CASS
Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2024, n. 13664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13664 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA UM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/07/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO che ha chiesto a questa Corte di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarare cessata l'efficacia del provvedimento del Questore nei confronti di PA BE limitatamente all'obbligo di presentazione letta la memoria del difensore, avv. Giovanni Adami, che ha rappresentato come questa stessa Sezione, all'udienza 21.12.2023 ha accolto ricorsi di identico tenore, con riferimento al primo motivo. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13664 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 16/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 luglio 2023, il GIP del Tribunale di SC, per quanto qui rileva, prescriveva a PA UM di comparire personalmente presso la Questura di SC per il periodo di anni cinque con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manife- stazioni SPOrtive), in occasione di ogni incontro della squadra calcistica "SC calcio" disputato in casa per incontri ufficiali di campionato nazionale, di coppa Italia, di coppe internazionali ed in occasione di partite amichevoli programmate e pubblicizzate, e nei giorni in cui la nazionale italiana di calcio disputerà incontri nella provincia di SC, venti minuti dopo l'inizio del primo tempo, venti minuti dopo l'inizio del secondo tempo e venti minuti dopo la fine della partita;
quanto alle partite disputate fuori casa dalla predetta squadra, per incontri ufficiali di cam- pionato nazionale, di coppa Italia, di coppe internazionali ed in occasione di partite amichevoli programmate e pubblicizzate, mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo della partita. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo quat- tro motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, comma 3, I. 401 del 189 e in relazione all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto di difesa. In sintesi, si duole la difesa per essere stato convalidato il provvedimento del Questore in un termine inferiore alle 48 ore dalla richiesta di convalida inoltrata dal PM al GIP. In particolare, richiamata la giurisprudenza di questa Corte a so- stegno del ricorso, la difesa rileva che nella specie il SP è stato notificato al ricorrente il 25.07.2023 alle h. 13, il PM ha chiesto la convalida nel termine di legge, ossia il 26.07.2023 alle h. 12.04, mentre il GIP ha convalidato in data 27.07.2023 ad orario imprecisato, probabilmente entro le 48 ore dalla notifica del SP al prevenuto, durante la classica apertura delle cancellerie. Il provvedi- mento di convalida sarebbe, peraltro, illegittimo in quanto convalidato in orario imprecisato, incertezza che determinerebbe comunque la caducazione del provve- dimento. 2 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione agli artt. 3 e 10, I. n. 241 del 1990, e correlato vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradualità della sanzione e del provvedimento del GIP in relazione alla congruità della stessa. In sintesi, si duole la difesa per l'omessa motivazione in merito alla con- gruità della durata del c.d. obbligo di firma per anni cinque, disattendendo quanto a più riprese richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolare, sostiene la difesa che, trattandosi di recidivo "datato", atteso che il precedente SP risa- liva al 2012, il giudice avrebbe dovuto motivare in ordine alla pericolosità relativa, riguardante proprio coloro che, secondo la più recente giurisprudenza, hanno su- bito il precedente SP in un arco di tempo più esteso del triennio. Nel caso del c.d. SP a carico di recidivi "datati", dunque, il giudizio del giudice, in sede di convalida, sarebbe pieno e libero in merito alla valutazione dei presupposti richiesti dalla sentenza delle Sezioni Unite "Labbia", valutazione che deve essere tuttavia sorretta da adeguata motivazione, ciò che sarebbe mancato nel caso di specie. 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, comma 2, I. 401 del 1989, e correlato vizio di difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui l'interessato deve presentarsi in Questura tre volte in occasione delle partite di calcio del SC e della nazionale italiana in casa ed in provincia. In sintesi, si duole la difesa in quanto il provvedimento del Questore avrebbe imposto la presentazione secondo le richiamate cadenze temporali dopo la fine della gara che l'Italia o il SC disputerà in casa o in provincia di SC. Ci si troverebbe, secondo l'esegesi difensiva, di fronte ad una non convalida dell'obbligo di firma per quanto concerne la nazionale italiana. Ove si ritenesse diversamente, tuttavia, ci si troverebbe di fronte ad un macroscopico vizio di mo- tivazione, non avendo il GIP spiegato perché estendere l'obbligo a squadre diverse da quelle per le quali l'assistito ha manifestato la sua pericolosità sociale, ossia il SC calcio. Detto obbligo è misura strumentale e servente per garantire che il prevenuto non si rechi allo stadio ed è quindi legato strettamente alle sue mani- festazioni di pericolosità che non sono mai generiche, ma sempre legate alla squa- dra del cuore in relazione alla quale si sono manifestati gli indici di pericolosità. Trattandosi di limitazione della libertà personale, il GIP avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali nonostante il silenzio del Questore, il ricorrente sarebbe stato meritevole di formare in caserma anche durante le partite della Nazionale italiana di calcio. Se lo scopo della norma è quello di avere la certezza che un soggetto 3 pericoloso non si rechi allo stadio, è evidente che sarebbe stato sufficiente pre- scrivere l'obbligo di firma una o due volte al massimo nel corso dei novanta minuti regolamentari quando il SC o la Nazionale italiana di calcio giocherà in pro- vincia di SC e che, invece, sarebbe sufficiente una sola presentazione presso la Questura nei casi in cui la squadra giochi fuori casa, così come ordinato da quasi tutte le Questure d'Italia. 2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, commi 1 e 2, I. 401 del 1989 e correlato vizio di difetto di motivazione in merito alle ragioni per le quali l'interessato debba presentarsi presso la Questura anche in corrispondenza delle partite amichevoli. In sintesi, si duole la difesa per aver il provvedimento del Questore pre- scritto all'interessato di presentarsi presso la Questura di SC in occasione di ogni incontro di calcio disputato dal SC, quindi comprendendovi anche le par- tite amichevoli. In relazione a queste ultime, si sostiene che è impossibile che l'interessato possa informarsi quotidianamente sulla programmazione delle ami- chevoli della sua squadra che spesso non vengono pubblicizzate e altrettanto spesso si svolgono a porte chiuse contro squadrette della provincia nel cuore della settimana in pieno pomeriggio lavorativo. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 29.01.2024, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore nei con- fronti di PA BE limitatamente all'obbligo di presentazione. In sintesi, il PG ritiene il primo motivo fondato e assorbente. Va infatti pre- messo che "in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il giudice chiamato a convalidare il provvedimento del Questore ha l'obbligo di veri- ficare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da eserci- tarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni. Ne consegue che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge" (Cass. sez. 3" n. 2471/2008 Castellano, conforme la giurisprudenza successiva, di re- cente Sez. 3" n. 20366/2021 Pedretti). Nel caso di specie, sul provvedimento di convalida è indicata la data di deposito - 27.7.2023 - ma non l'orario, che non risulta desumibile da altri atti. Di conseguenza, non si può presumere che la con- valida sia stata emessa dopo il decorso del termine a difesa di quarantotto ore, 4 decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, eseguita il 25 luglio 2023 alle ore 13.00 (sugli effetti della incertezza in ordine all'orario di deposito cfr. Sez. 3^ n. 20772/2010, Frioni e n. 5624/2017, Barrasso). Neppure risulta che la difesa abbia presentato memorie o in altro modo esercitato le proprie facoltà difensive prima del provvedimento di convalida. Si deve pertanto ritenere inte- grata la violazione di legge derivante dal mancato rispetto del termine concesso alla difesa per esercitare i propri diritti, essendosi verificata una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c) c.p.p. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (cfr. Cass. sez. 3^ n. 5502/2009 del 06/11/2008, Piccinelli), con conseguente perdita di efficacia del provvedimento del Questore limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presenta- zione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto. 4. in data 23 gennaio 2024, l'avv. Giovanni Adami, nell'interesse del ricor- rente, ha fatto pervenire memoria con cui rappresenta che questa stessa Sezione, all'ud. 21.12.2023 ha accolto ricorsi di identico tenore, con riferimento al primo motivo (RG 37328/2023 - RG 37227/2023 - RG 37183/2023 - RG 37305/2023 - RG 37309/2023 - RG 37327/2023). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell'art. 611, cod. proc. pen., è fondato. 2. il primo motivo è fondato, assumendo la sua fondatezza valenza assor- bente rispetto a tutte le residue deduzioni difensive, atteso che il vizio dedotto comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida, con conseguente inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presenta- zione. 