Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 01/04/2026, n. 6039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6039 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14377/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14377 del 2025, proposto da
Sei Ristorazioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale prot. CA/214803/2025 del 31/10/2025;
della D.C.M. n. 34 del 06/09/2018 di approvazione della scheda del piano di massima occupabilità di Via della Pace e della relativa scheda ivi approvata;
della nota prot. CA/2025/153446, menzionata e non comunicata;
della nota prot. RI/2025/0034110 del 12/08/2025 della Sovrintendenza Capitolina, menzionata ma non comunicata;
di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa AN RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Sei Ristorazioni Srl con prot. n. CA/89377 del 21.05.2025 ha presentato tramite sportello telematico un’istanza di rilascio della concessione demaniale permanente a servizio del locale ubicato in Via della Pace 1/1A.
Acquisiti i pareri degli uffici competenti, con Determinazione Dirigenziale prot. CA/214803/2025 la predetta istanza è stata respinta in quanto ritenuta in contrasto con il Piano di massima occupabilità di via della Pace che non prevede la possibilità di alcuna occupazione di suolo pubblico nella stessa.
Con il ricorso in esame, la Sei Ristorazioni ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del predetto diniego.
Si è costituita Roma Capitale contestando tutto quanto “ ex adverso ” dedotto.
Si è costituito anche il Ministero della difesa, salvo poi versare in atti istanza di annullamento del deposito “ perché afferente ad altro ricorso ”.
Con ordinanza n. 7177 del 16 dicembre 2025, la causa è stata rinviata per la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.
In data 9 marzo 2026 parte ricorrente ha versato in atti istanza di dichiarazione di SCI, atteso che “ in corso di contenzioso Roma Capitale, con Deliberazione di Assemblea Capitolina ha disapplicato i piani di massima occupabilità non ricompresi dalla D.G.C. 139/2006, introducendo a partire dal 01/01/2026 l’art. 70 della D.A.C. 318/2025 che appunto ciò prevede ”.
2. 3. Va preliminarmente valutata in senso favorevole l’istanza di dichiarazione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero della Difesa con memoria versata in atti in data 18 dicembre 2025.
Invero il Ministero è completamente estraneo ai fatti di causa.
Deve pertanto dichiararsi l’estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa.
3. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, come visto, con atto depositato in data 9 marzo 2026 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa “ ex plurimis ”, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo.
Dichiara, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame.
Le spese di lite possono essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Ministero della Difesa, lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
AN RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO