Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00598/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01657/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TBF Project S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri, con domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Gal.Co S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , Beni Strumentali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , Good House S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , Resnova Immobiliare Bari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
NE DE TA, PE SA, rappresentati e difesi dall'avvocato Speranza Faenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto n. 1527 del 10.10.2024 (con tutti i relativi allegati), con il quale il Ministero della Cultura – Dipartimento per la tutela culturale – DIT Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio – Servizio III ha dichiarato “ il bene denominato “Ex villaggio del Fanciullo”, situato a Gallipoli, […] di interesse culturale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto testo normativo ”;
- della nota prot. n. 16748 del 4.10.2024 con la quale SABAP ha ritenuto di avviare nei confronti dell’A.c. il procedimento per l’applicazione della sanzione ripristinatoria ex art. 160, d.lgs. n. 42/’04;
- della nota prot. n. 16757 del 4.10.2024 - con i relativi allegati - con la quale SABAP ha trasmesso al Ministero il proprio parere circa la verifica di interesse culturale (VIC) de qua ;
- della nota prot. n. 33301-P del 16.10.2024 con la quale il Ministero ha riscontrato l’atto di diffida con contestuale istanza di accesso presentato dalla ricorrente in data 8.10.2024, trasmettendo, inter alia , il gravato decreto ministeriale n. 1527/2024;
- ove occorra, della p.e.c. del 17.10.2024 con la quale il Ministero ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. n. 33301-P del 16.10.2024 con tutti i relativi allegati;
- della nota comunale prot. n. 84022 del 16.12.2022;
- della nota prot. n. 13439-P del 6.8.2024 con la quale SABAP ha avviato il procedimento di verifica di interesse culturale, anche con riferimento alla Chiesa attigua all’ex Villaggio del fanciullo;
- della nota prot. n. 13582-P dell’8.8.2024 con la quale SABAP ha riscontrato l’atto di significazione e diffida del 5.8.2024;
- della nota prot. n. 17605-P del 18.10.2024 con la quale SABAP ha trasmesso alla ricorrente l’impugnato decreto n. 1527/2024 con i relativi allegati (qui anche gravati);
- ove occorra, della p.e.c. del 18.10.2024 con la quale il Ministero ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. n. 17605-P/2024;
- di tutti gli altri atti specificati nell'epigrafe del ricorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 6 marzo 2025, per l’annullamento:
- dei seguenti atti depositati in questo giudizio dall’Avvocatura erariale il 3.1.2025:
- del “ rapporto informativo ” (prot. n. 3310/2024) redatto dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ( breviter SABAP o Soprintendenza) con riferimento al nostro ricorso introduttivo;
- della nota prot. n. 0032723-P del 10.10.2024 con la quale il Ministero della Cultura - Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale - DIT - Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio - Servizio III ( breviter il Ministero) ha trasmesso a SABAP e al Segretariato regionale della Puglia dello stesso MIC il gravato “ decreto n. 1527 del 10 ottobre 2024, recante la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004» dell’immobile de quo;
- della nota prot. n. 0032852-P dell’11.10.2024 con cui il Ministero ha trasmesso all’A.c. il gravato «decreto n. 1527 del 10 ottobre 2024, recante la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 ” dell’immobile de quo ;
- ove occorra e, comunque, nei limiti dell’interesse fatto valere, della nota prot. n. 0046851 del 29.7.2024 con la quale l’A.c. ha chiesto a SABAP, “ ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 […] di voler autorizzare l’installazione di una cabina elettrica di trasformazione all’interno di una porzione di vano nell’immobile sito in Lungomare Galileo LI denominato EX-SALESIANI ”;
- ove occorra e, comunque, nei limiti dell’interesse fatto valere, della nota prot. n. 0013573-P dell’8.8.2024 con la quale SABAP ha autorizzato “ ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 42/2004 ” il predetto intervento;
- della nota prot. n. 0026732-P del 9.8.2024 con la quale il Ministero ha trasmesso all’ufficio di gabinetto del MIC alcune informazioni circa il procedimento de quo ;
- della nota prot. n. 0014941-P del 6.9.2024 con la quale SABAP ha comunicato alla Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio - Servizio III di aver “ inviato una nota (SABAP BR LE prot. 14904-P del 05.09.2024) contenente gli elementi informativi e l’intero fascicolo relativo alla documentazione, richiesti per le vie brevi ”;
- ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, della nota prot. n. 0010137-P dell’8.10.2021 con la quale il Segretariato regionale per la Puglia del MIC ha convocato un incontro per il “ Censimento nazionale delle architetture del secondo novecento - programma di ricerca nella Regione Puglia ” per il 15.10.2021;
- ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, della nota prot. n. 0005920-P del 25.5.2022 con la quale il Segretariato regionale per la Puglia del MIC ha convocato per lo stesso giorno un incontro per il “ Censimento nazionale delle architetture del secondo novecento - programma di ricerca nella Regione Puglia ”;
- ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, della nota prot. n. 0006513-P dell’8.6.2022 con la quale il Segretariato regionale per la Puglia del MIC ha trasmesso a tutti i partecipati il verbale della predetta riunione del 25.5.2022;
- ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, il predetto verbale della riunione del 25.5.2022;
- ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, della nota prot. n. 0012215-P dell’11.11.2022 con la quale il Segretariato regionale per la Puglia del MIC ha convocato per il 14.11.2022 un incontro per il “ Censimento nazionale delle architetture del secondo novecento - programma di ricerca nella Regione Puglia ”;
- ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, della nota prot. n. 0012963-P del 2.12.2022 con la quale il Segretariato regionale per la Puglia del MIC ha trasmesso a tutti i partecipanti il verbale della predetta riunione del 14.11.2022;
- ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, di tutti gli allegati alla predetta nota Segretariato regionale per la Puglia del MIC prot. n. 0012963-P del 2.12.2022;
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. LI CU e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Gallipoli è proprietario del complesso immobiliare denominato “ Ex Villaggio del Fanciullo ”, sito nel territorio comunale.
1.1. Con determinazione n. 4013 del 30 dicembre 2022 il Comune avviava le attività funzionali alla dismissione del compendio, pubblicando apposito avviso finalizzato all’individuazione dei soggetti interessati al suo acquisto. Nell’avviso veniva precisato dall’amministrazione che l’esperibilità della vendita era da intendersi subordinata agli esiti della procedura ex art. 12 d.lgs. 42/2004 per la verifica di interesse culturale dell’immobile. La ricorrente, quindi, faceva pervenire la propria manifestazione di interesse all’acquisto dell’immobile.
1.2. Il Comune, con determina n. 291 dell’1 febbraio 2023, preso atto delle istanze pervenute, disponeva “ l’ammissione provvisoria di tutti i partecipanti alla fase successiva, stante la regolarità di tutta la documentazione prodotta da ciascun istante ” e, con successiva nota del 3 novembre 2023, formulava istanza al Ministero della Cultura ai fini dell’avvio del procedimento ex art. 12 d.lgs. 42/2004.
1.3. Il Ministero della Cultura, a esito del procedimento, con decreto n. 1527 del 10 ottobre 2024 dichiarava l’interesse culturale dell’immobile ai sensi dell’art. 10, co. 1, d.lgs. 42/2004.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 16 dicembre 2024 e depositato in data 17 dicembre 2024, la società ricorrente ha impugnato innanzi a questo TAR il suddetto decreto del 10 ottobre 2024, unitamente agli atti connessi, chiedendone l’annullamento in ragione dei seguenti motivi di censura:
- “ Violazione ed erronea applicazione degli artt. 10, 12, 54 e 56, d.lgs. n. 42/’04. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione del giusto procedimento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere (perplessità, carenza motivazionale e difetto istruttorio) ”.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale in quanto fondato sull’erroneo presupposto dell’intervenuta edificazione dell’immobile da oltre settant’anni, quando, invece, il completamento dell’edificio sarebbe intervenuto solo negli anni sessanta, ragione per cui non avrebbe dovuto essere sottoposto al procedimento di verifica dell’interesse culturale.
- “ Violazione ed erronea applicazione degli artt. 10, 12 e 160, d.lgs. n. 42/’04. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3, l. n. 241/’90. Violazione del giusto procedimento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere (perplessità, carenza motivazionale e difetto istruttorio) ”.
Con il secondo motivo di ricorso è eccepita l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto il compendio immobiliare di che trattasi non presenterebbe caratteristiche tali da giustificare la dichiarazione di interesse culturale. La ricorrente, in particolare, ha evidenziato l’insufficienza motivazionale e, comunque, la non condivisibilità delle considerazioni esposte nella relazione istruttoria redatta dalla Soprintendenza e posta dal Ministero a fondamento della determinazione assunta, oltre al non corretto bilanciamento del pubblico interesse (in particolare in ragione della mancata valutazione delle reali possibilità di conservazione e valorizzazione dell’immobile) e la contraddittorietà del richiamo, quale ulteriore ragione giustificativa, all’avvio del procedimento ex art. 160 d.lgs. 42/2004 per la rimessione in pristino del bene. La ricorrente, infine, ha anche contestato il mancato rispetto delle tempistiche previste per lo svolgimento del procedimento ex art. 12 d.lgs. 42/2004.
