Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00514/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00688/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Re, Salvatore Como, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per il riconoscimento
del diritto alla liquidazione del congedo ordinario maturato nel periodo di sospensione involontaria dal servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il dott. AR SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, l’Ispettore Superiore S.U.P.S. della Polizia di Stato-OMISSIS-, collocato a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dall’1.10.2017, ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla liquidazione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute maturate nel periodo intercorrente tra la sospensione cautelare dal servizio (20/07/2016) e il proprio collocamento in quiescenza (1/10/2017).
A tal proposito, il ricorrente ha esposto che:
- è stato sospeso dal servizio dal 20 luglio 2016 (sospensione cautelare obbligatoria prevista dall’art. 9, 1° comma D.p.r. 737/81 in pendenza di procedimento penale, giacché sottoposto all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per -OMISSIS-) fino al 1 ottobre 2017, data in cui veniva collocato a riposo per dimissioni volontarie giusta il Decreto del Prefetto della Provincia di Palermo -OMISSIS-, notificato in data 28.08.2017;
- successivamente, il Tribunale di Palermo, Sez. 5 penale, con sentenza -OMISSIS- divenuta irrevocabile il 21.07.2022, ha assolto con formula piena sia l’Ispettore Capo-OMISSIS- sia l’assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, coimputati nel medesimo processo;
- in data 11 ottobre 2022 veniva notificato il Decreto del Questore di Palermo con il quale la sospensione cautelare dal servizio disposta con il decreto Prot.-OMISSIS- era “ revocata a tutti gli effetti dal 20 luglio 2016 e fino al 30.09.2017 e, pertanto, detto periodo è considerato utile ai fini giuridici, economici e previdenziali ”;
- in seguito a tale decreto, il ricorrente chiedeva ripetutamente alla Questura di Palermo che il periodo di sospensione cautelativa dal servizio fosse computato come periodo utile ai fini della maturazione del diritto alle ferie annuali retribuite e la Questura, dopo un iniziale silenzio, in data 30 marzo 2023 rilasciava certificazione, attestando il quantum delle ferie maturate e non godute dallo stesso, e specificando però che per il periodo di sospensione cautelare dal servizio dal 20 luglio 2016 al 30 settembre 2017 “… questo ufficio non è deputato di valutare se durante la sospensione dal servizio il dipendente ha maturato il congedo ordinario spettante ”.
Con la presente azione, il ricorrente rivendica quindi il proprio diritto al riconoscimento del congedo ordinario maturato nel periodo di sospensione cautelare dall’impiego, richiamando i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 25.06.2020, nelle cause riunite C-762 e C-37/19, e dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6319/2021, per cui il lavoratore, se non ha potuto svolgere l’attività lavorativa a causa di un licenziamento illegittimo, ha diritto al pagamento delle ferie non godute per il periodo di illegittima estromissione (ossia per il periodo compreso tra l’illegittimo licenziamento e la reintegrazione), ancorché in tale periodo non abbia materialmente prestato attività lavorativa.
L’analogia tra la fattispecie richiamata e quella sub iudice risiederebbe nel fatto che, come per il caso di estromissione dal rapporto di lavoro in conseguenza di un licenziamento illegittimo, anche nell’ipotesi considerata, di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio di dipendente raggiunto dalla misura degli arresti domiciliari, l’esecuzione della prestazione lavorativa è resa impossibile da cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore.
Chiede, altresì, che, nell’impossibilità di fruire delle ferie maturate a motivo del proprio collocamento in quiescenza, sia riconosciuto il diritto alla relativa monetizzazione secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 18/01/2024, n. 218/22 e dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 19330 del 15/06/2022.
Costituitosi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, il Ministero dell’Interno, con memoria del 13/01/2026, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando, da un lato, che “ durante il periodo di sospensione, il dipendente non presta alcuna attività lavorativa che necessiti di essere compensata da momenti di riposo ”, in conformità con il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui le ferie non maturano in favore dei dipendenti, già sospesi cautelarmente dal servizio, a cui venga retroattivamente ricostruita, a tutti gli effetti, la carriera per l’intera durata della patita sospensione cautelare (tra le altre, T.A.R. Lazio Roma, II Stralcio, 30/06/2020, n. 7345) e, dall’altro, che la cessazione volontaria del rapporto di impiego osterebbe in ogni caso alla liquidazione e corresponsione dell’indennità sostitutiva di ferie non godute giusta la previsione di cui all’art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, da interpretarsi alla luce della giurisprudenza europea e costituzionale nel senso che il divieto di monetizzazione non opera, nelle ipotesi di cessazione dal servizio, quando il mancato godimento delle ferie sia dovuto a causa non imputabile al lavoratore, quali la malattia. Ipotesi alla quale non sarebbe invece riconducibile il caso in esame, in ragione del collocamento in quiescenza a domanda del ricorrente.
