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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 2892/2025 promossa da:
- - ass. avv. DEPETRIS (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1 contro
- - ass. avv. BORLA (parte convenuta) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 16/12/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al tribunale esponendo (1) di non aver percepito l'assegno di inclusione per il periodo dicembre 2024 - agosto 2025 senza aver mai ricevuto la comunicazione dell'avvenuta sospensione della prestazione, di aver chiesto chiarimenti e di aver così appreso che la dichiarazione sostitutiva unica dei dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare necessari per il rilascio dell'attestazione (di seguito d.s.u.) “presentava anomalie e difformità per la mancata indicazione dei redditi 2022
(84,00 euro come da CU 2023)”, (2) di aver prodotto all'Istituto la c.u. del 2023 con l'indicazione di tali redditi e (3) di aver poi appreso, solo tramite il servizio di messaggistica, che la sua domanda era stata considerata “decaduta”;
- tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità della mancata erogazione della prestazione deducendo sia l'assenza di un formale provvedimento di sospensione che gli avrebbe consentito di rettificare l'importo del reddito dichiarato, sia la permanenza dei requisiti per il pagamento della prestazione, essendo a tal fine irrilevante l'importo di euro 84 percepito nel 2022 (peraltro dichiarato nella d.s.u. del febbraio 2024), ed ha chiesto pertanto al tribunale di condannare l a pagare CP_1
l'importo mensile di euro 493,00, da dicembre 2024 ad agosto 2025, oltre accessori e spese;
-l ha chiesto la reiezione della domanda avversaria asserendo (1) che il CP_1 pagamento della prestazione sarebbe stato sospeso “in assenza di riscontro da parte del sig. ” e poi revocato e (2) che il ricorrente, anche se non “contattato Pt_1 direttamente”, avrebbe potuto in ogni caso “venire a conoscenza dell'esito dell'istruttoria mensile” accedendo al portale dell'Istituto, personalmente o tramite c.a.f.;
2.
ritenuto che
la domanda sia meritevole di accoglimento, considerato che:
- l ha riconosciuto di non aver contattato il ricorrente per chiedergli chiarimenti CP_1 sulla propria situazione reddituale,
- risulta dunque violato il disposto dell'art. 35 comma 10 bis d.l. 207/2008, che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, prevede che quando i titolari di tali prestazioni non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti competenti, si procede alla sospensione delle prestazioni e, qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa;
- come segnalato dalla parte attrice, anche su una delle pagine del proprio sito web
l' ha comunicato che “In caso di ISEE con omissioni e difformità, l CP_1 CP_1 provvede a informare il richiedente nel caso in cui vengano riscontrate omissioni e/o difformità dell'ISEE rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli). Il richiedente potrà presentare all' documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme, nei tempi CP_2 utili, per consentire l'accoglimento della domanda” (v. doc. 21 ric);
- nel caso in esame il provvedimento di sospensione non è stato mai comunicato al ricorrente, il quale non è stato dunque messo in grado di emendare l'errore materiale contenuto nella d.s.u.;
- peraltro, nella d.s.u. presentata dal ricorrente nel luglio 2024 (v. doc. 15 ric, pag. 7), ed in particolare nel riquadro FC8, risulta indicato il reddito di euro 84,00 “come da CU
2023”, quindi il fatto che nella successiva d.s.u. del novembre 2024 tale reddito non sia stato indicato (v. doc. 18 ric), appare all'evidenza, frutto di un mero errore materiale;
- si osserva poi che non è stato né allegato né provato dall che tale esiguo CP_1 reddito sarebbe stato idoneo ad incidere sull'indicatore finale ISEE in forza del quale era stato concesso l'assegno di inclusione (v. doc. 14 ric); - non è stata smentita dall neppure l'allegazione della controparte secondo cui CP_1 la prestazione è stata concessa in forza della d.s.u. del febbraio 2024, nella quale il reddito risulta esser stato debitamente dichiarato (v. doc. 15 ric);
- la sospensione e la successiva revoca del pagamento della prestazione appaiono quindi illegittimi;
3.
ritenuto che
le spese di lite, liquidate in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno di inclusione da dicembre
2024 ad agosto 2025, per un importo mensile di euro 493,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
dichiara tenuto e condanna l a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 in complessivi € 1769,00 oltre aumento del 30 % ex art. 4 comma 1 bis d.m. 55/2014, oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del 15% e contributo se versato, da distrarsi in favore del difensore.
la giudice
OB OR