2.1. Il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce si costituito in giudizio in data 20 dicembre 2025 e, in data 3 gennaio 2026, ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha, in primo luogo, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse della ricorrente e, in ogni caso, ha provveduto a replicare alle censure prospettate, deducendone l’infondatezza.
2.2. Le altre parti destinatarie della notifica del ricorso, regolarmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
2.3. Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.
3. Con atto notificato in data 4 marzo 2025 e depositato in data 6 marzo 2025, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti a mezzo dei quali ha impugnato il rapporto informativo della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 3310/2024, depositato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 3 gennaio 2025 e l’ulteriore documentazione allegata. La ricorrente, a contestazione di tali atti, ha riproposto le censure già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio e ha spiegato i seguenti nuovi motivi:
- “ Violazione ed erronea applicazione degli artt. 10, 12, 54, 56 e 160, d.lgs. n. 42/’04. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione del giusto procedimento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere (perplessità, carenza motivazionale e difetto istruttorio ”.
Con il primo motivo aggiunto è dedotta l’illegittimità della nota della Soprintendenza impugnata, in quanto integrante un’illegittima motivazione postuma del decreto di dichiarazione di interesse culturale e, altresì, in ragione dell’erroneità delle considerazioni ivi esposte, in particolare sotto il profilo relativo alla data di edificazione dell’immobile.
“ Violazione ed erronea applicazione degli artt. 10, 12 e 160, d.lgs. n. 42/’04. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione ed erronea ap plicazione dell’art. 3, l. n. 241/’90. Violazione del giusto procedimento. Viola zione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere (perplessità, carenza motivazionale e difetto istruttorio) ”.
Con il secondo motivo aggiunto è dedotta l’erroneità delle considerazioni contenute nel rapporto informativo della Soprintendenza e nell’ulteriore documentazione depositata dalla difesa del Ministero in ragione della dedotta insussistenza di profili di interesse culturale del compendio.
4. Con atto notificato in data 26 marzo 2025 e depositato in data 31 marzo 2025, hanno formulato intervento ad adiuvandum i sig.ri NE DE TA e PE SA, deducendo di essere occupanti di una porzione del compendio immobiliare in questione e di aver proposto un’azione in sede civile per l’accertamento dell’intervenuta usucapione, rigettata in grado di appello in ragione della sopravvenuta adozione del decreto di dichiarazione di interesse culturale, circostanza da cui deriverebbe l’interesse all’accoglimento della domanda di annullamento spiegata dalla società ricorrente.
4.1. In data 21 febbraio 2026 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha, in primo luogo, replicato all’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da parte del Ministero della Cultura, evidenziando di avere legittimazione e interesse all’impugnazione avendo formalizzato, a seguito dell’avviso pubblicato dal Comune, il proprio interesse a partecipare alla procedura per la vendita del bene (il cui esito è stato, tuttavia, condizionato all’esito della verifica dell’interesse culturale) e, altresì, essendo stata direttamente destinataria, ai sensi dell’art. 15, co. 1, d.lgs. 42/2004, del decreto impugnato. Nel merito la ricorrente ha ribadito le precedenti difese e insistito per l’accoglimento delle domande formulate.
4.2. In data 21 febbraio 2026 il Ministero della Cultura ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti del 6 marzo 2025 (sia in quanto aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto privo di autonoma portata lesiva, sia in quanto mera reiterazione delle censure già fatte valere con il ricorso introduttivo del giudizio) e, altresì, dell’atto di intervento ad adiuvandum del 31 marzo 2025 (poiché proposto da soggetti che avrebbero potuto spiegare autonoma impugnazione avverso il decreto di dichiarazione dell’interesse culturale).
