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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 12/01/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 382/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
IACUZIO CE SAVERIO, Relatore
CARRELLI PALOMBI DI MONT ER MARIA, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2011/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Limited - P.IVA_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sede Di Roma - Piazza Mastai 12 00154 Roma
RM
elettivamente domiciliato presso Piazza Mastai, 12 00154 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M17180011646U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8429/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor Ricorrente_1, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale ed obbligato principale essendo “Centro Trasmissione Dati” e la società Ricorrente_2 Limited, quale coobbligato in solido, hanno impugnato l'avviso di accertamento (atto n. M17180011646U), con cui l'Amministrazione finanziaria ha accertato la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D. Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010, per l'anno d'imposta 2018, pari ad euro 105.962,87, oltre interessi pari e sanzioni per un totale euro 127.155,44.
Le parti ricorrenti hanno eccepito, in via pregiudiziale:
I) che la società Ricorrente_2 Ltd era stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano;
la illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64;
II) che la società Ricorrente_2 Ltd era stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014; la disapplicazione dell'art 1, comma 644 L. 190/2014, per contrarietà al diritto dell'unione europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE e, per l'effetto, illegittimità dell'avviso di accertamento;
III) che l'Imposta Unica era un'imposta diretta, calcolata sui ricavi e, quindi, la illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015;
IV) l'incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali.
Nel merito, richiamando numerosi precedenti delle Corti di Giustizia Tributaria, hanno eccepito:
1) la carenza del presupposto soggettivo dell'Imposta;
2) la carenza del presupposto territoriale dell'Imposta;
3) la illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo oggettivo;
4) l'illegittimità dell'accertamento per mancata applicazione dell'esimente per obiettive condizioni di incertezza impositiva.
Si è costituita la parte resistente che con proprie controdeduzioni ha chiesto il rigetto del ricorso facendo riferimento a numerosi precedenti di merito e di legittimità favorevoli all'Ufficio.
Le parti ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa ribadendo i motivi dell'impugnazione e, successivamente, un foglio di precisazioni a verbale in cui: A) la Ricorrente_2 ha dichiarato e riconosce la debenza dell'imposta unica per la raccolta in Italia delle scommesse e la disponibilità al pagamento ai sensi della L. 504/98 e dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015 quale obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dall'anno 2016: la legge finanziaria per il 2016 ha abrogato le precedenti leggi finanziarie e ha introdotto l'imposta unica sulla raccolta, quale imposta diretta, rivolta anche ai bookmaker collocati fuori del territorio italiano. Il legislatore nel suo dictum non ha limitato l'imposta sul margine ai soli concessionari o ai soli soggetti collegati al totalizzatore;
B) la Ricorrente_2 ha rinunciato alle censure di cui all'atto introduttivo, aventi ad oggetto il presupposto soggettivo e il presupposto territoriale dell'imposta unica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di ribadire che le questioni oggetto del giudizio sono state compiutamente affrontate sia dalla Corte costituzionale sia dalla giurisprudenza unionale, oltre che in numerose pronunce della Corte di
Cassazione (cfr., ex multis, Cass. 8907- 8911/2021, 9079-9081/2021,
9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021,
9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728- 9735/2021, 9292/202; 813/2023).
La Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del D. Lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, da un lato ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di
"organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione.
La Corte Costituzionale ha concluso rilevando, quanto al ricevitore, che l'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge quindi funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. Per conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/98
e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della L. n. 220/10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità
d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.
In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si è già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. n.
220/10. La Corte ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della L. n. 220/10, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. Ne consegue anzitutto che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della
L. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. Ferma restando dunque per tutti i periodi d'imposta la responsabilità del bookmaker, in relazione al ricevitore a tale conclusione deve pervenirsi per le annualità a decorrere dal 2011.
La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i rapporti successivi al 2011 – quali quelli che vengono in rilievo nella fattispecie – non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, infatti, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti in- variati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.
