Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 10/12/2025, n. 22358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22358 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22358/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11998/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11998 del 2024, proposto da NC AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0043700.30-10-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna;
- del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa ER IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 14 novembre 2024 e depositato in pari data, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il competente Dipartimento del Ministero dell’istruzione e del merito ha rigettato l’istanza presentata l’8 marzo 2022 per il riconoscimento del titolo di formazione conseguito il 30 settembre 2021 presso l’Universidad San Jorge - - Gruppo San Valero, in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente nella specializzazione di sostegno per le classi di concorso ADML e ADMM nella scuola secondaria di primo grado e in quelle di ADSL e ADSS per la scuola secondaria di secondo grado. Ha anche gravato il parere negativo reso dal Ministero dell’Università.
Il provvedimento è affidato a plurimi motivi negativi e pertanto avverso di esso l’interessato ha proposto quattro doglianze sotto vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere, concludendo con istanza cautelare collegiale e per l’accoglimento del ricorso.
2. Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025 l’istanza cautelare è stata accolta anche ai fini del riesame dell’istanza di parte ricorrente e l’ordinanza non risulta appellata.
L’Avvocatura dello Stato si costituisce in camera di consiglio.
3. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2025.
DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e va accolto come da plurimi precedenti della sezione.
1.1. a) Con un primo motivo negativo nel decreto viene rilevato che “in Spagna, l’istante non è un insegnante di sostegno, non essendo in possesso, né del titolo di Maestro especialidad de Educación Especial né di una Laurea ad indirizzo psicopedagogico appositamente previsti dal Governo spagnolo”;
b) il ricorrente ha presentato, nella documentazione allegata alla propria istanza, un mero attestato di conclusione di un corso di formazione/aggiornamento, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” in forma di scrittura privata, rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel;
c) Il Ministero ha richiesto all’omologo Ministero spagnolo di chiarire di che tipo di titolo si trattasse ed il Ministero spagnolo ha confermato che esso fa parte dei titoli non ufficiali dell’ordinamento scolastico spagnolo, trattandosi di “titoli propri” delle Università che li rilasciano. “I titoli propri sono titoli come quelli che forniscono le università, con formati/durata distinta, formazione che possono avere valore nel mercato del lavoro, ma non danno accesso a un livello accademico superiore perché non ufficiali. Non essendo ufficiali, non sono mai abilitanti e nei diplomi di questi titoli non compare il Re di Spagna, ma solo il rettore dell’università che li assegna”.
Specifica dunque (pag. 4 del decreto) che “l’istanza di riconoscimento dell’interessato deve essere rigettata, in quanto l’attestato di studi presentato a supporto della stessa, ai sensi della normativa di riferimento dello Stato spagnolo in cui lo stesso attestato di studi è stato rilasciato non dà accesso all’insegnamento in Spagna ed è, pertanto, privo di requisiti giuridici anche minimi per poter essere valutato come attestato che dà accesso, in Italia, all’insegnamento in qualità di insegnante specializzato sul sostegno”
d) Ritenuto di procedere col massimo favor per l’istante al confronto analitico tra la formazione conseguita dalla stessa in Spagna e le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale, onde accertare se l’istante abbia o meno i requisiti per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul sostegno, il Ministero ha dunque proceduto ad ottenere il parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, stante il quale il corso frequentato dalla ricorrente non può essere ritenuto valido, con argomentazione che il Ministero dell’Istruzione ha condiviso.
e) Rileva ancora che il titolo non può essere riconosciuto anche a seguito del confronto col percorso formativo previsto dal DM 30 settembre 2011, in quanto emergono “incolmabili differenze” tra i due percorsi, quello spagnolo e quello italiano, in primo luogo perché il corso seguito in Spagna fa riferimento al “sostegno educativo” e non al “sostegno didattico”, ne seguono dunque sei motivi negativi tra cui:
- “nulla, si può desumere in riferimento all’effettivo espletamento di laboratori didattici diversificati per ordine e grado di scuola.” (pag. 7 del decreto);
- “A fronte della previsione, nell’Allegato B al DM 30/9/2011, dell’espletamento di un tirocinio da svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche,”…”Nulla si evince dalla documentazione fornita dall’istante circa finalità, tempi e modalità attuative previsti per un eventuale tirocinio, ivi compresa la precisazione che detto tirocinio sia stato effettuato presso una scuola secondaria, con la presenza di tutor e la supervisione delle attività svolte”;
-“l’Allegato C del D.M. 30-09-2011, prevede che per gli insegnamenti, i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione on line; per tutti gli insegnamenti, per tutti i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione blended.” Dalla documentazione dell’istante si evince che la formazione è stata svolta in modalità blended.
