Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 01/04/2026, n. 6091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6091 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06091/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12773/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12773 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Bertuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
dei provvedimenti di diniego n. 232/25 e n. 233/25 del 08.08.2025, notificati in data 12.08.2025 (codice pratica n. 25201678), con cui il Consolato Generale d’Italia a Lagos ha respinto la domanda di visto per “Motivi religiosi” presentata dalla ricorrente, per sé e per la figlia, in data 27.05.2025; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente e/o successivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi: la relazione istruttoria dell'Ambasciata d'Italia a Lagos.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. NN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso in esame, la sig.ra -OMISSIS-, cittadina nigeriana, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti descritti in epigrafe, con cui il Consolato Generale d’Italia a Lagos ha respinto la richiesta di visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di religiosi, avanzata nell’interesse suo e della figlia.
2. A sostegno del ricorso ha esposto, in punto di fatto:
(i) di essere un “Associato TAo Laico” appartenente alla Congregazione dello Spirito Santo, ente dotato di personalità giuridica per lo Stato italiano;
(ii) di vantare inoltre una lunga carriera nel settore dei servizi finanziari;
(iii) di aver presentato presso la Sede diplomatica di Lagos una domanda per ottenere un visto per motivi religiosi, corredata da tutta documentazione necessaria, tra cui, in particolare, l’“ Appointement Letter ” del 2 maggio 2025, sottoscritta dal Superiore generale della Congregazione dello Spirito Santo;
(iv) che l’ingresso nel territorio italiano era necessario per «prestare attività all’interno della comunità dei religiosi PI come consulente finanziario, per la durata di sei mesi, dal 15 giugno al 15 dicembre 2025», con la precisazione che la Congregazione «avrebbe provveduto per tutte le necessarie spese relative al sostentamento, alloggio, viaggi, assistenza ospedaliera e cure mediche per il suo periodo del soggiorno in Italia»;
(v) che la richiesta veniva avanzata anche per la figlia minorenne, previo assenso del padre, tenuto conto delle esigenze di vita del nucleo familiare;
(vi) che, nell’ambito del contraddittorio procedimentale, la ricorrente «aveva modo di precisare che la Congregazione dello Spirito Santo è un ordine religioso cattolico composto da membri consacrati (sacerdoti e fratelli) e associati laici non consacrati che servono attraverso un impegno formale (…); chiarendo altresì che, come Associato Laico, è stata invitata dalla Congregazione “a collaborare alla preparazione del loro Consiglio Generale Allargato, un importante evento interno che include la revisione delle finanze e dei beni a livello globale”»;
(vi) che, ciononostante, con i provvedimenti oggetto di impugnazione la Sede diplomatica respingeva la richiesta di visto, in base alla seguente motivazione: «lei non ha soddisfatto i requisiti e le condizioni previste dal Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 11 per il rilascio di un visto per motivi religiosi. In particolare lei non rientra nella categoria di “religioso”».
3. Ciò premesso, la ricorrente ha affidato il ricorso a due motivi, così rubricati:
«I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. 25/07/1998, n.286 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 5 d.p.r. 31/08/1999, n. 394 e smi. Violazione e/o falsa applicazione del decreto interministeriale n. 850 del 11/05/2011 (allegato a, punto 11). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, legge 25 marzo 1985, n. 121. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione. Sviamento ed ingiustizia manifesta»;
«II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. 25/07/1998, n. 286 e s.m.i. In combinato disposto con l’art. 5 d.p.r. 31/08/1999, n.394 e smi. Violazione e/o falsa applicazione del decreto interministeriale n.850 del 11/05/2011 (allegato a, punto 11). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 lett. b), legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e 32 regolamento (CE) n.810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (recante il c.d. Codice dei visti). Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione. Sviamento ed ingiustizia manifesta».
4. Costituitosi in giudizio, il Ministero resistente ha depositato documentazione inclusiva di una relazione redatta dalla Sede diplomatica.
5. In occasione dell’udienza camerale del 15 dicembre 2025, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare. Successivamente le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
6. Infine, all’udienza pubblica del 24 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
8.1. Con il primo motivo di ricorso, ulteriormente argomentato nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., la ricorrente ha sostenuto di aver dato dimostrazione del possesso di tutti i requisiti che la normativa di settore impone per ottenere il visto richiesto.
