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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/10/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 6-10-25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. 4281/2024
Il giudice onorario dr CO NA del Tribunale di Taranto I sezione ha emesso la seguente sentenza Vertente tra
, attore opponente, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
AR DE MA contro
opposta contumace. Controparte_1
Conclusioni delle parti: come da verbale che qui si abbia per integralmente riportato.
Fatto e diritto con ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione Parte_1 emessa dall'ente convenuto n. 3/24 con la quale gli si intimava il pagamento della sanzione amministrativa di € 635,85, ne chiedeva l'annullamento per le ragioni che seguono. Premesso che i verbalizzanti a seguito di una verifica effettuata dai filmati estrapolati dalle telecamere poste sulla SP 122 litoranea del comune di accertavano la CP_1 presenza dell'auto del ricorrente il quale lanciava dal finestrino dei rifiuti fuori dai cassonetti.
Il ricorrente a sostegno della opposizione deduce:
- la incertezza delle identità del responsabile;
- mancanza di adeguata cartellonistica e omessa contestazione immediata;
- buona fede del ricorrente;
Sul punto dal verbale di contestazione si legge che il conducente della Wolksvagen Polo, di proprietà del ricorrente, commetteva la infrazione ed essendo atto pubblico tale documento fa fede sino a querela di falso. Il presente giudizio è stato riassunto innanzi a questo tribunale per avere il giudice di pace declinato la propria competenza per materia. Nel giudizio anzidetto il era costituito tramite un funzionario Controparte_1 comunale. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono. Le punizioni sono previste per l'abbandono “incontrollato” dei rifiuti, che oltre a quello in strade, campagne e luoghi pubblici, comprende anche l'abbandono dei rifiuti nei pressi del cassonetto. Al di là delle motivazioni soggettive che spingono i vari soggetti a questi “depositi” incontrollati, il dato di fatto oggettivo ed incontestabile è che il fenomeno esiste, è oggettivo, è diffuso ed è semplice nella dinamica comportamentale: si lascia il rifiuto dove capita invece di inserirlo all'interno degli appositi cassonetti La qualificazione giuridica del fatto è lineare, e direttamente conseguente all'azione comportamentale. Se si inseriscono i rifiuti urbani nel cassonetto, si assolve all'onere di legge di seguire le regole per lo smaltimento/recupero per tali tipi di rifiuti;
se invece non si assolve tale onere, perché non si inserisce il rifiuto nel cassonetto, il rifiuto stesso è posto fuori dalla regole su area pubblica o aperta al pubblico e – quindi – è posto in abbandono o – secondo le quantità/qualità – in deposito incontrollato. Nella fattispecie il ricorrente si duole del fatto che il contravventore non è stato identificato.
Il proprietario di un'auto non è direttamente responsabile per l'abbandono di rifiuti dall'auto se non è l'autore materiale dell'illecito e non ha concorso nella condotta, ma la giurisprudenza richiede anche un onere di vigilanza e collaborazione se viene accertata una sua colpa, anche omissiva, nel fatto. Per evitare la responsabilità, se il proprietario non era alla guida, deve collaborare con le autorità indicando chi era al volante, in quanto l'omissione di questa collaborazione può configurare una culpa in vigilando. Vi è il dovere del proprietario di collaborazione per andare esente da responsabilità e se il proprietario non era alla guida, deve dichiarare chi era alla guida al momento dell'abbandono. La mancata indicazione di chi era al volante, anche dopo la visione di video o foto, può essere interpretata come un contributo indiretto all'illecito. In assenza di collaborazione, può esserci una responsabilità del proprietario, anche se
"incolpevole", per una sorta di culpa in vigilando. La responsabilità del proprietario può sorgere se dimostra di aver posto in essere le misure necessarie per impedire l'abbandono dei rifiuti ma il dovere di diligenza non richiede un'ininterrotta vigilanza.
Se il proprietario non fornisce l'indicazione del conducente, si può configurare la sua partecipazione all'illecito per mancata collaborazione o culpa in vigilando.
Questo comporta la sanzione amministrativa anche per il proprietario, che dovrebbe dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare la violazione ex art. 196 codice della strada. Sulla mancanza di cartellonistica si evidenzia che era onere del ricorrente dimostrare lo stato dei luoghi. Ancora sulla buona fede del ricorrente va evidenziato che è di dominio pubblico la circostanza che i rifiuti vanno posti negli appositi cassonetti. Ed inoltre essendovi una precisa norma che sanziona tale condotta la legge non ammette ignoranza. Ne discende che i motivo di doglianza sono inconsistenti. Pertanto l'opposizione non può essere accolta e l'ordinanza ingiunzione va confermata ma rideterminata la sanzione nel minimo edittale in € 300. Le spese processuali vanno compensate attesa la mancanza di costituzione del CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante p.t. così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) ridetermina la sanzione in euro 300.
3) Compensa le spese di lite.
Taranto, 6-10-2025
IL GIUDICE ONORARIO
dr.
