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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/10/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1897 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1897 /2024 promossa da:
(c.f.: , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. DONATINI
EB (c.f. ) e dall'Avv. TIZIANA PIANADEI (c.f. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._3
RICORRENTE contro c.f. ), nato a [...] il [...], e residente in [...]C.F._4
La Spezia (SP), via Dei Colli n. 241/B, rappresentato e difeso dall'Avv. SPERANDEO MARZIA
(c.f. ), ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._5
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale tra coniugi. pag. 1 di 11 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni congiunte raggiunte dalle parti all'udienza del 23.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 06/12/2024 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in Cogoleto (GE), in data 26.7.2018, con e che dalla CP_2 loro unione è nato (il 6.2.2018) il figlio , attualmente minorenne. I coniugi sono in regime Per_1 di separazione dei beni. Ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito , depositando memoria di costituzione, il quale nulla ha opposto in punto CP_2 di status ma ha formulato diverse domande sulle restanti questioni.
Sono state svolte numerose udienze al fine di addivenire a un accordo tra le parti.
All'udienza del 23.10.2025, i procuratori delle parti, e le parti personalmente, hanno riferito e confermato il raggiungimento di un accordo per la separazione, come da condizioni congiunte riferite in udienza, condizioni cui entrambi i procuratori si sono integralmente riportati chiedendone l'accoglimento, che di seguito si riportano:
“Condizioni della separazione:
• Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il Persona_2 regime dell'affido condiviso.
• Al fine di garantire la continuità e il consolidamento del rapporto affettivo del figlio minore con entrambi i genitori, lo stesso trascorrerà periodi di tempo alternati con ciascuno di essi, secondo le modalità definite di comune accordo dalle parti e indicate nella seguente tabella:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Padre Madre Madre Madre Padre Padre Padre Madre Padre Padre Padre Madre Madre Madre Padre Madre Madre Madre Padre Padre Padre Madre Padre Padre Padre Madre Madre Madre
• Il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale, di sua proprietà, sita in La Spezia, CP_2 via Dei Colli n. 241/B. Co
• La sig.ra dichiara di non avere interesse sulla casa coniugale di proprietà del sig. . Pt_1 pag. 2 di 11 • Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente per la durata di anni due (2) la CP_1 somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il canone di locazione a favore della SI.ra
, a partire dal 01/07/2025. Tale importo sarà corrisposto direttamente alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 01 di ogni mese con le stesse modalità previste per il versamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento al figlio, come sarà meglio specificato più avanti.
• Il sig. si impegna a corrispondere altresì a favore della SI.ra la CP_1 Parte_1 prima mensilità di 600,00 € (seicento/00), oltre, le spese di mediazione dell'agenzia immobiliare, ed il versamento della caparra confirmatoria, o deposito cauzionale, del valore di nr. 2 (due) mensilità del valore di 1.200,00 € (milleduecento/00), come da contratto di locazione stipulato in data 22.05.2025 dalla sig.ra e la proprietaria sig.ra (doc.). Parte_1 Persona_3
• Inoltre, il sig. acconsente ad essere garante come nei termini del contratto di CP_1 locazione stipulato in data 22.05.2025 dalla sig.ra e la proprietaria sig.ra Parte_1
(doc.) per la sola durata dello stesso. Persona_3
• Alla fine della locazione la SI.ra , salvo imprevisti accorsi durante il contratto Parte_1 di locazione, si impegna a restituire la somma anticipata dal SI. come caparra CP_1 confirmatoria, o deposito cauzionale, del valore di nr. 2 (due) mensilità del valore di 1.200,00 €
(milleduecento/00), come da contratto di locazione stipulato in data 22.05.2025 dalla sig.ra
[...]
e la proprietaria sig.ra (doc.). Pt_1 Persona_3
• La sig.ra dichiara di non avere interesse a continuare l'utilizzo della autovettura di Pt_1
Co proprietà del sig. , che pertanto tornerà nella piena disponibilità e possesso esclusivo di quest'ultimo al momento della sottoscrizione del presente accordo.
• Il padre verserà mensilmente la somma pari ad euro 300,00 (trecento/00) in favore del figlio minore quale contributo al mantenimento ordinario, e sarà corrisposta il giorno 27 di ogni mese, tramite bonifico presso l'istituto bancario BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – IBAN
[...], rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
• L'assegno unico previsto per il figlio sarà posto a favore della madre per la quota del 100%.
• Le spese straordinarie nella misura percentuale pari a 50% saranno ripartite tra le parti come da protocollo in uso al Tribunale della Spezia. In particolare, sarà a carico del padre l'intera quota della retta mensile stabilita dall'istituto scolastico frequentato dal minore ed a carico della madre l'intera quota mensile della mensa scolastica per il periodo delle scuole dell'obbligo. Le detrazioni delle spese del figlio saranno ripartite al 50 %.
• Visite mediche del figlio minore potranno avvenire alla presenza anche di Persona_2 entrambi i genitori indipendentemente dalla loro rilevanza sanitaria.
• Attività Sportive del figlio minore o eventi sportivi importanti potranno Persona_2
pag. 3 di 11 presenziare entrambi i genitori o famigliari o persone gradite al figlio.