Quanto al presupposto oggettivo dell'imposta, non può che rilevarsi che l'art. 3 del suddetto D. Lgs. n. 504/88, stabilisce che «soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»; a norma dell'art. 1, comma 66, della L. n. 220/10 «a) (...) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'art. 3 del d. Lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni».
La giurisprudenza sopra richiamata ha, altresì, chiarito, che il solo riferimento è alla concessione rilasciata dall'amministrazione finanziaria – che peraltro anche ove assente, in presenza dell'attività di gioco, non impedisce la debenza del tributo – e non alla autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS, la cui assenza è a questi fini del tutto priva di rilievo.
Ai fini della territorialità dell'imposizione, inoltre, non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia.
Neppure emergono profili di contrasto con la disciplina unionale. Come chiarito dalla giurisprudenza della
Corte di cassazione precedentemente indicata, l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata;
sicché
i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto dell'Unione, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto
17); inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza della
Corte di giustizia, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07). L'Italia ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della L. n. 220/10, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore»; la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1° dicembre 2011, causa C- 253/09, punto 83). In questo contesto la normativa italiana ha superato il vaglio della giurisprudenza unionale, avendo la Corte di Giustizia escluso qualsivoglia discriminazione tra "bookmaker" nazionali e "bookmaker" esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18). Come correttamente dedotto dall'Agenzia resistente, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha inequivocabilmente affermato che «
l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse».
A quanto esposto va anche soggiunto che, come rimarcato dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra richiamata, la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione».
In tale quadro, è stato altresì evidenziato che nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C- 375/17, Nominativo_1 e Ricorrente_2, punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza in causa C-788/18, cit.); e ciò in conformità agli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia;
di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria.
Non è in contestazione che nessuna concessione è stata rilasciata alla Ricorrente_2 e ogni contestazione avverso la preclusione al rilascio della concessione avrebbe dovuto costituire oggetto di azioni tempestivamente proposte nella sede giurisdizionale propria, inerendo all'esercizio del potere autoritativo da parte dell'amministrazione. Le pronunce del Consiglio di Stato richiamate dalla parte ricorrente, inoltre, non sono pertinenti, essendo a tal fine sufficiente rilevare che in quei giudizi il ricorso non risultava proposto dalla
Ricorrente_2, che in un caso veniva in rilievo un provvedimento di revoca della concessione, la quale, dunque, era stata originariamente rilasciata, mentre nell'altro (sentenza 1685 del 2022) l'appello proposto da un CTD è stato respinto, stante l'omessa dimostrazione e il conseguente mancato riconoscimento della circostanza che l'esclusione della gara fosse stato disposto a causa di un comportamento discriminatorio tenuto dallo
Stato nazionale. Meritano considerazione, invece, due più recenti arresti della giurisprudenza amministrativa: la sentenza del TAR per il Lazio n. 8807 del 24 maggio 2023 e la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione
VII, 1498 del 14 febbraio 2024, entrambe riferite alla odierna ricorrente.
