Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 16
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa motivazione delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, poiché l'avviso di liquidazione non conteneva una motivazione specifica per l'irrogazione delle sanzioni, violando l'art. 7 del D. Lgs. 472/1997.

  • Rigettato
    Omessa motivazione della pretesa fiscale

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, ritenendo la motivazione dell'avviso adeguata in quanto l'Ufficio ha indicato il criterio di rettifica del valore, dettagliato l'applicazione, comparato con altre operazioni e indicato le caratteristiche dell'immobile.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa fiscale

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, ritenendo la motivazione dell'avviso adeguata in quanto l'Ufficio ha indicato il criterio di rettifica del valore, dettagliato l'applicazione, comparato con altre operazioni e indicato le caratteristiche dell'immobile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 16
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como
    Numero : 16
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo