Articolo 5 della Legge 9 ottobre 1942, n. 1421
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1943
Art. 5.

Il Ministero delle corporazioni, d'intesa con quelli dell'agricoltura e foreste e dell'interno, sentita la Corporazione competente, fissa tempestivamente i prezzi di raccolta e di vendita all'ingrosso dei vari tipi di digitale di cui alla tabella annessa alla presente legge.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1943