• Viaggi in Italia/Estero con il figlio minore saranno gestiti come di seguito: Persona_2 durante i periodi di vacanza o di permanenza del minore con uno dei genitori, l'altro genitore ha diritto a mantenere un contatto quotidiano con il figlio, tramite telefonata o videochiamata. Tali comunicazioni dovranno avvenire con cadenza minima giornaliera, in orario da concordare di volta in volta tra i genitori compatibilmente con l'età del minore, le attività programmate e l'esigenze quotidiane. In mancanza di accordo, la chiamata o videochiamate potrà avvenire indicativamente tra le ore 19:00 e le ore 20:00, salvo diverso orario reso necessario da esigenze organizzative o fuso orario. Il genitore che si trova in vacanza col figlio si impegna a mantenere informato l'altro genitore sull'andamento della vacanza, mediante l'invio di fotografie, video.
- Nel caso di viaggi o soggiorni effettuati congiuntamente da entrambi i genitori su richiesta del figlio minore , le relative spese verranno ripartite tra le parti al 50%. Per_1
• Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali saranno alternate tra i genitori di anno in anno con le seguenti modalità:
1) Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania):
• i giorni 23 – 24 Dicembre 2025 con il padre;
• il giorno 25 Dicembre 2025 con il padre;
• il giorno 26 Dicembre 2025 con la madre;
• il 31/12/25 e il 01/01/26 con la madre;
• il 06/01/26 con il padre.
• In caso di viaggi organizzati nel periodo Natalizio con uno dei due genitori si dovrà rispettare la seguente suddivisione:
• Primo periodo: dal 26/12 al 31/12
• Secondo periodo dal 01/01 la 06/01
2) Pasqua:
• domenica 05/04/26 con la madre;
• lunedì 06/04/2026 con il padre;
• i restanti giorni delle vacanze scolastiche saranno concordati tra i genitori;
• In caso di viaggi organizzati nel periodo Pasquale con uno dei due genitori si dovrà rispettare la seguente suddivisione:
• Primo periodo: dal lunedì della settimana Pasquale al giorno del Sabato di Pasqua;
• Secondo periodo: dal martedì dopo Pasquetta al Sabato successivo;
3) Ponti primaverili, 2 Giugno, ed altre festività nel corso dell'anno: saranno alternate tra i genitori a seconda delle esigenze lavorative. pag. 4 di 11 4) Compleanno, Sacramenti (comunione, cresima, etc. saranno gestiti come di seguito:
Tali eventi potranno prevedere la presenza di entrambi i genitori ed i nonni paterni e materni o altri famigliari o invitati graditi dal festeggiato. Tale giorno sarà celebrato in ogni caso tenendo conto della volontà del figlio minore.
Le spese per l'evento se alla presenza di entrambi i genitori saranno divise al 50%.
5) Vacanze estive dalla fine della scuola all'inizio della scuola: nr. 4 (quattro) settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore da comunicarsi entro il 16/06 di ciascun anno o dalla data di comunicazione del periodo feriale predisposto dal datore di lavoro.
- Se richiesto da , e su accordo dei genitori, in modo di mantenere viva la tradizione di Per_1 trascorrere un periodo di Vacanze Estive presso la residenza dei nonni paterni egli potrà trascorrere una parte del periodo estivo presso gli stessi, compatibilmente con le sue esigenze e quelle dei genitori, garantendo alla madre di raggiungerlo direttamente a Cogoleto (GE), anche Co valutando la possibilità di risiedere presso l'abitazione dei genitori del sig. . Durante il periodo di permanenza del minore con i nonni paterni, la madre avrà diritto a mantenere un contatto quotidiano con il figlio, tramite telefonata o videochiamata, senza limiti temporali.
- Nel caso in cui, durante tale periodo, la nonna materna si trovi in visita in Italia dall'Albania, sarà consentito al bambino, sempre su volontà dello stesso, e su accordi dei genitori, trascorrere del tempo anche con la medesima, considerata la natura occasionale di tali visite e l'opportunità di favorire la relazione con la famiglia materna, garantendo al padre di raggiungerlo direttamente presso la residenza della sig.ra Durante il periodo di permanenza del minore presso la Pt_1 nonna materna, il padre avrà parimenti diritto a mantenere un contatto quotidiano con il figlio, tramite telefonata o videochiamata, senza limiti temporali.
- Il padre presta il proprio consenso e autorizza l'espatrio del figlio minore , affinché lo Per_1 stesso possa trascorrere periodi di permanenza presso la residenza della nonna materna, situata in
Albania, solo con la presenza della madre o entrambi i genitori per tutta la durata del soggiorno.
Tali soggiorni saranno concordati preventivamente tra i genitori, al fine di favorire la relazione affettiva tra il minore e la nonna materna.
- Gli eventuali giorni trascorsi del figlio minore presso i nonni paterni o materni, per volontà di
, per esigenze organizzative dei genitori o per favorire la relazione affettiva tra il minore Per_1
e la nonna materna, non saranno computati nei giorni di vacanza estivi spettanti al padre o alla madre.
- I documenti d'identità del figlio minore , ovvero carta d'identità e passaporto, Persona_2 saranno suddivisi equamente da entrambi i genitori come di seguito:
- Carta d'identità alla Madre;
pag. 5 di 11 - Passaporto al Padre.
In ogni caso i genitori si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione a favore di uno o dell'altro genitore il documento d'identità del figlio minore in proprio possesso per Persona_2 tutto il tempo necessario allo svolgimento delle seguenti necessita del figlio (viaggi, iscrizioni scolastiche, pratiche amministrative, iscrizioni sportive e simili). Entrambi i genitori esprimono il reciproco consenso al rinnovo dei documenti identificativi del minore, impegnandosi a sottoscrivere la documentazione necessaria presso le autorità competenti.
