la Sig.ra ha lavorato Parte_1 senza formale contratto (“in nero”) e analogamente del periodi in cui era stata estromessa, si ritiene corretto non entrare nel merito e resto a disposizione per ulteriore conteggio su richiesta della S.V.Ill.ma. (..) Per cui da quanto sopra si riassume che: ➢ In relazione al livello E le differenze retributive, comprensive di ratei e tfr conteggiate per il periodo gennaio 2011 – febbraio 2020 sono state quantificate in €. 180.654,27 di cui € 167.037,05 a titolo di differenze retributive, €917,04 a titolo di permessi individuali retribuiti e €12.700,18 a titolo di tfr (considerando rivalutazione monetaria ed interessi legali al 30 settembre 2024 €. 225.334,29). Dedotte le voci medio tempore versate da pari ad €. 6.644,63 lorde la differenza retributiva risulta pari a €. 218.689,66; ➢ In relazione CP_1
al livello D le differenze retributive, comprensive di ratei e tfr conteggiate per il periodo gennaio 2013 – febbraio
2022 sono state quantificate in €. 217.393,37 di cui € 202.148,92 a titolo di differenze retributive, € 1.015,72 a titolo di permessi individuali retribuiti e € 14.231,73 a titolo di tfr (considerando rivalutazione monetaria ed interessi legali al 30 settembre 2024 €. 256.168,99). Dedotte le voci medio tempore versate da pari ad €. CP_1
6.644,63 lorde la differenza retributiva risulta pari a €. 249.524,36; ➢ Sommando algebricamente quanto determinato dal CTU per le varie voci retributive precedentemente elencate la differenza retributiva rispetto a quanto percepito dal ricorrente viene valutata in complessivi € 218.689,66 per il livello E, €. 249.524,36 per il livello D comprensivi di interessi legali e della rivalutazione monetaria così come richiesto nel quesito rivolto al CTU.” (v. elaborato peritale in atti).
Appare corretto prendere a riferimento la somma calcolata dal CTU con riferimento al livello E atteso che dalla lettura della normativa contrattuale ed in particolare dell'art. 20 del CCNL (cfr. doc. 6 allegato al ricorso) emerge che non è previsto un mero automatismo temporale nel passaggio, rendendosi necessaria la maturazione di un'esperienza professionale “supportata anche da idonei percorsi formativi finalizzati al consolidamento nello specifico ruolo ed all'acquisizione delle competenze distintive”.
Deve inoltre osservarsi che, come pure correttamente rilevato dal CTU nominato, rispetto alle somme calcolate a titolo di TFR e ferie si tratta di somme per le quali, allo stato, attesa l'esistenza del rapporto di lavoro non può essere pronunciata alcuna condanna, essendo dette somme richiedibili solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
pagina 10 di 12 Parte resistente deve quindi essere condannata, tenuto conto dell'ipotesi formulata in relazione al livello E e detratte le somme non richiedibili allo stato al pagamento della somma pari ad euro
160.422,42 cui devono aggiungersi interessi come per legge, nonché alla regolarizzazione contributiva.
Per completezza deve in punto osservarsi, con riferimento alla memoria di costituzione dell' CP_2 che la domanda contributiva ivi spiegata non necessitava di domanda riconvenzionale (come pure ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di Appello di Firenze richiamata proprio nella memoria
. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza tra la ricorrente e parte convenuta e si liquidano come in dispositivo secondo gli importi medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, questioni risolte mediante CTU contabile, oltre al rimborso delle spese vive pari ad euro 1.903,20 somma dovuta quale posta di danno emergente avendo parte ricorrente assunto la relativa obbligazione (cfr. doc. depositato dal ricorrente in data 28.2.2025). Nei confronti dell le spese di lite possono essere integralmente CP_2 compensate atteso che l'Ente ha unicamente chiesto di essere tenuto esente.
Le spese per la CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento a favore di della somma pari ad euro Controparte_3 Parte_1
160.422,42, oltre interessi come per legge, nonché al versamento in favore dell' della relativa CP_2 contribuzione nella misura di legge;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Controparte_3 Parte_1 liquidano nella misura pari ad euro 6.700,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali ed oltre complessivi euro 1.903,20 per spese vive (rimborso conteggi);
- compensa le spese di lite nei confronti dell' CP_2
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con separato Controparte_3 decreto.
LIVORNO, 11 dicembre 2025
Il Giudice pagina 11 di 12 dott.ssa Sara Maffei
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