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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/12/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4577/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 23 dicembre 2025, come da provvedimento del 26/11/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), innanzi al Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Concetta Serino Presidente dott. Luca Venditto Giudice dott. Giulia Paolini Giudice relatore ed estensore si procede alla trattazione della causa in forma scritta per avv. l'avv. CORATTI SE e l'avv. COCCIA VINCENZO hanno Parte_1 concluso come da nota depositata in data 22/12/2025 per l'avv. VENTURINO MAURO e l'avv. Parte_2
MO SE hanno concluso come da nota depositata in data 19/12/2025
Il Collegio dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:30 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4577/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Concetta Serino Presidente dott. Luca Venditto Giudice dott. Giulia Paolini Giudice relatore ed estensore ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4577/2021 R.G. promossa da: tra avv. (c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. CORATTI SE e dall'avv. COCCIA VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Terracina (LT) Via Tripoli n. 40, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attore contro
(c.f. , in persona del suo Parte_2 P.IVA_1
Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. VENTURINO MAURO e dall'avv. MO
SE ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Terracina (LT), P.zza della Repubblica n. 25, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuto
OGGETTO: pagamento compensi professionali;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec il 25/08/2021, l'avvocato Parte_1 ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il Parte_2 corrente in Terracina (LT), alla via Badino km 5, al fine di sentire accogliere le
[...] seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, accertato e dato atto dell'espletamento degli incarichi professionali di cui alle parcelle elencate in narrativa, dichiarare dovute le somme portate dalle stesse e per l'effetto condannare il in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore a pagare in favore dell'Avv. la somma di € 46.049,74 oltre Parte_1
c.a.p. e i.v.a. sulla somma di € 45.750,02 (dovendosi escludere la c.p.a. e l'i.v.a. sulla somma di €
299,72 relativa a spese non imponibili), oltre interessi ex art. 1284, comma IV, codice civile. Vittoria di spese e compensi del presente giudizio, maggiorati di rimborso forfettario al 15%, c.p.a. e i.v.a.”, lamentando l'omesso pagamento dei propri compensi professionali in virtù dell'attività di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale effettuata in favore del convenuto, in un arco temporale Parte_2 pluriennale, a fronte di vane richieste inoltrategli nelle date del 18/02/2020 (all. doc. A), del
09/06/2020 (all. doc. B) e, da ultimo, del 27/04/2021 (all. doc. C).
Il , costituitosi in giudizio con comparsa di Parte_2 costituzione e risposta depositata il 5/12/2021, contestando integralmente l'an e il quantum debeatur, evidenziando come fosse onere di controparte provare, anche a livello temporale, il conferimento dei singoli incarichi e di indicare le delibere autorizzative dell'Assemblea, e come il procuratore istante avesse unicamente agito in forza di preavvisi di parcella e non, invece di fatture, mai inviate al
, ha, così, insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Parte_2 adito: - Rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi ivi dedotti;
- In subordine, ridurre il quantum eventualmente dovuto dal in Parte_2 favore dell'Avv. in ragione di quanto provato in corso giudizio;
- Con vittoria di spese e Parte_1 compensi di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..”.
Con nota di trattazione cartolare depositata in data 1.12.2021, in vista della celebrazione della prima udienza del 7.12.2021, il patrocinio attoreo precisava il proprio credito nella maggior somma di euro
49.093,22, oltre accessori, posto che, nelle more, in relazione alla parcelle n. 10/2018 e n. 11/2018, le sentenze del Tribunale di Latina, rispettivamente la n. 11/2017 e la n. 168/2019, avevano definito i giudizi, mentre, in relazione alla parcella n. 16/2018, l'importo della stessa ammontava ad euro
2.921,87 e non già ad euro 2.356,52, e, in relazione alla parcella n. 17/2018, l'importo della stessa ammontava ad euro 1.168,40 e non già ad euro 1.053,10.
Alla prima udienza, il precedente G.I. sollevava d'ufficio ex art. 101 c.p.c. la questione di ammissibilità della domanda attorea, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi di avvocato anche in materia giudiziale civile e, pertanto, soggetta al rito speciale di cui al D. L.vo n. 150/2011, rilevando, alla successiva udienza, “che a fronte della soggezione delle plurime domande articolate a riti diversi e ritenuto di dover provvedere alla separazione delle domande, trattenendo innanzi a sé soltanto quelle estranee al rito speciale di cui al d.lgs 150/2011;
considerato che
al rito speciale appena richiamato sono soggette le domande relative ai compensi maturati per l'assistenza giudiziale in materia civile e affine nonché per l'assistenza stragiudiziale funzionale e propedeutica
a quella giudiziale; ritenuto di dover invitare l'attore a precisare quali attività stragiudiziali siano da considerare “autonome” e quali siano state propedeutiche al giudizio”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione demandata da questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, offerti i chiarimenti dalle parti, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima (vd. provv.to 14.09.23).