Con la prima delle sopra richiamate pronunce è stato, in sintesi, evidenziato che: a) risulta smentito l'assunto da cui muove parte ricorrente fondato sull'asserita titolarità di una posizione giuridica qualificata asseritamente impressale dalle già richiamate sentenze della Corte di Giustizia, da costei ritenuta finanche “assimilabile a quella dei concessionari nazionali” tanto da abilitarla ad operare in Italia attraverso la propria rete di CTD pur in assenza del titolo concessorio e senza la prescritta autorizzazione di polizia (il cui rilascio presuppone la titolarità di una concessione); b) non può riconoscersi, sulla base di una inammissibile trasposizione delle conseguenze penali delle sentenze della Corte di Giustizia sul piano amministrativo, all'attività di Ricorrente_2 il carattere di legittimo esercizio delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi e ciò proprio perché tali pronunce si erano limitate ad affermare la non punibilità penale dei soggetti incorsi nelle ipotesi di reato di cui all'art. 4, comma 1 e comma 4 bis della l. n. 401/1989 (intermediazione nella raccolta delle scommesse) in ragione dell'esercizio di attività di gioco in assenza di una concessione che era stata loro illegittimamente negata;
c) nessuna consolidata posizione - avente copertura nelle pronunce della Corte di Giustizia - può vantare Ricorrente_2 in ordine alla possibilità di proseguire la propria attività in Italia attraverso la propria rete, non risultando essa in alcun modo affrancata dal rispetto della normativa interna, non potendo desumersi da quanto affermato dalla C.G.U.E. il riconoscimento della legittimità di tali attività
o la sussistenza di una posizione protetta dalla giurisprudenza comunitaria, che debba essere salvaguardata dalla nuova disciplina di cui al comma 926, pena l'attribuzione a Ricorrente_2 di una posizione di ingiustificato privilegio, in ragione della possibilità in capo a questa di operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio;
d) non è vero che Ricorrente_2, in quanto latrice di pregressa discriminazione, possa per sempre alla disciplina nazionale e, invero, simile deroga vale se e fino a quando la discriminazione non venga rimossa mercé una gara depurata da ulteriori vantaggi per i concessionari in essere, sicché, una volta verificato detto presupposto (in tal senso, la sentenza del Consiglio di Stato, n. 3985/2015), la posizione di Ricorrente_2 è ormai quella di ogni altro aspirante operatore di settore;
e) nessuna discriminazione a danno di parte ricorrente sembra potersi ravvedere sia rispetto ai concessionari di Stato, attesa la non assimilabilità di Ricorrente_2 a quest'ultimi, sia rispetto agli altri operatori aderenti alla procedura di cui al comma 643, per aver Ricorrente_2 liberamente scelto di non parteciparvi, pur potendovi.
Non meno rilevanti sono le statuizioni contenute nella sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato (n.
1498 del 14 febbraio 2024), con la quale, accedendosi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso originario introdotto innanzi al TAR per il Lazio e definito con la sentenza n. 15085 del 16 novembre 2022, è stato ribadito che la società non ha subito alcuna lesione dagli atti impugnati in primo grado, non avendo partecipato alla procedura di regolarizzazione per propria autonoma scelta e non potendo utilizzare la proposta azione di annullamento al fine di far accertare il proprio diritto a un regime privilegiato in forza di una presunta qualità di soggetto “sanato dalla giurisprudenza”, quantomeno in sede amministrativa;
nella sentenza espressamente viene inequivocabilmente affermato che: “E' dunque evidente che le odierne appellanti abbiano deciso di non prendere parte alla procedura di regolarizzazione, di cui alla l. n. 190 del 2014, sulla scorta di una precisa scelta che esse hanno coltivato, anche parallelamente e successivamente alla proposizione del ricorso avanti al Tribunale, basandosi sull'assunto, del tutto infondato, di appartenere ad un tertium genus, in realtà inesistente, di soggetti asseritamente “sanati dalla giurisprudenza”, che sarebbero stati discriminati dalle scelte del legislatore, anche da quelle, qui avversate, della l. n. 190 del 2014, i cui atti applicativi sono stati contestati nel presente giudizio senza che in nessun modo ne sia stata allegata, prima ancor che dimostrata, la natura lesiva (discriminatoria o, a tutto concedere, escludente se non sulla base di una appunto inammissibile petizione di principio)”.
Ed è appena il caso di soggiungere che, in quanto mai collegata al totalizzatore e non avendo dato corso, pur potendo, ad alcuna regolarizzazione (a differenza di altri operatori), ogni contestazione anche riferita al quantum preteso dall'amministrazione risulta del tutto privo di fondamento.