- Le parti si accordano per intraprendere un percorso psicologico, finalizzato a sostenere il minore nella fase post separativa, con scelta del professionista da individuare congiuntamente e modalità di visita a seconda delle esigenze ritenute più opportune nell'interesse del minore”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova (peraltro rinunciati), ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da parte della ricorrente, oltre che dalla volontà espressa e confermata da entrambi i coniugi negli atti di causa e in udienza. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate alle conclusioni congiunte formulate all'udienza del 23.10.2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono pag. 6 di 11 un adeguato contributo di mantenimento del padre per il figlio.
Infine, atteso l'accordo raggiunto dalle parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo anche in ragione dell'età di . Per_1
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_2 matrimonio in Cogoleto (GE) in data 26.7.2018, e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Cogoleto (GE) dell'anno 2018, al n. 11 parte I, alle seguenti condizioni come concordate dalle parti all'udienza del 3.10.2025, di cui si prende atto:
“• Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il Persona_2 regime dell'affido condiviso.
• Al fine di garantire la continuità e il consolidamento del rapporto affettivo del figlio minore con entrambi i genitori, lo stesso trascorrerà periodi di tempo alternati con ciascuno di essi, secondo le modalità definite di comune accordo dalle parti e indicate nella seguente tabella:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Padre Madre Madre Madre Padre Padre Padre Madre Padre Padre Padre Madre Madre Madre Padre Madre Madre Madre Padre Padre Padre Madre Padre Padre Padre Madre Madre Madre
• Il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale, di sua proprietà, sita in La Spezia, CP_2 via Dei Colli n. 241/B. Co
• La sig.ra dichiara di non avere interesse sulla casa coniugale di proprietà del sig. . Pt_1
• Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente per la durata di anni due (2) la CP_1 somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il canone di locazione a favore della SI.ra
, a partire dal 01/07/2025. Tale importo sarà corrisposto direttamente alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 01 di ogni mese con le stesse modalità previste per il versamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento al figlio, come sarà meglio specificato più avanti.
pag. 7 di 11 • Il sig. si impegna a corrispondere altresì a favore della SI.ra la CP_1 Parte_1 prima mensilità di 600,00 € (seicento/00), oltre, le spese di mediazione dell'agenzia immobiliare, ed il versamento della caparra confirmatoria, o deposito cauzionale, del valore di nr. 2 (due) mensilità del valore di 1.200,00 € (milleduecento/00), come da contratto di locazione stipulato in data 22.05.2025 dalla sig.ra e la proprietaria sig.ra (doc.). Parte_1 Persona_3
• Inoltre, il sig. acconsente ad essere garante come nei termini del contratto di CP_1 locazione stipulato in data 22.05.2025 dalla sig.ra e la proprietaria sig.ra Parte_1
(doc.) per la sola durata dello stesso. Persona_3
• Alla fine della locazione la SI.ra , salvo imprevisti accorsi durante il contratto Parte_1 di locazione, si impegna a restituire la somma anticipata dal SI. come caparra CP_1 confirmatoria, o deposito cauzionale, del valore di nr. 2 (due) mensilità del valore di 1.200,00 €
(milleduecento/00), come da contratto di locazione stipulato in data 22.05.2025 dalla sig.ra
[...]
e la proprietaria sig.ra (doc.). Pt_1 Persona_3
• La sig.ra dichiara di non avere interesse a continuare l'utilizzo della autovettura di Pt_1
Co proprietà del sig. , che pertanto tornerà nella piena disponibilità e possesso esclusivo di quest'ultimo al momento della sottoscrizione del presente accordo.
• Il padre verserà mensilmente la somma pari ad euro 300,00 (trecento/00) in favore del figlio minore quale contributo al mantenimento ordinario, e sarà corrisposta il giorno 27 di ogni mese, tramite bonifico presso l'istituto bancario BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – IBAN
[...], rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
• L'assegno unico previsto per il figlio sarà posto a favore della madre per la quota del 100%.
• Le spese straordinarie nella misura percentuale pari a 50% saranno ripartite tra le parti come da protocollo in uso al Tribunale della Spezia. In particolare, sarà a carico del padre l'intera quota della retta mensile stabilita dall'istituto scolastico frequentato dal minore ed a carico della madre l'intera quota mensile della mensa scolastica per il periodo delle scuole dell'obbligo. Le detrazioni delle spese del figlio saranno ripartite al 50 %.
• Visite mediche del figlio minore potranno avvenire alla presenza anche di Persona_2 entrambi i genitori indipendentemente dalla loro rilevanza sanitaria.
• Attività Sportive del figlio minore o eventi sportivi importanti potranno Persona_2 presenziare entrambi i genitori o famigliari o persone gradite al figlio.
• Viaggi in Italia/Estero con il figlio minore saranno gestiti come di seguito: Persona_2 durante i periodi di vacanza o di permanenza del minore con uno dei genitori, l'altro genitore ha diritto a mantenere un contatto quotidiano con il figlio, tramite telefonata o videochiamata. Tali comunicazioni dovranno avvenire con cadenza minima giornaliera, in orario da concordare di pag. 8 di 11 volta in volta tra i genitori compatibilmente con l'età del minore, le attività programmate e l'esigenze quotidiane. In mancanza di accordo, la chiamata o videochiamate potrà avvenire indicativamente tra le ore 19:00 e le ore 20:00, salvo diverso orario reso necessario da esigenze organizzative o fuso orario. Il genitore che si trova in vacanza col figlio si impegna a mantenere informato l'altro genitore sull'andamento della vacanza, mediante l'invio di fotografie, video.