CO NA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. 4281/2024
Il giudice onorario dr CO NA del Tribunale di Taranto I sezione ha emesso la seguente sentenza Vertente tra
, attore opponente, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
AR DE MA contro
opposta contumace. Controparte_1
Conclusioni delle parti: come da verbale che qui si abbia per integralmente riportato.
Fatto e diritto con ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione Parte_1 emessa dall'ente convenuto n. 3/24 con la quale gli si intimava il pagamento della sanzione amministrativa di € 635,85, ne chiedeva l'annullamento per le ragioni che seguono. Premesso che i verbalizzanti a seguito di una verifica effettuata dai filmati estrapolati dalle telecamere poste sulla SP 122 litoranea del comune di accertavano la CP_1 presenza dell'auto del ricorrente il quale lanciava dal finestrino dei rifiuti fuori dai cassonetti.
Il ricorrente a sostegno della opposizione deduce:
- la incertezza delle identità del responsabile;
- mancanza di adeguata cartellonistica e omessa contestazione immediata;
- buona fede del ricorrente;
Sul punto dal verbale di contestazione si legge che il conducente della Wolksvagen Polo, di proprietà del ricorrente, commetteva la infrazione ed essendo atto pubblico tale documento fa fede sino a querela di falso. Il presente giudizio è stato riassunto innanzi a questo tribunale per avere il giudice di pace declinato la propria competenza per materia. Nel giudizio anzidetto il era costituito tramite un funzionario Controparte_1 comunale. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono. Le punizioni sono previste per l'abbandono “incontrollato” dei rifiuti, che oltre a quello in strade, campagne e luoghi pubblici, comprende anche l'abbandono dei rifiuti nei pressi del cassonetto. Al di là delle motivazioni soggettive che spingono i vari soggetti a questi “depositi” incontrollati, il dato di fatto oggettivo ed incontestabile è che il fenomeno esiste, è oggettivo, è diffuso ed è semplice nella dinamica comportamentale: si lascia il rifiuto dove capita invece di inserirlo all'interno degli appositi cassonetti La qualificazione giuridica del fatto è lineare, e direttamente conseguente all'azione comportamentale. Se si inseriscono i rifiuti urbani nel cassonetto, si assolve all'onere di legge di seguire le regole per lo smaltimento/recupero per tali tipi di rifiuti;
se invece non si assolve tale onere, perché non si inserisce il rifiuto nel cassonetto, il rifiuto stesso è posto fuori dalla regole su area pubblica o aperta al pubblico e – quindi – è posto in abbandono o – secondo le quantità/qualità – in deposito incontrollato. Nella fattispecie il ricorrente si duole del fatto che il contravventore non è stato identificato.
Il proprietario di un'auto non è direttamente responsabile per l'abbandono di rifiuti dall'auto se non è l'autore materiale dell'illecito e non ha concorso nella condotta, ma la giurisprudenza richiede anche un onere di vigilanza e collaborazione se viene accertata una sua colpa, anche omissiva, nel fatto. Per evitare la responsabilità, se il proprietario non era alla guida, deve collaborare con le autorità indicando chi era al volante, in quanto l'omissione di questa collaborazione può configurare una culpa in vigilando. Vi è il dovere del proprietario di collaborazione per andare esente da responsabilità e se il proprietario non era alla guida, deve dichiarare chi era alla guida al momento dell'abbandono. La mancata indicazione di chi era al volante, anche dopo la visione di video o foto, può essere interpretata come un contributo indiretto all'illecito. In assenza di collaborazione, può esserci una responsabilità del proprietario, anche se
"incolpevole", per una sorta di culpa in vigilando. La responsabilità del proprietario può sorgere se dimostra di aver posto in essere le misure necessarie per impedire l'abbandono dei rifiuti ma il dovere di diligenza non richiede un'ininterrotta vigilanza.
Se il proprietario non fornisce l'indicazione del conducente, si può configurare la sua partecipazione all'illecito per mancata collaborazione o culpa in vigilando.
Questo comporta la sanzione amministrativa anche per il proprietario, che dovrebbe dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare la violazione ex art. 196 codice della strada. Sulla mancanza di cartellonistica si evidenzia che era onere del ricorrente dimostrare lo stato dei luoghi. Ancora sulla buona fede del ricorrente va evidenziato che è di dominio pubblico la circostanza che i rifiuti vanno posti negli appositi cassonetti. Ed inoltre essendovi una precisa norma che sanziona tale condotta la legge non ammette ignoranza. Ne discende che i motivo di doglianza sono inconsistenti. Pertanto l'opposizione non può essere accolta e l'ordinanza ingiunzione va confermata ma rideterminata la sanzione nel minimo edittale in € 300. Le spese processuali vanno compensate attesa la mancanza di costituzione del CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante p.t. così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) ridetermina la sanzione in euro 300.
3) Compensa le spese di lite.
Taranto, 6-10-2025
IL GIUDICE ONORARIO
dr.
CO NA