Art. 3.
Il richiedente ha l'obbligo di corrispondere al proprietario del fondo serviente l'indennita' dovuta, secondo il disposto dell'art. 8; e quando questa non sia di comune accordo stabilita, di assumere a suo carico tutte le spese di perizia di cui al successivo art. 9.
Il richiedente ha l'obbligo di corrispondere al proprietario del fondo serviente l'indennita' dovuta, secondo il disposto dell'art. 8; e quando questa non sia di comune accordo stabilita, di assumere a suo carico tutte le spese di perizia di cui al successivo art. 9.