In particolare, ha affermato che, nella sua qualità di laica associata alla Congregazione, ben potrebbe essere qualificata come “religiosa” ai sensi della normativa che regola la tipologia di visto in questione. Ha evidenziato in proposito che: (i) i laici associati PI - definiti dalla relativa Guida come coloro che «desiderano un impegno più profondo con la Congregazione e che, dopo un periodo e un percorso di formazione specifico, firmano un contratto di associazione» - possono essere considerati “religiosi”; (ii) l’attività da svolgere in Italia, del pari, ha carattere religioso, consistendo nella partecipazione ad un “Consiglio Finanziario” composto da professionisti laici competenti, avente il compito di fornire consulenza al Superiore Generale e al suo Consiglio per coadiuvarli nelle decisioni relative alla gestione finanziaria della Congregazione.
8.2. Il Collegio ritiene che il motivo di ricorso in esame sia infondato.
8.3. La normativa vigente in materia di visti per motivi religiosi è contenuta nel decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850. Tale tipologia di visto «consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale. I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:
a) l’effettiva condizione di “religioso”, o di ministro di culto nell’ambito della propria organizzazione di appartenenza;
b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia;
c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi, l’interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’Interno con la Direttiva di cui all’art. 4, comma 3 del T.U. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida».
Dalla disposizione riportata risulta chiaramente la necessità di un requisito soggettivo, consistente nella qualifica del richiedente come religioso o ministro di culto.
8.4. Tale requisito non ricorre nel caso di specie.
La persona interessata, infatti, è qualificata come “associata laica” alla Congregazione degli PI. La natura di tale figura è delineata nella “ Guide for AY TA Associates ” del 2016 (allegata dalla parte ricorrente), che definisce i laici, come «tutti i fedeli eccetto coloro che sono negli ordini sacri o nello stato religioso» (« all the faithful except those in holy orders and those in the state of religious life specially approved by the Church »; cfr. par. I, Introduzione, sub nota 3). Ne deriva che l’associato laico, per definizione, non è né religioso né ministro di culto.
La stessa guida precisa ulteriormente che solo coloro che hanno emesso la professione religiosa possono essere considerati membri della Congregazione, mentre i laici partecipano alla vita e alla missione della stessa in forme di collaborazione e condivisione spirituale (« Juridically, only those who have made profession can be members of the Congregation. But to belong to the ’TAfamily” always requires loyalty, solidarity and responsibility towards all members of this family and towards the Congregation in general »; cfr. par. VI, 6.5). Tale partecipazione non determina, dunque, l’acquisizione dello status di “religioso” in senso proprio.
Inoltre, la guida evidenzia che il legame tra laici e Congregazione si realizza, come avvenuto nel caso di specie, attraverso un accordo, espressamente privo di implicazioni giuridiche o canoniche per le parti (« Initial commitment is generally for 3 years; so also its renewal. It takes place at the end of initial formation. It is celebrated publicly during an appropriate liturgical ceremony and formalised by a written Agreement, which expresses a covenant, a spiritual link rooted in mission, without legal or canonical implications for either party »; cfr. par. IV, 4.6.5). Ciò conferma che l’associato laico non assume una posizione istituzionale assimilabile a quella dei membri religiosi dell’ordine.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che nel caso di specie difetti il requisito soggettivo richiesto dalla normativa sui visti per motivi religiosi, non potendo l’associata laica essere qualificata né come “religiosa” né come ministro di culto ai sensi della medesima normativa.
8.5. La mancanza del requisito soggettivo suddetto esclude di per sé la possibilità di beneficiare del visto in questione, a prescindere dalle possibili ricostruzioni dell’attività che la ricorrente intende svolgere nel territorio dello Stato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che la fattispecie in esame non rientra nell’ambito applicativo della disciplina relativa ai visti per motivi religiosi, sicché il motivo di ricorso in esame può dirsi infondato.
9. Con il secondo motivo, come sopra rubricato, la ricorrente ha in sintesi sostenuto l’illegittimità del provvedimento, in quanto l’Amministrazione resistente non avrebbe attivato il necessario soccorso istruttorio.
Il motivo è infondato. Nel caso di specie, infatti, l’Amministrazione era in possesso di tutti gli elementi per assumere la decisione, sicché non era necessaria l’attivazione del soccorso istruttorio.
I riferimenti, svolti nel medesimo motivo di ricorso, alle verifiche poste a carico del Consolato dall’art. 21 del Regolamento (CE) n. 810/2009, sono del resto irrilevanti, in quanto il rigetto si fonda legittimamente, come sopra ampiamente spiegato, sull’insussistenza dei presupposti per ottenere lo specifico visto per motivi religiosi richiesto dalla ricorrente.
10. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Tuttavia, la novità e la peculiarità della questione controversia consentono di disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE LO, Presidente
NN RO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN RO | CE LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.