- Nel caso di viaggi o soggiorni effettuati congiuntamente da entrambi i genitori su richiesta del figlio minore , le relative spese verranno ripartite tra le parti al 50%. Per_1
• Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali saranno alternate tra i genitori di anno in anno con le seguenti modalità:
1) Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania):
• i giorni 23 – 24 Dicembre 2025 con il padre;
• il giorno 25 Dicembre 2025 con il padre;
• il giorno 26 Dicembre 2025 con la madre;
• il 31/12/25 e il 01/01/26 con la madre;
• il 06/01/26 con il padre.
• In caso di viaggi organizzati nel periodo Natalizio con uno dei due genitori si dovrà rispettare la seguente suddivisione:
• Primo periodo: dal 26/12 al 31/12
• Secondo periodo dal 01/01 la 06/01
2) Pasqua:
• domenica 05/04/26 con la madre;
• lunedì 06/04/2026 con il padre;
• i restanti giorni delle vacanze scolastiche saranno concordati tra i genitori;
• In caso di viaggi organizzati nel periodo Pasquale con uno dei due genitori si dovrà rispettare la seguente suddivisione:
• Primo periodo: dal lunedì della settimana Pasquale al giorno del Sabato di Pasqua;
• Secondo periodo: dal martedì dopo Pasquetta al Sabato successivo;
3) Ponti primaverili, 2 Giugno, ed altre festività nel corso dell'anno: saranno alternate tra i genitori a seconda delle esigenze lavorative.
4) Compleanno, Sacramenti (comunione, cresima, etc. saranno gestiti come di seguito:
Tali eventi potranno prevedere la presenza di entrambi i genitori ed i nonni paterni e materni o altri famigliari o invitati graditi dal festeggiato. Tale giorno sarà celebrato in ogni caso tenendo conto della volontà del figlio minore.
Le spese per l'evento se alla presenza di entrambi i genitori saranno divise al 50%. pag. 9 di 11 5) Vacanze estive dalla fine della scuola all'inizio della scuola: nr. 4 (quattro) settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore da comunicarsi entro il 16/06 di ciascun anno o dalla data di comunicazione del periodo feriale predisposto dal datore di lavoro.
- Se richiesto da , e su accordo dei genitori, in modo di mantenere viva la tradizione di Per_1 trascorrere un periodo di Vacanze Estive presso la residenza dei nonni paterni egli potrà trascorrere una parte del periodo estivo presso gli stessi, compatibilmente con le sue esigenze e quelle dei genitori, garantendo alla madre di raggiungerlo direttamente a Cogoleto (GE), anche Co valutando la possibilità di risiedere presso l'abitazione dei genitori del sig. . Durante il periodo di permanenza del minore con i nonni paterni, la madre avrà diritto a mantenere un contatto quotidiano con il figlio, tramite telefonata o videochiamata, senza limiti temporali.
- Nel caso in cui, durante tale periodo, la nonna materna si trovi in visita in Italia dall'Albania, sarà consentito al bambino, sempre su volontà dello stesso, e su accordi dei genitori, trascorrere del tempo anche con la medesima, considerata la natura occasionale di tali visite e l'opportunità di favorire la relazione con la famiglia materna, garantendo al padre di raggiungerlo direttamente presso la residenza della sig.ra Durante il periodo di permanenza del minore presso la Pt_1 nonna materna, il padre avrà parimenti diritto a mantenere un contatto quotidiano con il figlio, tramite telefonata o videochiamata, senza limiti temporali.
- Il padre presta il proprio consenso e autorizza l'espatrio del figlio minore , affinché lo Per_1 stesso possa trascorrere periodi di permanenza presso la residenza della nonna materna, situata in
Albania, solo con la presenza della madre o entrambi i genitori per tutta la durata del soggiorno.
Tali soggiorni saranno concordati preventivamente tra i genitori, al fine di favorire la relazione affettiva tra il minore e la nonna materna.
- Gli eventuali giorni trascorsi del figlio minore presso i nonni paterni o materni, per volontà di
, per esigenze organizzative dei genitori o per favorire la relazione affettiva tra il minore Per_1
e la nonna materna, non saranno computati nei giorni di vacanza estivi spettanti al padre o alla madre.
- I documenti d'identità del figlio minore , ovvero carta d'identità e passaporto, Persona_2 saranno suddivisi equamente da entrambi i genitori come di seguito:
- Carta d'identità alla Madre;
- Passaporto al Padre.
In ogni caso i genitori si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione a favore di uno o dell'altro genitore il documento d'identità del figlio minore in proprio possesso per Persona_2 tutto il tempo necessario allo svolgimento delle seguenti necessita del figlio (viaggi, iscrizioni scolastiche, pratiche amministrative, iscrizioni sportive e simili). Entrambi i genitori esprimono il pag. 10 di 11 reciproco consenso al rinnovo dei documenti identificativi del minore, impegnandosi a sottoscrivere la documentazione necessaria presso le autorità competenti.
- Le parti si accordano per intraprendere un percorso psicologico, finalizzato a sostenere il minore nella fase post separativa, con scelta del professionista da individuare congiuntamente e modalità di visita a seconda delle esigenze ritenute più opportune nell'interesse del minore”.