Né va trascurato che il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari le ragioni puntualmente evidenziate dall'Agenzia resistente: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA;
non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso;
è calcolato senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa. Non rilevano, quindi, i soli fatti consistenti nella proporzionalità, nell'esser riscossa l'imposta a ogni fase e nella sua traslazione in capo al consumatore, anche perché proprio la disciplina IVA - D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 2 - proclama esenti dal tributo armonizzato le operazioni in parola, con ciò evitando il concorrere di due imposte sul medesimo volume d'affari (cfr., sul punto, Cass. nr. 31912/2021). E, del resto, con la sentenza del 24 ottobre 2013, causa C-440/12, la Corte di Giustizia ha statuito "che in forza dell'art. 401 Dir. IVA le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno
Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari (...)". La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA, nonché, in modo cumulativo,
a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sul volume d'affari (quest'ultimo riferimento è rivolto a Corte di Giustizia UE, sentenza dell'8 luglio 1986, causa C-73/85).
La giurisprudenza sopra richiamata ha, quindi, affermato che: “l'art. 401 Dir. 2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con la stessa, art. 135, par. 1, lett. i), deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari"; inoltre, "la Dir. 2006/112, art. 1, par. 2, prima frase, e l'art. 73, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile”.
Non emergono lacune sotto il profilo dell'istruttoria svolta dall'amministrazione e della motivazione alla base dell'atto impugnato, adeguatamente esaustivo in relazione a tutti gli elementi essenziali, come, peraltro, reso evidente dalla consistenza e ampiezza delle censure dedotte con il ricorso introduttivo del presente giudizio, tempestivamente proposto.
Sono infondate, infine, le deduzioni incentrate sulla sussistenza dei requisiti per escludere l'irrogazione delle sanzioni in quanto, come sopra evidenziato e come chiarito dalla Corte costituzionale, ogni incertezza deve ritenersi venuta meno con la disposizione interpretativa del 2010.
Esclusivamente per completezza, il Collegio rileva che la strategia defensionale di parte ricorrente risulta scarsamente perspicua, non potendosi, comunque, riconnettere rilievo alcuno alla dichiarazione di mere intenzioni di pagamento, sulla base di una pretesa che non è in alcun modo supportata dalle deduzioni articolate, infondate per quanto sopra ampiamente argomentato.
Fermo l'effetto della rinuncia di parte ricorrente, il ricorso va respinto perché.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 8.000,00.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
IACUZIO CE SAVERIO, Relatore
CARRELLI PALOMBI DI MONT ER MARIA, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2011/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Limited - P.IVA_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sede Di Roma - Piazza Mastai 12 00154 Roma
RM
elettivamente domiciliato presso Piazza Mastai, 12 00154 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M17180011646U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8429/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor Ricorrente_1, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale ed obbligato principale essendo “Centro Trasmissione Dati” e la società Ricorrente_2 Limited, quale coobbligato in solido, hanno impugnato l'avviso di accertamento (atto n. M17180011646U), con cui l'Amministrazione finanziaria ha accertato la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D. Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010, per l'anno d'imposta 2018, pari ad euro 105.962,87, oltre interessi pari e sanzioni per un totale euro 127.155,44.
Le parti ricorrenti hanno eccepito, in via pregiudiziale:
I) che la società Ricorrente_2 Ltd era stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano;
la illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64;
II) che la società Ricorrente_2 Ltd era stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014; la disapplicazione dell'art 1, comma 644 L. 190/2014, per contrarietà al diritto dell'unione europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE e, per l'effetto, illegittimità dell'avviso di accertamento;
III) che l'Imposta Unica era un'imposta diretta, calcolata sui ricavi e, quindi, la illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015;
IV) l'incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali.
Nel merito, richiamando numerosi precedenti delle Corti di Giustizia Tributaria, hanno eccepito:
1) la carenza del presupposto soggettivo dell'Imposta;
2) la carenza del presupposto territoriale dell'Imposta;
3) la illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo oggettivo;
4) l'illegittimità dell'accertamento per mancata applicazione dell'esimente per obiettive condizioni di incertezza impositiva.
Si è costituita la parte resistente che con proprie controdeduzioni ha chiesto il rigetto del ricorso facendo riferimento a numerosi precedenti di merito e di legittimità favorevoli all'Ufficio.
