Sentenza breve 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 17/03/2026, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00835/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02851/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2851 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento -OMISSIS-, notificato il 14 ottobre 2025, avente ad oggetto “Revoca impiego presso Gruppo di intervento operativo”, con il quale è stata disposta la revoca della nota prot. n. -OMISSIS- e, per l’effetto, il rientro immediato presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-;
- ove occorra e per quanto di ragione:
-- del rapporto disciplinare redatto a carico del ricorrente e dei relativi allegati (foto del post fb e relazione disciplinare stilata dal ricorrente);
-- della segnalazione ex art. 6, comma 1, del D.M. 14 maggio 2024 di comportamento incompatibile con la prosecuzione dell’incarico del 29 settembre 2025;
-- della relazione di servizio del 17 settembre 2025;
-- ove interpretato erroneamente, dell’art. 6 del d.m. del 14 maggio 2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente;
per l’esibizione, ex art. 116, co. 2, c.p.a.:
dei documenti richiesti con istanza di accesso del 17 ottobre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;
Vista la memoria del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026, il Presidente RA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato.
1. Con ricorso, notificato il 15 dicembre 2025 e depositato il giorno 31 successivo, il signor -OMISSIS-, agente scelto della Polizia penitenziaria, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del provvedimento prot. -OMISSIS-notificato il 14 ottobre 2025, con cui il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia ha revocato la nota prot. n. -OMISSIS-, nella parte relativa all’impiego presso il Gruppo d’intervento operativo, e ha disposto il contestuale rientro presso la sede di appartenenza (Casa circondariale di -OMISSIS-), nonché degli ulteriori atti impugnati.
Esposti i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 6 del d.m. del 14 maggio 2025¸ degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 1990; degli artt. 3 e 97 della Cost.. Eccesso di potere sotto i profili: del travisamento dei fatti; del difetto assoluto d’istruttoria e di motivazione; della manifesta arbitrarietà e irrazionalità dell’azione amministrativa; della sproporzione della sanzione.
2) Violazione: degli artt. 10 e ss. del d.lgs. n. 449 del 1992; dell’art. 6 del d.m. del 14 maggio 2024; dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Cost.; dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990.
Ha anche avanzato istanza di accesso, ex art. 116 c.p.a. relativamente agli atti costituenti il presupposto di quello di revoca impugnato.
2. Per il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato vari documenti e una memoria con cui, precisato che le istanze di accesso del ricorrente erano state evase, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
3. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il ricorrente ha rinunciato, allo stato degli atti, all’istanza cautelare, auspicando la fissazione di un merito a breve.
4. Successivamente, con istanza depositata il 19 febbraio 2026, precisato che era sopravvenuta l’approvazione della graduatoria per la copertura di varie posizioni presso il GIO e vari GIR, ha chiesto la sospensione degli effetti degli atti impugnati.
5. L’Avvocatura dello Stato e il ricorrente hanno depositato memorie con cui hanno insistito nelle loro domande.
6. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, previo avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata, in assenza di osservazioni delle parti, la causa è stata posta in decisione.
7. Preliminarmente va dato atto che l’Avvocatura dello Stato ha rappresentato che l’istanza di accesso è stata evasa e parte ricorrente nulla ha osservato sul punto; ne deriva che, in assenza di contestazioni, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine all’istanza ex art. 116 c.p.a..
8. Ciò posto, il ricorso va accolto in quanto è fondata l’assorbente censura avente ad oggetto la carenza di motivazione e d’istruttoria.
Il Ministro della giustizia, con decreto del 14 maggio 2024, ha istituito un reparto specializzato del Corpo di Polizia penitenziaria, articolato in gruppo di intervento operativo (G.I.O.) e gruppi di intervento regionale (G.I.R.), che operano alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, con funzioni di pronto intervento diretto a ristabilire, in presenza di situazioni emergenziali - non altrimenti gestibili in sede locale - la sicurezza, l’ordine e la disciplina penitenziaria, oltre a garantire altri servizi di particolare complessità operativa sul territorio nazionale.
L’art. 7 di tale decreto statuisce che il Capo del Dipartimento determini l’adeguamento tecnico funzionale e le caratteristiche dei capi di vestiario e dell’equipaggiamento, nonché, sentito il Direttore, le strutture logistiche e le caserme, i segni di distintivo, le dotazioni strumentali e materiali, gli armamenti, gli automezzi, i sistemi di comunicazione e di sicurezza; il precedente art. 6 che disponga il rientro immediato nella sede di provenienza dell’appartenente al Gruppo che abbia tenuto comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell’incarico ovvero ostativi alla permanenza per sopraggiunte cause oggettive o soggettive.
Nell’esercitare il potere di cui all’art. 6, l’Amministrazione effettua una valutazione ampiamente discrezionale e non sanzionatoria dei comportamenti sotto il profilo della compatibilità con la prosecuzione dell’incarico o del carattere ostativo.
Non è necessaria una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al buon funzionamento del Gruppo e al suo prestigio è prevalente sugli interessi del dipendente; il giudice che è chiamato a valutare la legittimità di tali provvedimenti deve, pertanto, limitare il proprio sindacato al riscontro dell’effettiva sussistenza di comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell’incarico (o di sopravvenienze ostative) e della proporzionalità del rimedio adottato.
Nella specie la revoca dell’impiego presso il GIO è stata disposta in quanto il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, mediante il rinvio alla nota del Direttore del Gruppo d’intervento regionale del 29 settembre 2025, ha rilevato che il ricorrente aveva “ posto in essere una condotta gravemente negligente in violazione della normativa vigente sul corretto uso dei capi di vestiario, nonché delle circolari sull’uso dei social network che ha portato alla pubblica denigrazione da parte degli utenti facebook dell’Amministrazione penitenziaria nel suo complesso ”.
Si era, in particolare, verificato che su una pagina Facebook, gestita da soggetti terzi, erano state pubblicate alcune fotografie ritraenti operatori del G.I.O., tra cui il ricorrente, durante un’attività addestrativa; le immagini erano state accompagnate da numerosi commenti di utenti esterni dal contenuto critico, ironico e talora denigratorio nei confronti del Gruppo e, più in generale, dell’Amministrazione penitenziaria.
L’Amministrazione resistente ha ritenuto che la diffusione delle immagini, unitamente alla riconoscibilità degli operatori e alla disomogeneità dell’abbigliamento, integrasse una condotta incompatibile con l’impiego nel G.I.O., valorizzando in particolare il riflesso negativo che la vicenda avrebbe avuto sull’immagine del reparto.
Ad avviso del Collegio, le ragioni poste a base della revoca risultano, allo stato, generiche in quanto l’Amministrazione non ha adeguatamente esplicitato in che modo tali comportamenti refluivano in termini d’incompatibilità con la prosecuzione dell’incarico.
Il giudizio si basa in, particolare, su presupposti non adeguatamente circostanziati e sulla valutazione di elementi che, per come riportati nel provvedimento, non appaiono idonei a integrare i presupposti richiesti dall’art. 6 del decreto del Ministro della giustizia 14 maggio 2024 (vedi, con riferimento a identica fattispecie, ordinanze del TAR Sicilia Palermo n. 74 e n. 75 del 5 febbraio 2026).
9. Concludendo, assorbite le ulteriori censure, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: dichiara cessata la materia del contendere in ordine all’istanza ex art. 116 c.p.a.; lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti, con distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA EN, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.