Spese di lite tra le parti compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.10.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1897 /2024 promossa da:
(c.f.: , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. DONATINI
EB (c.f. ) e dall'Avv. TIZIANA PIANADEI (c.f. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._3
RICORRENTE contro c.f. ), nato a [...] il [...], e residente in [...]C.F._4
La Spezia (SP), via Dei Colli n. 241/B, rappresentato e difeso dall'Avv. SPERANDEO MARZIA
(c.f. ), ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._5
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale tra coniugi. pag. 1 di 11 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni congiunte raggiunte dalle parti all'udienza del 23.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 06/12/2024 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in Cogoleto (GE), in data 26.7.2018, con e che dalla CP_2 loro unione è nato (il 6.2.2018) il figlio , attualmente minorenne. I coniugi sono in regime Per_1 di separazione dei beni. Ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito , depositando memoria di costituzione, il quale nulla ha opposto in punto CP_2 di status ma ha formulato diverse domande sulle restanti questioni.
Sono state svolte numerose udienze al fine di addivenire a un accordo tra le parti.
All'udienza del 23.10.2025, i procuratori delle parti, e le parti personalmente, hanno riferito e confermato il raggiungimento di un accordo per la separazione, come da condizioni congiunte riferite in udienza, condizioni cui entrambi i procuratori si sono integralmente riportati chiedendone l'accoglimento, che di seguito si riportano:
“Condizioni della separazione:
• Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il Persona_2 regime dell'affido condiviso.
• Al fine di garantire la continuità e il consolidamento del rapporto affettivo del figlio minore con entrambi i genitori, lo stesso trascorrerà periodi di tempo alternati con ciascuno di essi, secondo le modalità definite di comune accordo dalle parti e indicate nella seguente tabella:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Padre Madre Madre Madre Padre Padre Padre Madre Padre Padre Padre Madre Madre Madre Padre Madre Madre Madre Padre Padre Padre Madre Padre Padre Padre Madre Madre Madre
• Il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale, di sua proprietà, sita in La Spezia, CP_2 via Dei Colli n. 241/B. Co
• La sig.ra dichiara di non avere interesse sulla casa coniugale di proprietà del sig. . Pt_1 pag. 2 di 11 • Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente per la durata di anni due (2) la CP_1 somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il canone di locazione a favore della SI.ra
, a partire dal 01/07/2025. Tale importo sarà corrisposto direttamente alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 01 di ogni mese con le stesse modalità previste per il versamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento al figlio, come sarà meglio specificato più avanti.
• Il sig. si impegna a corrispondere altresì a favore della SI.ra la CP_1 Parte_1 prima mensilità di 600,00 € (seicento/00), oltre, le spese di mediazione dell'agenzia immobiliare, ed il versamento della caparra confirmatoria, o deposito cauzionale, del valore di nr. 2 (due) mensilità del valore di 1.200,00 € (milleduecento/00), come da contratto di locazione stipulato in data 22.05.2025 dalla sig.ra e la proprietaria sig.ra (doc.). Parte_1 Persona_3
• Inoltre, il sig. acconsente ad essere garante come nei termini del contratto di CP_1 locazione stipulato in data 22.05.2025 dalla sig.ra e la proprietaria sig.ra Parte_1
(doc.) per la sola durata dello stesso. Persona_3
• Alla fine della locazione la SI.ra , salvo imprevisti accorsi durante il contratto Parte_1 di locazione, si impegna a restituire la somma anticipata dal SI. come caparra CP_1 confirmatoria, o deposito cauzionale, del valore di nr. 2 (due) mensilità del valore di 1.200,00 €
(milleduecento/00), come da contratto di locazione stipulato in data 22.05.2025 dalla sig.ra
[...]
e la proprietaria sig.ra (doc.). Pt_1 Persona_3
• La sig.ra dichiara di non avere interesse a continuare l'utilizzo della autovettura di Pt_1
Co proprietà del sig. , che pertanto tornerà nella piena disponibilità e possesso esclusivo di quest'ultimo al momento della sottoscrizione del presente accordo.
• Il padre verserà mensilmente la somma pari ad euro 300,00 (trecento/00) in favore del figlio minore quale contributo al mantenimento ordinario, e sarà corrisposta il giorno 27 di ogni mese, tramite bonifico presso l'istituto bancario BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – IBAN
[...], rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
• L'assegno unico previsto per il figlio sarà posto a favore della madre per la quota del 100%.
• Le spese straordinarie nella misura percentuale pari a 50% saranno ripartite tra le parti come da protocollo in uso al Tribunale della Spezia. In particolare, sarà a carico del padre l'intera quota della retta mensile stabilita dall'istituto scolastico frequentato dal minore ed a carico della madre l'intera quota mensile della mensa scolastica per il periodo delle scuole dell'obbligo. Le detrazioni delle spese del figlio saranno ripartite al 50 %.
• Visite mediche del figlio minore potranno avvenire alla presenza anche di Persona_2 entrambi i genitori indipendentemente dalla loro rilevanza sanitaria.
• Attività Sportive del figlio minore o eventi sportivi importanti potranno Persona_2
pag. 3 di 11 presenziare entrambi i genitori o famigliari o persone gradite al figlio.