3. Ed invero, risulta dagli atti sottoposti all'esame di questa Corte che con provvedimento del 22 luglio 2023 il Questore di SC ha imposto, per quanto qui di interesse, al ricorrente IR l'obbligo di comparizione personale presso la Questura di SC per la durata di anni cinque con decorrenza dalla data di no- tifica del provvedimento, in occasione di ogni incontro di calcio che la squadra del "SC calcio" disputerà in casa o fuori casa secondo le cadenze temporali indi- cate in precedenza. 5 Risulta che il predetto provvedimento è stato notificato al IR in data 25 luglio 2023 e che il PM ne ha chiesto la convalida al GIP del tribunale di SC in data 26 luglio 2023, h. 12.04, laddove il provvedimento del GIP risulta emesso in data 27 luglio 2023 ad orario imprecisato. 4. Orbene, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio di convalida del provvedimento applicativo della misura di prevenzione di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989 deve essere riconosciuto all'interessato un termine non inferiore a 48 ore per l'esercizio del diritto di difesa, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore (tra le tante: Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Rv. 267281 - 01). Nel caso di specie, il provvedimento del Questore è stato notificato all'inte- ressato il 25 luglio 2023, mentre il provvedimento di convalida è stato depositato in data 27 luglio 2023, come risulta dall'attestazione del funzionario giudiziario del tribunale, senza tuttavia alcuna indicazione dell'orario del deposito. Non è possibile, in base agli atti trasmessi, ricavare aliunde detto orario (Sez. 3, n. 24260 del 28/04/2023, Rv. 284667 - 01) né risulta che l'esercizio delle prerogative difensive sia intervenuto entro il termine della convalida, risultando solo dal provvedimento impugnato la dicitura "rilevato che l'interessato non ha, peraltro, presentato memorie o deduzioni". 5. Alla stregua di quanto sopra, e facendo applicazione di una giurispru- denza ormai consolidata di questa Sezione, ne deriva che è causa di inefficacia l'indicazione della data ma non dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine "orario" di decadenza, ove non risulti, diversamente dagli atti, la possi- bilità di affermare che detto termine sia stato rispettato, cui segue anche la ces- sazione dell'efficacia del provvedimento emesso dall'Autorità di P.S. (Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, Rv. 269244 - 01; Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Rv. 247606 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del prov- vedimento del Questore di SC del 22.7.2023, limitatamente all'obbligo di pre- sentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Que- store di SC. Così deciso, il 16 febbraio 2024 6
lette le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO che ha chiesto a questa Corte di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarare cessata l'efficacia del provvedimento del Questore nei confronti di PA BE limitatamente all'obbligo di presentazione letta la memoria del difensore, avv. Giovanni Adami, che ha rappresentato come questa stessa Sezione, all'udienza 21.12.2023 ha accolto ricorsi di identico tenore, con riferimento al primo motivo. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13664 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 16/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 luglio 2023, il GIP del Tribunale di SC, per quanto qui rileva, prescriveva a PA UM di comparire personalmente presso la Questura di SC per il periodo di anni cinque con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manife- stazioni SPOrtive), in occasione di ogni incontro della squadra calcistica "SC calcio" disputato in casa per incontri ufficiali di campionato nazionale, di coppa Italia, di coppe internazionali ed in occasione di partite amichevoli programmate e pubblicizzate, e nei giorni in cui la nazionale italiana di calcio disputerà incontri nella provincia di SC, venti minuti dopo l'inizio del primo tempo, venti minuti dopo l'inizio del secondo tempo e venti minuti dopo la fine della partita;
quanto alle partite disputate fuori casa dalla predetta squadra, per incontri ufficiali di cam- pionato nazionale, di coppa Italia, di coppe internazionali ed in occasione di partite amichevoli programmate e pubblicizzate, mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo della partita. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo quat- tro motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, comma 3, I. 401 del 189 e in relazione all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto di difesa. In sintesi, si duole la difesa per essere stato convalidato il provvedimento del Questore in un termine inferiore alle 48 ore dalla richiesta di convalida inoltrata dal PM al GIP. In particolare, richiamata la giurisprudenza di questa Corte a so- stegno del ricorso, la difesa rileva che nella specie il SP è stato notificato al ricorrente il 25.07.2023 alle h. 13, il PM ha chiesto la convalida nel termine di legge, ossia il 26.07.2023 alle h. 12.04, mentre il GIP ha convalidato in data 27.07.2023 ad orario imprecisato, probabilmente entro le 48 ore dalla notifica del SP al prevenuto, durante la classica apertura delle cancellerie. Il provvedi- mento di convalida sarebbe, peraltro, illegittimo in quanto convalidato in orario imprecisato, incertezza che determinerebbe comunque la caducazione del provve- dimento. 