Le parti ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa ribadendo i motivi dell'impugnazione e, successivamente, un foglio di precisazioni a verbale in cui: A) la Ricorrente_2 ha dichiarato e riconosce la debenza dell'imposta unica per la raccolta in Italia delle scommesse e la disponibilità al pagamento ai sensi della L. 504/98 e dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015 quale obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dall'anno 2016: la legge finanziaria per il 2016 ha abrogato le precedenti leggi finanziarie e ha introdotto l'imposta unica sulla raccolta, quale imposta diretta, rivolta anche ai bookmaker collocati fuori del territorio italiano. Il legislatore nel suo dictum non ha limitato l'imposta sul margine ai soli concessionari o ai soli soggetti collegati al totalizzatore;
B) la Ricorrente_2 ha rinunciato alle censure di cui all'atto introduttivo, aventi ad oggetto il presupposto soggettivo e il presupposto territoriale dell'imposta unica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di ribadire che le questioni oggetto del giudizio sono state compiutamente affrontate sia dalla Corte costituzionale sia dalla giurisprudenza unionale, oltre che in numerose pronunce della Corte di
Cassazione (cfr., ex multis, Cass. 8907- 8911/2021, 9079-9081/2021,
9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021,
9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728- 9735/2021, 9292/202; 813/2023).
La Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del D. Lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, da un lato ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di
"organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione.
La Corte Costituzionale ha concluso rilevando, quanto al ricevitore, che l'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge quindi funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. Per conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/98
e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della L. n. 220/10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità
d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.
In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si è già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. n.
220/10. La Corte ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della L. n. 220/10, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. Ne consegue anzitutto che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della
L. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. Ferma restando dunque per tutti i periodi d'imposta la responsabilità del bookmaker, in relazione al ricevitore a tale conclusione deve pervenirsi per le annualità a decorrere dal 2011.
La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i rapporti successivi al 2011 – quali quelli che vengono in rilievo nella fattispecie – non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, infatti, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti in- variati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.
Quanto al presupposto oggettivo dell'imposta, non può che rilevarsi che l'art. 3 del suddetto D. Lgs. n. 504/88, stabilisce che «soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»; a norma dell'art. 1, comma 66, della L. n. 220/10 «a) (...) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'art. 3 del d. Lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni».
La giurisprudenza sopra richiamata ha, altresì, chiarito, che il solo riferimento è alla concessione rilasciata dall'amministrazione finanziaria – che peraltro anche ove assente, in presenza dell'attività di gioco, non impedisce la debenza del tributo – e non alla autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS, la cui assenza è a questi fini del tutto priva di rilievo.
Ai fini della territorialità dell'imposizione, inoltre, non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia.
Neppure emergono profili di contrasto con la disciplina unionale. Come chiarito dalla giurisprudenza della
Corte di cassazione precedentemente indicata, l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata;
sicché
i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto dell'Unione, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto
17); inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza della
Corte di giustizia, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07). L'Italia ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della L. n. 220/10, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore»; la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1° dicembre 2011, causa C- 253/09, punto 83). In questo contesto la normativa italiana ha superato il vaglio della giurisprudenza unionale, avendo la Corte di Giustizia escluso qualsivoglia discriminazione tra "bookmaker" nazionali e "bookmaker" esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18). Come correttamente dedotto dall'Agenzia resistente, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha inequivocabilmente affermato che «
l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse».
A quanto esposto va anche soggiunto che, come rimarcato dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra richiamata, la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione».
In tale quadro, è stato altresì evidenziato che nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C- 375/17, Nominativo_1 e Ricorrente_2, punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza in causa C-788/18, cit.); e ciò in conformità agli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia;
di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria.