4.3. In data 3 marzo 2026 la ricorrente ha depositato una memoria di replica, con la quale ha, in primo luogo, replicato all’eccezione di inammissibilità formulata da parte del Ministero della Cultura con la memoria del 21 febbraio 2026, evidenziando che i motivi aggiunti avrebbero ad oggetto non solo la nota informativa della Soprintendenza, ma anche l’ulteriore documentazione prodotta dall’amministrazione con il deposito del 3 gennaio 2025, che, in ogni caso, la suddetta nota non potrebbe ritenersi un mero scritto difensivo, costituendo un atto di natura provvedimentale e, ancora, che i motivi aggiunti non costituirebbero mera riproposizione dell’impugnazione originaria. La ricorrente ha, inoltre, ribadito e ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di ricorso spiegati.
4.4. A esito dell’udienza pubblica del 25 marzo 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. In primo luogo, come da eccezione formulata da parte della difesa del Ministero della Cultura, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum spiegato dai sig.ri NE DE TA e PE SA, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ Nel processo amministrativo, infatti, l'intervento ad adiuvandum può essere svolto da colui il quale vanti una posizione di fatto, dipendente o collegata alla situazione fatta valere con il ricorso principale, cd. intervento adesivo-dipendente, escludendosi invece tale possibilità nei riguardi del cointeressato, cd. intervento autonomo/principale, cioè di colui il quale vanti un interesse personale e diretto all'impugnazione del provvedimento oggetto di censura (ex multis cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4519) ” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 6173 del 14.7.2025).
5.1. Nel caso di specie, gli interventori riferiscono di avere interesse alla partecipazione al presente giudizio essendo stata respinta dalla Corte di Appello di Lecce l’azione civile proposta per l’accertamento dell’usucapione di parte del compendio immobiliare di che trattasi proprio a causa della sopravvenuta emanazione del decreto di dichiarazione dell’interesse culturale.
5.2. Il decreto, quindi, avendo operato quale circostanza impeditiva alla dichiarazione dell’intervenuta usucapione, ha determinato una lesione diretta e immediata in capo agli interventori, i quali, pertanto, avrebbero potuto provvedere alla sua autonoma impugnazione, motivo per cui l’intervento da questi spiegato deve ritenersi inammissibile, dovendosene, di conseguenza, disporre l’estromissione dal presente giudizio.
6. Deve essere, quindi, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse formulata da parte del Ministero della Cultura con la memoria del 3 gennaio 2025.
6.1. L’eccezione è fondata.
6.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, “ la legittimazione e l'interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non è preordinata ad assicurare la generale legittimità dell'operato pubblico, bensì a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell'esercizio dell'azione autoritativa oggetto di censura. Qualsiasi ricorso deve, quindi, fondarsi su un interesse ad agire. L'esistenza di tale interesse presuppone che l'annullamento dell'atto impugnato possa, di per sé, procurare un beneficio al ricorrente e tale interesse deve essere esistente ed effettivo non potendo riguardare una situazione futura e ipotetica (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2023 n. 8075) ” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 3148 del 5 aprile 2024). La giurisprudenza, inoltre, ha precisato la differenza tra legittimazione e interesse, i quali devono sussistere contemporaneamente ai fini dell’ammissibilità del ricorso giurisdizionale. In particolare, è stato evidenziato che “ … sussiste la distinzione tra la titolarità di una posizione sostanziale differenziata che abilita un determinato soggetto all'esercizio dell'azione (legittimazione al ricorso) e l'utilità ricavabile dall'accoglimento della domanda di annullamento (interesse al ricorso), anche prescindendo dal carattere "finale" o "strumentale" di tale vantaggio"; in particolare, come evidenziato la legittimazione al ricorso amministrativo presuppone il riconoscimento della esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall'ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall'amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato, mentre in sé considerata, la semplice possibilità di ricavare dalla invocata decisione di accoglimento una qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, non dimostra la sussistenza della posizione legittimante (cfr. Cons.Stato, sez. III, 14 marzo 2018, n. 1643) ” (TAR Lazio - Roma, Sez. I, sent. n. 9984 del 15 ottobre 2018).
6.3. Ciò posto, la ricorrente ha dedotto di avere legittimazione e interesse al ricorso, in primo luogo per aver formalizzato la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di vendita del compendio immobiliare oggetto del decreto impugnato e per essere stata dichiarata provvisoriamente ammessa dal Comune a prendervi parte, mentre l’avvio delle operazioni di vendita veniva impedito dalla dichiarazione di interesse culturale.
6.4. Il Collegio non ritiene, tuttavia, che tale circostanza possa integrare la legittimazione ad agire, dimostrando unicamente la sussistenza in capo alla ricorrente di un interesse di mero fatto all’annullamento del decreto impugnato e non, invece, la titolarità di una posizione giuridica soggettiva qualificata dall’ordinamento e differenziata, che risulti direttamente lesa da detto provvedimento.
