Sentenza 9 giugno 2022
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 06/05/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza 78/2026
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’LL composta dai seguenti magistrati:
RO MA Presidente e relatore Paola Briguori Consigliere Oriella Martorana Consigliere Antonio Palazzo Consigliere Marco Fratini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio d’appello pensionistico, iscritto al n. 60884 del registro di segreteria, proposto da:
I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentato e difeso dagli avv. Lidia Carcavallo
[...]; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it NT ER (c.f. [...]; p.e.c.
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), PI Giannico (c.f.
[...]p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it)
SE PR (c.f. [...]; p.e.c.
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce al
presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto (fax 06/59056512)
-appellantecontro xx (cod. fisc. xx), rappresentato e difeso dall’avv. Enrico ON (cod. fisc. [...]; pec e.donnarumma@avvocatinocera-pec.it) in primo grado, ma non costituito in appello,
- appellatoper l’annullamento della sentenza n. 476/2022, depositata il 9 giugno 2022, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania, non notificata.
VISTO l’atto di appello;
VISTI gli atti e i documenti di causa;
PRESO ATTO che all’udienza del 15 aprile 2026, svolta con l'assistenza il segretario, dr.ssa Alessia Spirito, presente l’avv.
PI Giannico per l’appellante INPS, assente, non costituito parte appellata xx;
Ritenuto in
AT
1. Ricorso in primo grado di xx.
Il sig. xx, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, in congedo dall’aprile 2012, ha adito la sezione territoriale della Corte dei conti per la Campania per il ricalco della pensione in godimento, in applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. con attribuzione dell'aliquota di rendimento del 44% per l’anzianità di servizio maturata fino al 31.12.1995, oltre corresponsione degli arretrati, inclusa rivalutazione ed interessi.
L’INPS non si costitutiva in giudizio.
All’udienza del 6 giugno 2022, presente solo l’Avv. ON per il ricorrente, veniva depositato in originale la documentazione comprovante la rituale intimazione dell’INPS, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
2.Sentenza n. 476/2022 della Corte dei conti per la regione Campania.
Con sentenza n. 476/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania in composizione monocratica in esito al ricorso proposto dal sig. xx, dichiarata la contumacia dell’INPS, così decideva:
- “accoglie parzialmente il ricorso, e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione, sin dalla decorrenza, della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 nei termini espressi dalle sentenze delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM;
- condanna l’INPS alla corresponsione della pensione come sopra rideterminata, nonché al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, a far data dalla decorrenza e sino al soddisfo, oltre ad interessi e rivalutazione nei termini di cui in parte motiva;
- condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore del ricorrente, nella misura di euro 750,00 oltre IVA, CPA e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
3. Atto di appello dell’INPS.
Avverso la sentenza n. 476/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania in composizione monocratica depositata il 9.6.2022, presentava appello l’INPS per i seguenti motivi:
“Violazione dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – erronea applicazione del principio reso dalla sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni Riunite”.
L’Istituto previdenziale si duole per la condanna della Sezione territoriale della Corte dei conti per la Campania a riliquidare (in realtà inesistente) la quota retributiva di una pensione liquidata non già con il sistema misto, bensì con quello retributivo puro.
Pur in assenza di costituzione dell’ente, era onere del Giudicante verificare la sussistenza degli elementi soggettivi del diritto vantato da parte ricorrente, prima di accogliere il ricorso.
Da tale verifica sarebbe risultata palese l’insussistenza dei requisiti del diritto e, prima ancora, la stessa carenza dell’interesse ad agire in quanto la pensione dell’appellato era già stata liquidata in applicazione dell’art.
54 comma 1, con riconoscimento di un’aliquota superiore.
Al ricorrente è stata liquidata la pensione n. NA022021936621, con decorrenza dal 1° aprile 2012, in ragione dell’anzianità superiore ai diciotto anni al 31 dicembre 1995, come confermato dal provvedimento di liquidazione della pensione, che si allega in copia (mod. S.M. 5007, con allegata determina di liquidazione, doc. 4).
Dal prospetto allegato alla nota richiamata risulta che il ricorrente, già al 31.12.1994, vantava 20 anni e 6 mesi di anzianità e che l’aliquota di rendimento totale applicata dall’ente (pag. 3 del prospetto) è quella del 58,7%, come previsto dall’art. 54 in discorso, che - come noto - prevede aliquote diverse a seconda dell’anzianità complessiva, con il limite dell’aliquota dell’80%.
Come è noto, il comma 12 dell’art. 1 della legge n. 335/1995, in epigrafe, disciplina il calcolo delle pensioni per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.
Il successivo comma 13 prevede che la pensione sia interamente calcolata secondo il previgente sistema di calcolo retributivo, per coloro i quali, alla medesima data, vantassero 18 o più anni di anzianità contributiva.