f) Il Ministero ha anche risposto alle osservazioni presentate dalla ricorrente alla comunicazione del 10 bis rilevando che l’introduzione dei percorsi INDIRE col D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 consente la possibilità di iscriversi al percorso INDIRE in pendenza di un’istanza di riconoscimento del percorso di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero per la quale siano decorsi i termini per l’Amministrazione tenuta ad emettere un provvedimento espresso, ovvero un contenzioso sull’inerzia, sempre che gli interessati rinuncino all’istanza.
g) Specifica inoltre che “l’Adunanza plenaria ha definito i presupposti del riconoscimento dei titoli abilitanti per lo svolgimento della professione di insegnante conseguiti in altro Stato UE e ha stabilito che i predetti titoli non devono essere riconosciuti automaticamente, ma che spetta all’Autorità competente dello Stato membro ospitante effettuare un confronto tra le qualifiche professionali attestate da altri Stati membri con quelle richieste dalla normativa interna. Solo all’esito di tale confronto, l’Amministrazione può disporre, se ne ricorrono i presupposti, le misure compensative in applicazione dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.”.
Conclude rilevando che si realizzerebbe una grave disparità di trattamento derivante dalla
1) non validità – come sopra diffusamente dimostrato – dell’attestato formativo presentato dall’istante, quale titolo di abilitazione per l’accesso alla professione regolamentata di insegnante di sostegno in Spagna e, quindi, quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia;
2) incolmabile differenza, come sopra rappresentata, sussistente tra la formazione inerente alla specializzazione su sostengo conseguita in Italia e quella relativa al titolo formativo conseguito in Spagna, di cui l’istante chiede il riconoscimento.
2.1 Con una prima doglianza parte ricorrente fa valere che il Ministero ha adottato il provvedimento di rigetto senza effettuare una approfondita istruttoria, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza del TAR e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 29 dicembre 2022. Quest’ultima in particolare specifica che l’Amministrazione non deve limitarsi a verificare se il titolo conseguito sia abilitante o meno nel paese d’origine, ma deve analizzare se il percorso formativo svolto sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa italiana (il DM 249/2010), vale a dire 1200 ore di lezione e 300 ore di tirocinio per un totale di 60 Crediti Formativi Universitari. Quanto all’assenza di misure compensative queste non sarebbero assegnabili per le “incolmabili differenze – sia sotto il profilo quantitativo, sia, soprattutto, sotto il profilo qualitativo – tra il percorso formativo previsto dalla normativa italiana per il conseguimento della specializzazione sul sostegno” e basandosi sul parere di natura generale del Ministero dell’Università e della Ricerca.
2.2 Con la seconda censura critica la differenza sopra esposta tra “titoli propri” e “titoli ufficiali”, aspetto peraltro già affrontato con la prima doglianza, rilevando che in Spagna i titoli c.d. “propri” non sono “invalidi” o “inefficaci”, essendo stati istituiti a partire dagli anni ’90 con lo scopo di fornire un orientamento pratico, ed incorporando in sé non solo la possibilità di svolgere tirocini curriculari o extracurriculari, ma anche di formare professionisti del settore, fornendo loro il livello di specializzazione richiesta dal mercato del lavoro. L’affermazione per cui il titolo spagnolo non possa essere riconosciuto, giacché “proprio”, deve ritenersi errata, stante la sostanziale irrilevanza, nel caso di specie, della distinzione fra “titulos propios” e “titulos oficial”. In ogni caso, anche qualora difettino le condizioni minime di formazione per l’accesso alle professioni regolamentate dal sistema generale, la Direttiva 2005/36/CE, ai punti 12 e 13, invita gli Stati membri ad armonizzare il procedimento di riconoscimento, “tenendo conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite”, ed imponendo eventuali misure compensative, ove il percorso formativo non sia ritenuto idoneo, che sono costituite – come è noto – dall’effettuazione di un ulteriore periodo di tirocinio, ovvero dal sostenere un apposito esame (“in assenza di armonizzazione delle condizioni minime di formazione per l’accesso alle professioni regolamentate dal sistema generale, dovrebbe rimanere per lo Stato membro ospitante la possibilità di imporre una misura di compensazione.”).
2.3 Col terzo motivo insiste che la distinzione fra “titoli ufficiali” e “titoli propri” sia del tutto superflua, essendo frutto di un’errata interpretazione dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento di titoli professionali. Il Ministero dell’Istruzione, invero, nega la validità del corso spagnolo alla luce dell’asserita inidoneità del predetto ai fini dell’esercizio dell’attività di docente di sostegno in Spagna, parificando, così, il percorso di specializzazione sul sostegno di docenti già abilitati, al percorso di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di docenti che ne sono privi. Tuttavia il significato del termine “specializzazione” è stato chiarito sin dall’istituzione della figura dell’insegnante di sostegno, ed in particolare, dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977 n. 517 (che si assumono violati), laddove si precisa che “sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante
l’utilizzazione dei docenti … in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta”. Rappresenta ancora che non appare rispettata la corretta interpretazione della disciplina europea, e, segnatamente, degli artt. 45 e 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. La norma citata (art. 45) è stata del tutto correttamente interpretata ed applicata anche dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale “… i principi e le norme di origine sovranazionale … impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018). Una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito (in Romania), non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese Ue”.