In via preliminare, come già ravvisato dal precedente G.I., l'odierna controversia ha ad oggetto la richiesta di compensi professionali per attività giudiziale e stragiudiziale alla medesima connessa in ambito civile e come tale disciplinata dall'art. 14 D. L.vo n. 150/2011 vigente ratione temporis che prevede una decisione del Tribunale in composizione collegiale.
A tale riguardo, non è forse superfluo, rammentare che il disposto normativo di cui all'art. 14, D.
L.vo. n. 150 del 2011, attiene esclusivamente all'ipotesi di controversie in tema di pagamenti di compensi maturati in favore del professionista nell'ambito di un giudizio civile contenzioso, ovvero nell'ambito di una fase stragiudiziale strumentale o complementare al giudizio contenzioso instaurato, rimanendo pacificamente esclusa da tale normativa la differente ipotesi di pretesi compensi inerenti ad attività esclusivamente stragiudiziali.
Ciò posto, risulta, dunque, corretta la mancata concessione da parte del precedente G.I. dei termini istruttori ex art. 183 c.p.c. come richiesti dal patrocinio del convenuto in ragione della natura speciale del rito.
Nel caso di specie, come si dirà qui di seguito, le richieste di pagamento formulate dall'avv. Pt_1 sono tutte riferibili a compensi maturati per l'assistenza giudiziale in materia civile ovvero per
[...]
l'assistenza stragiudiziale, comunque, propedeutica e funzionale a quella giudiziale, il che non ha comportato alcuna necessità di separazione delle domande.
Nel merito, la domanda attorea va accolta per quanto di ragione per le motivazioni qui di seguito illustrate.
Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite,
30/10/2001, n. 13533; Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572) e, segnatamente, «Il difensore che rivendichi in giudizio i compensi professionali per l'attività svolta in favore del proprio cliente deve, oltre ad allegare, anche provare nel corso dell'istruttoria, l'esistenza di tutte le circostanze e fatti costituivi idonei a dimostrare e fondare la pretesa derivante dai diritti dallo stesso azionati.»
(Cassazione civile sez. II, 10/03/2020, n. 6734).
Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, peraltro recentemente ribadito, «il professionista, in presenza di contestazione della parte assistita, è sempre onerato di offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2701 del 12/02/2004, Rv. 570067). In difetto di tale prova, la richiesta dell'avvocato è legittimamente esclusa, pur in presenza di un mandato difensivo riferito ad un determinato giudizio, perché il professionista matura il diritto al compenso non già in astratto, ma con riferimento all'opera da egli effettivamente svolta in esecuzione del mandato ricevuto dal cliente (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 360 del 06/02/1958, Rv. 880647; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5415 del 05/03/2009,
Rv. 607235» (Cass. n. 1421/2021).
Pertanto, il professionista che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di un determinato importo a titolo di compenso professionale è gravato dall'onere di fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa e, dunque, deve provare il conferimento dell'incarico, dell'espletamento dell'opera e l'entità della prestazione professionale.
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento degli Parte_2 importi portati da n. 18 parcelle emesse per le prestazioni professionali espletate in favore di quest'ultimo sia in ambito giudiziale sia in ambito stragiudiziale per attività propedeutica e funzionale a quella giudiziale (nn. 5/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 14/2018,
15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018, 29/2018, 21/2019, 22/2019, 23/2019, 24/2019; vd. all. 1, citazione).
Orbene, dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dalle procure alle liti rilasciate a margine o in calce ai vari atti giudiziari, dai verbali di causa, dai verbali del C.d.A. e di assemblea, nonché dalle missive a firma del procuratore attore, si ritiene che quest'ultimo abbia compiutamente assolto all'onus probandi sul medesimo incombente, dimostrando di avere prestato l'incarico professionale in favore del convenuto. Parte_2
In particolare, risulta per tabulas l'attività stragiudiziale e giudiziale effettivamente svolta dall'odierno attore nei procedimenti dinanzi ai Tribunali di Roma e Latina, al Giudice di Pace di
Terracina, nonché alla Corte d'Appello di Roma, con conferimento dell'incarico tramite procura a margine o in calce all'atto del giudizio debitamente firmate dal Presidente p.t. del Consorzio, geom.
con ampie facoltà (transigere, rinunciare agli atti, nominare sostituti) (all. 2, citazione), CP_2 nonché risulta documentata la partecipazione alle udienze, la redazione di memorie istruttorie, comparse e repliche ex art. 190 c.p.c. con riferimento ai giudizi indicati alle parcelle summenzionate.
