Art. 6.
Per il periodo 1 luglio 1955 30 giugno 1956, agli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e dell'applicazione dei relativi contributi e ritenute, compresi i contributi di riscatto, continuano a considerarsi, in luogo degli stipendi, paghe o retribuzioni stabiliti dalle tabelle allegate al presente decreto, gli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore al 30 giugno 1955.
La norma di cui al precedente comma si applica anche ai fini della liquidazione dei trattamenti concessi dagli Enti, Istituti, Casse e Fondi esistenti per particolari categorie di dipendenti statali ed aventi finalita' previdenziali od assistenziali e della partecipazione del personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e al Fondo di garanzia delle cessioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, nonche' ai fini della determinazione dei relativi contributi.
((Per il periodo indicato nel primo comma, agli effetti del computo dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria previste dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, si considerano gli emolumenti, gia' soggetti a contributo, in vigore al 30 giugno 1955. Agli stessi effetti, l'indennita' di carovita si considera nella misura, in vigore alla data medesima, relativa al personale con sede normale di servizio nei Comuni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.
Per lo stesso periodo, ai fini dell'applicazione della ritenuta tesoro, o altra analoga, sulla tredicesima mensilita' del personale in servizio e ai fini del computo del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, si considerano gli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore al 30 giugno 1955 e l'indennita' di carovita nella misura prevista al precedente comma)) ((1)) I contributi previsti dagli articoli 2, lettera b), e 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841 , sono calcolati, per il personale in attivita' di servizio il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione sia stabilito dalle tabelle allegate al presente decreto, esclusivamente sugli stipendi, paghe o retribuzioni di cui alle tabelle stesse e sulle quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 4 del presente decreto.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che tali modifiche hanno effetto dal 1° luglio 1955.
Per il periodo 1 luglio 1955 30 giugno 1956, agli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e dell'applicazione dei relativi contributi e ritenute, compresi i contributi di riscatto, continuano a considerarsi, in luogo degli stipendi, paghe o retribuzioni stabiliti dalle tabelle allegate al presente decreto, gli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore al 30 giugno 1955.
La norma di cui al precedente comma si applica anche ai fini della liquidazione dei trattamenti concessi dagli Enti, Istituti, Casse e Fondi esistenti per particolari categorie di dipendenti statali ed aventi finalita' previdenziali od assistenziali e della partecipazione del personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e al Fondo di garanzia delle cessioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, nonche' ai fini della determinazione dei relativi contributi.
((Per il periodo indicato nel primo comma, agli effetti del computo dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria previste dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, si considerano gli emolumenti, gia' soggetti a contributo, in vigore al 30 giugno 1955. Agli stessi effetti, l'indennita' di carovita si considera nella misura, in vigore alla data medesima, relativa al personale con sede normale di servizio nei Comuni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.
Per lo stesso periodo, ai fini dell'applicazione della ritenuta tesoro, o altra analoga, sulla tredicesima mensilita' del personale in servizio e ai fini del computo del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, si considerano gli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore al 30 giugno 1955 e l'indennita' di carovita nella misura prevista al precedente comma)) ((1)) I contributi previsti dagli articoli 2, lettera b), e 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841 , sono calcolati, per il personale in attivita' di servizio il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione sia stabilito dalle tabelle allegate al presente decreto, esclusivamente sugli stipendi, paghe o retribuzioni di cui alle tabelle stesse e sulle quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 4 del presente decreto.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che tali modifiche hanno effetto dal 1° luglio 1955.