Non è in contestazione che nessuna concessione è stata rilasciata alla Ricorrente_2 e ogni contestazione avverso la preclusione al rilascio della concessione avrebbe dovuto costituire oggetto di azioni tempestivamente proposte nella sede giurisdizionale propria, inerendo all'esercizio del potere autoritativo da parte dell'amministrazione. Le pronunce del Consiglio di Stato richiamate dalla parte ricorrente, inoltre, non sono pertinenti, essendo a tal fine sufficiente rilevare che in quei giudizi il ricorso non risultava proposto dalla
Ricorrente_2, che in un caso veniva in rilievo un provvedimento di revoca della concessione, la quale, dunque, era stata originariamente rilasciata, mentre nell'altro (sentenza 1685 del 2022) l'appello proposto da un CTD è stato respinto, stante l'omessa dimostrazione e il conseguente mancato riconoscimento della circostanza che l'esclusione della gara fosse stato disposto a causa di un comportamento discriminatorio tenuto dallo
Stato nazionale. Meritano considerazione, invece, due più recenti arresti della giurisprudenza amministrativa: la sentenza del TAR per il Lazio n. 8807 del 24 maggio 2023 e la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione
VII, 1498 del 14 febbraio 2024, entrambe riferite alla odierna ricorrente.
Con la prima delle sopra richiamate pronunce è stato, in sintesi, evidenziato che: a) risulta smentito l'assunto da cui muove parte ricorrente fondato sull'asserita titolarità di una posizione giuridica qualificata asseritamente impressale dalle già richiamate sentenze della Corte di Giustizia, da costei ritenuta finanche “assimilabile a quella dei concessionari nazionali” tanto da abilitarla ad operare in Italia attraverso la propria rete di CTD pur in assenza del titolo concessorio e senza la prescritta autorizzazione di polizia (il cui rilascio presuppone la titolarità di una concessione); b) non può riconoscersi, sulla base di una inammissibile trasposizione delle conseguenze penali delle sentenze della Corte di Giustizia sul piano amministrativo, all'attività di Ricorrente_2 il carattere di legittimo esercizio delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi e ciò proprio perché tali pronunce si erano limitate ad affermare la non punibilità penale dei soggetti incorsi nelle ipotesi di reato di cui all'art. 4, comma 1 e comma 4 bis della l. n. 401/1989 (intermediazione nella raccolta delle scommesse) in ragione dell'esercizio di attività di gioco in assenza di una concessione che era stata loro illegittimamente negata;
c) nessuna consolidata posizione - avente copertura nelle pronunce della Corte di Giustizia - può vantare Ricorrente_2 in ordine alla possibilità di proseguire la propria attività in Italia attraverso la propria rete, non risultando essa in alcun modo affrancata dal rispetto della normativa interna, non potendo desumersi da quanto affermato dalla C.G.U.E. il riconoscimento della legittimità di tali attività
o la sussistenza di una posizione protetta dalla giurisprudenza comunitaria, che debba essere salvaguardata dalla nuova disciplina di cui al comma 926, pena l'attribuzione a Ricorrente_2 di una posizione di ingiustificato privilegio, in ragione della possibilità in capo a questa di operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio;
d) non è vero che Ricorrente_2, in quanto latrice di pregressa discriminazione, possa per sempre alla disciplina nazionale e, invero, simile deroga vale se e fino a quando la discriminazione non venga rimossa mercé una gara depurata da ulteriori vantaggi per i concessionari in essere, sicché, una volta verificato detto presupposto (in tal senso, la sentenza del Consiglio di Stato, n. 3985/2015), la posizione di Ricorrente_2 è ormai quella di ogni altro aspirante operatore di settore;
e) nessuna discriminazione a danno di parte ricorrente sembra potersi ravvedere sia rispetto ai concessionari di Stato, attesa la non assimilabilità di Ricorrente_2 a quest'ultimi, sia rispetto agli altri operatori aderenti alla procedura di cui al comma 643, per aver Ricorrente_2 liberamente scelto di non parteciparvi, pur potendovi.
Non meno rilevanti sono le statuizioni contenute nella sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato (n.