Nello specifico, il patrocinio attoreo ha documentato tutta l'attività professionale effettuata dall'avv. in relazione alle relative cause di cui alle 18 parcelle e, segnatamente: - 5/2018 (R.G. n. Parte_1
30085/2013) procura a margine della comparsa di costituzione del nuovo difensore, memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c., verbale di udienza del 18/12/2015, del 12/07/2016, del 21/03/2017 e del
31/10/2017, comparsa conclusionale e repliche ex art. 190 c.p.c., ordinanza di rimessione, verbale di causa del 9/02/2017, del 20/04/2017, memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (vd. parcella pag. 1, all. 1, citazione;
all. nota di deposito del 14/02/2022); - 6/2018 e 9/2018 (R.G. n. 23421/2011 a cui è stato riunito R.G. n. 47897/2011) procura a margine della comparsa di costituzione del nuovo difensore, verbale di causa dell'1/07/2015, del 28/10/2013 e del 27/01/2016, comparsa conclusionale, repliche ex art. 190 c.p.c. e la sentenza che ha definito il giudizio emessa dal Tribunale di Roma (vd. parcella pag. 2, all. 1, citazione;
all. nota di deposito del 14/02/2022); - 7/2018 (R.G. n. 2625/2014, poi riunito con r.g. 7390/2013) procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, verbale di udienza del 26/05/2014, del 9/04/2015, del 14/07/2015, del 26/11/2015 (vd. parcella pag. 3, all. 1, citazione;
all. nota di deposito del 14/02/2022); - 8/2018 (R.G. n. 7390/2013): procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, verbale di udienza del 18/11/2014, del 27/01/2015, del 14/07/2015, del
26/11/2015, del 16/03/2017, del 13/06/2017, memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c., memoria ex art. 183, comma VI n. 3 c.p.c., comparsa conclusione (vd. parcella pag. 4, all. 1, citazione;
all. nota di deposito del 14/02/2022); - 10/2018 (R.G. n. 300851/2010) procura a margine della comparsa di costituzione del nuovo difensore, verbale di udienza del 20/06/2014, del 16/10/2015, del 04/12/2015, comparsa conclusionale del 4/10/2014, le repliche ex art. 190 c.p.c. e comparse conclusionali del
26/04/2016 (vd. parcella pag. 6, all. 1, citazione;
all. nota di deposito del 14/02/2022); - 11/2018 (R.G.
n. 300685/2011) procura a margine della comparsa di costituzione del nuovo difensore, verbale di udienza del 20/04/2014, comparsa conclusionale e repliche ex art. 190 c.p.c. (vd. parcella pag. 7, all.
1, citazione;
all. nota di deposito del 14/02/2022); - 12/2018 (R.G. n. 301139/2011) procura a margine della comparsa di costituzione del nuovo difensore, verbale di udienza del 12/01/2015, del
30/03/2015, del 16/10/2015, del 4/12/2015 e del 26/02/2016, comparsa conclusionale, repliche ex art. 190 c.p.c., ordinanza di rimessione, verbale di causa del 9/02/2017 e del 20/04/2017, repliche ex art. 190 c.p.c. del 10/07/2017 (vd. parcella pag. 8, all. 1, citazione e all. nota di deposito del 14/02/2022);
- 14/2018: missiva di sollecito di pagamento, nonché la procura a margine del ricorso a d.i., d.i. emesso, atto di precetto, verbale di pignoramento mobiliare (vd. parcella pag. 9, all. 1, citazione;
all. nota di deposito del 14/02/2022); - 16/2018: procura a margine dell'atto di precetto, atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., decreto di assegnazione del Tribunale di Roma R.G. n. 1739/2017 (vd. parcella pag. 11, all. 1, citazione e all. nota di deposito del 14/02/2022); - 17/2018: missiva stragiudiziale, lettera raccomandata di ulteriore sollecito e invito alla stipula di negoziazione assistita del 18/03/2015 e del 21/04/2016, procura a margine dell'atto di citazione e la sentenza del
G.d.P. di Terracina del 15/12/2016 (R.G. N. 570/16), atto di precetto (vd. parcella pag. 12, all. 1, citazione e all. nota di deposito del 14/02/2022); - 29/2018: missiva, lettera di raccomandata a/r di sollecito e invito alla stipula di negoziazione assistita del 18/03/2015, ricorso per d.i. con procura alle liti in calce, il d.i. emesso, atto di precetto, atto di pignoramento immobiliare, istanza di vendita del