All’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026, previo deposito di memorie di replica del ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il ricorso è fondato e va accolto.
Va in primo luogo evidenziato – in linea con la giurisprudenza di settore – che la “sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale”, adottata dall'Amministrazione in applicazione dell'art. 9 del D.P.R. n. 737 del 1981, integra una ipotesi di misura precauzionale (obbligatoria, ai sensi del comma 1, per “[l] 'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, colto da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva ” e facoltativa, fuori di questo caso, ai sensi del successivo comma 2, “ quando la natura del reato sia particolarmente grave ”) di sospensione dall'impiego, la cui funzione è quella di allontanare il dipendente dal servizio al fine di evitare un pregiudizio per il buon andamento e il prestigio dell'Amministrazione e per la credibilità della stessa presso la collettività, in considerazione anche del particolare status dell'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, dalla cui permanenza in servizio nonostante la pendenza di un procedimento penale per reati gravi potrebbe derivare una generale sfiducia nei confronti dell'intera Istituzione (Cons. Stato, Sez. II, Sent., 17/07/2023, n. 6994). Essa dunque è frutto di scelte di cautela dell'Amministrazione che, malgrado la presunzione di innocenza dell'imputato-dipendente fino alla condanna con sentenza irrevocabile, risultano prioritarie per la preminente tutela degli interessi pubblici rilevanti coinvolti. Da qui la sua natura di provvedimento di portata interinale correlato ad una situazione di particolare gravità, che colloca il dipendente in una sorta di limbo, in quanto pur non estinguendosi il rapporto di pubblico impiego, esso rimane in vita in forma quiescente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2001, n. 334).
In forza del disposto contrattuale, al dipendente sospeso è corrisposta un'indennità di natura assistenziale pari al 50% dello stipendio tabellare in godimento al momento della sospensione nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, salvo conguaglio nel caso in cui il procedimento penale si concluda con una pronuncia di assoluzione con formula piena e il procedimento disciplinare, a esso correlato, si chiuda conseguentemente con un provvedimento di archiviazione (la c.d. restitutio in integrum ). In tal caso, “ la vita professionale deve essere integralmente ricostruita (mediante la ricordata restitutio in integrum, appunto), laddove la parentesi processuale e disciplinare si chiudano definitivamente, sia in termini di carriera, che in termini retributivi. E ciò tanto nel caso in cui interviene l'assoluzione del lavoratore con sentenza passata in giudicato (Cass. civ., Sez. lav., 5 marzo 2018, n. 5060), quanto addirittura in quello in cui il periodo di sospensione sofferto sia superiore alla condanna inflitta ” (ancora, Cons. Stato, Sez. II, Sent., 17/07/2023, n. 6994).
Nel caso di specie, il ricorrente, obbligatoriamente sospeso dal servizio in applicazione dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 737 del 1981 in quanto tratto agli arresti domiciliari per i reati a lui ascritti, è stato assolto con formula piena dal Tribunale penale di Palermo con sentenza -OMISSIS-, così maturando il diritto alla restitutio in integrum della propria carriera, ai fini giuridici ed economici, per il periodo di sospensione dal servizio. Si pone pertanto il quesito se la ricostruzione della carriera del dipendente in virtù dei principi testé indicati implichi o meno che il periodo di sospensione cautelare dal servizio vada computato anche ai fini della maturazione del diritto alle ferie.
Il Collegio è consapevole dell’esistenza dell’orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla difesa erariale, in base al quale: “ A seguito della revoca della sospensione cautelare, se pure spetta al pubblico dipendente la restitutio in integrum ai fini giuridici ed economici (i.e. alla ricostruzione della carriera, come nel caso di specie avvenuto), si deve escludere che fra tali diritti siano da ricomprendere anche quelli al godimento delle ferie ovvero alla loro monetizzazione. In tal senso, nel calcolo di quanto dovuto a titolo di restitutio in integrum, per il periodo di sospensione cautelare dal servizio in dipendenza di procedimento penale, devono essere computati gli emolumenti derivanti da prestazioni ordinarie di lavoro aventi natura di indennità fissa, obbligatoria e continuativa, restando invece esclusa ogni competenza accessoria che presuppone l’effettiva prestazione dell’attività lavorativa, tra cui il compenso sostitutivo delle ferie e dei riposi settimanali non goduti e le indennità per specifici servizi svolti ” (T.A.R. Lazio Roma, II Stralcio, 30/06/2020, n. 7345; similmente T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 08/02/2018, n. 824; T.A.R. Lombardia, Sezione di Brescia, sent. n. 4998 del 29 dicembre 2010; Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 8118 del 10 dicembre 2003 e Sez. VI, sent. n. 2668 del 20 giugno 2003). Tuttavia, come pure deciso dalla Sezione con la sentenza 535/25 (appellata dal Ministero dell’Interno e confermata dal C.G.A. con sentenza n. 919/25) nel ricorso recante n. 1476/23 R.G. proposto da -OMISSIS-, ritiene che tale orientamento debba essere rimeditato alla luce dei più recenti indirizzi interpretativi della giurisprudenza unionale.