6.5. Il Comune di Gallipoli, infatti, ha pubblicato solo un avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse all’acquisto dell’immobile e la ricorrente rientra semplicemente tra i soggetti che hanno riscontrato tale avviso, senza, peraltro, che la procedura di vendita sia stata effettivamente e concretamente avviata, avendo il Comune precisato – come riferito dalla ricorrente stessa – che la sua esperibilità era da intendersi in ogni caso subordinata all’esito della procedura di verifica dell’interesse culturale (circostanza che esclude anche la possibilità di configurare una posizione di legittimo affidamento in capo alla ricorrente in relazione all’effettiva prosecuzione delle attività di vendita).
6.6. Oggetto del giudizio, pertanto, è un provvedimento impositivo di un vincolo culturale su di un bene che non è di titolarità della ricorrente e sul quale quest’ultima non vanta, allo stato, alcuna aspettativa giuridicamente qualificata. Il vincolo culturale, infatti, incide sul diritto del proprietario del bene (il Comune di Gallipoli) e non anche sulla ricorrente, che vanta solo un interesse di mero fatto alla prosecuzione della procedura pubblica di vendita dell’immobile e alla sua eventuale aggiudicazione. Anche nel caso in cui venisse meno il provvedimento impugnato, infatti, la ricorrente non potrebbe ottenere alcun vantaggio immediato e diretto giuridicamente rilevante, in quanto l’acquisto del bene sarebbe comunque subordinato alla scelta del Comune di Gallipoli di dare effettivamente corso alla procedura competitiva di vendita e all’esito (ovviamente incerto) della stessa.
6.7. In secondo luogo, la ricorrente ha dedotto la legittimazione e l’interesse al ricorso in quanto diretta destinataria della notifica, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 42/2004, del decreto di dichiarazione dell’interesse culturale sul bene.
6.8. Anche tale circostanza non può, tuttavia, ritenersi idonea a dimostrare l’ammissibilità del ricorso, risultando sul punto sufficiente evidenziare che il mero dato formale dell’intervenuta notifica del provvedimento è irrilevante ai fini della valutazione della legittimazione alla sua impugnativa in sede giudiziale, per la quale è comunque richiesta (al di là delle eventuali valutazioni operate al riguardo dall’amministrazione) la spettanza in capo alla parte ricorrente, sotto il profilo sostanziale, di una posizione giuridica soggettiva riconosciuta dall’ordinamento e lesa dal provvedimento impugnato, la quale, per quanto precedentemente evidenziato, non può ritenersi nel caso di specie sussistente.
6.9. Da ultimo, deve rilevarsi come la legittimazione non possa ricondursi nemmeno all’intervenuta partecipazione della ricorrente nel procedimento per l’apposizione del vincolo, dovendosi darà continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui “ … la legittimazione procedimentale è cosa diversa rispetto alla legittimazione processuale ("né la legittimazione ad agire può discendere automaticamente dalla pregressa partecipazione procedimentale, atteso che quest'ultima, a differenza della prima, può trovare piena giustificazione in una finalità collaborativa, che non presuppone la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, che è invece requisito necessario per riconoscere a chi agisce la legittimazione processuale", Consiglio di Stato , sez. V, 15/07/2013, n. 3824). La prima è disciplinata dagli artt. 9 e 10 della L. 241/1990, la seconda dagli artt. 39 c.p.a., 81 e 100 c.p.c. ” (TAR Liguria, Sez. I, sent. n. 225 del 20 febbraio 2023).
7. Per quanto detto, pertanto, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b, cod. proc. amm.
7.1. La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve estendersi, altresì, ai motivi aggiunti del 6 marzo 2025, non emergendo in relazione a questi ultimi elementi di differenziazione della posizione giudica fatta valere da parte della ricorrente.
11. La peculiarità delle ragioni della decisione, vertendo sulla valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una posizione giuridica soggettiva tutelabile in capo alla ricorrente, unitamente all’esito meramente formale del giudizio, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum proposto dai sig.ri NE DE TA e PE SA, che, per l’effetto, estromette dal presente giudizio;
- dichiara il ricorso e i motivi aggiunti del 6 marzo 2025 inammissibili ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b, cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
LI CU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI CU | NT CA |
IL SEGRETARIO