Tribunale di Latina (vd. parcella pag. 14, all. 1, citazione;
all. nota di deposito del 14/02/2022); -
21/2019 (RG. n. 300094/2010): procura a margine della comparsa di costituzione del nuovo difensore, verbale di udienza del 16/06/2014, del 27/10/2014, comparsa conclusionale, memorie di repliche ex art. 190 c.p.c., ordinanza di remissione sul ruolo (vd. parcella pag. 15, all. 1, citazione;
all. nota di deposito del 14/02/2022); - 22/2019 (RG. n. 300630/2013): procura a margine della comparsa di costituzione del nuovo difensore, memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c., verbale di udienza del 20/06/2014, del 19/12/2014, del 26/06/2015, del 16/10/2015, del 4/12/2015, del
26/01/2016, del 19/04/2016, dell'8/07/2016, del 15/09/2016, del 13/10/2016, del 17/01/2017, del
31/01/2017, del 21/03/2017, del 13/06/2017, del 26/09/2017, del 28/11/2017, dell'1/02/2018, del
12/04/2018, dell'8/11/2018, del 9/09/2019, note conclusionali del 9/09/2019, sentenza n. 2733/2019 del 13/11/2019, comparsa conclusionale, memorie di repliche ex art. 190 c.p.c., ordinanza di remissione sul ruolo (vd. parcella pag. 16, all. 1, citazione;
all. nota di deposito del 14/02/2022); -
23/2019 (R.G. n. 4502/2014): delega in calce all'atto di citazione in appello, verbale del 23/12/2014, del 12/05/2015, del 25/06/2019, comparsa conclusionale, memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (vd. parcella pag. 17, all. 1, citazione e all. nota di deposito del 14/02/2022).
Ne consegue, in ragione della documentazione sopra esaminata, la dimostrazione dell'attività professionale effettivamente svolta dall'attore nei confronti del convenuto, anche a fronte Parte_2 di pressoché generiche contestazioni della parte convenuta.
Nulla risulta, invece, dovuto con riferimento alla parcella n. 24/2019 per l'importo di euro 3.362,32
(R.G. n. 23421/2011) (vd. parcella pag. 18, all. 1, citazione), avente ad oggetto il procedimento di correzione dell'errore materiale della sentenza n. 20694/18 del Tribunale di Roma, nonché l'esame di n. 3 istanze di correzione, partecipazione all'udienza e la redazione delle note autorizzate: trattasi, invero, di atti difensivi recanti i nominativi di altri difensori, tra cui non figura quello dell'avv. Pt_1
al quale, dunque, non si può riconoscere alcun compenso.
[...]
Parimenti non risulta documentata l'attività professionale stragiudiziale asseritamente svolta dall'attore in forza della parcella n. 18/18 pari alla somma di euro 380,64 per n. 2 missive di contestazione delle richieste di risarcimento danni avanzate dagli avv.ti Ricci e Di Meglio. Quanto poi alla parcella n. 15/2018 pari ad un importo complessivo di euro 16.000,00 avente ad oggetto gli “Onorari per attività di preparatoria relativa al tentativo di bonario componimento, come discusso dall'assemblea consortile del 23/01/2016” (all. 6, comparsa), dalla documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione, segnatamente dalla missiva datata 03/01/2016 inoltrata dall'avv. Pt_1 ai consorziati risulta l'attestazione dell'espletamento dell'attività stragiudiziale avente ad
[...] oggetto una relazione sui 12 giudizi, un riparto straordinario (12 pendenti + 15 definiti = 27 giudizi),
e 12 ipotesi contrattuali complete di clausole di manleva, rinunce, importi e condizioni (all. 7, citazione).
Il non ha contestato l'espletamento di predetta attività, limitandosi ad eccepire che il Parte_2 pagamento del compenso richiesto dal legale sarebbe stato condizionato alla transazione dei giudizi pendenti che, purtuttavia, non si sarebbe mai avuta.
Tale rilievo risulta destituito di fondamento.
Ed invero, dalla lettura della missiva datata 21/08/2015 (all. 5, comparsa), si legge che l'avv. Pt_1 specificava che “nel caso si pervenisse ad una intesa di definizione bonaria delle cause in
[...] oggetto” il compenso dovutogli non avrebbe dovuto “eccedere i minimi tariffari”, il che è ben diverso dall'affermare a rinunciare al proprio compenso come asserito dal patrocinio del Parte_2 convenuto.