2.4 Col quarto motivo rappresenta infine che il “sostegno scolastico” è una specializzazione, e non un’abilitazione; in altre parole, il docente è già inserito nelle graduatorie scolastiche ai fini dell’insegnamento per la propria classe di concorso. E che per il sostegno è sufficiente un mero percorso di specializzazione è chiarito sin dall’istituzione della figura dell’insegnante di sostegno, ed in particolare dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977 n. 517 (che si assumono violati), laddove si precisa che “sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l’utilizzazione dei docenti … in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta”.
3. In via preliminare, ritiene il Collegio di poter delibare unitariamente i motivi di gravame, in quanto strettamente connessi.
Il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio con riferimento ai titoli di formazione su sostegno conseguiti all’estero ha affermato che il Ministero deve esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo “tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE.”;
- peraltro “anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa”.
Pertanto, in base ai principi ora richiamati, deve, in primo luogo, ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero rigetta l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, ritenendo ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la richiamata differenza tra “titoli ufficiali” e “titoli propri” perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessata abbia il medesimo contenuto di quello richiesto per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative, ove necessario.
Occorre, inoltre, evidenziare come, sebbene il provvedimento oggetto del presente giudizio nel negare il riconoscimento abbia operato un raffronto tra il percorso formativo dell’istante in Spagna e quello che viene svolto in Italia per conseguire la specializzazione sul sostegno, al termine di tale raffronto, l’Ufficio competente abbia concluso che i programmi afferenti al corso seguito in Spagna siano sostanzialmente diversi da quelli tenuti nelle università italiane, con conseguenti incolmabili differenze tra i due percorsi, nonché manifeste disparità di trattamento, ove i due percorsi venissero considerati equivalenti (pag. 5 decreto). In particolare, tale disparità deriverebbe da: 1) non validità dell’attestato formativo presentato dall’istante, quale titolo di abilitazione per l’accesso alla professione regolamentata di insegnante di sostegno in Spagna e, quindi, quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia; 2) dalla incolmabile differenza sussistente tra la formazione inerente alla specializzazione su sostengo conseguita in Italia e quella relativa al titolo formativo conseguito in Spagna, di cui l’istante chiede il riconoscimento (pag. 10 decreto).
Orbene, ritiene il Collegio che il potere discrezionale sia esercitato, nell’assunzione del provvedimento, mediante una valutazione che appare motivata in modo non adeguato alla luce dei principi già enucleati dalla giurisprudenza.
La valutazione dell’Amministrazione inerente alle conoscenze complessivamente possedute dall’istante, (“le quali non soddisfano le condizioni per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul sostegno pag. 11 decreto”), appare assunta sulla base di una argomentazione carente alla luce dei principi di diritto nazionale ed europeo che regolano la materia in esame; allo stato infatti non appare adeguatamente motivata la radicale diversità tra il percorso formativo italiano e spagnolo, se non sull’apparenza di argomenti deboli, da cui si fa discendere la mancanza delle condizioni per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul sostegno.
Va infatti rammentato che l’insegnante di sostegno ex L. n. 517 del 1977, la cui attività è destinata ad incrementare forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap ed a realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni, è un docente di classe in possesso di competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la sua funzione, in Spagna come in Italia.
Oltre alla non condivisibilità del giudizio in ordine alla presunta disparità di trattamento legata alle due formazioni conseguite l’una all’estero e l’altra in Italia non può essere condiviso il giudizio sulle incolmabili differenze (pag. 5 del decreto) tra i relativi programmi formativi, che appare sostanzialmente immotivato posto che gli uffici non chiariscono perché un’adeguata previsione di misure compensative - previste dall’art. 14 Direttiva 2005/36/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio e che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio - non sia in grado di colmare le mancanze della formazione estera che comunque appare in ogni caso incentrata sulla figura dell’alunno con speciali bisogni educativi.