• Viaggi in Italia/Estero con il figlio minore saranno gestiti come di seguito: Persona_2 durante i periodi di vacanza o di permanenza del minore con uno dei genitori, l'altro genitore ha diritto a mantenere un contatto quotidiano con il figlio, tramite telefonata o videochiamata. Tali comunicazioni dovranno avvenire con cadenza minima giornaliera, in orario da concordare di volta in volta tra i genitori compatibilmente con l'età del minore, le attività programmate e l'esigenze quotidiane. In mancanza di accordo, la chiamata o videochiamate potrà avvenire indicativamente tra le ore 19:00 e le ore 20:00, salvo diverso orario reso necessario da esigenze organizzative o fuso orario. Il genitore che si trova in vacanza col figlio si impegna a mantenere informato l'altro genitore sull'andamento della vacanza, mediante l'invio di fotografie, video.
- Nel caso di viaggi o soggiorni effettuati congiuntamente da entrambi i genitori su richiesta del figlio minore , le relative spese verranno ripartite tra le parti al 50%. Per_1
• Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali saranno alternate tra i genitori di anno in anno con le seguenti modalità:
1) Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania):
• i giorni 23 – 24 Dicembre 2025 con il padre;
• il giorno 25 Dicembre 2025 con il padre;
• il giorno 26 Dicembre 2025 con la madre;
• il 31/12/25 e il 01/01/26 con la madre;
• il 06/01/26 con il padre.
• In caso di viaggi organizzati nel periodo Natalizio con uno dei due genitori si dovrà rispettare la seguente suddivisione:
• Primo periodo: dal 26/12 al 31/12
• Secondo periodo dal 01/01 la 06/01
2) Pasqua:
• domenica 05/04/26 con la madre;
• lunedì 06/04/2026 con il padre;
• i restanti giorni delle vacanze scolastiche saranno concordati tra i genitori;
• In caso di viaggi organizzati nel periodo Pasquale con uno dei due genitori si dovrà rispettare la seguente suddivisione:
• Primo periodo: dal lunedì della settimana Pasquale al giorno del Sabato di Pasqua;
• Secondo periodo: dal martedì dopo Pasquetta al Sabato successivo;
3) Ponti primaverili, 2 Giugno, ed altre festività nel corso dell'anno: saranno alternate tra i genitori a seconda delle esigenze lavorative. pag. 4 di 11 4) Compleanno, Sacramenti (comunione, cresima, etc. saranno gestiti come di seguito:
Tali eventi potranno prevedere la presenza di entrambi i genitori ed i nonni paterni e materni o altri famigliari o invitati graditi dal festeggiato. Tale giorno sarà celebrato in ogni caso tenendo conto della volontà del figlio minore.
Le spese per l'evento se alla presenza di entrambi i genitori saranno divise al 50%.
5) Vacanze estive dalla fine della scuola all'inizio della scuola: nr. 4 (quattro) settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore da comunicarsi entro il 16/06 di ciascun anno o dalla data di comunicazione del periodo feriale predisposto dal datore di lavoro.
- Se richiesto da , e su accordo dei genitori, in modo di mantenere viva la tradizione di Per_1 trascorrere un periodo di Vacanze Estive presso la residenza dei nonni paterni egli potrà trascorrere una parte del periodo estivo presso gli stessi, compatibilmente con le sue esigenze e quelle dei genitori, garantendo alla madre di raggiungerlo direttamente a Cogoleto (GE), anche Co valutando la possibilità di risiedere presso l'abitazione dei genitori del sig. . Durante il periodo di permanenza del minore con i nonni paterni, la madre avrà diritto a mantenere un contatto quotidiano con il figlio, tramite telefonata o videochiamata, senza limiti temporali.
- Nel caso in cui, durante tale periodo, la nonna materna si trovi in visita in Italia dall'Albania, sarà consentito al bambino, sempre su volontà dello stesso, e su accordi dei genitori, trascorrere del tempo anche con la medesima, considerata la natura occasionale di tali visite e l'opportunità di favorire la relazione con la famiglia materna, garantendo al padre di raggiungerlo direttamente presso la residenza della sig.ra Durante il periodo di permanenza del minore presso la Pt_1 nonna materna, il padre avrà parimenti diritto a mantenere un contatto quotidiano con il figlio, tramite telefonata o videochiamata, senza limiti temporali.
- Il padre presta il proprio consenso e autorizza l'espatrio del figlio minore , affinché lo Per_1 stesso possa trascorrere periodi di permanenza presso la residenza della nonna materna, situata in
Albania, solo con la presenza della madre o entrambi i genitori per tutta la durata del soggiorno.
Tali soggiorni saranno concordati preventivamente tra i genitori, al fine di favorire la relazione affettiva tra il minore e la nonna materna.
- Gli eventuali giorni trascorsi del figlio minore presso i nonni paterni o materni, per volontà di
, per esigenze organizzative dei genitori o per favorire la relazione affettiva tra il minore Per_1
e la nonna materna, non saranno computati nei giorni di vacanza estivi spettanti al padre o alla madre.
- I documenti d'identità del figlio minore , ovvero carta d'identità e passaporto, Persona_2 saranno suddivisi equamente da entrambi i genitori come di seguito:
- Carta d'identità alla Madre;
pag. 5 di 11 - Passaporto al Padre.
In ogni caso i genitori si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione a favore di uno o dell'altro genitore il documento d'identità del figlio minore in proprio possesso per Persona_2 tutto il tempo necessario allo svolgimento delle seguenti necessita del figlio (viaggi, iscrizioni scolastiche, pratiche amministrative, iscrizioni sportive e simili). Entrambi i genitori esprimono il reciproco consenso al rinnovo dei documenti identificativi del minore, impegnandosi a sottoscrivere la documentazione necessaria presso le autorità competenti.
