Art. 5.
Il Ministero delle corporazioni, d'intesa con quelli dell'agricoltura e foreste e dell'interno, sentita la Corporazione competente, fissa tempestivamente i prezzi di raccolta e di vendita all'ingrosso dei vari tipi di digitale di cui alla tabella annessa alla presente legge.
Il Ministero delle corporazioni, d'intesa con quelli dell'agricoltura e foreste e dell'interno, sentita la Corporazione competente, fissa tempestivamente i prezzi di raccolta e di vendita all'ingrosso dei vari tipi di digitale di cui alla tabella annessa alla presente legge.