Oltre a ciò la valutazione ministeriale inerente alle conoscenze complessivamente possedute dall’istante, che non soddisferebbero, nemmeno parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, risulta affidata a rilievi di carattere generale e formale, come ad esempio: il richiamo ai requisiti per l’attivazione dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico previsti dall’art. 3 del D.M. 30.09.2011; il riferimento del corso seguito in Spagna al “sostegno educativo” e non al “sostegno didattico” (pag.6 del decreto) di cui ai corsi di specializzazione previsti dalla normativa italiana; il rilievo in ordine alle modalità di conduzione di insegnamenti, laboratori e tirocinio nel corso spagnolo che - a differenza di quanto previsto dall’Allegato C del D.M. 30.09.2011 - sarebbero stati svolti in modalità blended. (pag.8 del decreto).
Ebbene, alla luce dei principi di diritto europeo che regolano la materia in esame, le motivazioni sopra riportate in ordine alla impossibilità di riconoscere il titolo su sostegno conseguito all’estero da parte ricorrente, non tengono pienamente conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dall’interessata e attestate nella documentazione allegata all’istanza.
Dalle attestazioni e certificazioni in atti (doc. 3 depositato unitamente al ricorso) e sulla base di un sintetico confronto, emerge una diffusa sovrapposizione delle materie approfondite nel percorso spagnolo con gli insegnamenti previsti per il percorso formativo italiano dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011 (esemplificativamente si legge dalla documentazione allegata: Pedagogia speciale di gestione integrata del gruppo classe; Pedagogia e didattica speciale di disabilità intellettiva e dei disturbi; Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento; Neuropsicologia infantile; Didattica speciale e apprendimento per la disabilità sensoriale). Parte ricorrente avrebbe anche svolto pratica diretta ed indiretta.
Inoltre, a fronte delle differenze rilevate tra i due percorsi, il Ministero non ha neanche preso in considerazione la possibilità di individuare misure ulteriori idonee a compensare le diversità di formazione riscontrate, ritenendo tra l’altro che, laddove venisse riconosciuta la specializzazione sul sostegno sulla base di attestati e percorsi di formazione del tipo di quello posseduto dall’istante, si realizzerebbe, come sopra accennato, una grave disparità di trattamento con i cittadini italiani che per accedere all’insegnamento sul sostegno in Italia seguono il percorso formativo universitario come disciplinato dal citato D.M. 30.09.2011.
Come peraltro già rilevato, l’assenza di un titolo abilitativo non può essere una barriera preconcetta al riconoscimento del titolo, che può avvenire anche con misure compensative, eventualmente aggravate, così da scongiurare la realizzazione delle disparità di trattamento paventate.
La giurisprudenza europea, invero, riconosce l’assegnazione di misure compensative non solo nel caso di stretta attinenza dei programmi di formazione ma anche nel caso di divergenze sostanziali (v. da ultimo la citata sentenza della Corte di Giustizia Europa, sez. VI, 8 luglio 2021 in C-166/2020, punto 42, secondo cui in una situazione in cui l’interessato non possiede il titolo che attesta la sua qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36 ma ha acquisito competenze professionali relative a tale professione tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di quest’ultimo sono tenute, quando ricevono una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste nello Stato membro ospitante ai fini dell’accesso alla professione richiesta; in particolare, “se tali competenze corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali dello Stato membro ospitante, quest’ultimo è tenuto a riconoscerle. Se da tale esame comparativo emerge una corrispondenza solo parziale tra queste competenze, lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere che l’interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze e le qualifiche mancanti. Spetta alle autorità nazionali competenti valutare, se del caso, se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante, nell’ambito, in particolare, di un’esperienza pratica, siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti. Se detto esame comparativo evidenzia differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze”.
Per quanto precede, anche sotto questo profilo, la valutazione ministeriale appare scarsamente argomentata, posto che gli uffici non chiariscono perché l’adozione di proporzionate e adeguate misure compensative - che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio – non sia in grado di colmare le differenze della formazione estera.
In conclusione, l’incondizionata opposizione al titolo estero, in quanto poggiante su argomentazioni carenti, finisce per porsi in contrasto con i principi europei che mirano espressamente al rafforzamento del mercato interno e alla promozione della libera circolazione dei professionisti; difatti una motivazione meno che rigorosa sulle pretese “incolmabili differenze” rischia di ripristinare barriere tra Stati europei, in punto di titoli e formazione professionale, che il diritto euro-unitario mira invece a superare.
4. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento di diniego va annullato.
Ne discende l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere al riesame dell’istanza, effettuando un’approfondita analisi, secondo un criterio di equivalenza, della formazione e dell’esperienza professionale complessivamente acquisita dall’interessato, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative.
5. Sussistono giuste ragioni, data la pluralità di orientamenti giurisprudenziali in materia e la natura degli argomenti trattati, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato di diniego, anche ai fini del riesame da parte dell’amministrazione dell’istanza di riconoscimento e dell’eventuale assegnazione di misure compensative.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER IA, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER IA |
IL SEGRETARIO