Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 09/03/2026, n. 4381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4381 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04381/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15389/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15389 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Miotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS- del 29 luglio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa IA AR CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-OMISSIS- è un cittadino pakistano che ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Ministro dell’Interno del 29 marzo 2022 e notificato in data 06 settembre 2020, con il quale si è disposto il rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 L. 91/92 inoltrata in data 11 luglio 2017.
Prospetta di risiedere in Italia da lungo tempo e di aver qui costruito il nucleo familiare con moglie e figli, lavorando come operaio metalmeccanico, in una azienda ove risulta tuttora impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La richiesta è stata oggetto di preavviso di diniego a causa della presenza di un precedente di polizia del 30 novembre 2014 (segnalazione all’A.G. da parte del personale della Stazioni Carabinieri di Bassano del Grappa (VI), relativo al reato di violenza sessuale, che è stata recepita nel provvedimento impugnato, nel quale l’Amministrazione riferisce che il segnalato non avrebbe fornito risposta al preavviso di diniego.
2. In diritto, il ricorrente contesta la motivazione del provvedimento, secondo cui la notizia di reato a carico del richiedente sarebbe indice di “inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale” del sig. -OMISSIS-.
3. Il Ministero è costituito solo formalmente mediante deposito di documenti.
4. All’udienza di smaltimento del 23 gennaio 2026, la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso va accolto.
Deve premettersi che, come riconosciuto da costante e copiosa giurisprudenza, l’Amministrazione deputata ad esaminare una domanda di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 è titolare dell’ampio potere discrezionale di valutare che l’interesse del richiedente ad entrare a far parte stabilmente ed a pieno titolo della comunità nazionale, assumendo l’insieme delle posizioni giuridiche attive e passive che sono compendiate nello status di cittadino, non sia confliggente, ma anzi si compenetri ed immedesimi, con quello dello Stato a non avere quale suo componente elettivo un soggetto che non condivida i valori che costituiscono il tessuto ideale dell’aggregato consociativo che forma uno degli elementi costitutivi dell’entità statuale, ovvero il popolo dei cittadini.
E’ infatti evidente che tra i requisiti costitutivi dello Stato-comunità vi è quello della omogeneità dei fini che perseguono i suoi componenti, ovvero del quadro dei valori da realizzare nella quotidianità del vivere comune e la cui prefigurazione programmatica si rinviene nella Carta costituzionale, non potendo ammettersi al suo interno elementi che, ponendosi su una linea di contrapposizione o comunque di non adesione a quei valori, rischino di mettere a repentaglio la solidità e la coesione della societas dei cittadini e, nel lungo periodo, la sua stessa esistenza.
Va tuttavia rilevato che, nell’ambito della complessiva valutazione spettante all’Amministrazione in ordine alla meritevolezza dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, tra gli indici sintomatici del grado di inserimento del richiedente nel tessuto sociale ed economico della comunità ospitante (quali possono evincersi dalla durata della sua permanenza legittima sul relativo territorio, dall’attività lavorativa svolta, dalla stabilità dei suoi rapporti familiari e sociali) e quelli espressivi, per contro, della sua non integrale accettazione dei valori e delle regole sulle quali si fonda la comunità nazionale non è dato instaurare – come invece traspare dal contenuto motivazionale della sentenza appellata – una netta separazione o contrapposizione, quasi che i primi attengano al solo piano dei presupposti dell’istanza e non siano suscettibili di interferire con quello della sua intrinseca meritevolezza: ciò in quanto anche un fatto astrattamente indicativo della mancata accettazione di quei valori e di quelle regole, se analizzato nel contesto di una più ampia disamina della personalità e della condotta di vita dello straniero, è suscettibile di perdere o comunque vedere attenuata la sua potenziale rilevanza ostativa alla concessione del beneficio in parola.
5.1. Svolte le opportune premesse all’analisi della vicenda che ne occupa, deve osservarsi che laddove, come nella specie, il fatto suscettibile di rilevare ai fini ostativi non abbia costituito oggetto di una pronuncia nel merito della sua effettiva sussistenza (e della sua reale rilevanza criminosa) da parte dell’A.G., né all’interessato sia stato consentito di esercitare il suo diritto di difesa, resta precluso all’Amministrazione di assumere quel fatto, in quanto oggetto di una mera notizia di reato non debitamente accertata né approfondita nella sua sede naturale, a fattore automaticamente ostativo all’accoglimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, senza averne prima verificato gli sviluppi sul piano processuale o averla autonomamente analizzata sia dal punto di vista delle sue effettive modalità di realizzazione che del disvalore ad esso associato (Cons. Stato, sentenza n. 8464 del 2025).
Ciò vale soprattutto quando, come nella fattispecie che viene all’odierno esame del giudicante, la notizia di reato è stata archiviata dal GIP il 10.7.2015 su conforme richiesta del PM che ha motivato in base alla inattendibilità della denunciante, e alla luce dei riscontri esterni alle sue dichiarazioni) (doc. 11 prod. ricorrente).
Tale archiviazione è precedente all’emissione del provvedimento e alla stessa domanda di cittadinanza e l’Amministrazione avrebbe dovuto necessariamente operare le verifiche atte ad avere conoscenza dell’esito della denuncia.
Sarebbe bastato ottenere una informativa ad hoc dai Carabinieri.
In sostanza, il provvedimento impugnato non è sorretto da un compendio istruttorio e motivazionale adeguato, in quanto non vi è stato alcun tipo di valutazione sulla sorte di una notizia di reato del tutto priva di sostegno documentale e formale e sul concreto inserimento del richiedente nella comunità nazionale, laddove questi ha dimostrato di lavorare e essere integrato (cfr. Cons. Stato n. 10016 del 2025 sulle conseguenze dei provvedimenti di diniego privi di motivazione adeguata).
In altri termini, la mera circostanza che il richiedente il rilascio della concessione della cittadinanza italiana sia stato denunciato, senza che il procedimento sia sfociato in alcuna condanna e senza che risultino elementi ulteriori a suo carico, non rappresenta idoneo supporto motivazionale del provvedimento di diniego (cfr. Cons. St., sez. III, 18 settembre 2023, n. 8394).
6. Il provvedimento va dunque annullato, spettando all’Amministrazione la rivalutazione delle circostanze fattuali che ha omesso di considerare concentrandosi esclusivamente sulla debolissima ragione asseritamente ostativa.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali in favore di -OMISSIS- che liquida in euro 1500,00 oltre accessori e c.u.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NI, Presidente
IA AR CA, Consigliere, Estensore
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AR CA | EL NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.