Tale ultima ipotesi è quella che ricorre nella fattispecie in esame, dove, vantando l’assicurato anzianità superiore ai diciotto anni alla predetta data, andava (ed è stato) correttamente applicato il comma 13 dello stesso art.1.
Per tali ragioni, essendo applicabile (e applicato) al sig. xx, il richiamato comma 13 dell’art. 1 della legge n. 335/1995, ne consegue che la pensione è stata calcolata per intero con il sistema retributivo, e non per quote, con il sistema retributivo per l’anzianità entro il 1995 e con quello contributivo per quella successiva.
Pertanto, nel caso della pensione del sig. xx, difettavano i presupposti per l’applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza n.
1/2021/QM delle Sezioni Riunite.
Infatti, la decisione n. 1/2021/QM, com’è noto, riguarda le pensioni liquidate con il sistema misto.
Qualora si dovesse applicare il dispositivo della sentenza, l’ente dovrebbe suddividere i periodi di anzianità, come ordinato dal Giudice, applicando l’aliquota del 2,44% al periodo fino al 31 dicembre 1995 – in detrimento del pensionato, che vedrebbe il rateo di pensione diminuito -
ma a quel punto sarebbe impossibile individuare il sistema di calcolo da applicare all’anzianità successiva (cui è stata applicata l’aliquota di rendimento via via più alta, come detto).
Nella fattispecie in parola, in conclusione, è stato già applicato il disposto dell’art. 54.
Pertanto, non risponde ai fatti di causa quanto affermato dal Giudice di prime cure, nella parte «in fatto» della sentenza (pag. 2): «tale diritto sarebbe stato negato dall’INPS, che avrebbe illegittimamente attribuito la minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del medesimo atto normativo, il quale “la pensione spettante al personale civile con l’anzianità di 15 anni di servizio effettivo è pari al 35% della base pensionabile … aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’80%».
Il presupposto in forza del quale il ricorso di primo grado è stato accolto non risulta vero, con la conseguenza che è errata anche l’applicazione dell’aliquota del 2,44% annuo disposta in prime cure.
L’appellante INPS richiama, le sentenze di secondo grado della Corte dei conti: n. 51672021 della Sezione I; nn. 482/2021, 111/2022, 310/2022 e n. 604/2022 della Sezione II e n. 114/2023 della Sezione III.
4. Richieste dell’appellante INPS.
Pertanto, l’appellante INPS chiede a questa Sezione centrale di appello di accogliere il presente gravame dell’Istituto e, per l’effetto, riformare l’impugnata sentenza, con ogni conseguente provvedimento.
Non si è costituito in giudizio l’appellato sig. xx cui risulta notificato l’appello dell’INPS e il decreto di fissazione udienza.
5. All’odierna udienza, presente solo l’appellante INPS, nel riportarsi agli atti, chiedeva l’accoglimento del ricorso.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
IR
L’appello è fondato e va accolto.
1.Va anzitutto dichiarata la contumacia dell’appellato xx in quanto risulta non costituito nel presente grado di giudizio.
2. Nel merito, il presente appello merita accoglimento, con conseguente, integrale riforma della gravata sentenza n. 476/2022, depositata il 9 giugno 2022, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania, non notificata.
Come è noto, l’art.1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, dispone che, per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata (sistema c.d. “misto”) dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità' contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
Il successivo comma 13 del medesimo art.1 prevede che: “Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.”
Tanto premesso, il giudice di prime cure - poiché l’INPS non si è costituito in giudizio al fine di resistere e confutare la richiesta del ricorrente sig. xx - dichiarata la contumacia dell’istituto previdenziale ha accolto il ricorso del predetto ricorrente.
Invero, solo in questo grado di giudizio l’INPS ha prodotto la documentazione da cui si evince che la pensione del sig. xx era stata liquidata con il sistema interamente retributivo, a ragione del possesso, da parte dello stesso alla data del 31.12.1995, di un’anzianità di servizio superiore ai 18 anni, circostanza ostativa all’applicazione dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/73.
Il coefficiente di rendimento (2,44% per ogni anno utile) elaborato dalle Sezioni riunite di questa Corte in applicazione dell’art. 54 D.P.R. n.
1092/73 (SSRR n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM), poi esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021), si riferisce espressamente al calcolo della “quota retributiva” della pensione liquidata, con il sistema misto, in favore di personale con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995.
In conclusione, il presente gravame va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, come in motivazione, GL L’LL dell’INPS G 60884 e, per l’effetto, riforma l’appellata sentenza n.
476/2022, depositata il 9 giugno 2022, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, in composizione monocratica.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.
Il Presidente e estensore
RO MA
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 06/05/2026 Il Dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
RO MA
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 06/05/2026 Il Dirigente f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 06/05/2026 Il Dirigente f.to digitalmente