- Le parti si accordano per intraprendere un percorso psicologico, finalizzato a sostenere il minore nella fase post separativa, con scelta del professionista da individuare congiuntamente e modalità di visita a seconda delle esigenze ritenute più opportune nell'interesse del minore”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova (peraltro rinunciati), ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da parte della ricorrente, oltre che dalla volontà espressa e confermata da entrambi i coniugi negli atti di causa e in udienza. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate alle conclusioni congiunte formulate all'udienza del 23.10.2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono pag. 6 di 11 un adeguato contributo di mantenimento del padre per il figlio.
Infine, atteso l'accordo raggiunto dalle parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo anche in ragione dell'età di . Per_1
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_2 matrimonio in Cogoleto (GE) in data 26.7.2018, e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Cogoleto (GE) dell'anno 2018, al n. 11 parte I, alle seguenti condizioni come concordate dalle parti all'udienza del 3.10.2025, di cui si prende atto:
“• Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il Persona_2 regime dell'affido condiviso.
• Al fine di garantire la continuità e il consolidamento del rapporto affettivo del figlio minore con entrambi i genitori, lo stesso trascorrerà periodi di tempo alternati con ciascuno di essi, secondo le modalità definite di comune accordo dalle parti e indicate nella seguente tabella:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Padre Madre Madre Madre Padre Padre Padre Madre Padre Padre Padre Madre Madre Madre Padre Madre Madre Madre Padre Padre Padre Madre Padre Padre Padre Madre Madre Madre
• Il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale, di sua proprietà, sita in La Spezia, CP_2 via Dei Colli n. 241/B. Co
• La sig.ra dichiara di non avere interesse sulla casa coniugale di proprietà del sig. . Pt_1
• Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente per la durata di anni due (2) la CP_1 somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il canone di locazione a favore della SI.ra
, a partire dal 01/07/2025. Tale importo sarà corrisposto direttamente alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 01 di ogni mese con le stesse modalità previste per il versamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento al figlio, come sarà meglio specificato più avanti.
pag. 7 di 11 • Il sig. si impegna a corrispondere altresì a favore della SI.ra la CP_1 Parte_1 prima mensilità di 600,00 € (seicento/00), oltre, le spese di mediazione dell'agenzia immobiliare, ed il versamento della caparra confirmatoria, o deposito cauzionale, del valore di nr. 2 (due) mensilità del valore di 1.200,00 € (milleduecento/00), come da contratto di locazione stipulato in data 22.05.2025 dalla sig.ra e la proprietaria sig.ra (doc.). Parte_1 Persona_3
• Inoltre, il sig. acconsente ad essere garante come nei termini del contratto di CP_1 locazione stipulato in data 22.05.2025 dalla sig.ra e la proprietaria sig.ra Parte_1
(doc.) per la sola durata dello stesso. Persona_3
• Alla fine della locazione la SI.ra , salvo imprevisti accorsi durante il contratto Parte_1 di locazione, si impegna a restituire la somma anticipata dal SI. come caparra CP_1 confirmatoria, o deposito cauzionale, del valore di nr. 2 (due) mensilità del valore di 1.200,00 €
(milleduecento/00), come da contratto di locazione stipulato in data 22.05.2025 dalla sig.ra
[...]
e la proprietaria sig.ra (doc.). Pt_1 Persona_3
• La sig.ra dichiara di non avere interesse a continuare l'utilizzo della autovettura di Pt_1
Co proprietà del sig. , che pertanto tornerà nella piena disponibilità e possesso esclusivo di quest'ultimo al momento della sottoscrizione del presente accordo.
• Il padre verserà mensilmente la somma pari ad euro 300,00 (trecento/00) in favore del figlio minore quale contributo al mantenimento ordinario, e sarà corrisposta il giorno 27 di ogni mese, tramite bonifico presso l'istituto bancario BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – IBAN
[...], rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
• L'assegno unico previsto per il figlio sarà posto a favore della madre per la quota del 100%.
• Le spese straordinarie nella misura percentuale pari a 50% saranno ripartite tra le parti come da protocollo in uso al Tribunale della Spezia. In particolare, sarà a carico del padre l'intera quota della retta mensile stabilita dall'istituto scolastico frequentato dal minore ed a carico della madre l'intera quota mensile della mensa scolastica per il periodo delle scuole dell'obbligo. Le detrazioni delle spese del figlio saranno ripartite al 50 %.
• Visite mediche del figlio minore potranno avvenire alla presenza anche di Persona_2 entrambi i genitori indipendentemente dalla loro rilevanza sanitaria.
• Attività Sportive del figlio minore o eventi sportivi importanti potranno Persona_2 presenziare entrambi i genitori o famigliari o persone gradite al figlio.
• Viaggi in Italia/Estero con il figlio minore saranno gestiti come di seguito: Persona_2 durante i periodi di vacanza o di permanenza del minore con uno dei genitori, l'altro genitore ha diritto a mantenere un contatto quotidiano con il figlio, tramite telefonata o videochiamata. Tali comunicazioni dovranno avvenire con cadenza minima giornaliera, in orario da concordare di pag. 8 di 11 volta in volta tra i genitori compatibilmente con l'età del minore, le attività programmate e l'esigenze quotidiane. In mancanza di accordo, la chiamata o videochiamate potrà avvenire indicativamente tra le ore 19:00 e le ore 20:00, salvo diverso orario reso necessario da esigenze organizzative o fuso orario. Il genitore che si trova in vacanza col figlio si impegna a mantenere informato l'altro genitore sull'andamento della vacanza, mediante l'invio di fotografie, video.
