Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 12/01/2026, n. 382
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Discriminazione nell'accesso al sistema concessorio italiano

    La Corte ha ritenuto che la normativa italiana, inclusa la Legge n. 220/2010, è conforme al diritto dell'Unione Europea. L'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione basata sulla sede dell'operatore. La giurisprudenza unionale ha confermato che l'articolo 56 TFUE non osta a una normativa nazionale che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti nel paese e, in solido, gli operatori esteri.

  • Rigettato
    Discriminazione nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014

    La Corte ha ribadito che la normativa italiana è conforme al diritto UE e che non vi è discriminazione. Le sentenze della Corte di Giustizia si sono limitate ad affermare la non punibilità penale in casi di illegittimo diniego di concessione, ma non conferiscono un diritto a operare in Italia senza titolo concessorio o a beneficiare di un regime privilegiato. La società ricorrente ha scelto autonomamente di non partecipare alla procedura di regolarizzazione.

  • Rigettato
    Natura dell'Imposta Unica come imposta diretta

    La Corte ha evidenziato che l'imposta in questione non ha natura di imposta sul volume d'affari (IVA) e che la normativa italiana è stata ritenuta conforme al diritto UE, consentendo la riscossione cumulativa dell'IVA e di tributi speciali sui giochi d'azzardo che non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari.

  • Rigettato
    Incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto comunitario e principi costituzionali

    La Corte ha ritenuto che la normativa italiana sia conforme al diritto dell'Unione Europea, citando la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale che ha escluso profili di discriminazione e ha confermato la legittimità dell'imposta anche per operatori esteri che raccolgono scommesse sul territorio italiano. La Corte Costituzionale ha inoltre escluso l'illegittimità costituzionale dell'imposta per le annualità successive al 2011.

  • Rigettato
    Carenza del presupposto soggettivo dell'Imposta

    La società ricorrente ha rinunciato alle censure relative al presupposto soggettivo dell'imposta.

  • Rigettato
    Carenza del presupposto territoriale dell'Imposta

    La società ricorrente ha rinunciato alle censure relative al presupposto territoriale dell'imposta.

  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto impositivo oggettivo

    La Corte ha richiamato l'art. 3 del D. Lgs. n. 504/88 e l'art. 1, comma 66, della L. n. 220/10, che definiscono come soggetti passivi coloro che gestiscono concorsi pronostici e scommesse, anche in assenza di concessione. Ha altresì chiarito che il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse svolte in Italia.

  • Rigettato
    Mancata applicazione dell'esimente per obiettive condizioni di incertezza impositiva

    La Corte ha ritenuto che ogni incertezza relativa all'applicazione dell'imposta sia venuta meno con la disposizione interpretativa del 2010, escludendo così la sussistenza dei requisiti per escludere l'irrogazione delle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 12/01/2026, n. 382
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 382
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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