Riguardo al diritto alle ferie annuali, l’art. 7 della direttiva 2003/88 enuncia quanto segue:
« 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. 2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro ».
A questo proposito, la Corte di giustizia dell’Unione Europea (d’ora in avanti, Corte Ue) ha evidenziato che, come emerge dalla formulazione stessa dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, ogni lavoratore beneficia di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Tale diritto alle ferie annuali retribuite dev’essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 stessa (sentenza del 29 novembre 2017, King, C-214/16, EU:C:2017:914, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
Secondo una giurisprudenza costante della Corte Ue, il diritto alle ferie annuali, sancito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall’altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 20 luglio 2016, Maschek, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Tale finalità, che distingue il diritto alle ferie annuali retribuite da altri tipi di congedo aventi scopi differenti, si fonda sulla premessa che il lavoratore abbia effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento. Infatti, l’obiettivo di consentire al lavoratore di riposarsi presuppone che tale lavoratore abbia svolto un’attività che, per assicurare la protezione della sua sicurezza e della sua salute prevista dalla direttiva 2003/88, giustifica il beneficio di un periodo di riposo, di distensione e di ricreazione. Pertanto, i diritti alle ferie annuali retribuite devono, in linea di principio, essere determinati in funzione dei periodi di lavoro effettivo svolti in forza del contratto di lavoro (sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu, C-12/17, EU:C:2018:799, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
Tuttavia, secondo la medesima Corte Ue, in talune situazioni specifiche nelle quali il lavoratore non è in grado di adempiere alle proprie funzioni, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all’obbligo di avere effettivamente lavorato (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). Ciò vale, in particolare, con riferimento ai lavoratori che sono assenti dal lavoro a causa di un congedo per malattia durante il periodo di riferimento. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, per quanto riguarda il diritto alle ferie annuali retribuite, detti lavoratori sono assimilati a quelli che hanno effettivamente lavorato nel corso di tale periodo (sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu, C-12/17, EU:C:2018:799, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
Al fine di derogare, per quanto riguarda i lavoratori assenti dal lavoro a causa di un congedo per malattia, al principio secondo cui i diritti alle ferie annuali devono essere determinati in funzione dei periodi di lavoro effettivo, la Corte Ue si è basata sul fatto che la sopravvenienza di un’inabilità al lavoro per causa di malattia è, in linea di principio, imprevedibile ed indipendente dalla volontà del lavoratore (v., in particolare, in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu, C-12/17, EU:C:2018:799, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
Analogamente, la Corte Ue – nel rispondere ai quesiti formulati in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte di Cassazione italiana e da quella bulgara – ha rilevato che, come la sopravvenienza di un’inabilità al lavoro per causa di malattia, così il fatto che un lavoratore sia stato privato della possibilità di lavorare a causa di un licenziamento successivamente dichiarato illegittimo è, in via di principio, imprevedibile e indipendente dalla volontà di tale lavoratore, con la conseguenza che il periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della reintegrazione del lavoratore nel suo impiego, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell’annullamento di tale licenziamento mediante una decisione giudiziaria, deve essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite (cfr. sentenza del 25.06.2020, nelle cause riunite C-762 e C-37/19).
Adeguandosi a tale indirizzo ermeneutico, la Corte di Cassazione ha dal canto suo chiarito che il lavoratore che, dopo essere stato illegittimamente licenziato, sia stato reintegrato nel posto di lavoro a seguito dell'annullamento giudiziale del recesso, ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, delle festività e dei permessi, maturati e non goduti nell'arco temporale tra il licenziamento e la reintegrazione, poiché, pur in assenza di lavoro effettivo, tale situazione deve essere equiparata – secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 25 giugno 2020 (cause riunite C-762/18 e C-37/19) – a quella della sopravvenuta inabilità al lavoro per malattia, trattandosi in entrambi i casi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore (sentenza n. 6319 dell’8/03/2021).