- Nel caso di viaggi o soggiorni effettuati congiuntamente da entrambi i genitori su richiesta del figlio minore , le relative spese verranno ripartite tra le parti al 50%. Per_1
• Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali saranno alternate tra i genitori di anno in anno con le seguenti modalità:
1) Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania):
• i giorni 23 – 24 Dicembre 2025 con il padre;
• il giorno 25 Dicembre 2025 con il padre;
• il giorno 26 Dicembre 2025 con la madre;
• il 31/12/25 e il 01/01/26 con la madre;
• il 06/01/26 con il padre.
• In caso di viaggi organizzati nel periodo Natalizio con uno dei due genitori si dovrà rispettare la seguente suddivisione:
• Primo periodo: dal 26/12 al 31/12
• Secondo periodo dal 01/01 la 06/01
2) Pasqua:
• domenica 05/04/26 con la madre;
• lunedì 06/04/2026 con il padre;
• i restanti giorni delle vacanze scolastiche saranno concordati tra i genitori;
• In caso di viaggi organizzati nel periodo Pasquale con uno dei due genitori si dovrà rispettare la seguente suddivisione:
• Primo periodo: dal lunedì della settimana Pasquale al giorno del Sabato di Pasqua;
• Secondo periodo: dal martedì dopo Pasquetta al Sabato successivo;
3) Ponti primaverili, 2 Giugno, ed altre festività nel corso dell'anno: saranno alternate tra i genitori a seconda delle esigenze lavorative.
4) Compleanno, Sacramenti (comunione, cresima, etc. saranno gestiti come di seguito:
Tali eventi potranno prevedere la presenza di entrambi i genitori ed i nonni paterni e materni o altri famigliari o invitati graditi dal festeggiato. Tale giorno sarà celebrato in ogni caso tenendo conto della volontà del figlio minore.
Le spese per l'evento se alla presenza di entrambi i genitori saranno divise al 50%. pag. 9 di 11 5) Vacanze estive dalla fine della scuola all'inizio della scuola: nr. 4 (quattro) settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore da comunicarsi entro il 16/06 di ciascun anno o dalla data di comunicazione del periodo feriale predisposto dal datore di lavoro.
- Se richiesto da , e su accordo dei genitori, in modo di mantenere viva la tradizione di Per_1 trascorrere un periodo di Vacanze Estive presso la residenza dei nonni paterni egli potrà trascorrere una parte del periodo estivo presso gli stessi, compatibilmente con le sue esigenze e quelle dei genitori, garantendo alla madre di raggiungerlo direttamente a Cogoleto (GE), anche Co valutando la possibilità di risiedere presso l'abitazione dei genitori del sig. . Durante il periodo di permanenza del minore con i nonni paterni, la madre avrà diritto a mantenere un contatto quotidiano con il figlio, tramite telefonata o videochiamata, senza limiti temporali.
- Nel caso in cui, durante tale periodo, la nonna materna si trovi in visita in Italia dall'Albania, sarà consentito al bambino, sempre su volontà dello stesso, e su accordi dei genitori, trascorrere del tempo anche con la medesima, considerata la natura occasionale di tali visite e l'opportunità di favorire la relazione con la famiglia materna, garantendo al padre di raggiungerlo direttamente presso la residenza della sig.ra Durante il periodo di permanenza del minore presso la Pt_1 nonna materna, il padre avrà parimenti diritto a mantenere un contatto quotidiano con il figlio, tramite telefonata o videochiamata, senza limiti temporali.
- Il padre presta il proprio consenso e autorizza l'espatrio del figlio minore , affinché lo Per_1 stesso possa trascorrere periodi di permanenza presso la residenza della nonna materna, situata in
Albania, solo con la presenza della madre o entrambi i genitori per tutta la durata del soggiorno.
Tali soggiorni saranno concordati preventivamente tra i genitori, al fine di favorire la relazione affettiva tra il minore e la nonna materna.
- Gli eventuali giorni trascorsi del figlio minore presso i nonni paterni o materni, per volontà di
, per esigenze organizzative dei genitori o per favorire la relazione affettiva tra il minore Per_1
e la nonna materna, non saranno computati nei giorni di vacanza estivi spettanti al padre o alla madre.
- I documenti d'identità del figlio minore , ovvero carta d'identità e passaporto, Persona_2 saranno suddivisi equamente da entrambi i genitori come di seguito:
- Carta d'identità alla Madre;
- Passaporto al Padre.
In ogni caso i genitori si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione a favore di uno o dell'altro genitore il documento d'identità del figlio minore in proprio possesso per Persona_2 tutto il tempo necessario allo svolgimento delle seguenti necessita del figlio (viaggi, iscrizioni scolastiche, pratiche amministrative, iscrizioni sportive e simili). Entrambi i genitori esprimono il pag. 10 di 11 reciproco consenso al rinnovo dei documenti identificativi del minore, impegnandosi a sottoscrivere la documentazione necessaria presso le autorità competenti.
- Le parti si accordano per intraprendere un percorso psicologico, finalizzato a sostenere il minore nella fase post separativa, con scelta del professionista da individuare congiuntamente e modalità di visita a seconda delle esigenze ritenute più opportune nell'interesse del minore”.
Spese di lite tra le parti compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.10.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 11 di 11