2 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione agli artt. 3 e 10, I. n. 241 del 1990, e correlato vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradualità della sanzione e del provvedimento del GIP in relazione alla congruità della stessa. In sintesi, si duole la difesa per l'omessa motivazione in merito alla con- gruità della durata del c.d. obbligo di firma per anni cinque, disattendendo quanto a più riprese richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolare, sostiene la difesa che, trattandosi di recidivo "datato", atteso che il precedente SP risa- liva al 2012, il giudice avrebbe dovuto motivare in ordine alla pericolosità relativa, riguardante proprio coloro che, secondo la più recente giurisprudenza, hanno su- bito il precedente SP in un arco di tempo più esteso del triennio. Nel caso del c.d. SP a carico di recidivi "datati", dunque, il giudizio del giudice, in sede di convalida, sarebbe pieno e libero in merito alla valutazione dei presupposti richiesti dalla sentenza delle Sezioni Unite "Labbia", valutazione che deve essere tuttavia sorretta da adeguata motivazione, ciò che sarebbe mancato nel caso di specie. 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, comma 2, I. 401 del 1989, e correlato vizio di difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui l'interessato deve presentarsi in Questura tre volte in occasione delle partite di calcio del SC e della nazionale italiana in casa ed in provincia. In sintesi, si duole la difesa in quanto il provvedimento del Questore avrebbe imposto la presentazione secondo le richiamate cadenze temporali dopo la fine della gara che l'Italia o il SC disputerà in casa o in provincia di SC. Ci si troverebbe, secondo l'esegesi difensiva, di fronte ad una non convalida dell'obbligo di firma per quanto concerne la nazionale italiana. Ove si ritenesse diversamente, tuttavia, ci si troverebbe di fronte ad un macroscopico vizio di mo- tivazione, non avendo il GIP spiegato perché estendere l'obbligo a squadre diverse da quelle per le quali l'assistito ha manifestato la sua pericolosità sociale, ossia il SC calcio. Detto obbligo è misura strumentale e servente per garantire che il prevenuto non si rechi allo stadio ed è quindi legato strettamente alle sue mani- festazioni di pericolosità che non sono mai generiche, ma sempre legate alla squa- dra del cuore in relazione alla quale si sono manifestati gli indici di pericolosità. Trattandosi di limitazione della libertà personale, il GIP avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali nonostante il silenzio del Questore, il ricorrente sarebbe stato meritevole di formare in caserma anche durante le partite della Nazionale italiana di calcio. Se lo scopo della norma è quello di avere la certezza che un soggetto 3 pericoloso non si rechi allo stadio, è evidente che sarebbe stato sufficiente pre- scrivere l'obbligo di firma una o due volte al massimo nel corso dei novanta minuti regolamentari quando il SC o la Nazionale italiana di calcio giocherà in pro- vincia di SC e che, invece, sarebbe sufficiente una sola presentazione presso la Questura nei casi in cui la squadra giochi fuori casa, così come ordinato da quasi tutte le Questure d'Italia. 2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, commi 1 e 2, I. 401 del 1989 e correlato vizio di difetto di motivazione in merito alle ragioni per le quali l'interessato debba presentarsi presso la Questura anche in corrispondenza delle partite amichevoli. In sintesi, si duole la difesa per aver il provvedimento del Questore pre- scritto all'interessato di presentarsi presso la Questura di SC in occasione di ogni incontro di calcio disputato dal SC, quindi comprendendovi anche le par- tite amichevoli. In relazione a queste ultime, si sostiene che è impossibile che l'interessato possa informarsi quotidianamente sulla programmazione delle ami- chevoli della sua squadra che spesso non vengono pubblicizzate e altrettanto spesso si svolgono a porte chiuse contro squadrette della provincia nel cuore della settimana in pieno pomeriggio lavorativo. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 29.01.2024, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore nei con- fronti di PA BE limitatamente all'obbligo di presentazione. In sintesi, il PG ritiene il primo motivo fondato e assorbente. Va infatti pre- messo che "in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il giudice chiamato a convalidare il provvedimento del Questore ha l'obbligo di veri- ficare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da eserci- tarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni. Ne consegue che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge" (Cass. sez. 3" n. 2471/2008 Castellano, conforme la giurisprudenza successiva, di re- cente Sez. 3" n. 20366/2021 Pedretti). Nel caso di specie, sul provvedimento di convalida è indicata la data di deposito - 27.7.2023 - ma non l'orario, che non risulta desumibile da altri atti. Di conseguenza, non si può presumere che la con- valida sia stata emessa dopo il decorso del termine a difesa di quarantotto ore, 4 decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, eseguita il 25 luglio 2023 alle ore 13.00 (sugli effetti della incertezza in ordine all'orario di deposito cfr. Sez. 3^ n. 20772/2010, Frioni e n. 5624/2017, Barrasso). Neppure risulta che la difesa abbia presentato memorie o in altro modo esercitato le proprie facoltà difensive prima del provvedimento di convalida. Si deve pertanto ritenere inte- grata la violazione di legge derivante dal mancato rispetto del termine concesso alla difesa per esercitare i propri diritti, essendosi verificata una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c) c.p.p. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (cfr. Cass. sez. 3^ n. 5502/2009 del 06/11/2008, Piccinelli), con conseguente perdita di efficacia del provvedimento del Questore limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presenta- zione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto. 4. in data 23 gennaio 2024, l'avv. Giovanni Adami, nell'interesse del ricor- rente, ha fatto pervenire memoria con cui rappresenta che questa stessa Sezione, all'ud. 21.12.2023 ha accolto ricorsi di identico tenore, con riferimento al primo motivo (RG 37328/2023 - RG 37227/2023 - RG 37183/2023 - RG 37305/2023 - RG 37309/2023 - RG 37327/2023). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell'art. 611, cod. proc. pen., è fondato. 2. il primo motivo è fondato, assumendo la sua fondatezza valenza assor- bente rispetto a tutte le residue deduzioni difensive, atteso che il vizio dedotto comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida, con conseguente inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presenta- zione. 3. Ed invero, risulta dagli atti sottoposti all'esame di questa Corte che con provvedimento del 22 luglio 2023 il Questore di SC ha imposto, per quanto qui di interesse, al ricorrente IR l'obbligo di comparizione personale presso la Questura di SC per la durata di anni cinque con decorrenza dalla data di no- tifica del provvedimento, in occasione di ogni incontro di calcio che la squadra del "SC calcio" disputerà in casa o fuori casa secondo le cadenze temporali indi- cate in precedenza. 5 Risulta che il predetto provvedimento è stato notificato al IR in data 25 luglio 2023 e che il PM ne ha chiesto la convalida al GIP del tribunale di SC in data 26 luglio 2023, h. 12.04, laddove il provvedimento del GIP risulta emesso in data 27 luglio 2023 ad orario imprecisato. 4. Orbene, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio di convalida del provvedimento applicativo della misura di prevenzione di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989 deve essere riconosciuto all'interessato un termine non inferiore a 48 ore per l'esercizio del diritto di difesa, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore (tra le tante: Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Rv. 267281 - 01). Nel caso di specie, il provvedimento del Questore è stato notificato all'inte- ressato il 25 luglio 2023, mentre il provvedimento di convalida è stato depositato in data 27 luglio 2023, come risulta dall'attestazione del funzionario giudiziario del tribunale, senza tuttavia alcuna indicazione dell'orario del deposito. Non è possibile, in base agli atti trasmessi, ricavare aliunde detto orario (Sez. 3, n. 24260 del 28/04/2023, Rv. 284667 - 01) né risulta che l'esercizio delle prerogative difensive sia intervenuto entro il termine della convalida, risultando solo dal provvedimento impugnato la dicitura "rilevato che l'interessato non ha, peraltro, presentato memorie o deduzioni". 5. Alla stregua di quanto sopra, e facendo applicazione di una giurispru- denza ormai consolidata di questa Sezione, ne deriva che è causa di inefficacia l'indicazione della data ma non dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine "orario" di decadenza, ove non risulti, diversamente dagli atti, la possi- bilità di affermare che detto termine sia stato rispettato, cui segue anche la ces- sazione dell'efficacia del provvedimento emesso dall'Autorità di P.S. (Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, Rv. 269244 - 01; Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Rv. 247606 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del prov- vedimento del Questore di SC del 22.7.2023, limitatamente all'obbligo di pre- sentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Que- store di SC. Così deciso, il 16 febbraio 2024 6