1498 del 14 febbraio 2024), con la quale, accedendosi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso originario introdotto innanzi al TAR per il Lazio e definito con la sentenza n. 15085 del 16 novembre 2022, è stato ribadito che la società non ha subito alcuna lesione dagli atti impugnati in primo grado, non avendo partecipato alla procedura di regolarizzazione per propria autonoma scelta e non potendo utilizzare la proposta azione di annullamento al fine di far accertare il proprio diritto a un regime privilegiato in forza di una presunta qualità di soggetto “sanato dalla giurisprudenza”, quantomeno in sede amministrativa;
nella sentenza espressamente viene inequivocabilmente affermato che: “E' dunque evidente che le odierne appellanti abbiano deciso di non prendere parte alla procedura di regolarizzazione, di cui alla l. n. 190 del 2014, sulla scorta di una precisa scelta che esse hanno coltivato, anche parallelamente e successivamente alla proposizione del ricorso avanti al Tribunale, basandosi sull'assunto, del tutto infondato, di appartenere ad un tertium genus, in realtà inesistente, di soggetti asseritamente “sanati dalla giurisprudenza”, che sarebbero stati discriminati dalle scelte del legislatore, anche da quelle, qui avversate, della l. n. 190 del 2014, i cui atti applicativi sono stati contestati nel presente giudizio senza che in nessun modo ne sia stata allegata, prima ancor che dimostrata, la natura lesiva (discriminatoria o, a tutto concedere, escludente se non sulla base di una appunto inammissibile petizione di principio)”.
Ed è appena il caso di soggiungere che, in quanto mai collegata al totalizzatore e non avendo dato corso, pur potendo, ad alcuna regolarizzazione (a differenza di altri operatori), ogni contestazione anche riferita al quantum preteso dall'amministrazione risulta del tutto privo di fondamento.
Né va trascurato che il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari le ragioni puntualmente evidenziate dall'Agenzia resistente: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA;
non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso;
è calcolato senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa. Non rilevano, quindi, i soli fatti consistenti nella proporzionalità, nell'esser riscossa l'imposta a ogni fase e nella sua traslazione in capo al consumatore, anche perché proprio la disciplina IVA - D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 2 - proclama esenti dal tributo armonizzato le operazioni in parola, con ciò evitando il concorrere di due imposte sul medesimo volume d'affari (cfr., sul punto, Cass. nr. 31912/2021). E, del resto, con la sentenza del 24 ottobre 2013, causa C-440/12, la Corte di Giustizia ha statuito "che in forza dell'art. 401 Dir. IVA le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno
Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari (...)". La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA, nonché, in modo cumulativo,
a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sul volume d'affari (quest'ultimo riferimento è rivolto a Corte di Giustizia UE, sentenza dell'8 luglio 1986, causa C-73/85).
La giurisprudenza sopra richiamata ha, quindi, affermato che: “l'art. 401 Dir. 2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con la stessa, art. 135, par. 1, lett. i), deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari"; inoltre, "la Dir. 2006/112, art. 1, par. 2, prima frase, e l'art. 73, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile”.
Non emergono lacune sotto il profilo dell'istruttoria svolta dall'amministrazione e della motivazione alla base dell'atto impugnato, adeguatamente esaustivo in relazione a tutti gli elementi essenziali, come, peraltro, reso evidente dalla consistenza e ampiezza delle censure dedotte con il ricorso introduttivo del presente giudizio, tempestivamente proposto.
Sono infondate, infine, le deduzioni incentrate sulla sussistenza dei requisiti per escludere l'irrogazione delle sanzioni in quanto, come sopra evidenziato e come chiarito dalla Corte costituzionale, ogni incertezza deve ritenersi venuta meno con la disposizione interpretativa del 2010.
Esclusivamente per completezza, il Collegio rileva che la strategia defensionale di parte ricorrente risulta scarsamente perspicua, non potendosi, comunque, riconnettere rilievo alcuno alla dichiarazione di mere intenzioni di pagamento, sulla base di una pretesa che non è in alcun modo supportata dalle deduzioni articolate, infondate per quanto sopra ampiamente argomentato.
Fermo l'effetto della rinuncia di parte ricorrente, il ricorso va respinto perché.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 8.000,00.