A tale proposito, la quantificazione operata dall'attore nella somma di euro 16.000,00, risulta essere congrua e rispettosa del carattere omnicomprensivo dei compensi per attività stragiudiziale in relazione ad ogni attività inerente l'affare connessa e propedeutica ad attività giudiziale, nonché ai minimi tariffari di cui agli artt. 18 ss del D.M. 55/2014, vigente ratione temporis, tenuto conto del valore degli affari trattati e dell'impegno profuso dal difensore istante avente ad oggetto la predisposizione di transazioni di ben 12 giudizi collegati con riparto su 27 posizioni (all. 7 citazione).
Quanto alla misura del compenso per le altre parcelle, si rammenta come l'art. 2233 c.c. stabilisce che lo stesso «se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene» e che «In ogni caso…deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.».
Nel caso di specie, le richieste di compensi formulate dall'avv. nelle proprie parcelle Parte_1 risultano in linea con gli accordi inter partes, richiamati dalla stessa parte convenuta come evincibili dalla missiva inoltrata dall'avv. al convenuto (all. 13, comparsa), per cui era Parte_1 Parte_2 stato pattuito un compenso di euro 3.000,00 (inclusi rimborso forfettario e ritenuta) oltre I.V.A. e C.P.A. per cause avanti al Tribunale, di euro 3.500,00 per i giudizi d'appello con riduzione percentuale per fasi – ove il difensore sia subentrato a fasi inoltrate – (studio 19%; introduttiva 15%; istruttoria 33%; decisoria 33%), fondi spese da detrarre dai liquidati in sentenza per le azioni di recupero crediti con compenso esigibile al momento dell'emissione della sentenza (all. 12, comparsa).
Tali pattuizioni risultano poi coerenti con la nota del 04/04/2017 a firma dell'avv. (all. Parte_1
14, comparsa) in ordine alle somme percepite e ai saldi dovuti.
Ne consegue, in ragione delle pattuizioni inter partes, che all'attore, quanto alla parcella n. 5/2018, sarà dovuta, a titolo di compensi professionali per le attività espletate, la somma di euro 1.598,63 (=
€2.407,49 - € 808,86, già corrisposta), quanto alla parcella n. 6/2018, sarà dovuta la somma di euro
3.041,25, quanto alla parcella n. 7/2018, sarà dovuta la somma di euro 1.327,47 (= € 2.279,07 - €
951,60, già corrisposta), quanto alla parcella n. 8/2018, sarà dovuta la somma di euro 1.955,35 (= €
2.648,11 - € 692,76, già corrisposta), quanto alla parcella n. 9/2018, sarà dovuta la somma di euro
1.493,48, quanto alla parcella n. 10/2018, sarà dovuta la somma di euro 353,83, quanto alla parcella n. 11/2018, sarà dovuta la somma di euro 382,19, quanto alla parcella n. 12/2018, sarà dovuta la somma di euro 1.362,64 (= € 2.219,08 - € 856,44, già corrisposta), quanto alla parcella n. 14/2018, sarà dovuta la somma di euro 284,40, quanto alla parcella n. 15/2018, sarà dovuta la somma di euro
16.000,00, quanto alla parcella n. 16/2018, sarà dovuta la somma di euro 2.921,87 (già decurtata degli acconti di € 1.200,00), quanto alla parcella n. 17/2018, sarà dovuta la somma di euro 1.006,25, quanto alla parcella n. 29/2018, sarà dovuta la somma di euro 1.076,82 (= € 2.160,14 - € 1.083,32, già corrisposta), quanto alla parcella n. 21/2019, sarà dovuta la somma di euro 2.737,50, quanto alla parcella n. 22/2019, sarà dovuta la somma di euro 2.316,14, quanto alla parcella n. 23/2019, sarà dovuta la somma di euro 2.411,64 e, dunque, complessivi euro 39.985,06, da maggiorarsi di oneri accessori di legge.
Spettano, poi, gli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo (cfr. tra le altre Cass. n. 17122 del 26/5/2022; Cass. n. 24481 del 9/8/2022).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00), esclusa la fase istruttoria non espletata, tenuto conto della natura documentale della causa e del non integrale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore, a titolo di compenso professionale, la somma di euro
39.985,06, oltre accessori di legge, da maggiorarsi di interessi legali ex art. 1284, comma 4,
c.c. decorrenti dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna altresì il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in euro
4.000,00 per compensi di avvocato, euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale in data
23/12/2025.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Paolini
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serino