Gli stessi principi operano, a ben considerare, nel caso sotteso al presente ricorso, dal momento che, come e forse più che nell’ipotesi di una assenza per malattia, il dipendente colpito ingiustamente da una misura cautelare custodiale (nella specie, gli arresti domiciliari) che ha comportato la doverosa applicazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza della sospensione cautelare dal servizio a norma del diritto interno (art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 737 del 1981) si trova nella impossibilità giuridica e materiale di rendere la prestazione lavorativa per una causa parimenti imprevedibile e del tutto indipendente dalla sua volontà. Egli ha quindi diritto, secondo quanto deriva dall’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 nell’interpretazione offerta dal giudice euro-unitario, a che, una volta riconosciuto innocente all’esito del processo penale e conseguentemente archiviato il procedimento disciplinare a suo carico, sia ricostruita la sua carriera professionale mediante il riconoscimento del periodo di sospensione cautelare dal servizio quale periodo “virtualmente” lavorato, non solo ai fini retributivi, ma anche ai fini della maturazione del diritto alle ferie.
La diversa interpretazione seguita tradizionalmente dalla giurisprudenza amministrativa (che esclude, come visto, ogni rilevanza del periodo di sospensione cautelare ai fini della maturazione del diritto alle ferie del dipendente, limitando in tal modo la portata degli effetti economici e giuridici della c.d. restitutio in integrum conseguente alla revoca della sospensione cautelare dal servizio) si pone invece in contrasto con gli indirizzi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza euro-unitaria e dalla stessa Corte di Cassazione e non può pertanto essere accolta, vieppiù alla luce del dovere del giudice nazionale di fornire del diritto interno, ove possibile, una interpretazione conforme al diritto europeo, a questo adeguando all’occorrenza prassi applicative e indirizzi giurisprudenziali.
Inoltre, non essendo più in servizio e trovandosi quindi nell’impossibilità di fruire materialmente delle ferie maturate nel periodo di sospensione, il lavoratore ha diritto alla loro monetizzazione mediante la corresponsione della relativa indennità sostitutiva, a ciò non ostando peraltro l’art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, il quale prevede: “ le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile ”.
Tale previsione va, infatti, interpretata alla luce dei principi tracciati dall’art. 7, comma 2, della Direttiva Ce n. 88 del 2003, come precisati dalla giurisprudenza della CGUE, la quale ha chiarito, in argomento, che “ L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale [quale è quella di cui al citato art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012] che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà ” (CGUE, Sez. I, Sent. 18/01/2024, n. 218/22).
Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro (cfr. anche sentenze del 20 luglio 2016, Maschek, C-341/15, EU:C:2016:576, punti 28 e 29, nonché del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punti 32 e 34).
In applicazione di tali principi, la Corte di Cassazione aveva del resto già affermato che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, nella vigenza dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, va riconosciuto alla lavoratrice che sia stata nell'impossibilità di fruirne essendo in astensione obbligatoria per maternità sino alla risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto la norma deve essere interpretata in senso conforme ai principi di cui all'art. 7, comma 2, della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla giurisprudenza della CGUE, restando irrilevante che il rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni ove queste vengano rese all'esito del periodo di astensione obbligatoria, dovendosi dare rilievo prioritario, sia sul piano del bilanciamento degli interessi che di quello cronologico, all'impossibilità di fruirne sino alle dimissioni (Cass. Sez. L, ordinanza n. 19330 del 15/06/2022).
La situazione considerata dai giudici di legittimità nel citato precedente giurisprudenziale non è dissimile da quella oggetto del presente ricorso, nella quale un dipendente pubblico, nella materiale e giuridica impossibilità di fruire delle ferie maturate nel periodo di sospensione obbligatoria dal servizio, ha rassegnato le sue dimissioni dal Corpo di appartenenza, né si può imputare al ricorrente – come asserito dalla difesa erariale – di non avere presentato, per sua libera scelta, la domanda di congedo con una tempistica compatibile con la fruizione del periodo di ferie maturato in pregresso; ciò per la semplice considerazione che, al tempo in cui ha rassegnato le proprie dimissioni, il ricorrente era ancora sospeso cautelativamente dal servizio in virtù di una misura interinale della quale non era prevedibile la revoca in tempi certi e ragionevoli.
In conclusione, il ricorso va accolto, dovendo riconoscersi, alla luce dell’art. 7, commi 1 e 2 della Direttiva CE n. 88/2003, il diritto del ricorrente alla maturazione e alla monetizzazione di ferie annuali retribuite per il periodo di sospensione cautelare dal servizio sofferto, senza sua colpa, dal 20 luglio 2016 al 1° settembre 2017 (data del collocamento a riposo).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari e senza tener conto della fase istruttoria in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento e alla monetizzazione delle ferie annuali retribuite per il periodo di sospensione cautelare dal servizio (20 luglio 2016-1° settembre 2017).
Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere all’odierno ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF CA, Presidente
AR SA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR SA | EF CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.